lunedì 7 novembre 2016

LA "STUPEFACENTE" COSTITUZIONE €TERONOMA, IN NOMINE PANGERMANESIMI

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1a.- Intendiamo, che anzitutto si fondasse sull'enunciazione della sola eguaglianza formale, tipica degli ordinamenti liberali orientati al puro contrattualismo e al mercato:
 Articolo 3 [Uguaglianza davanti alla legge]
(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.
(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.
(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
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1b.- Che formulasse i "diritti fondamentali", fin dalla sua prima parte, intitolandoli tutti come "libertà", e dedicasse al diritto all'istruzione una previsione che esclude ogni correlazione con un obbligo statale di organizzare un sistema imparziale e universale (cioè aperto a tutti) di pubblica istruzione, formulando questo mero compito statale di "sorveglianza":
Articolo 7 [Istruzione scolastica]
(1) L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.
(2) Le persone che hanno la patria potestà hanno il diritto di decidere in ordine alla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.
(3) L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà ad impartire l'insegnamento religioso.
(4) È garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.
(5) Una scuola primaria privata può essere autorizzata solo se l’amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se coloro che hanno la patria potestà chiedono di istituire una scuola interconfessionale, confessionale o filosofica, sempre che nel comune non esista già una scuola primaria pubblica.

(6) Le scuole propedeutiche sono abolite.
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1c.- Che NON prevedesse alcuna norma sulla tutela del lavoro e, tantomeno, un diritto al lavoro corrispondente a un (non previsto) obbligo di intervento dello Stato per garantirlo e si limitasse a considerare il lavoro come "libertà di scelta della professione", salvo poi prevedere "stati di eccezione" in cui persino questa (mera libertà di) scelta possa ampiamente essere limitata:
Articolo 12 [Libertà della professione]
(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo e le sedi dilavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge ed in base ad una legge.
(2) Nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico di prestazione di servizi, tradizionale, generale e uguale per tutti.
(3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di pena detentiva pronunciata da un tribunale.
Articolo 12a [Servizio militare e civile obbligatorio]
(1) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in un’organizzazione di protezione civile.
(2) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio sostitutivo. La durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del servizio militare. Le modalità sono stabilite con legge che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio sostitutivo che abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e della polizia confinaria federale.
(3) In caso di proclamazione dello stato di difesa, coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi I o II possono essere obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge o in base ad una legge, a prestazioni di servizi civili a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi pubblici sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell’intendenza, o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.
(4) Se, nel caso di proclamazione dello stato di difesa, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base d'una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare servizi armati.
(5) Nel periodo di tempo precedente lo stato di difesa gli obblighi previsti al terzo comma possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 80a, primo comma. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel terzo comma, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d'istruzione, con legge o sulla base d'una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
(6) Qualora, durante lo stato di difesa, il fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del terzo comma non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base di una legge, al fine di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. Il primo periodo del quinto comma è applicabile per analogia prima della sopravvenienza dello stato di difesa.
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1d.- Che connette la garanzia della proprietà al suo "servire il bene comune" che non è l'interesse generale comunitario, cioè pubblico incarnato dallo Stato, ma null'altro che l'agire concorrenziale del mercato (come noi ben sappiamo; v.p.11, sullo specifico intendimento della cultura che produce questo "documento"), pur ammettendo teoriche e genericamente indicate forme di "socializzazione" per "Il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione" (art.15):
Articolo 14 [Proprietà, diritto di successione ed espropriazione]
(1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge.
(2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune.
(3) L'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è ammesso ricorso di fronte ai tribunali ordinari.
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1e.- Che è ossessivamente dedicato, questo documento, alla disciplina di una vasta serie di "stati di eccezione", che sanzionano la possibilità di revocare persino la cittadinanza e i più fondamentali diritti fondamentali; es;

