mercoledì 21 febbraio 2018

MEDIOEVO GLOBALE: IL FASCINO INDISCRETO DEL NEO-FEUDALESIMO €URO-MONDIALISTA


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1. L'argomento che cercheremo di trattare è complesso, poiché si tratta anzitutto di definire dei concetti riassuntivi di una serie di tendenze del capitalismo mondialista, che, come tali, sono sì riducibili alla restaurazione dell'ordine internazionale del mercato,  ma che, essendo proprie del neo-liberalismo, sono anche tipicamente offerte sotto varie versioni di "doppia verità" in modo da renderle accettabili (come globalizzazione buona e inevitabile), culturalmente e mediaticamente, all'opinione pubblica e di massa.
Per altro verso, poi, dato che l'ordine internazionale del mercato è un disegno politico intrinsecamente totalitaristico, queste idee, tendono anche a tradursi in un discorso tecnocratico, utilizzabile in versione pop, che serve a legittimare, in nome di una naturalità scientifica, il fondamentale livello sovrastrutturale, cioè quello delle ideologie ireniche e suggestive che caratterizzano ogni costruzione distopica del capitalismo, come evidenziava Basso (qui, p.3) e, prima ancora, Gramsci (qui, p.10) e, naturalmente, Rosa Luxemburg.  

2. Il tema che tratteremo in particolare è quello della nostaglia per l'ordinamento giuridico "pluralista" medievale, ri-considerato in una sorta di funzionalismo adeguatore (delle coscienze dei cittadini comuni "riformati") e perciò intriso di una forte, quanto abilmente dissimulata,  riscoperta nostalgica. 
Una riscoperta nutrita di schematismi idealizzati (e còlti) costituisce, con evidenza, una forte suggestione strumentale ad un rinnovato assetto, gerarchico anzitutto ma anche incontestabile in quanto sorretto dall'idea (appunto neo-medievalistica) di una necessitata universalità
Quest'ultima costituisce, appunto, un attributo idealistico implicito, (funzionale nel senso inteso dalla Luxemburg sopracitata), teso ad una nobilitazione morale del mondialismo capitalistico globalizzatore (un progresso inevitabile, TINA).
Una tale operazione, naturalmente, può riuscire solo se l'idealismo e la sua suggestione sono proposti nella sfera degli enunciati tecnocratici-naturalistici, come abbiamo sopra premesso, e dunque in quanto i cittadini non siano in grado di collegare questi enunciati alle concrete vicende delle loro vite: un'eloquente esemplificazione dell'importanza di tale "scollamento" della consapevolezza (indotto) è l'attualissima ed imbarazzante vicenda (in quanto sotto elezioni) del licenziamento con delocalizzazione, tutta interna all'Ue, dei dipendenti della Whirlpoll-Embraco.

3. Vediamo allora come questa costruzione (tecnocratica e ideal-funzionale al tempo stesso) dell'ordine giuridico "globale" ad ispirazione neo-medievalista viene teorizzato:

Da notare, nella parte finale dell'estratto soprariportato, l'importanza della teorizzazione analogica che ne fa Cassese, citato nella parte finale e di cui ho evidenziato anche la nota 16.
Avevamo già incontrato l'elaborazione di Cassese in un recente post, laddove, nell'ambito della costruzione €uropea, ex parte populi,  viene stigmatizzata la "visione domestica della democrazia, assumendo erroneamente che il popolo determini la legislazione" e considerando che  "L’errore principale sta nell’aver dimenticato che la democrazia consiste in un sistema di limiti": questo ...ex parte populi. Laddove, invece, come traspare nell'estratto in questione, ci si ponga ex parte principis, cioè per quanto riguarda multinazionali e imprese internazionalizzate, in quanto "soggetti più abili", si può, senza limiti, scegliere il diritto (a sé) più favorevole (notare: grazie alla stessa natura e finalità essenziale dell'Ue).
 
4. Questa incombente evoluzione (neo-medievalista) dell'assetto giuridico-istituzionale, favorevole al dominio dei mercati, era stato già puntualmente prevista da Lelio Basso nel 1969 (perciò, ancora una volta, non costituisce una sorpresa per chi avesse usato la prospettiva della democrazia costituzionale):
“… il processo decisionale attraverso cui si arriva alla formazione delle leggi o ad altre manifestazioni importanti dell’attività statale, non è affatto quello previsto dall’ordine costituzionale, ma è un PROCESSO OCCULTO E INCONTROLLATO che ha il suo momento centrale nei rapporti fra gruppi d’interesse e potere pubblico … Il fenomeno non è naturalmente soltanto italiano…

L’indebolimento della sovranità, la colonizzazione dell’apparato di governo da parte di, colossali organizzazioni private, hanno ormai raggiunto proporzioni tali che una specie di neofeudalesimo può permettersi di ignorare le regole della competizione democratica senza timore di punizioni. 

COME NEL FEUDALESIMO DEL MEDIO EVO I DUCATI E LE BARONIE D’OGGI PRETENDONO L’ASSOLUTA FEDELTÀ DEGLI INDIVIDUI E SI RIPARTISCONO LE FUNZIONI PUBBLICHE COME SI TRATTASSE DI LORO PROPRIETÀ.
MEGLIO, ESSI RIESCONO A CONVINCERE AMPI UDITORI CHE L’INTERESSE GENERALE COINCIDE CON I PRIVILEGI PARTICOLARI CHE ESSI DIFENDONO, TANTO PIÙ FACILMENTE LE LORO DECISIONI SOSTITUIRANNO QUELLE DEI PUBBLICI POTERI… In sostanza anziché ad organi democratici il potere appartiene a un’oligarchia in cui si saldano e si compenetrano le più alte gerarchie del potere politico, del potere burocratico e del potere economico, sia finanziario che tecnocratico, senza alcuna partecipazione non solo del popolo ma neppure dei suoi “rappresentanti” parlamentari…

