giovedì 29 novembre 2012

COLPO DI SCENA! - ORIZZONTE48: SIGNIFICATI INFINITI!

Sì, il colpo di scena è questo splendido commento di Sil-viar.
Ora non è solo bello come conclude (da lei e da voi me lo posso aspettare) ma come comincia, cioè come ci dice che un senso dell'Orizzonte48 si associa allo zenith equinoziale, utile per la navigazione.
Non potevo chiedere di più. What an omen!
Faremo grandi cose. Insieme. E vedrete il post di domani.
Questo è il commento di Sil-viar (che diviene il primo post della "base": cioè è "vostro" fatevi avanti!):

"48° SULL'ORIZZONTE

Prendendo spunto dall'elemento "fuoco" e dalla parola astrofisica  suggeriti da Quarantotto, ho pensato al sole. Collegando sole e orizzonte, 48 potrebbero essere i gradi dell'altezza del sole sopra l'orizzonte. Poiché Roma è circa a 42° latitudine, il sole di Roma è a 48° sull'orizzonte a mezzogiorno negli equinozi.

L'equinozio di primavera e quello di autunno hanno avuto ed hanno un ruolo importante in tante culture e religioni diverse in tutto il mondo. Quello di primavera è il primo giorno dell'anno o un giorno di festa in molti paesi, legato alla rinascita e alla vita, alla assunzione di potere, a volte al femminile.
Anche in Italia le feste popolari della primavera nascono da feste al sole, persino la Pasqua cristiana, pur legata alla luna, non può aver luogo prima dell'equinozio di primavera.
Quello d'autunno è festeggiato in quanto legato al raccolto, o alle messi che permettono la vita nell'inverno nei paesi più freddi, quando il sole dona meno energia.
La prima repubblica francese vede la luce nell'equinozio d'autunno, il 22 settembre.

La caratteristica delle feste legate agli equinozi è di essere feste popolari e collettive, legate al sole che vivifica il mondo e quindi tutte le genti, che nutre e porta la vita, che distribuisce alla comunità i frutti che ha contribuito a far crescere.

Come questo blog, che cerca di illuminare e vivificare la democrazia,  nutrendola con gli strumenti necessari alla partecipazione consapevole dei cittadini. Attraverso il confronto e l'analisi collettiva, avendo presente l'orizzonte giuridico ed economico, i cittadini informati, risvegliati e attivi diventano “cellule”di Resistenza della comunità che si riconosce protetta dal patto fondante, e riconoscono il dovere di proteggere il patto fondante stesso della comunità: la Costituzione, il sole “civico” a cui dobbiamo accendere il nostro impegno e le nostre energie.

Siamo qui infatti a cercare conoscenza utile per contrastare l'opera di forte ridimensionamento del potere e delle regole dello Stato, cioè di tutti noi cittadini, della comunità, secondo il disegno messo a punto per i paesi “ricchi” dai tempi di Reagan e della Tatcher dalle oligarchie e che apparentemente incontrastato stringe i tempi e utilizza la rabbia per mettere i cittadini stessi contro lo Stato e gli uni contro gli altri.
E non solo a cercare conoscenza, ma a confrontarci su proposte per dopo perché l'inverno non dura per sempre, e perché ciò che è scritto nella Costituzione sia pienamente attuato, democrazia significhi il potere dei cittadini e il popolo eserciti  la sovranità, la partecipazione sia effettiva, il lavoro sia un diritto e tutti possano concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato

In conclusione: bonus pizza per 1) Oscar; 2) Flavio; 3) Sil-viar (oh!...m'è annata bbene!)

DARIEN DEAREST, FROM LOS ANGELES, THIS POST SOUNDS PRETTY MUCH LIKE AN ABSTRACT CORE, A RIDDLE WHICH ONLY YOU CAN SOLVE

Allora: la questione, più o meno interessante, riguarda il significato di "48", o, più in esteso, di "Orizzonte48".
Quello che è veramente interessante è il "tenore" delle risposte avute all'indovinello sul terzo "significato" di 48. 
Il bello è, infatti, che ne sono venuti fuori molti altri. Di cui vale la pena fare una "rassegna", visto che sul punto la cultura e l'intelligenza dei commentatori si è espressa, "ai massimi livelli". Altro che "Guerra e pace" e Flaubert e Cèline ( Alberto si fa per scherzare:-)!): qui si tratta di transavanguardia e fenomenologia, ermeneutica e semiotica avanzate.
I nostri referenti sono - in ordine di importanza- Don Juan Matus, Husserl e Gadamer...e scusate se è poco (ari-smile :-) )...