Articolo 18 [Perdita dei diritti fondamentali]
(1) Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5, primo comma), della libertà di insegnamento (articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde tali diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale.
Articolo 19 [Restrizioni di diritti fondamentali]
(1) Nella misura in cui, in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve individuare il diritto fondamentale indicando l'articolo interessato.
(2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.
(3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.
(4) Chiunque è leso nei suoi diritti dal potere pubblico può adire l'autorità giudiziaria. Qualora non sia stata stabilita una diversa competenza, il ricorso è proposto innanzi alla giurisdizione ordinaria. È fatto salvo il disposto dall'articolo 10, secondo comma, secondo periodo.
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1f.- Che prevede una espressa norma di intenso filtro dell'adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, posto in modo da far prevalere lo sviluppo di tale processo dal punto di vista dell'interesse nazionale, prefissando, come obbligo stabilito unilateralmente da tale documento, quali siano i principi fondamentali a cui si deve ispirare la stessa Unione:
Articolo 23 [L’Unione europea]
(1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale...collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma..."
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1g.- Che pone, nell'ambito delle rigide condizioni impositive appena viste, la possibilità di "trasferimenti di sovranità" ma pur sempre specificando che le norme del diritto internazionale "prevalgono sulle leggi federali", ed escludendo perciò che prevalgano sulle norme costituzionali, prevedendo - solo in questo quadro di condizioni imposte unilateralmente- le stesse "macroregioni", indicate come "organizzazioni interregionali tranfrontaliere"?
Articolo 24 [Istituzioni internazionali]
(1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative.
(1a) Qualora ai Länder spetti l'esercizio di competenze statali e l'adempimento di compiti statali, essi possono, con l'assenso del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali transfrontaliere.
(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.
(3) Al fine di assicurare la regolazione delle controversie tra gli Stati, la Federazione aderirà a convenzioni costituenti una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, universale e obbligatoria.
 Articolo 25 [Diritto internazionale e diritto federale]
Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.
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1.h- Che peraltro prevede un bicameralismo asimmetrico, in vista dell'approvazione finale del solo parlamento federale-statale, con date certe, ma pur sempre in più fasi e maggiori spazi di tempo, molto più ampiamente co-decisionali, di quanto non preveda il nostro attuale progetto di riforma costituzionale:
Articolo 76 [Progetti di legge]
(1) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.
(2) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi prima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto a esprimere il proprio parere su tali proposte entro sei settimane. Qualora il Bundesrat, per importanti motivi e in particolare in relazione all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento dei termini, il termine è fissato in nove settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane o, qualora il Bundesrat abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, dopo sei settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat come particolarmente urgente, anche se il parere del Bundesrat non gli è ancora pervenuto; esso deve trasmettere al Bundestag il parere del Bundesrat all'atto del ricevimento. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento dei diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24 il termine per il parere è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica.
(3) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro sei settimane. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo. Qualora esso, per gravi motivi e con particolare riguardo all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento del termine, questo è fissato in nove settimane. Qualora il Bundesrat abbia designato in via eccezionale un progetto come particolarmente urgente, il termine è di tre settimane o, nel caso il Governo abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, di sei settimane. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento di diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24, il termine è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica. Il Bundestag deve discutere e pronunciarsi in ordine ai progetti in un termine adeguato.
Articolo 77 [Procedura legislativa]
(1) Le leggi federali sono approvate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione, il Presidente del Bundestag le trasmette senza indugio al Bundesrat.
(2) Il Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento del testo di legge approvato, richiedere la convocazione di una commissione composta da membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune dei testi. La composizione ed il funzionamento di detta commissione sono disciplinate da un un regolamento interno adottato dal Bundestag e approvato dal Bundesrat. I membri del Bundesrat nominati in detta commissione non sono vincolati da direttive. Nel caso sia necessario per una legge l'approvazione del Bundesrat, il Bundestag ed il Governo federale possono parimenti chiedere la convocazione della commissione. Qualora la commissione proponga una modifica del testo di legge adottato, il Bundestag deve pronunciarsi nuovamente.
(2a) Qualora per una legge sia necessaria l'approvazione del Bundesrat e una richiesta di cui al secondo comma, primo periodo non sia stata avanzata ovvero la procedura di conciliazione si sia conclusa senza proposte di modifica del testo di legge adottato, il Bundesrat deve pronunciarsi entro un termine ragionevole.
(3) Qualora per una legge non sia necessario l'assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo che è terminata la procedura prevista dal secondo comma, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l'opposizione decorrono, nel caso del secondo comma, ultimo periodo, dal momento del ricevimento del testo di legge nuovamente adottato dal Bundestag, e in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del presidente della commissione prevista al secondo comma, relativa alla conclusione della procedura davanti alla commissione stessa.
(4) Se l'opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.
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1.i- Che però regola le modifiche-(revisioni) di tale documento fondamentale solo per via di espressa previsione, compreso il caso di leggi di ratifica di trattati internazionali, che devono quindi essere vagliati dal per certificare, con espresso eventuale emendamento (a maggioranza parlamentare rafforzata), la loro conformità al documento, e comunque che non possono in nessun caso violare i principi di "dignità" del cittadino (art.1), e di sovranità promanante dal popolo, al punto da ritenere del pari inviolabile il "diritto di resistenza" contro le alterazioni dell'ordinamento fondamentale della sovranità popopare nazionale (art.20):
Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale]
(1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione.
(2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.
(3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20.
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1.l.- Che anche agli artt.80 e 81, regola in dettaglio lo "stato di eccezione" che consente, anche in caso di avvenuto scioglimento delle camere, normativa derogatoria delle leggi, prevedendo sia lo "stato di tensione" che quello di "emergenza legislativa", come fondamento di tali atti aventi forza di leggi derogatorie delle norme ordinarie sul procedimento legislativo, anche per far entrare in vigore leggi in precedenza respinte dal parlamento federale-statale.
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1.m-  Che prevede, sempre sul già visto presupposto della loro inderogabilità da parte di trattati di qualsiasi genere e, in specie, di quelli esecutivi dell'Unione europea, - la quale anzi deve adeguarsi ai principi unilateralmente posti in tale documento- norme economico-monetarie che comportano che, proprio in materia economico-monetaria, non la Costituzione nazionale si debba adeguare ai trattati, ma esattamente il processo inverso:

Articolo 88 [Banca federale]
La Federazione istituisce una banca valutaria e di emissione, come Banca federale. Le sue funzioni e competenze possono essere trasferite, nel quadro dell'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, che è indipendente ed è vincolata allo scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi.
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1.n- Che (vi risparmio le norme sulle "curiose" interferenze tra poteri del parlamento di destituzione dei giudici che siano ritenuti violare la Legge fondamentale  e i super-poteri di "ultima parola" conferiti al Tribunale Costituzionale federale), in tema di "pareggio di bilancio", formulato come ipotesi normale per i Lander, potendo soltanto la legge federale autorizzare l'emissione di debito "locale", enuncia senza mezzi termini "le entrate e le spese devono essere pareggiate". E ciò tranne i temperamenti dettati da "perturbazioni dell'equilibrio economico generali", influenti sui soli bilanci dei singoli Lander, a favore dei quali interverrebbe lo Stato federale in via eccezionale, e sempre cercando di ripristinare, con immediatezza, il proprio rispettivo pareggio di bilancio:

Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]
(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.
(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.
(3) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

(4) Ai fini della tutela da perturbazioni dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat, prescrizioni concernenti:
1. l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali;
2. l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura).
Le autorizzazioni all'emanazione delle relative ordinanze normative possono essere conferite soltanto al Governo federale. Tali ordinanze normative necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Esse devono essere abrogate non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.
Articolo 110 [Budget e legge finanziaria della Federazione]
(1) Tutte le entrate e le spese della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese della Federazione e ai fondi speciali, é sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata e in uscita. Nel bilancio preventivo le entrate e le spese devono essere pareggiate.
(2) Il bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi annuali, per uno o più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell'inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per anni finanziari, per periodi diversi di tempo.
(3) La proposta di legge di cui al secondo comma, primo periodo, così come le proposte di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat. Il Bundesrat ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di modificazione entro tre settimane.
(4) Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative alle entrate e alle spese della Federazione riferentisi al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdano vigore con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma dell'articolo 115, in un tempo successivo.
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1.o- Che, inoltre, rispetto all'ipotesi di preventivo e pluriennale "pareggio tra entrate e spese", (e sempre rammentando la costituzionalizzazione di una banca centrale "indipendente" e vincolata allo "scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi"), prevede limiti a qualsiasi sforamento delle entrate e delle uscite, sottoponendole al potere interdittivo del governo (che risulta del tutto analogo a quello che oggi esercita la Commissione UE sui bilanci dei singoli Stati UEM), prevalente su qualsiasi iniziativa del Parlamento:

Articolo 112 [Spese eccedenti e straordinarie]
Le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio preventivo e quelle fuori bilancio devono avere il consenso del Ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere concesso solo nel caso di un'imprevista e inderogabile necessità. Ulteriori particolari possono essere stabiliti con legge federale.
Articolo 113 [Aumenti di spesa e riduzioni di entrate]
(1) Le deliberazioni del Bundestag e del Bundesrat che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in prosieguo di tempo, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Parlamento sospenda la deliberazione su tali leggi; in tal caso il Governo federale, nel termine di sei settimane, deve far pervenire al Bundestag il suo punto di vista sulla questione.
(2) Entro quattro settimane dall’approvazione della legge da parte del Bundestag, il Governo federale può richiedere che il Bundestag riapprovi nuovamente la legge.
(3) Se la legge è perfetta ai sensi dell'articolo 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane, e solo se abbia precedentemente iniziato il procedimento previsto nel primo comma, terzo e quarto periodo, o nel secondo comma. Trascorso tale termine, il consenso si ha per concesso".
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3. Tutto quello che abbiamo visto finora, sia pure in una selezione per "dati" significativi", potrebbe apparire in parte come una bozza del Trattato di Maastricht, in parte come lo statuto dei futuri "possibili" Stati Uniti d'€uropa, in parte come la fonte ispiratrice della riforma dell'art.81 Cost. e dell'attuale revisione sottoposta a referendum. E, invece, come avrete senz'altro capito si tratta della Grundgestetz, cioà la (più o meno) Costituzione tedesca.