I fenomeni più recenti … tendono a spostare importanti centri decisionali in sedi internazionali pubbliche (NATO, CEE, FMI, ecc.), o private (grandi imprese industriali o finanziarie che hanno la propria sede all’estero ma che occupano posizioni di notevole potere economico all’interno di un paese), disperdendo anche ogni residua parvenza di democraticità non solo dal processo decisionale ma anche dal controllo…

Il fenomeno di crisi della democrazia è quindi totale e tende ad aggravarsi: lungi dall’avanzare verso l’attuazione dello spirito democratico della Costituzione ce ne allontaniamo sempre di più, perché l’esercizio del potere è in realtà sempre più lontano dal popolo (a cui in teoria appartiene) e le vecchie istituzioni non garantiscono più possibilità reali di partecipazione. 

Il problema che si pone oggi [è] quello di reimmettere in tutto il sistema dei rapporti politici e sociali del nostro paese quel soffio di vita democratica, senza il quale anche gli istituti meglio studiati e i meccanismi meglio congegnati possono facilmente decadere e arrugginire.

Come ha scritto Mendès France, “SE GLI UOMINI DEI PAESI OCCIDENTALI NON VOGLIONO TROVARSI UN GIORNO IN UNA DI QUELLE MOSTRUOSE SOCIETÀ DESCRITTE NEI ROMANZI AVVENIRISTICI, (...) SOCIETÀ D’INSETTI SPECIALIZZATI, GERARCHIZZATI E INDIFFERENTI (...), bisogna che procedano ad un vasto rinnovamento della loro concezione e della loro pratica della democrazia…”
[L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, IV, Aspetti del sistema costituzionale, Firenze, Vallecchi, 1969, 10-36].

5. La visione cassesiana, d'altra parte, agisce di complemento con la convergente, e persino più articolata, elaborazione di Giuliano Amato che già nell'intervista, qui più volte citata, a Barbara Spinelli, aveva affermato:
 "...perché non tornare all'epoca precedente a Hobbes? Il Medioevo aveva un'umanità ben più ricca e una pluri-identità che oggi può servire da modello.
Il Medioevo è bellissimo: sa avere suoi centri decisionali senza affidarsi interamente a nessuno. E' al di là della parentesi dello Stato nazione..." [G. AMATO, intervista a Barbara Spinelli su La Stampa, 13 luglio 2000, pag.3].
6. Ma Amato, - la cui affinità scientifico-politica con Cassese è attestata da una vasta serie di vicende-,  ha dedicato al suo entusiasmo "scientifico" per l'ordine pluralista medievale una vasta trattazione.
Cerco di riportarvene i passi salienti (l'originale per esteso lo trovate nella serie di commenti consecutivi di Francesco che iniziano da qui) anticipando alcune evidenti affermazioni problematiche.  
Anzitutto può constatarsi come il nucleo dei diritti salvaguardabili attraverso la iurisdictio, come nel medievo, prescinde totalmente dalla identificazione della tipologia e del  contenuto degli stessi, e, di fronte ad un'astratta considerazione della Rule of Law (che notoriamente è in sé una mera formula organizzativa della iurisdictio), prescinde anche dall'identificazione del potere normativo che li possa enunciare e raccordare con la volontà popolare.
Problemi, questi, che Amato salta a piè pari, richiamando un diritto costituzionale globale senza Potere Costituente (almeno nell'attuale accezione democratica che è una conquista della civiltà giuridica successiva alla II guerra mondiale). Un diritto costituzionale globale, anzi, che appare modellabile sull'esempio del medioevo, cioè sull'auctoritas di non meglio precisate entità universali (i mercati? i tecnocrati illuminati che siedono nelle organizzazioni internazionali anche private?). 
Insomma la "law" va accettata come processo occulto e incontrollato, esattamente come segnalava Basso, e il suo "Rule" (il suo "governare") pare perfettamente sposarsi con la legittimazione di colossali organizzazioni private capaci di compenetrarsi coi "pubblici poteri" (sovranazionali, in questa prospettiva) e di fissare il loro concetto di interesse generale, privo di qualunque limitazione popolare, ma elargito come frutto di una tecnocrazia benevolmente altruista che può, senza incontrare alcun limite legale (cioè tipicamente le Costituzioni nazionali) determinare sia i diritti che i titolari degli stessi. 
In sostanza, il finale dove Amato, sulla scorta delle sue complessive premesse, parla di sottrazione della globalizzazione all'anarchia delle sue forze materiali, risulta una non nascosta petizione di principio, in totale contrasto con quanto aveva enunciato Lelio Basso:

"...2. Come inseguire e imbrigliare i poteri globali?
È proprio da qui che può partire la nostra ricognizione delle strade che si stanno battendo per inseguire e imbrigliare i poteri che sono cresciuti nell'arena globale.
LA PRIMA è appunto quella della forte torsione extraterritoriale del potere statale, tutte le volte che il potere da imbrigliare (in questo caso il potere privato) ha una radice in un contesto nazionale dalla quale non è in grado di staccarsi. 
...
La seconda strada è la creazione di agenzie di regolazione da parte degli Stati, collocate ora dentro, ora fuori la complessa organizzazione delle Nazioni Unite. Troviamo quindi qui importanti istituzioni come l'Ilo o la Wto, o l'Icao (International Civil Aviation Organisation); oppure agenzie private o semi-private assai meno note, come l'Iso (International Organization for Standardization) o la più recente Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 
Una tipologia molto variegata, che pone molteplici problemi: intanto la derivazione in qualche caso non pubblica ma privata delle regole, con tutte le conseguenti implicazioni. Poi l'efficacia delle regole o delle decisioni, che proprio nei casi maggiori di agenzie di derivazione statale (Wto e Ilo) non hanno efficacia diretta sui privati, ma sono indirizzate ai loro Stati. E infine i principi che le agenzie seguono nello svolgimento della loro attività, che dovrebbero rifarsi alle ragioni della trasparenza, del contraddittorio, della motivazione sindacabile, entrate, attraverso la rule of law, nei procedimenti di regolazione e decisione amministrativa degli Stati…
...
E questo ci porta alla terza strada, che è forse ad oggi la più proficua, quella che dalla PENETRAZIONE DELLA RULE OF LAW NELLE REGOLAZIONI E DECISIONI SOVRANAZIONALI…porta alla forza crescente del nucleo essenziale della stessa RULE OF LAW, che è in realtà il nucleo essenziale del costituzionalismo, vale a dire la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. 
Dal caso Kadi deciso dalla Corte di giustizia europea nel 2008, al caso Saadi, deciso nello stesso anno dalla Corte di Strasburgo, emerge come la norma che salvaguarda i diritti abbia sempre la priorità…
Nella intricata rete di reti, in quello che Neil Walker ha chiamato il «global disorder of normative orders», questo, se si consolida, è uno sviluppo di cruciale importanza, che, se noi costituzionalisti fossimo come i nostri colleghi amministrativisti, dovremmo chiamare DIRITTO COSTITUZIONALE GLOBALE e avremmo tutte le ragioni per farlo.
È infatti così nella sostanza — i grundrechte che penetrano in ogni ambito nel quale è presente una regolazione legale che quindi da essi non può prescindere — e lo è negli svolgimenti — PERCHÉ È DAL MEDIO EVO SINO AD ARRIVARE AI CASI PRIMA CITATI CHE I DIRITTI HANNO IL LORO NATURALE VEICOLO NELLA IURISDICTIO CHE FRENA IL GUBERNACULUM
...
Ma c'è la QUARTA STRADA, la più ambiziosa, che intende raccogliere e organizzare le strade precedenti in un'unica mappa, quella di un ASSETTO DI GOVERNO SOVRASTATALE, organizzato secondo le regole democratiche.
È la strada che stiamo percorrendo noi europei e che proprio oggi è oggetto di delusioni e addirittura di ripensamenti…Non abbiamo il tempo qui per rifare la storia della nostra Unione, ma certo merita riflettere sull'ambivalenza di ciò che uscì dal trattato di Maastricht, che ci dette il massimo dell'integrazione — la moneta unica con una banca centrale europeama l'affiancò non con strumenti «federali» di politica economica e finanziaria, bensì con il solo coordinamento delle politiche economiche e finanziarie nazionali. L'inadeguatezza di questa asimmetria è emersa nei guasti e nei rischi perduranti degli ultimi anni...
...
3. Verso una «Repubblica mondiale»
E’ allora possibile una democrazia globale, così come auspicato tante volte nel corso degli ultimi decenni e di recente da un «Manifesto per la democrazia globale», firmato da molti intellettuali di diversi paesi del mondo, nel quale si scriveva che «globalizzare la democrazia è l'unico modo di democratizzare la globalizzazione»… Qualche arcata già l'abbiamo che va in quella direzione. Considero il nucleo dei diritti la più importante ed importante è pure quell'embrione di opinione pubblica mondiale di cui ho già parlato… Ma si tratta di una iurisdictio e di una opinione pubblica che fronteggiano i tanti gubernacula operanti nel mondo. E il problema è tutto da questa parte.

La Repubblica mondiale era la prima tra le soluzioni caldeggiate da Kant per la pace perpetua. Ma già lui aveva escluso che la natura degli uomini consentisse di arrivarci e aveva proposto per questo una federazione di popoli, che ponesse come cuore del foedus la rinuncia alla guerra.


Che il pluralismo delle legalità, sottolineato da Walker, sia sottratto a un ambiente anarchico, in balia delle forze materiali della globalizzazione, è già un grande risultato. E lo è…se ne esce intanto un tessuto, FONDATO SUI PRINCIPI DELLA RULE OF LAW, che rende compatibili e fa così convivere e cooperare diversità altrimenti irriducibili…”
[G. AMATO, Il costituzionalismo oltre i confini dello stato, in Rivista Trimestrale di diritto pubblico, Giuffrè, fasc.1, 2013, 1].

20 commenti:

  1. “Il Medioevo è bellissimo:”

    Devo dire che non era il solo a pensarla così:

    Bazaar30 ottobre 2017 10:46

    Caro Quarantotto, credo ti riferisca a questo contributo:

    « Miglio, Zagrebelsky e il diritto mite, ovvero, quello che si combina perfettamente: « con un'età "panfederale", basata sul contratto, sull'egemonia non più del politico, ma del privato, dei rapporti contrattuali, e quindi con una rivoluzione anche del diritto pubblico e dei punti che sono rimasti fermi da 150/200 anni »

    « La statualità va profondamente trasformata, non è più il punto di riferimento omogeneizzante, l'idea stessa di Stato tende a scomparire; perché in tutte le strutture federali vere la sovranità è divisa, non è mai localizzata »

    « Non esiste più il principio di immutabilità dello Stato: anche lo Stato, [non inteso più nella sua accezione classica, in quanto andrà a scomparire, ma come semplice "organizzazione politica"] potrà subire modifiche come per i contratti privati, non sarà più "eterno". Ci sarà la caduta del primato della politica.
    Il secondo caposaldo sarà abbandonare il concetto di confine »

    Miglio annuncia il nuovo feudalesimo:

    « Ovvero torniamo ad un'organizzazione politica analoga a quella che c'era in Europa tra il 600 e il 700 »


    « Lo Stato nazionale rimarrà ancora formalmente come amalgama di unità regionali [...] ma lascerà il posto all'Europa delle regioni [...] abbastanza rapidamente » [Gianfranco Miglio parla del progetto dell'Europa delle Regioni o Macroregioni: "10/12/1992 - Il Professor Miglio intervistato alla trasmissione "Faccia a Faccia" parla del progetto dell' Europa dei Popoli e delle Grandi Regioni, dell'evidente divario socio-culturale e dello sviluppo duale nella penisola italica tra il Nord mitteleuropeo e il Sud mediterraneo."]