Sui primi due significati, ha provveduto "in apertura di primo tempo" Oscar Dabbagno
Orizzonte48, 48 inteso anche 1848, come primavera dei popoli, inizio di un periodo di risveglio delle coscienze, partecipazione e lotta, tentativo di avviare trasformazioni sociali ed istituzionali a difesa della democrazia.Sperando in esiti meno cruenti e più duraturi questa volta.

A portare la discussione sulla semiotica e sull'"Astratto" ci ha pensato Flavio:
 Il significato può - azzardo - derivare dalla scomposizione del numero stesso in 4 e 8 e dalla loro accezione esoterico-astrofisica: il primo come simbologia dell'uno e trino, della Piramide di Pitagora, del quadrato, del moto, delle leggi fisiche, dei punti cardinali, dei quattro elementi, ecc. ed il secondo innazitutto come somma del primo (4+4) e, posto in posizione orizzontale, come simbolo dell'infinito.
Beh...l'Infinito ci piace tantissimo, come punto di riferimento della consapevolezza umana! 
.
A questo punto Oscar Dabbagno ha uno "scatto sulla fascia sinistra del campo" (quella di Giggiriva, per la mia generazione) e segna con una splendida rasoiata in diagonale. E infatti, è finita nell'intestazione del blog. grazie ancora!
Avendoti visto in ottima salute escluderei l'interpretazione della smorfia napoletana "48 O muorto che pparla" (ok, puoi anche non mantenere mani sulla tastiera...); ho trovato invece una interpretazione cabalistica dei numeri - simbolismo e significato del 48: "Chi è stabile nello spirito e nel corpo non ha paura di rendere partecipi gli altri della propria ricchezza." E' perfetta nel nostro caso, visto che con il blog condividi la tua ricchezza intellettuale; e se ho indovinato ti toccherà condividere (via pizza) anche le ricchezze pecuniarie.

Carmen, (Vocidall'estero) contribuisce brillantemente sul piano "cognitivo" astratto, ma poi non ci spiega in concreto la genesi e funzione dell'affascinante concetto. Lo farà?
Le 48 leggi a cui siamo sottoposti noi che viviamo sulla Terra?...

La replica di Flavio non si fa attendere e ne scova una delle sue ("erudite")...molto bella e significativa...
"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. " La dichiarazione dei Diritti Umani del 1948?
Poi, preso dallo sconforto, essendo un primo della classe ( :-) ), non gli garba di dover attendere che...Darien (hopefully) will solve the riddle...
Ma ci arriva "pericolosamente vicino...
Eeeeeh?!?!?! Qualche settimana?!?!?! Ma tu non sai che ora io non dormirò la notte per trovare la soluzione?!?!?! Ma il terzo significato è strettamente legato al 1848 inteso come Primavera dei Popoli? Oppure riguarda qualcosa di più ancestrale o legato a popoli antichi e suoi personaggi (tipo antichi Maya Toltechi, con annesso Don Juan Matus)? Se non te ne sei accorto, sto proprio dando fondo a tutte le mie riserve ;)

Ovviamente Oscar, già in vantaggio, mette a segno un altro "bonus" con una citazione ulteriore che, appena imparo a inserire le immagini, inserirò anch'essa nell'intestazione del blog. Grande Oscar!
Esagramma 48 I Ching - il pozzo
- Spiegazione generale: per riuscire nel vostro obiettivo (Intento, ndr), occorre scavare e cercare nel passato.
Fermarsi in superficie è rischioso, bisogna andare sino in fondo.
Indica anche la necessità di ogni individuo di attingere al pozzo della vita, alla sorgente, all'origine delle cose. In poche parole, è un segno che parla di purezza, nei rapporti, nel lavoro, nella propria esistenza
.


Insomma, una grande prestazione di squadra. Anche se, a prescindere dalla soluzione "in termini", c'è un "colpo di scena" in "zona Cesarini"...(1-continua)

mercoledì 28 novembre 2012

BREVE INTERLUDIO E...FOCUS

Sono veramente fiero di..."voi". I commenti al post tecnico si stanno rivelando uno stimolo fantastico!
Chi si è cimentato, arriva ai nodi" centrali su cui si dibatte da decenni....senza "volerne" veramente (gli "espertologi") venire  a capo, probabilmente, anche usando l'alibi. "la gente non capirebbe", "la gente non è pronta". Maddeche?
Diamogli fiducia e voi, people, folks ci arrivate benissimo.
Perciò non siate timidi.
Quello che vi pare un'ovvietà o una "incomprensione" (e perciò vi astenete dall'enunciarla) è in realtà, più spesso, il vero punto critico-razionale.
L'eguaglianza sostanziale, in realtà, è strettamente legata alla ragionevolezza. cioè all' art.3, comma 2, Cost.:
"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE di tutti i LAVORATORI all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Oh, e voi rimuoveteli 'sti ostacoli! Specie se "siamo" lavoratori. Mica "a.d.": loro già partecipano...e quanto partecipano!
Quindi, tornando al post tecnico, DATECI SOTTO!: l'art.3, comma 2, - che oggi (gli a.d.) ti direbbero, sentendoselo enunciare e spesso non avendolo neppure letto" ma è roba comunista!",  è considerato forse la norma più importante di tutta la Costituzione (e personalmente sono d'accordo)

martedì 27 novembre 2012

I "tagli ai "costi della politica"? Facciamoli per "benino"!