Ma la domanda sorge spontanea: non era prevedibile, da parte di coloro che trattarono Maastricht per l'Italia, che "fondersi" con un ordinamento così diverso e così "impositivo", espressione di una realtà statuale economicamente più forte della nostra, e con essa incompatibile, proprio sul piano di quelle tendenze alla "competitività" e alla "stabilità dei prezzi", che tanto incidono in un'area valutaria comune, ci avrebbe costretto a snaturare, se non distruggere, la nostra Costituzione fondata sul lavoro, per costringerci a mutarla e a renderela omogenea a questo paese dominante?

3.1. E se questo è quanto, senza dirlo e senza esporlo a un vero dibattito democratico, o almeno consapevole, del parlamento, "coloro che trattarono", avevano in testa fin da principio, come possono oggi richiamarsi alla democrazia costituzionale e, al tempo stesso, alla "costruzione €uropea" contemporaneamente, senza letteralmente prendere in giro il popolo italiano? 
Tanto che lo stesso Carli (!), "inventore" della formula "vincolo esterno", riteneva "stupefacente" l'indifferenza con cui in Italia era stata accolta la ratifica di Maastricht, che, secondo lui, implicava l'abbandono del  nostro modello socio-economico costituzionalizzato!
Insomma, i tedeschi, col trattato di Maastricht e i seguenti, hanno voluto imporre agli altri paesi il loro ordoliberismo costituzionale: chi ha voluto farci aderire ai trattati €uropei così redatti, doveva essere anch'esso desideroso di trasformare in senso ordoliberista la Costituzione sociale italiana
E doveva anche desiderare, fin dall'inizio, che non il mutamento e l'adeguamento a presunti "tempi che cambiano" con la "globalizzazione", avrebbero imposto la distruzione della nostra Costituzione, quanto il desiderio di imporre l'economia sociale di mercato, cioè l'economia di mercato neo-liberista tout-court, come riassetto oligarchico di una società che non gli andava bene. A pochi, senza dirlo ai molti...

27 commenti:

  1. Molte grazie per questo post. La Costituzione tedesca difatti, non la modificano mai. Storie di centro e di periferia

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  2. Non la modificano mai nell'assetto sostanziale, intendo. C'è una norma difatti, forse quella sola, che preferisco nella Costituzione tedesca: la necessità di avere i 2/3 per potere modificare. La Costituzione italiana, non prevedendo esplicitamente una legge elettorale proporzionale e permettendo modifiche a maggioranza semplice, si espone per natura a rischi.

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  3. Una sostanziale "tedeschizzazione" del nostro Paese e dell'Europa tutta. Sorprende allora la miopia politica non solo italiana ma soprattutto francese: si voleva "imbrigliare" la Germania eleggendo la sua costituzione, formale e materiale, a sostanziale costituzione europea? Strano modo di "imbrigliare".......

    Da un punto di vista sostanziale, io vedo l'ordoliberismo al suo appuntamento con la storia. Forse la nostra Costituzione è nata, allora, "in anticipo" sui tempi. Forse, una volta consumatosi il fallimento storico dell'ordoliberismo, certi prìncipi appariranno assai più naturali di oggi. E la politica tornerà ad occupare il ruolo che le spetta.
    Tanti saranno di sicuro i temi su cui discutere.
    Resta la domanda: la "catastrofe" ordoliberista si poteva evitare? In effetti la nostra costituzione era li per quello. Non si è però saputo/voluto difenderla.....

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    1. MI piace molto la tua lettura prospettica: la nostra è sempre stata una Costituzione per il futuro. E un atto di accusa verso il presente (come disse Basso se non ricordo male).

      E' un po' paradossale che torni ad esserlo, ma solo se non ci si rende conto di quanto spirito reazionario,e anti-sociale (come preconizzava fieramente Einaudi) sia insito nella costruzione €uropea...

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    2. Quando i rapporti di forza economici prevalgono l'incoltura politica non ha gli strumenti per reagire.
      Sarebbe interessare sul ruolo di Mitterrand, di cui era nota l'avversione per l'economia in quanto tale. A forza di predicare il primato della politica sull'economia, l'effetto è stato l'opposto.

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    3. Va anche sottolineato che il fallimento storico dell'ordoliberismo potrebbe lasciare macerie tali da non consentirci più di rimettere insieme i cocci della nostra democrazia costituzionale.
      Minor danno, oltretutto, avrebbero comunque i francesi, la cui Costituzione è nostalgicamente legata a quelle del 1793-1795 - e quindi meno sociale e lavoristica della nostra- e che ha, comunque, smantellato molto meno un welfare orgogliosamente difeso...violando sistematicamente i trattati

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  4. È evidente che questo post è stato scritto da Wolfgang Schauble, che ancora non si rende conto di come sia stato possibile che gli italiani si siano fatti fregare così facilmente dai negoziatori di Maastricht.