    Tra differenze "antropologiche", "dare e avere" nella contabilità nazionale, e vari luoghi comuni da bar dello Sport, riesce anche ad arrivare ad affermare che: sì il nostro Stato è "assistenzialista", ma «non ha messo radici». (La contraddizione non la coglie, nel suo trip idealista sullo statualismo tedesco nella versione ordoliberista)

    Essere profetici senza aver capito una mazza delle cause.

    Ha studiato tutta la vita senza comprendere la differenza tra Stato liberale e Stato sociale. »

    https://orizzonte48.blogspot.com/2017/10/stati-uniti-deuropa-e-rgionalismo.html?showComment=1509356799060#c2239089153263711805

    poi leggendo i commenti di Francesco… che partono da qui:

    https://orizzonte48.blogspot.com/2017/10/stati-uniti-deuropa-e-rgionalismo.html?showComment=1509271566651#c2936848944105448347

    magari il nostro aveva una visione diversa dell’€uropa.
    Ma la “sostanza” (come dice lei)… forse non cambia:

    Quarantotto29 ottobre 2017 12:01

    Dimentichi (o meglio il nostro avrebbe dovuto coordinare il suo pensiero) il "mercato globale" e il turismo: l'effetto è che commercio di datteri, arance e, ovviamente, turismo, sia in mano a multinazionali, che dico! "investitori esteri", che fissino il prezzo di acquisto (in sostanziale monopsonio) per i produttori e si portino a casa i profitti dello sfruttamento turistico del meridione.
    Il tutto condito dalla einaudiana mobilità del lavoro (in entrata dall'Africa).

    https://orizzonte48.blogspot.com/2017/10/stati-uniti-deuropa-e-rgionalismo.html?showComment=1509274864102#c6404104325001320413

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    1. Ma chi non vorrebbe vivere in una amalgama di unità regionali? Ognuno di noi da piccolo si è confrontato con l'amalgama nel pannolino… è piacevole!

      Peccato che German Foreign Policy ci ricordi che l'Europa delle regioni sarebbe il proseguimento dell'egemonia tedesca con altri mezzi (traduzione a cura di Voci dalla Germania).

      Se ho capito bene l'idea è di fondare un Sacro Romano Impero 2.0.

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    2. @CorrettoreDiBozzi Ma chi non vorrebbe vivere in una amalgama di unità regionali? Ognuno di noi da piccolo si è confrontato con l'amalgama nel pannolino… è piacevole!

      Piace anche a lui:

      Bazaar30 ottobre 2017 12:33

      Sulla contrapposizione tra progetto irenico-europeo (es. Paneuropa con il neomedievalismo regionali di matrice liberale) e imperialistico-USA ("Spinelliano", ossia quello in cui Churchill ci mise la faccia, ossia quello dei "federalisti europei" degli USE come USA...) è lapidario un informato a caso, Goldman Romano Prodi: « Oggi c’è un’Europa degli Stati. Attenzione però: la contrapposizione vera non è tra Europa degli Stati e Europa delle Regioni, ma tra un’Europa guidata da un’autorità sovranazionale molto forte, cioè un’Europa federale, e un’Europa delle nazioni. Non vedo le Regioni in contrapposizione a un’Europa federale, due regioni non fanno uno Stato nuovo ».

      È vero che la CIA finanziò durante la guerra fredda i federalisti in contrapposizione all'URSS, ma il progetto mondialista è solo guidato dall'imperialismo americano, i banchieri finanziarono indistintamente i due progetti, ma l'obiettivo è il governo mondiale degli oligopolisti senza più l'interferenza democratica e "populista" degli Stati-nazione sovrani.

      È - come ci siamo detti tante volte - una Weltanschauung infantile.

      https://orizzonte48.blogspot.com/2017/10/stati-uniti-deuropa-e-rgionalismo.html?showComment=1509363216537#c5368654684197642988

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  2. Un piccolo appunto Presidente…. qui:
    suggestive che caratterizzano ogni costruzione distopica del capitalismo, "come evidenziava Basso (qui, p.3) e, prima ancora, Gramsci (qui, p.10) e, naturalmente, Rosa Luxemburg."

    Forse… “come evidenzia Basso (qui, p.7) ?

    Se ho sbagliato mi scuso.

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  3. Leggendo questo intervento, mi sembra di tornare alle conclusioni della mia tesi di dottorato, dove tentavo di ricostruire il rapporto fra le fonti comunitarie e quelle nazionale in termini di diritti integrativi-sussidiari nell'ambito di una pluralità di ordinamenti giuridici come quella disegnata da Calasso nel suo celebre trattato sul diritto comune.
    Ignoravo che Cassese avesse detto praticamente le stesse cose.
    E' un paradosso, ma pare che lo Stato con la legislazione più adatta al mondo da ESSI voluto sia UK e non solo perché lì nasce il loro mondo, ma anche perché la cornice normativa di quel paese è praticamente ancora...medievale! I trust, i privilegi fiscali delle isole di Mann, lo status della city di Londra, la divisione tra dominio diretto e dominio utile...tutte mostruosità giuridiche che proliferano perché lì lo Stato è un accidente. Tanto accidentale che in Scozia solo nel 2000 è stato approvato un Abolition Feudal Tenute Act!
    Cose da pazzi.