Come primo post "tecnico", sperando che non risulti troppo "ostico", (ma ho enorme fiducia in goofisty, tempestisti, vocianti dall'estero:-) ecc. di cui ho già imparato ad apprezzare il "livello"), vi propongo questo articolo di Luciano Barra Caracciolo, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già pubblicato sulla rivista "on line", di diritto pubblico, "giustamm.it" (non inserisco il link perchè è una rivista accessibile solo su abbonamento e non sarebbe attivabile).
Nel testo troverete il riferimento all'accertamento di impatto della regolazione (AIR), accostato a un'attuale forma di "democrazia diretta", in quanto "partecipata" in funzione conoscitiva e decisionale.
Ne riparleremo in un prossimo post.
E' un punto cruciale (come dimostrano l'esperienza e le delicate problematiche riscontrate negli USA,-primi fra tutti- paese in cui la metodologia è nata).
Come vedrete, il tema trattato ho molti risvolti "europei" e trova soluzioni tanto migliori quanto più si avvicinano alla lettera e allo "Spirito" della Costituzione del '48.
Buona lettura!

I TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA. UN APPROCCIO RADICALE DI REVISIONE COSTITUZIONALE.
SOMMARIO: 1-L’ambito della revisione costituzionale; 2 -Autonomie locali e previsioni europee; 3. Ipotesi di intervento di modificazione costituzionale; 4- Vantaggi in termini di efficienza funzionale e risparmi finanziari; 5- Risparmi diretti e “di sistema”.

PREMESSA
Nell’affrontare il problema dei costi della politica, al fine di portare il livello dei risparmi in chiave risolutiva rispetto alle esigenze di bilancio dello Stato, in un’ottica che pare essere al centro delle priorità dell’azione finanziaria del governo, occorre muovere da alcune premesse di diritto costituzionale e europeo.

1- L’ambito della revisione costituzionale.
La Costituzione, secondo l’art.139, che definisce i limiti della revisione, non può essere mutata quanto alla “forma repubblicana”. Tale locuzione può essere intesa, in una lettura sistematica, fino a includervi i principi fondamentali (artt.1-12 Cost.), cioè i principi fondanti da cui quella “forma” non è, storicamente e concettualmente, scindibile.
Nella forma repubblicana entrano altre parti della Costituzione ma in riferimento al susseguente, nella partizione della Carta, ”Ordinamento” della stessa forma repubblicana, inteso cioè come moduli organizzativi di funzioni e organi di livello costituzionale, che “devono” esserci, ma che non sono “fondativi” della forma repubblicana in modo assoluto, come per i principi fondamentali (che essendo fondanti non risultano “comprimibili” nella loro integrale espressione contenutistica).
La “revisionabilità”, cioè, non altera la “forma repubblicana” nei limiti in cui coinvolga una previsione costituzionale “ordinamentale”considerata nella parte che non rifletta direttamente i principi fondamentali e l’esistenza e l’attivazione di determinate funzioni e organi .
Tale “revisionabilità attenuata” -che è quella oggetto dei numerosi disegni di revisione susseguitisi negli ultimi decenni, senza che sia peraltro emersa una seria ponderazione dei limiti qui evidenziati- riguarda:
la Parte I, “diritti e doveri dei cittadini”:
Titolo I “rapporti civili” artt.13-28;
Titolo II “rapporti etico-sociali”, artt.29-34;
Titolo III “rapporti economici”, artt.35-47; Titolo IV, “rapporti politici”, artt.48-54;
 la Parte II “ordinamento della Repubblica”:
Titolo I, “il Parlamento”artt.55-82;
Titolo II, “il Presidente della Repubblica, artt.83-91;
Titolo III, “il Governo”, artt.92-100;
Titolo IV “la Magistratura”,
artt .101-113;
Titolo V, “le Regioni, le Province, i Comuni”, artt.114-133;
Titolo VI, “Garanzie Costituzionali”, artt.134-139 (N.B. tuttavia, a rigore, gli artt.138 e 139, sulla revisione costituzionale, rientrano tra le grund-norm, previsioni chiave che garantiscono la immutabilità della forma repubblicana e quindi non sono “logicamente” assoggettabili a revisione, integrando i principi “fondamentali” degli artt. 1-12 come fondanti la stessa “forma repubblicana”).