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  5. Credo che sarfierre centri un nodo che merita approfondimento quando sottolinea che "A forza di predicare il primato della politica l'effetto è stato opposto".
    Che tipo di "primato" -mi domando- è stato concretamente predicato? Un primato in un contesto in cui politica, diritto ed economia sono forse stati visti come universi a se stanti e non comunicanti, laddove i fatti dimostrano che sono tre facce di uno stesso dado? Che forse le contraddizioni di tutelare il lavoro in un contesto fondato sulla mobilità dei capitali e dei fattori di produzione, nonchè sulla stabilità dei prezzi non originino da questa visione, che ha portato all'affermazione di un "primato della politica" tanto ripetuto quanto -contemporaneamente- privo di valore?
    Sicuramente, per una efficace comprensione della Costituzione, politica, economia e diritto "devono parlarsi di più".....

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    1. "Parlarsi di più"?
      La storia del primato della politica è un'ipocrisia senza fine, che farebbe rivoltare nella tomba Basso, Ruini e Calamandrei, e che copre posticciamente l'idea metafisica, Hayekiana, (non sono io a dirlo, ma Streeck), del neo-liberismo come Legge naturalistica e, quindi, come UNICA politica razionalmente possibile.

      E ne abbiamo trattato in dettaglio qui
      http://orizzonte48.blogspot.it/2016/06/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html
      qui:
      http://orizzonte48.blogspot.it/2016/10/la-filosofia-riformatrice-della-venice.html
      e qui (pp.5 ss.):
      http://orizzonte48.blogspot.it/2016/06/il-fantasma-di-hayek-riappare-nel.html

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    2. In un certo senso si può dire che si è stato affermato un non-primato, per poi dire "visto, non funziona", spacciando contemporaneamente una visione politoca (liberismo), come verità naturale sulla quale riposa ogni scelta politica praticabile (e che in realtà neutralizza ogni alternativa)

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    3. Tutto dipende da CHI sia il titolare della teorizzazione e azione "politiche" che dovrebbero primeggiare: il "chi" è inscindibile dalla soluzione che si dà alla definizione dell'ambito del "politico".
      E' chiaro che una politica vista come area di affermazione della libertà individuale, - libertà dal costruttivismo dello Stato (democratico e pluriclasse- fa sorgere "spontaneamente" (id est"razionalmente") il legislatore eroico del "valore" che a priori consiste nel mercato.

      Se invece si predica un processo di risoluzione del conflitto sociale, come ben diverso presupposto razional-empirico dell'azione politica- le Costituzioni democratiche pongono inevitabilmente in fuorigioco il "primato della politica", giacchè danno al problema politico una soluzione GIURIDICA; e quindi cogente per tutti, anche per coloro che non possono più ergersi a fonte "unquestionable" della Legge naturale, in base allo stato di fatto (e/o di "eccezione"),

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    4. E mettiamoci pure Mirowski (Never Let a Serious Crisis Go to Waste, Verso, Londra-N.Y., 2014, pagg. 84-5): “Since the epistemic innovations covered above informed the MPS [Mont Pèlerin Society] thought collective that the masses will never understand the true architecture of social order, and intellectuals will continue to tempt them to intervene and otherwise muck up the market, then they felt impelled to propound the central tenet of neoliberalism, viz., that a strong state was necessary to neutralize what he considered to be the pathologies of democracy. The notion of freedom as exercise of personal participation in political decisions was roundly denounced.
      Hayek insisted that his central epistemic doctrines about knowledge dictated that freedom must feel elusive for the common man: “Man in a complex society can have no choice but between adjusting himself to what to him must seem the blind forces of the social process and obeying the orders of a superior.” Paraphrasing Walter Benjamin, citizens must learn to forget about their “rights” and instead be given the opportunity to express themselves through the greatest information conveyance device known to mankind, the market. The Neoliberal Thought Collective, through the instrumentality of the strong state, sought to define and institute the types of markets that they (and not the citizenry) were convinced were the most advanced. Hayek’s frequent appeals to a “spontaneous order” often masked the fact that it was the NTC who were claiming the power to exercise the Schmittian “exception” (and hence constitute the sovereignty of the state) by defining things like property rights, the extent of the franchise, constitutional provisions that limit citizen initiatives, and the like. As Scheuerman writes about the comparison with Hayek, “For Carl Schmitt, the real question is who intervenes, and whose interests are to be served by intervention.”
      In too many ways to enumerate here, the reaction of both economists and the NTC to the global economic crisis is a case study in the applications of Schmitt’s doctrine of the exception.
      All the rationalizations of the Federal Reserve “staying within its legal mandate” went out the window the minute it started to block market verdicts on which banks should fail; the American government followed by deciding which auto firms and insurance companies would live or die; the imperious negation of market diktat continued apace with a stream of further arbitrary decisions. Governors in Michigan began to oust legitimately elected local officials, and replace them with unelected “emergency managers”; mortgage firms set about to ignore long-standing legal restrictions on conveyance and foreclosure.
      Similar things began to happen within the European Union, with the imposition of unelected prime ministers in Greece and Italy, and the suspension of competition guidelines at the Brussels level. As Will Davies so perceptively noted, “In answer to the question of whether neoliberalism is alive or dead, it seems entirely plausible to speak of an ongoing or permanent state of exception.” The NTC has demonstrated that true political power resides in the ability to make the decision to “suspend” the market in order to save the market.