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  4. A €SSO (e a molti altri) piace il Medioevo. Spiegasse almeno cosa comporta in concreto, per vedere cosa ne pensa il Popolo.

    diritto naturale che asseconda le naturali tendenze e pulsioni degli individui…Soprattutto lungo questa strada, con l’idea dei diritti individuali e il disegnrsi delle teorie contrattualiste, [viene] in evidenza un diritto “naturale” che [è] tale non in quanto proveniente da un “altrove, ma, al contrario, in quanto espressione di opzioni e scelte convalidate dalla stessa società e dai suoi soggetti. Parallelamente, si disegna una concezione della società civile, in cui i soggetti agiscono in maniera libera e spontanea: una concezione che da Locke condurrà fino ad Hayek ed alla sua idea di catallassi come ordine spontaneo, tipico del mercato

    Il diritto positivo, in quanto espressione di una volontà politica chiamata a fondare un nuovo ordine, non poteva indulgere a un’idea “naturale e “dal basso” del diritto, quale era prevalsa per tutto il Medio Evo, e doveva caratterizzarsi come un comando “dall’alto”. Oggi, proprio questa connotazione verticistica del diritto legislativo mostra vari aspetti di crisi, in un quadro in cui l’estensione di percorsi giuridici “natuali”, ossia sottratti alla politica, è sotto gli occhi di tutti…
    ” [M. R FERRARESE, in Enc. del diritto, voce Globalizzazione giuridica, Milano, Annali IV, 2011, 554].

    Diritto naturale=Costruttivismo del mercato.

    … Ai processi di globalizzazione si accompagna una graduale trasformazione anche degli apparati normativi, anzitutto del diritto internazionale: si afferma quello che è stato chiamato lo «spazio giuridico globale». In un sistema internazionale fortemente condizionato dalle CONVENIENZE DELLE GRANDI AGENZIE ECONOMICHE E FINANZIARIE, IL POTERE DECISIONALE, dinamico e innovativo, DELLE FORZE DEI MERCATI prevale sulla decrescente efficacia legislativa dei parlamenti statali.

    Accanto agli Stati e alle tradizionali istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, si profilano nuovi soggetti dell'ordinamento giuridico internazionale: corporations multinazionali, unioni regionali, alleanze politico-militari come la Nato, organizzazioni non governative, e così via. E accanto ai trattati, alle convenzioni e alle consuetudini emergono nuove fonti del diritto internazionale, come la giurisprudenza delle corti arbitrali e le elaborazioni normative delle transnational law firms, e cioè dei grandi studi associati di avvocati ed esperti legali che operano soprattutto nel settore del diritto commerciale, fiscale e finanziario.

    Queste agenzie…plasmano le nuove forme della lex mercatoria, impegnandosi in una permanente rielaborazione del diritto contrattuale e nell'introduzione di schemi contrattuali «atipici»… al fine di favorire la circolazione e gli scambi dei prodotti e dei loro marchi. Il modello organizzativo di queste «imprese del diritto» è statunitense, e statunitense è il tipo di professionalità che esse coltivano: una professionalità imprenditoriale, che non pratica un approccio esegetico alle norme, ma le reinterpreta liberamente AL FINE DI ASSECONDARE LE NUOVE ESIGENZE DELLA VITA ECONOMICA
    . (segue)

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  5. Naturalmente, i marchands de droit accordano una netta prevalenza al diritto commerciale RISPETTO AL DIRITTO DEL LAVORO, e al diritto privato RISPETTO AL DIRITTO PUBBLICO. Questa prassi commerciale transnazionale è dunque incline alla privatizzazione e alla deformalizzazione delle regole giuridiche, mentre resta sostanzialmente INCERTA LA FONTE DELLA LORO LEGITTIMAZIONE, non attingendo autorità né da organi statali, né da istituzioni internazionali. Declina così la prevedibilità del diritto mentre i mercati tendono ad auto-organizzarsi e a esprimere «principi operativi e filosofie organizzative di carattere generale», piuttosto che norme prescrittive.

    È…sfocata…l'immagine weberiana del diritto moderno come un ordinamento coercitivo, garantito dal monopolio della forza esercitato dallo Stato in un determinato territorio, e che deve la sua legittimità alla «calcolabilità» razionale ed alla prevedibilità dei suoi atti. Sono cambiati i protagonisti del processo giuridico e le modalità di produzione e funzionamento delle regole giuridiche…

    Il diritto non assolve più alla funzione di rafforzamento delle aspettative degli attori giuridici: funziona come uno strumento composito e pragmatico di gestione dei rischi connessi a interazioni dominate dall'incertezza. Si sta affermando - sotto l'influenza del «pragmatismo procedurale» di matrice statunitense - un sistema giuridico «delle possibilità», fondato sullo schema privatistico del contratto. Lo strumentario giuridico necessario per questo tipo di transazioni giuridiche viene prodotto da nuovi soggetti semi-pubblici, come le società di revisione contabile e di certificazione, le burocrazie internazionali del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e della Commissione dell'Unione europea. Oppure viene «acquistato» presso le law firms e i collegi arbitrali, per così dire à la carte. Per questo si è sostenuto che il nuovo «ordine» giuridico rappresenta, per molti aspetti, un ritorno al modello MEDIEVALE DEL JUS COMMUNE E DELLA GIURISPRUDENZA PRETORILE…
    ” [D. ZOLO, Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 2005, 245-260]. (segue)

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  6. E i diritti (fondamentali) che fine fanno in questo scenario neo-medievale?

    Al tema dei diritti tocca raddrizzare la barca giuridica, stracolma di temi e motivi che riecheggiano IL PRIMATO DELL’ECONOMIA E DEL MERCATO, e che sono ispirati alla concorrenza e alla libertà di mercato. In tal senso, ai diritti resta principalmente affidata la elaborazione di una normatività retta da ciò che Elster chiama “argomenti”, ossia principi ideali e motivi morali relativi allo stare insieme, alla giustizia, alla dignità e libertà delle persone ecc..