Insomma, a parte i principi fondamentali, la Parte I e la Parte II, sono soggette a un certo grado di revisione, laddove la forma repubblicana corredata dei principi fondamentali non è mutabile, ma esistono varie possibilità di organizzarne l’ordinamento legislativo e governativo, il potere giudiziario, le autonomie territoriali, e le garanzie costituzionali, purchè non siano, appunto, posti in pericolo i principi fondamentali intesi nella loro piena portata.
Valore assimilabile ai principi fondamentali (cioè livello di forza costituzionale rafforzata, non rivedibile) hanno taluni principi, purchè recepiti in Costituzione, del diritto internazionale generale e dei Trattati legati al fenomeno del diritto europeo, laddove però, riflettano appunto “principi fondanti” della Costituzione italiana e non anche una delle più possibili soluzioni alternativamente compatibili con i principi fondamentali della Costituzione e dello stesso diritto internazionale ed europeo.
In tal senso, oltre a un complessa vicenda di integrazione tra giurisprudenza della Corte costituzionale e quella di giustizia europea, depone il valore “ricognitivo” dell’art.117, comma 1, Cost.:”La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali…

2 -Autonomie locali e previsioni europee.
Tra gli obblighi cui si è da ultimo accennato assume rilievo, ai presenti fini, quello derivante dalla “Carta europea delle autonomie locali”, ratificata dall’Italia con legge 30 dicembre 1989, n.439 (ancorabile oggi all’art. 4, par. 2, del Trattato sull’Unione europea, c.d. TUE).
Orbene tale “Carta” nel suo valore vincolante, riguarda le autonomie locali, assunte come enti esponenziali delle comunità locali.
Ma, per essa, tali sono, con evidenza, solo quelli “preesistenti” alle vicende politiche dello Stato costituzionale, aventi cioè un valore di autonomia che prescinde dalle vicende storiche che caratterizzano la “statalità” di più ampi territori, mutevole e non coincidente con la continuità “antropologica” delle comunità locali, intese come insediamenti urbani organizzati e costanti nel tempo, cioè come “città”.

Ciò è confermato nelle specifiche disposizioni della Carta europea che tutela le “autonomie locali” da interferenze di livello superiore, statali o regionali, (art.4, par.4), e lascia chiaramente intendere che il concetto dell’autonomia locale oggetto di disciplina non coincida con quello di qualsiasi livello territoriale intermedio “superiore”, fino agli Stati.
Argomenti si possono anche ritrarre dagli articoli. 8, che limita la “supervisione” ai casi previsti dalla costituzione per le sole “autonomie” locali, e 10, che considera l’associazionismo delle “autonomie” senza menzionare enti autonomi “intermedi” che ne sarebbero la risultante.
Valore sistematico decisivo, se non di interpretazione autentica, ha poi la successiva Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (2010/C-2010), incorporata nel Trattato, che all’art.40, tutela soltanto il diritto di eleggibilità di ogni cittadino europeo con riferimento ai “comuni” in cui risieda, senza fare, in alcuna sua parte, riferimento a enti autonomi territoriali di più ampia dimensione.
In tal senso, l’attuale previsione dell’art.114, comma 1, Cost. (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”) non assume dunque valore di principio fondamentale, immutabile: né alla luce dei principi fondamentali costituzionali (come si dirà meglio) né alla luce delle previsioni comunitarie a valore costituzionale rafforzato.
Ed infatti, quanto a principi fondamentali della Costituzione, l’art.5 Cost. è di per sé in perfetta linea con la Carta europea, perché “vincola” la Repubblica a “riconoscere e promuovere” solo le autonomie locali preesistenti allo Stato repubblicano, ciò nel senso storico-sociologico illustrato e recepito anche nella Carta, col risultato che solo gli enti denominati Comuni sono “preesistenti”, e quindi suscettibili di essere “riconosciuti” e non creazione “politica” storicamente mutevole.
Per il resto l’art.5 Cost., unica norma tra i principi fondamentali "nazionali" che si occupi della materia, predica il “più ampio decentramento amministrativo” nonché l’adeguamento della legislazione “alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”, con ciò rendendo prescrittivo solo un complessivo principio di “vicinanza” dei procedimenti normativi e delle funzioni amministrative al livello territoriale, perfettamente in linea con l’ampio ed elastico principio di “sussidiarietà” di fonte europea, cioè vicinanza funzionale dell’azione dei pubblici poteri ai cittadini, non legata ad una soluzione necessitata di entificazione di autonomie territoriali più vaste dei comuni.
Ne discende che, ferma restando l’autonomia dei comuni, come espressione del concetto di “autonomia locale”, tutto il resto è assoggettabile a revisione, purchè non siano lesi i principi del decentramento e della sussidiarietà, cioè della vicinanza agli amministrati delle funzioni pubbliche anche solo statali, e sia garantito un certo grado di “autonomia”, cioè la possibilità di emanare norme giuridiche regolanti gli interessi rappresentati, che è insopprimibile solo per i comuni e, per il resto, dipende dalla legislazione dello Stato in quanto conforme alle previsioni costituzionali, comunque, in tale parte, soggette a legittima revisione.