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    5. Grazie per avermelo rammentato: l'avevo letto un paio di anni fa (libro regalatomi da Sergio Govoni...).

      Ma sono abbastanza soddisfatto che, avendo ormai interiorizzato il "bulk" dell'Helzapoppin' del neo-liberismo, davanti a un certo ordine di fatti, l'essenza della mia analisi critica converga su quella di Mirowsky.

      Per omogeneità di premesse cognitive e regole di "inferenza"... :-)

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  6. La Costituzione Italiana è democratica, prevede l'equilibrio dei poteri.
    La Costituzione deve garantire i diritti dei più deboli. Ma questa costituzione riformata è in grado di farlo ? https://twitter.com/AnnaxNar/status/794948394095706112

    Se la cultura ordoliberista del lavoro merce, crea scarto.
    Se la concorrenza sfrenata esige 1 vincitore e molti soccombenti.
    Vista la Costituzione Tedesca, vista la Costituzione Italiana riformata e consapevoli delle logiche dell'Unione Europea ... Chi deciderà Chi soccomberà? Chi deciderà cosa è importante da tutelare? https://twitter.com/TarabellAlberto/status/795175334748504064

    La riforma Costituzionale italiana, su cui si voterà NO il prossimo 4 Dicembre, è una brutta copia di quella Tedesca, perché non è organica, non è equilibrata, non difende la sovranità del popolo italiano.

    Il processo legislativo viene violentato e complicato con la riforma del senato e il vincolo delle date certe, viene ribadito il vincolo esterno e di pareggio di bilancio come valore primo (fondante della società), viene data una corsia preferenziale (solo la Camera a maggioranza) per l'adozione dei trattati EU mentre è resa difficoltosa la loro modifica (voto di Camera e Senato)
    infine non vengono fissate le salvaguardie ponendo un filtro costituzionale alle scelte che arrivano da EU.

    Ma la cosa grave è la netta diminuzione del livello democratico e di rappresentanza dovuto al CD della nuova costituzione e della legge elettorale maggioritaria, che porterà - contrariamente che in Germania - alla possibilità di nomina degli organismi di controllo da parte di una maggioranza semplice, che in virtù della legge elettorale potrà essere espressione di una minoranza degli elettori.

    Infine, con la riforma del titolo V, è certo l'accentramento nelle mani del governo centrale - sempre più vincolato da l'EU - dei poteri e delle competenze legislative.

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    1. E' attivo. Il che non fa sorgere obblighi di risposta, peraltro; specie se si scrive alla mail del blog che non ha a che fare con l'identità personale che lei sta esplicitando in questo commento. OT.

      In ogni modo, ricevendo centinaia di mails al giorno non sempre riesco a stargli dietro per limiti umani...

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  8. Insomma: aveva ragione Lelio Basso ad identificare l'Unione Europea con la realizzazione dell'Europa nazista.

    Non è un caso, quindi, che gerarchi nazisti siano stati storicamente riciclati nelle strutture comunitarie.

    Quest'aborto culturale e politico in centro all'Europa non può essere stata la patria di Bach, Goethe, Hegel, Kant, Gauss, List, Marx, Husserl, Scheler... e via, con sconfinato genio degno erede di quello classico greco-latino ed italiano.

    La Carta fondamentale tedesca è tale proprio perché "fondamentale" a comprendere come mai il paese più popoloso ed industrializzato è noto per produrre un turismo di soggetti ad alto contenuto alcolico, e con storica alimentazione caratterizzata da salatissime uova soda e Kartoffel.

    Gli Italiani si son costituzionalizzati il keynesismo, i crucchi il mercantilismo ordofascista.

    Bella roba.


    « libertà di scelta della professione » un cavolo.

    Da quel che ne so, il sistema di istruzione primario impone le scelte da intraprendere ai giovanissimi studenti in senso meritocratico. Il percorso di studi successivo è imposto senz'appello dalla "sorveglianza".