    …con la centralità dei diritti si realizza una vera e propria rivoluzione copernicana nella concezione giuridica europea…Innanzi tutto perché i diritti fanno guardare al diritto dal basso dei portatori di diritti, invece che dall’alto dei “comandi” legislativi. In secondo luogo, perché cambiano i soggetti istituzionali di riferimento, che diventano i giudici, invece che i legislatori. In terzo luogo, perché, specialmente nel contesto giuridico odierno, alcuni diritti contribuiscono a imprimere al diritto un passo procedurale invece che sostanziale…In generale, tutti i diritti, intesi in senso ampio, configurano degli spazi di libertà o di potere di cui le persone o i gruppi sono dotati…specialmente tutti i classici “diritti di libertà” [e] i diritti “sociali”

    A questa configurazione non si sottraggono i “diritti odierni” che, tuttavia, nella misura in cui sono sempre più sganciati da una precisa platea di riferimento, appaiono come dei passpartout che possono essere usati da soggetti e gruppi diversi in circostanze diverse: SEMPRE PIÙ SI CONFIGURANO PIÙ COME DELLE LEVE PER REGOLARE IL TRAFFICO, CHE NON COME DEI CORREDI CHIAMATI A PROTEGGERE SPECIFICI DESTINATARI

    In questo contesto diventa assai rilevante la funzione dei diritti, che potrebbe essere identificata come consistente “nell’ordinare gli insiemi di opportunità delle parti in causa”: a questi diritti, più che mai, si addice la descrizione secondo cui essi “DISAGGREGANO LA SCARSITÀ E DISTRIBUISCONO LE OPPORTUNITÀ DI AZIONE TRA LE PARTI IN CONFLITTO”. In altri termini, essi permettono un governo dal basso di differenze e diversità, affidando ai vari soggetti interessati l’iniziativa e l’impegno per la loro realizzazione…

    Insomma, questi “diritti” fanno sempre meno riferimento a prestazioni specifiche o a rivendicazioni e soggetti materialmente identificabili. Puttosto, essi implicano delle vie d’accesso per partecipare a un gioco a più voci, generalmente di natura competitiva, per stare in pista, concorrere, dire la propria opinione, preservare un proprio modo di essere, salvaguardare una diversità ecc. Siamo qui in presenza di diritti del tutto open-ended, il cui ruolo e la cui importanza si delineano proprio in rapporto ai problemi di interdipendenza e di affollamento delle diversità nel mondo globale, ed appaiono essenziali al fine di un “governo delle differenze” e delle interferenze e dei conflitti tra le varie differenze e diversità…
    (segue)

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  7. Considerati nella prospettiva della proceduralizzazione, questi diritti non sono dunque troppo diversi dagli “interessi” : nonostante appaiano come un loro contraltare, essi rispondono allo stesso trend evolutivo in ambito giuridico. D’altra parte, linguaggio degli interessi e linguaggio dei diritti corrispondono entrambi alla tendenza ad assumere dei modelli di regolazione sociale, che sono in buona parte dei modelli di “autoregolazione…

    Come Zagrebelsky ha lucidamente richiamato, diritti e interessi hanno molto in comune e la stessa Costituzione è chiamata a difendere non solo diritti, ma anche interessi, al fine di costruire una “casa comune” in cui tutti si possano riconoscere
    .” [M. R FERRARESE, cit., 568-570].

    Questo è il cinico stato dell’arte che Basso aveva capito con largo anticipo: in questa splendida "casa comune", dovremmo dimenticarci i diritti. Dietro le forbite narrazioni dottrinarie, si nasconde uno scenario sostanzialmente darwinista.

    (non so quanto la gente sia minimamente cosciente di tutto ciò. Se non lo è, lo sarà quanto prima)

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    1. La gente non "deve" esserne cosciente: deve proiettarsi e anzi identificarsi nell'inversione della priorità (nella gerarchia) degli interessi, dal lavoro al "mercato" (e suoi derivati, cioè le minoranze come metafore anestetico-normative della legittimazione della minoranza fondamentale: l'oligarchia).

      In questo fenomeno consiste appunto la "naturalità" del diritto tecno-pop.

      Inutile ribadire che a tutti i giuristi, pur impegnati in raffinate analisi logico-concettuali, manca quella conoscenza dell'economia che gli consentirebbe di apprezzare con ben maggior sintesi e nitidezza, dai dati e dalla loro correlazione con il tipo di moneta adottata, la natura materiale, strutturale, della "manovra" in corso.

      E cioè, i diritti apprezzabili proceduralmente dal basso, quindi (solo) potenzialmente emergenti a seguito di controversia - ciò che già delinea un "governo dei timocrati" e dimostra lo svuotamento di "programmi e controlli" democratici, preventivi del momento violativo e confliittuale-, sono prerogativa di ben pochi soggetti.

      E questi titolari di diritti procedurali e "libertari", cioè forme di potere privato, infatti, sono sempre di meno, in un cupio dissolvi della mobilità sociale (invertita) che dovrebbe rammentare ai giuristi che, proprio sul piano del diritto, l'interesse assume un senso compiuto quando è "suscettibile di valutazione patrimoniale".

      Ebbene, poche cose, dimostrano la mostruosa redistribuzione verso l'alto e la violazione dell'obbligo di intervento statale ex art. 3 comma 2, come la divergente valutazione patrimoniale che emerge dalla comparazione tra "diritti degli operatori di mercato" e diritti ridotti a cosmetici della gran massa dei cittadini.