3. Ipotesi di intervento di modificazione costituzionale.
Alla luce di questo excursus di premesse, si può ipotizzare una revisione costituzionale così congegnata:
a) abolizione delle regioni e delle province quali enti a governo politico, ridisegnandoli come enti di “autogoverno”, nel senso “originario”\anglosassone (GB), - mantenendone l’“esistenza” e inalterata la“funzionalità”operativa, cioè il contenuto essenziale ricavabile dalla Costituzione- cioè come enti che:
i) pur “statali”, nel senso di inserirsi nella organizzazione dello Stato-ordinamento della Repubblica (esponenziale dello Stato-comunità, nella considerazione dell’interesse pubblico e del benessere generali), siano strutturalmente vicini ai cittadini realizzando la sussidiarietà, ma non siano dotati di autonomia legislativa, cioè di partecipazione diretta alla funzione politica normativa, bensì solo di autonomia regolamentare attuativa delle leggi statali e di legittimazione partecipativa all’elaborazione della legislazione statale nelle materie “concorrenti”(conservazione del sistema di consultazione Stato-regioni, con diversa legittimazione partecipativa alle varie “conferenze”);
ii) per garantire il raccordo con le comunità territoriali corrispondenti, e l’adeguamento al principio di autonomia flessibile previsto dall’art.5 Cost e dalla Carta, l’autogoverno, che è “buona amministrazione ”territoriale, potrebbe implicare l’elezione, da parte della comunità territoriale corrispondente, del solo vertice preposto all’organo (di decentramento) che, data la sua forte vocazione tecnica dovrebbe avere una coerente disciplina della eleggibilità passiva;
iii) in sostanza, (come verrà specificato al punto seguente), il consiglio regionale verrebbe sostituito da associazioni dei comuni interessati (su base provinciale o regionale) in funzione istruttoria e deliberante; le giunte e l’organo promulgatore-controllore in ultima battuta, sarebbero incarnati dal presidente, elettivo, dell’ente “maggiore”;
b) come detto al precedente punto, per mitigare la ridotta “autonomia” politica di regioni e province e per incrementare il peso degli enti locali nella realizzazione della sussidiarietà, si prevede che questi concorrano nell’esercizio delle funzioni regolamentari sulla base di deliberazioni preparatorie costitutive (adozione di regolamenti e atti di pianificazione di respiro provinciale-regionale) promananti da “associazioni e consorzi” (art.10 Carta europea) dei comuni rientranti nell’ambito territoriale considerato;
c) il “vertice elettivo” dell’organo decentrato statale esprime l’indirizzo dell’organo-ente in autonomia rispetto all’indirizzo ministeriale, ma nel quadro della legislazione statale, del settore di volta in volta corrispondente, e può modificare le proposte in sede approvativa solo nei limiti della maggior razionalità ed efficienza, secondo il principio di proporzionalità applicato alla sussidiarietà, e, trattandosi essenzialmente di potestà tecnico-discrezionali, ciò si risolverebbe in una verifica di coerenza delle deliberazioni preparatorie con le risultanze istruttorie “partecipate” dai cittadini;
d) tale principio di “proporzionalità” è meglio realizzabile, rispetto al caotico attuale assetto politico, attraverso la sottoposizione delle regole da introdurre, ad “Accertamento dell’impatto delle regolazione” (AIR), svolto, in fase di avvio, dagli uffici tecnici-amministrativi dell’ente “maggiore” e gestito in fase istruttoria “partecipata” dalle assemblee dei consorzi\associazioni tra comuni.
D’altra parte questa tipologia “oggettivata” di istruttoria degli atti normativi e pianificatori è conforme al criterio dettato dagli stessi trattati UE, dato che è esplicitamente enunciato nel protocollo 2 allegato ai trattati stessi, intitolato: “sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.

Detto protocollo, appunto, pone il principio dell’AIR come metodo preventivo di dislocazione e organizzazione dei “poteri locali” e dei vari livelli di governo territoriale. E introduce, come vedremo, una netta connotazione di democrazia diretta.
A queste “assemblee” sarebbe fornita, così, la base, trasparente e oggettivata, su cui svolgere la partecipazione dei destinatari, mentre, al vertice elettivo, successivamente, il parametro del controllo in fase approvativa.