    In pratica, la prole degli Üntermenschen che occupano con le loro inutili membra le costruzioni che stoccano la carne da macello di riserva - ossia "i quartieri Hartz" - avrà con buona statistica certezza la possibilità di continuare a far crescere i ripettivi Lumpenkinder in qualche Zoo di Berlino...

    Ah, no. I tedeschi non figliano... hanno infatti bisogno di carne di manzo siriano.

    Mi sebra il giusto modello da imitare.

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    1. Mi ridai il link al pezzo di Lelio Basso (o era in un commento di Francesco e la domanda va rivolta a lui)?

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    2. Questo è il discorso.

      Ma ci tengo a sottolineare che questo intervento che è stato da noi più volte citato (per cui i federalisti europei negli anni '70 chiedevano "le scuse" a Lelio...), è stato segnalato "in originale" da Moreno Pasquinelli... :-)

      Aveva già detto tutto nel '49.

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    3. Lo so; ne pure inserito dei brani in un post. Ma il problema è che, talora, è difficile ritrovare singole "quotes" in centinaia di post (che impongono ormai un continuo lavoro di sistematizzazione e di richiamo).
      Piuttosto, direi che i tedeschi hanno costituzionalizzato il mercantilismo ordo-nazista. Il fascismo non si riarmò (e mal gliene incolse) e non portò all'eccesso la strategia di spoliazione dei paesi occupati...

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  9. Avevamo detto qualcosa in occasione del post (che mi sono riletto, perché non fa mai male!):

    Germania "anno zero": zero reflazione e zero revisioni dei trattati. Open your eyes! (http://orizzonte48.blogspot.it/2016/06/germania-anno-zero-zero-reflazione-e.html#comment-form) allorché si era analizzata la "Formierte Gesellschaft" sognata dal cancelliere Erhardt.

    In quell'occasione erano state riportate alcune interessanti precisazioni di Lelio Basso in sostanziale continuità con quanto richiamato da Bazaar

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  10. “Il Corriere della Sera del 16 maggio ha pubblicato in settima pagina, con grande evidenza, sotto il titolo “Gravi problemi giuridici che il potere politico ha ignorato”, la notizia che il tribunale di Torino aveva giudicato non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle norme di applicazione del Trattato istitutivo della CEE per quanto riguarda il potere normativo degli organi comunitari, e ha pertanto rimesso la decisione alla Corte costituzionale. Poiché quest’ultima, come essa ha costantemente affermato, non è un organo strettamente giurisdizionale ma è un organo politico, è probabile che nella sua decisione essa terrà conto di tutti i riflessi politici che il problema comporta. Ma NON MI PARE DUBBIO CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DA UNA DITTA NOVARESE CIRCA L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI QUESTE NORME SIA FONDATA IN DIRITTO.

    Com’è noto, il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che ha istituito la CEE dispone all’art. 189 che il Consiglio (composto di un membro per ognuno dei governi degli Stati firmatari) e la Commissione (composta, a sensi dell’art. 157, di nove membri, tutti cittadini di Stati appartenenti alla Comunità, con un massimo di due per un solo Stato, ma senza obbligo di attribuire almeno un posto a ciascun paese, perché i membri della Commissione non rappresentano gli Stati di cui sono cittadini: queste norme sono ora mutate anche in virtù dell’allargamento della Comunità, ma lo spirito non è mutato) “stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento (...) è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti”.
    Emerge chiaramente da questo testo che quest’articolo attribuisce un’efficacia normativa obbligatoria ai regolamenti, che devono essere immediatamente applicati dai singoli Stati, e alle decisioni, sottraendole completamente alla “competenza degli organi nazionali”, che è prevista solo in merito alle forme e ai mezzi di attuazione delle direttive. IN ALTRE PAROLE CONSIGLIO E COMMISSIONE, IN BASE A QUEST’ARTICOLO, POSSONO DETTARE NORME GIURIDICHE OBBLIGATORIE PER I CITTADINI DI CIASCUNO STATO, E QUINDI ANCHE DELL’ITALIA, SENZA CHE GLI ORGANI LEGISLATIVI DEL PAESE SIANO NEPPURE CONSULTATI. COME SI VEDE, QUEST’ARTICOLO SOTTRAE AL PARLAMENTO QUELLA CHE È UNA DELLE SUE PIÙ GELOSE FUNZIONI, LA FUNZIONE LEGISLATIVA, IN UNA SFERA IMMENSA DI ATTIVITÀ CHE COMPRENDE PRATICAMENTE TUTTA L’ATTIVITÀ ECONOMICA (e non solo quella), ivi compreso, come nel caso citato dal Corriere, il campo fiscale. Non vi è pertanto dubbio che siamo qui in presenza di una radicale modificazione della nostra costituzione, che riserva espressamente ed esclusivamente ad un organo eletto dal popolo, il Parlamento, la potestà di fare leggi, cioè di dettare norme obbligatorie per tutti. (segue)