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  8. La ggente…E magari crede anche che la Corte di giustizia – attraverso il “dialogo tra le corti” e la tutela “multilivello”… del nulla – garantisca veramente giustizia (che non sia quella del mercato)!

    Voglio infatti ritornare brevemente sul tema affrontato da Arturo, anche accettando il rischio di un off topic (ma così evito di dimenticarmi il seguente passaggio sempre del nostro eroe ��):

    Quando le istituzioni europee nacquero nessuno si pose esattamente il problema di che cosa fossero sul piano giuridico. E la definizione (a lungo) più appropriata, ancorché sgradita agli europei perché diminutiva rispetto alla solennità della "Nona", da essi scelta come inno comune, è quella data da disincantati studiosi d'oltreoceano: si trattava e si è per molto tempo trattato di una pur complessa agenzia amministrativa intergovernativa. Certo, non era stato questo il sogno di Jean Monnet, né era questo il suo lontano proposito. Ma è questo ciò che lui stesso si trovò a fare quando la caduta della Comunità di Difesa fece cadere ogni ipotesi di Europa politico-federale. E l'approccio c.d. funzionalista si tradusse nella messa in comune da parte dei governi (allora sei) di un fascio di funzioni legate all'economia, attraverso un'organizzazione che riproduceva col pantografo quella a tutti nota in sede locale del consorzio intercomunale.

    C'era l'organo "consortile", il Consiglio dei Ministri, composto (diversamente da quello di uno Stato federale) dai ministri degli Stati membri, con tutti i poteri decisionali, senza alcuna distinzione fra atti generali e misure specifiche. E c'era l'organo tecnico in cui si canonizzava il solo interesse del "consorzio", la Commissione, composta da persone designate dagli Stati membri ma destinate a non rappresentarli, con la funzione di guardiana del Trattato e dell'interesse comune. Le era per questo conferito il potere esclusivo di iniziativa e aveva compiti di esecuzione, quando questa dovesse unitariamente avvenire al livello europeo e così disponesse il Consiglio…
    (segue)

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  9. Adesso viene il meglio:

    C'era anche, però, UN VIRUS FEDERALE, di cui i fondatori ritennero di non poter fare a meno per garantire l'uniforme e diretta applicazione delle regole e delle decisioni comuni nei rispettivi territori: LA CORTE DI GIUSTIZIA. E fu infatti LA CORTE A FAR CRESCERE IN QUEL CONTESTO I GERMI DI UN FUTURO DIVERSO, assicurando la supremazia del diritto comune, assicurando anche in sede comunitaria il rispetto e in qualche caso la promozione dei diritti fondamentali, valorizzando e in parte immettendo così nel sistema "consortile" quegli elementi che le avrebbero PERMESSO DI PARLARE, GIÀ NEL 1964, DI UN ORDINAMENTO COSTITUZIONALE EUROPEO...

    Ma mentre prendeva avvio quella trasformazione genetica di cui parlavo all'inizio, rimanevano e continuavano ad essere vigorose le radici amministrative della Comunità. Basti ricordare la nomenclatura usata (sino ad oggi) per definirne gli atti fondamentali: si parla di regolamenti e direttive per atti che si impongono poi negli ordinamenti nazionali con la forza delle leggi, ma che leggi non vennero chiamati, perché pensati e battezzati da funzionari di governo che avevano in mente gli atti più "generali" adottabili dai governi. E basti riflettere sul modo in cui si sono venuti definendo gli specifici poteri di intervento comunitario nei vari ambiti in cui regolamenti, direttive (ed altri atti) vengono adottati: in Europa non esistono (per ora) "competenze", esistono "obiettivi", "politiche" per realizzarli e quindi "basi giuridiche" specifiche, che attribuiscono il potere di adottare questo o quell'atto "allo scopo" di realizzare l'una o l'altra politica in funzione di questo o quell'obiettivo. Un amministrativista, con tutto questo, dovrebbe sentirsi a casa: dovrebbe riconoscere il potere non libero nel fine, ma al contrario finalizzato, che è il potere confidato agli organi amministrativi, e dovrebbe riconoscere i provvedimenti con legittimità ancorata allo scopo che perseguono.

    Questo era, ed è largamente rimasto, IL MONDO GIURIDICO IN CUI LA CORTE INIZIÒ IL CAMMINO DELLA COSTITUZIONALIZZAZIONE ...
    ” [G. AMATO, Verso la Costituzione europea, Riv. it. dir. pubbl. comunit., fasc. 2, 2003, 291].

    Hai capito: un “corsorzio intercomunale” con un “virus federale”! E questa roba viene spacciata per costituzione europea. La situazione è grave, ma non seria

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    1. Strano come un costituzionalista non abbia chiare le "bbasi"...costituzionali del diritto amministrativo: lo scopo, l'obiettivo, in realtà, nello Stato di diritto, possono definirsi in concreto attraverso la funzionalizzazione legale e tipizzante.

      Vale a dire, il perseguimento di quello scopo-obiettivo non è autosufficiente, in quanto può avvenire (secondo i principi dello Stato di diritto) solo entro il quadro definito da due presupposti determinati dalla legge (in senso sostanziale, cioè parlamentare-rappresentativo:
      a) un interesse pubblico generale (la cui identificazione procede direttamente o indirettamente da norme costituzionali);
      b) un interesse pubblico specifico (la cui determinazione è sia adattamento "settoriale" del primo, sia razionalizzazione concreta degli interessi pubblici coinvolti nello scopo-obiettivo).

      Questa definizione di interessi generali è la giustificazione, la "causa" dell'attribuzione legale del potere di raggiungere scopi-obiettivi enunciati (appunto "funzione pubblica") entro una base normativa che li definisca: trattasi del principio di TIPICITA' LEGALE.