4- Vantaggi in termini di efficienza funzionale e risparmi finanziari.
I vantaggi di un tale sistema, da introdurre con la revisione costituzionale qui ipotizzata, sono enormi, evidenziando che l’aspetto preliminare comune e costante di tutti tali vantaggi è che si tratterebbe di una manovra di riduzione della spesa concretamente non depressiva, l’unica realizzabile (il “taglio” delle pensioni si traduce comunque in un più o meno ampio decremento del risparmio pubblico e privato, indicato anche in studi Bankitalia, e in un prolungamento della disoccupazione “giovanile”).
Ecco i principali vantaggi:
1) taglio integrale dei costi di consigli e giunte regionali e provinciali. Soldi però resi disponibili per migliorare il livello dei servizi, non per effettuare semplici manovre di riduzione del deficit deprimendo però la domanda interna, cioè il PIL;
2) taglio integrale dei costi delle strutture di staff, pletoriche e clientelari, legate a tali organi, nonché delle relative “consulenze” (con gli stessi vantaggi di "riallocazione" delle risorse suddetti);
3) tramite le procedure di AIR partecipate, introduzione di una maggior democrazia diretta e di una più trasparente ed efficiente gestione dell’attività normativa e pianificatoria;
4) trasferimento del personale impegnato nelle strutture di diretta collaborazione con consigli e giunte negli uffici operativi (di “line”), con incremento dell’efficienza dell’azione amministrativa decentrata e risparmi potenziali consistenti, su nuove assunzioni e trattamenti economici aggiuntivi, che spesso sono attribuiti con facilità a tale personale (risparmi generali deriverebbero pure dall’assoggettamento del personale alla contrattazione del comparto statale-ministeri, tendenzialmente meno “largheggiante” nelle retribuzioni a parità di livello);
5) concepiti come organi statali di decentramento, dialoganti con comuni e associazioni di comuni, questi enti sarebbero resi più efficienti dalla eliminazione delle difficoltà di identificazione delle materie di rispettiva competenza legislativa tra Stato e regioni, dato che la legislazione primaria sarebbe tutta di spettanza statale e su tutte le materie ora regionali sarebbe di principio e “concorrente”con norme regolamentari (gerarchicamente più forti di quelle degli enti locali minori ma solo se non varchino i limiti di loro autonomia sanciti nella revisione costituzionale).
Si pensi alla semplificazione, da uniformità e univocità legislativa, di materie come la VIA (valutazione impatto ambientale), l’incentivazione energetica e all’impresa in generale, localizzazione e realizzazione coordinata delle infrastrutture e via dicendo;
6) l’uniformità e la maggior chiarezza normativa si coniugherebbe alla uniformità e reale depoliticizzazione delle decisioni pianificatorie e provvedimentali, che divengono strutturalmente più resistenti a interessi locali “particolari” (quindi intrinsecamente più razionali ed efficienti) e meno affette da illegittimità (se non “illiceità”) dovute alla scarsa trasparenza insita nella contingente formazione di maggioranze politiche.
Le stesse decisioni sarebbero, per converso, espressione di più intensa democrazia diretta e più attente al concreto interesse della comunità, “misurato” obiettivamente e considerato in modo “imparziale”, con massimizzazione dell’efficienza (art.97 Cost.);
7) il controllo statale su tali “propri” organi decentrati “atipici e ad autonomia speciale” (controllo che è in sé misura preventiva degli sprechi e di illegittimità\illiceità gravi), sarebbe limitato, nella sua incidenza invasiva delle autonomie, dalla garanzia partecipativa dei cittadini in sede normativa e pianificatoria di livello regionale o provinciale, rafforzata e oggettivata dalle procedure di AIR e rappresentata dalle associazioni dei comuni in funzione di deliberazioni preparatoria (ogni comune conserverebbe comunque le attuali proprie competenze pianificatorie di “adozione”, non essendo toccate dalla modifica qui proposta);
8) in conformità del predetto ampliamento della democrazia diretta (ben più forte, come grado di realizzazione della sussidiarietà rispetto alla autonomia con sistema elettivo rappresentativo) si può sancire la regola generale di referendum propositivi e abrogativi (regolati con legge dello Stato in base a previsione costituzionale) rispetto alle norme emanate da tutti tali livelli territoriali (inclusi i comuni), come, d’altra parte, prescrive, in termini di direttiva, l’art.4 della Carta europea delle autonomie locali, rimasto in gran parte in attuato;
9) semplificazione tributaria-finanziaria, per riscossione e perequazione, poichè tutti i tributi ridiventerebbero statali, tranne quelli direttamente spettanti ai comuni e, in più, in relazione a esigenze di spesa strutturale snellite e più agevolmente controllabili (logistica, mezzi, personale).