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  11. L’INCONCILIABILITÀ DI QUESTA NORMA CON LA COSTITUZIONE FU AVVERTITA DALL’OPPOSIZIONE FIN DAL MOMENTO DELLA FIRMA DEL TRATTATO, TANTO CHE, IN SEDE DI RATIFICA PARLAMENTARE, SOLLEVAMMO L’ECCEZIONE CHE UN TRATTATO DI QUESTA NATURA, CHE SOVVERTIVA IL NOSTRO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, doveva essere approvato con una legge costituzionale, cioè nelle forme espressamente previste per la modifica della costituzione. La maggioranza fu di avviso contrario, e l’argomento principale fu che la nostra costituzione stessa prevede all’articolo 11 che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Ma si può ritenere che questa norma generale autorizzi una disposizione come quella ricordata dell’articolo 189? Gli internazionalisti tendono a rispondere di sì, ma a mio parere, non solo i princìpi del nostro ordinamento ma il più semplice buon senso devono indurci a dire di no per una serie di ragioni:
    a) innanzi tutto le limitazioni di sovranità sono consentite solo ai fini di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, e sì riferiscono quindi a organismi tipo ONU, tribunali internazionali e simili, ma non ad un organismo, la Comunità, il cui fine precisato dall’art. 2 del Trattato, è quello “di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche”;
    b) in secondo luogo altro è una “limitazione” di sovranità (come può essere la rinuncia alla guerra, la limitazione del diritto di armarsi e anche l’accettazione di controlli reciproci al riguardo, e simili) e altro è invece il trasferimento della propria sovranità ad organi esterni, come il consiglio o la commissione, la quale ultima, come previsto dall’art. 157, avrebbe potuto non comprendere neppure un italiano; (segue)

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  12. c) in terzo luogo va osservato che la parola “sovranità” ha un duplice significato: uno riguarda la personalità internazionale dello Stato e significa il diritto di ciascuno Stato alla piena indipendenza nei confronti di ciascun altro; il secondo riguarda invece il modo come ciascuno Stato esercita nel proprio interno il potere sovrano (e in questo senso parliamo di monarchie assolute, di dittature, di democrazie, ecc.). Ora pare a me che la “limitazione” di cui parla l’art. 11 si riferisce ai rapporti fra Stati, ma non può intaccare il principio fondamentale della nostra costituzione, secondo cui (art. 1) l’Italia è una repubblica democratica e “la sovranità appartiene al popolo che la esercita”. Attribuire poteri legislativi, senza il concorso e anche contro la volontà del Parlamento italiano, a un consiglio composto da un rappresentante di ciascun governo, o addirittura a una commissione nominata collegialmente dai governi membri, significa spogliare il popolo dell’esercizio della sovranità in materia di estrema importanza e, quindi, sovvertire l’ordinamento costituzionale italiano.
    Dell’esistenza di questo grave problema l’opposizione è stata cosciente: chi scrive, - e con lui molti altri colleghi - ha personalmente sostenuto una lunga battaglia in seno alla commissione degli esteri della Camera fino al 1969, MA GOVERNO E MAGGIORANZA SI SONO SEMPRE MOSTRATI SORDI. Ora attendiamo la decisione della Corte, ma se anch’essa si pronunciasse in senso contrario a quanto qui sostenuto, il problema sarebbe risolto solo sul piano formale. SI TRATTA INFATTI DI VEDERE SE UN POPOLO, CHE VUOL ESSERE DEMOCRATICO, PUÒ ESSERE GOVERNATO DA NORME, CHE INVADONO CAMPI SEMPRE PIÙ VASTI, E CHE SFUGGONO A QUALSIASI DECISIONE PREVENTIVA O CONTROLLO SUCCESSIVO DI ORGANI ELETTIVI, cioè al controllo della rappresentanza dei cittadini interessati”

    [L. BASSO, È incostituzionale l’adesione al MEC? In Corriere della sera 27 maggio 1973]

    Se Lelio sapesse come ci siamo ridotti oggi …

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    1. Scriverebbe su questo blog e ci aiuterebbe a rendere più ampia la divulgazione.

      Ma non sono certo che una personalità di questo rigore democratico, e giuridico-costituzionale, sarebbe OGGI ancora bene accetta sul Corsera (o su ogni altro medium della famigerata grancassa).
      Volenti o nolenti, oggi ci siamo solo NOI...
      (ed infatti, abbiamo ricostruito la triste vicenda di come la Corte costituzionale abbia superato, "politicamente", quelle inaggirabili obiezioni di ordine logico-giuridico)

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    2. Ogni tanto mi chiedo se siamo noi "bassiani" o Lelio "quarantottino".

      Propongo di rinominare lo pseudonimo del titolare del blog in Lelio Quarantotto.

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