      Dunque la norma che consente di esercitare la funzione pubblica deve garantire all'atto conseguente tale concreta tipicità, per evitare che la discrezionalità di scopo debordi nell'arbitrio e nel perseguimento di interessi non propri della comunità sociale che legittima il processo legislativo a monte e, dunque, non TRASPARENTI, creando una burocrazia non "accountable" (anche di fronte a un giudice che sia OBBLIGATO a verificare questa conformità alla tipizzazione legale: vera Rule of Law applicata ai poteri amministrativi discrezionali).

      Esattamente ciò che MANCA nell'attività dell'Ue, come abbiamo visto occupandoci, a più riprese, della sua preferenza per la Soft Law, a dir poco "democraticamente opaca".

      Ma pare che sia un pregio di cui andare fieri...

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    2. I tre vizi tipici dell'atto amministrativo avranno pure un loro significato e una loro ratio :-)

      Evidentemente lui ha in mente solo l€uropa (la "parentesi" dello Stato nazionale essendo considerata forse già chiusa) dove la Commissione fa quello che le pare!

      In effetti, è incredibile

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    3. Se ci pensi bene tutto si tiene, perfettissimamente...
      Infatti, è fondamentale che obiettivi come la libertà di insediamento di imprese e operatori economici, o la stessa libertà di capitali, risultino enunciati senza che si possa/debba MAI verificare la loro rispondenza a un interesse pubblico, generale e specifico: poi come gli spieghi, ai lavoratori di Alcoa, Whirlpool, Electrolux e via discorrendo (pare che i "tavoli" aperti al MISE siano 170...), che se non ci fossero i trattati e l'euro (scopo: stabilità dei prezzi e economia di mercato fortemente competitiva), la globalizzazione non c'entra un tubo con la loro disoccupazione?

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  10. "Il Medioevo aveva un'umanità ben più ricca e una pluri-identità che oggi può servire da modello. Il Medioevo è bellissimo: sa avere suoi centri decisionali senza affidarsi interamente a nessuno." (G. Amato)

    Ma costui ha mai visitato una delle tante segrete nei castelli d'Europa dove i 'centri decisionali' incarceravano e torturavano in libertà ed il massimo della tutela legale per i poveri era rappresentato da un decreto di 'habeas corpus' (sempre ammesso che qualche conoscente dello scomparso riuscisse a capire chi lo avesse catturato e quindi a convincere qualche 'giudice' ad intervenire)?

    "What price the crown of a king on his throne when you're chained in the dark all alone" (Alan Parson's Project)

    Nel Paese egemone comunque si vedono benissimo gli effetti del nuovo modello medioevale.

    Settantasette (77) milioni di persone hanno visto ceduto il proprio debito non pagato alla 'Rule of Law' delle agenzie di recupero crediti private e vengono detenute anche per piccoli importi fino a che non pagano....

    https://www.veteranstoday.com/2018/02/21/thousands-of-americans-jailed-for-debts-chased-by-private-collectors/

    La libertà personale vale di più o di meno dei diritti cosmetici delle minoranze?

    Prossimo passo la reintroduzione della schiavitù per debiti.

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    1. La restaurazione è la restaurazione: e costoro, da veri libertari, non si pongono limiti.
      Perché mai dovrebbero?
      http://orizzonte48.blogspot.it/2017/12/lo-scontento-per-disoccupazion-e.html

      E si sa, tutto vale, pure gli imprigionamenti di massa, pur di salvare la "libertà" dai totalitarismi indotti dal pensiero di Hegel...

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    2. Non è un caso che Menger, tra i patrigni del marginalismo, odiasse il processo di industrializzazione prussiana e facesse sogni erotici a suon di medioevo e ius primae noctis.

      So solo una cosa, oggi l'impresa di mia moglie si è trovata il conto bloccato da Equitalia per una multa non pagata. La cancrena sale.

      Auguro ad ESSI il più orribile dei trapassi.

      Non aggiungo altro.

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    3. A riguardo del collegamento proposto da Luca Cellai, che ringrazio per il documento segnalato:
      https://www.veteranstoday.com/2018/02/21/thousands-of-americans-jailed-for-debts-chased-by-private-collectors/
      vorrei fornire una (limitata) ricostruzione delle fonti.

      Nell'articolo è presente il collegamento al rapporto originale che è della ACLU (American Civil Liberties Union), come è scritto nel testo:
      "The findings come from a new report by the American Civil Liberties Union (ACLU) spanning 26 states and Puerto Rico, published on Wednesday."

      Ecco il collegamento al sito dell'ACLU:
      https://www.aclu.org/report/pound-flesh-criminalization-private-debt

      Già nella pagina principale dell'associazione - https://www.aclu.org - ci si può orientare su che tipo di politiche supportano. Comunque, cliccando su "About" e poi su "Financial Info and Reports" si possono vedere i report finanziari degli ultimi anni. Ecco il file PDF ufficiale del 2017:
      ACLU Annual Report 2017 (è possibile anche scaricarlo).

      Scorrendolo vi farete anche un'idea del tipo di società - non dico aperta, proprio spalancata - che auspicano, e anche su come desiderano promuoverla. Comunque a pagina 20 trovate: "OUR LEADING SUPPORTERS". Fra i maggiori donatori si trovano (ne indico solo alcuni):
      The Atlantic Philanthropies
      Ford Foundation
      Yellow Chair Foundation
      Hewlett Foundation
      W. K. Kellogg Foundation
      Andrea Soros Colombel (sì, figlio di quello)
      David and Lucile Packard Foundation

      Anche su wiki si trovano informazioni su questi donatori.
      Le mie domande: ma questo rapporto è arrivato per caso o per necessità? A gradi Overton come siamo messi? Lo-stato-è-impotente-quindi-rassegnati? Oppure un sempreverde: ESSI vivono?

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