5- Risparmi diretti e “di sistema”.
Si segnala come i risparmi complessivi così ottenibili sono immediatamente di entità tale da avere un effetto di sensibile correttivo della spesa pubblica, non depressivo, atteso che, come si è dianzi precisato,  lo stesso “ammontare” di funzioni e servizi sarebbe anzi gestito con maggior personale, recuperato e meglio distribuito, e, grazie anche a "maggiori risorse" reperite (vera "spending review")  maggior uniformità e snellezza.
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Le spese degli organi istituzionali di regioni e province (indennità, forme di retribuzione diretta, logistica) sono pari a circa il 50% delle spese istituzionali nazionali della “politica elettiva”.
Il resto di tali voci complessive di spesa è suddiviso tra il Parlamento che ne rappresenta il 20,3%, nonchè i consigli e giunte comunali col 30%, somma che peraltro assorbe il 55% dell’addizionale IRPEF comunale!. L’ammontare totale dei tagli per spese di organi politico-elettivi di regioni e province porta a 1,6 miliardi di euro di risparmi immediati, (dati UPI confrontati con dati UIL, sulla base di diverse voci analizzate dal Ministero dell’interno e Corte dei conti: la cifra globale assorbe circa il 19% del gettito dell’addizionale IRPEF regionale) ottenibili senza, si ripete, tagliare servizi e funzioni, che comunque potrebbero essere più facilmente razionalizzati con ulteriori risparmi.
Ciò senza contare i risparmi da consulenze e personale di staff non appartenente ai ruoli degli enti, nonché di erogazione, al personale politico elettivo (e non), di fringe benefits (telefonino, rimborsi spese), risparmi che dovrebbero equivalere a qualche centinaio di milioni.
E senza conteggiare, ancora, le spese di “rappresentanza”, in senso lato, dei consigli e delle giunte per viaggi, convegni, mantenimento di sedi a Roma, sedi a Bruxelles e relazioni internazionali tenute informalmente (spese che, probabilmente, se oggetto di seria indagine si scoprirebbero superiori a quella per le stesse “indennità”).
I costi di consulenze, incarichi e collaborazioni presso regioni, comuni e province (queste ultime, invero, in misura modesta) sono complessivamente di 3 miliardi annui e quelli per il personale di staff di circa 1,5 miliardi (in base alle medesima fonti sopra citate).
Su tali cifre globali di spesa, imputando una percentuale del 50%, corrispondente a quella per i costi “istituzionali” degli organi di vertice degli enti considerati (prudenziale, perché nel precedente calcolo era incluso anche il costo delle due Camere), si arriva a circa 2,2 miliardi. A cui vanno aggiunti i risparmi da riduzione del parco “auto-blu” e di future indennità pensionistiche.

Si può ipotizzare, per risparmi diretti ed immediati, un ammontare approssimativo tra i 3,5 e i 4 miliardi, a regime, cioè per ogni periodo futuro di esercizio del bilancio (a fronte, si ripete, dello stesso livello quantitativo di funzioni e servizi, con probabile miglioramento del livello, per imparzialità e speditezza). Si tratta di un risparmio di poco inferiore a quello atteso da varie ipotesi di riforma delle pensioni.
Ma i risparmi da maggior efficienza, ridislocazione e minor complicazione dei processi decisionali pubblici (tra l’altro non soggetti a crisi assembleari e soluzioni di continuità) sarebbero ben più ampi, risolvendosi in una sostanziale misura di rilancio dello sviluppo.
D’altra parte le ricadute sarebbero tali e tante, (anche in termini di segnale all’Europa), che potranno emergere, oltre all’evidenza intuitiva, solo da un accurato esame dell’andamento della spesa regionale (principalmente), in relazione alla “depoliticizzazione” del risultato pianificatorio, normativo e amministrativo, in un “ambiente istituzionale” in cui priorità dell’assegnazione delle risorse e esercizio della discrezionalità non siano più frutto di geometrie politico-clientelari, ma formulate secondo criteri omogenei in funzione della efficacia ed efficienza della gestione.

domenica 25 novembre 2012

Questo blog nasce dall'esigenza di preparare un futuro ("migliore"? Vogliamo essere ottimisti?) per la democrazia. E fin qui, sembrerebbe quasi che non ci sia nulla di strano, dato che lo potrebbe sostenere, come scopo autodichiarato, qualunque "voce", pubblicazione, giornale, rivista o, naturalmente, partito politico.

Ma il punto, che credo in molti "sentono" di sollevare in questo momento storico italiano e, inteso in molte possibili accezioni, "europeo", è: quanta parte della democrazia è ancora in vita?
Quanta strada può ancora fare la democrazia, quantomeno rispetto a quelle aspettative che in molti modi ci sono state trasmesse, quasi come un riflesso, da scuola, media (televisioni in testa), proposizioni politiche?

Se partissimo da questi interrogativi in modo teorico, potremmo ben presto trovarci nella palude sconfinata e, per certi versi, affascinante, della politologia e addirittura della filosofia.
Cosa che non sarebbe da disdegnare a priori, ma di certo non risulterebbe molto interessante per la soluzione dei probelmi che diffusamente e urgentemente avvertono i cittadini comuni (cui mi ascrivo senza difficoltà).
Se non altro perchè per arrivare a dire qualcosa di "significativo" e attuale rispetto alle coscienze, o "sensibilità", di cittadini e, in special modo,  utenti e frequentatori della rete, si rischia di dover spendere fiumi di parole, opinabili, spesso già dette e che assumono valore solo se collocate in un contesto che gli dia vitalità e attualità immediatamente tangibili.
Per questo abbiamo bisogno di un "orizzonte", cioè di una demarcazione, visiva e concettuale, che porti con immediatezza l'attenzione sul quando (naturalmente...ora), come e perchè la democrazia debba ritrovare il suo "slancio" (di "peggiore" sistema politico generale realizzabile..eccetto tutti gli altri).
Questo orizzonte, come prima enunciazione, può essere ritrovato nella Costituzione italiana del 1948 (deliberata in approvazione finale dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, ed entrata in vigore, appunto, il 1° gennaio 1948).
Ma non basta. Per evitare che questo blog diventi un "manuale" di diritto costituzionale, più o meno aggiornato e "brillantemente" divulgativo, occorre anche l'ingrediente della cornice storica ed economica attuale in cui l'intento definitorio si colloca.
Questa cornice "attuale", come dichiarata intenzionalità di partenza, è strettamente connessa all'analisi economica che, in via autonoma (e certamente libera da interferenze da questa sede), svolge il blog "goofynomics" di Alberto Bagnai.
In tale analisi, per come finora condotta e sviluppata in modo magistrale (e unico nel panorama delle fonti disponibili in "rete"), ci riconosciamo come sfondo e punto di partenza condiviso e apprezzato.
Ma non solo; è importante comprendere, oggi più che in passato, come la integrazione tra una corretta "lezione" in economia e una corretta ermeneutica giuridica, risultino la chiave per riconquistare ai cittadini le "armi" democratiche della PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE e della EFFETTIVA LIBERTA' DI SCELTA SUL PROPRIO DESTINO.
Comprendere le istituzioni, costituzionali nazionali o europee, i meccanismi che le regolano, le leggi, le varie norme, e il loro significato e funzione sostanziali, è infatti un'arma appunto democratica.
Cioè che esclude che la lotta politica si svolga sia attraverso la violenza, psicologica o anche fisica, subìta (o replicata come rivolta) dai più deboli, sia attraverso l'inganno che tanto facilmente è perpetrabile non solo a carico dei meno "istruiti" tra i cittadini, teoricamente dotati tutti di eguali diritti dichiarati e riconosciuti nella Costituzione, ma anche in danno di tutti coloro che non giungano, - per ostacoli creati dai media e dalle posizioni dominanti nel campo della manipolazione delle fonti notiziali-, a penetrare la cortina di fumo (e di parole, dirette e giornalistiche) eretta intorno ai veri meccanismi che sottostanno alle dichiarazioni formali della legge e dei summit dei politici, primi fra tutti "europei".
A svolgere questo lavoro di chiarimento e di rivendicazione di conoscenza e libertà, saranno chiamate varie persone e voci autorevoli, o meglio, legittimate dalla conoscenza e dalla "competenza" specifica acquisita, che verrà riversata, con spirito di verità e di servizio, su chiunque vorrà accedere al blog. Ciò con l'auspicio di riuscire a diffondere, in modo facilmente, o almeno,"sufficientemente", comprensibile, le "armi della democrazia".

Siccome questo non sarà un blog di teoria e di discussioni "politiche" ma una fonte di conoscenza e di contributi scientifici, intrinsecamente democratica nel senso qui precisato, parleremo di problemi e questioni che sono all'attenzione di tutti i cittadini , nella loro vita molto concreta e molto angosciante, per trovare il modo di definire analisi, proposte e strumenti che possano portare a REGOLE E SOLUZIONI di rivitalizzazione della democrazia e del benessere generale.
Questo, mi auguro, potranno aspettarsi i lettori e i commentatori del blog stesso, a cui si invia fin da ora un "in bocca al lupo", nell'intento di costruire il più possibile insieme una "mappa" per una nuova Costituente, tracciata nella consapevolezza e nella piena libertà di partecipazione del più grande numero possibile di persone, interessate alla "liberazione" della Costituzione del '48 dalle catene che, tristemente, sembrano, ora più che mai, vincolarla.
E a noi i "vincoli" alla democrazia, specie se "esterni", non piacciono. E non per plurale majestatis, ma perchè so già che in molti già la pensano in questo modo e sentono "suonare la campana"...