martedì 3 dicembre 2019

LA LOGICA DEL PACCHETTO - MA COS'E'? MEGLIO APRIRLO PRIMA...

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1. Dunque la logica del pacchetto giustificherebbe l'approvazione dell'ESM-2 e renderebbe ragionevole l'avvenuta "approvazione che, anche se non ci fosse, non può più essere rifiutata". 
Perché è meglio "chiudere". Parola di "fonti dell'Eurogruppo"...Tradotte o che si esprimono direttamente in italiano? 
No, perché in tal caso, non ci risulta, per ora, che questa fosse una dichiarazione attribuibile al Ministro dell'economia italiano, non presente a Bruxelles in quel momento. 
E, d'altra parte, l'Eurogruppo è un organo collegiale la cui volontà costitutiva di effetti giuridici vincolanti, può essere formata e quindi esternata solo dai ministri componenti dell'organo: i funzionari dei "tavoli tecnici", siano tali funzionari italiani o anche non, avendo funzioni meramente istruttorie e preparatorie, non hanno la legittimazione a fare dichiarazioni giuridicamente operative sull'avvenuto perfezionamento della procedura approvativa di una fonte di diritto: queste dichiarazioni spettano solo all'organo collegiale politico competente e quando sia perfezionata la procedura deliberativa sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Quindi persino un singolo rappresentante nazionale nell'organo collegiale, un ministro, potrebbe dire "abbiamo approvato", dopo la deliberazione definitiva; non un funzionario, prima della deliberazione ancora non svoltasi. Accadono cose curiose.. 

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1.1. E pertanto apriamo subito una parentesi su questa notizia proveniente da Bruxelles, curiosamente, mentre era in corso un cruciale dibattito parlamentare in Italia:



2. Ma andiamo con ordine: quella del pacchetto, è una formula che non è stata escogitata da Conte o comunque da una qualunque abilità diplomatica dei negoziatori italiani.
Il "pacchetto" è infatti l'insieme di riforme che muove da una "comunicazione" complessiva della Commissione, ai primi di dicembre 2017, che ha dato l'avvio, al suo interno, anche, alla questione "riforma ESM": semmai risulta strano che, a un certo punto, verso la fine del 2018, si stralci tutto il resto e si acceleri, guarda tu il caso!, soltanto sulla riforma più controversa
Quella che incide in modo più pesante sull'Italia, ponendola nell'alternativa di dover salvare il proprio sistema bancario ricorrendo, con un paradosso esiziale, alla ristrutturazione preventiva del proprio debito pubblico - resa dall'ESM-2 praticamente inevitabile, in prevedibile conseguenza della sorveglianza macroeconomica preventiva e generalizzata, che l'art.3, par.1, del nuovo trattato, e le sue successive, inevitabili, linee guida applicative, affidano all'ESM con riguardo alla sostenibilità del debito di tutti i paesi aderenti, quindi un risk weighting mediante rating "internal", preventivo e generalizzato -, ovvero a drenare risorse equivalenti con un draconiano e recessivo mix di tagli alla spesa pubblica e prelievi tributari straordinari.

3. Ma andiamo con ordine: senza pretendere troppo, perché si tratta di una lunga storia di pacchi, pacchetti e contropacchetti che sono solo espedienti multipli per raggiungere un unico obiettivo: rendere insostenibile per gli italiani rimanere nell'eurozona, affibbiandogli la colpa di non "saper stare" in un sistema monetario, (e nelle sue fantasiose regole), creato per essere antisolidale e deflazionista, e che è divenuto insostenibile pure per quelli che lo volevano rendere insostenibile su misura per noi.
Rinvio (ancora) a questo post per una spiegazione storico-economico- istituzionale.

3.1. Questa ondata di riforme dell'eurozona, nasce in realtà dal problema della c.d. incorporazione del fiscal compact nel diritto europeo, problema dovuto alla sua natura di trattato intergovernativo esterno ai trattati TUE e TFUE e alle fonti da essi previste (cfr; art.16 del trattato stesso). 
Così come ha natura di trattato intergovernativo, esterno alla "architettura dell'eurozona" contenuta nei trattati, lo stesso ESM
Anche se poi, comunque, con grandi contorsioni, si sono in parte interpretati e in parte emendati gli stessi trattati per giustificare questi accordi intergovernativi che inaspriscono la natura antisolidaristica, reciprocamente competitiva, e dunque gerarchizzante, - e peraltro anche contraria alle "condizioni di parità" costituzionalmente richieste -, propria dei trattati fondamentali (da sempre; v. sempre qui, pp. 4-14).
Quello dell'incorporazione del fiscal compact è un problema che deriva dalla frenesia punitiva tedesca (e olandese, e dei loro simpatici Stati-vassalli) che ha creato un ircocervo, appunto, inutilmente accelerativo della insostenibilità di un'area valutaria priva di trasferimenti "federali" e della garanzia di una banca centrale "normale" (ancorché indipendente). 
Quindi un'area valutaria in cui gli Stati aderenti sono reclusi dal filo spinato elettrificato delle condizionalità (di espiazione punitiva), a carico di chi, in qualsiasi modo, cerchi di perseguire autonome politiche anticicliche per uscire dalla morsa deflazionista (Prodi dixit; qui p.5) nelle cui spire la Germania avvolge per vocazione i suoi incauti partners. 

4. Dunque dall'incorporazione nasce l'ottica del "pacchetto" e, però, non dimentichiamolo mai se vogliamo capire qualcosa delle circonvoluzioni franco-tedesche degli ultimi anni, si trasforma nell'obiettivo di inasprire ad ogni costo, e essenzialmente a danno della "ricca" Italia (in senso spregiativo, poiché per loro sarebbe una ricchezza immeritata e da ridimensionare), tali condizionalità. Che sono poi una desovranizzazione, poiché mirano a spostare, a qualche organismo Ue, il potere di supremazia "interna" sui propri cittadini, che sarebbe (art.1 Cost.) nella titolarità, originaria e irrinunciabile, della Repubblica fondata sul lavoro, e quindi la potestà suprema di decidere sull'assetto economico-fiscale e sui livelli occupazionali italiani.

4.1. Il problema dell'incorporazione del fiscal compact, da cui "tutto" prende le mosse, si prospetta grosso modo così, fin dal 2016 (pp. 7-8): 
"...l'austerità fiscale e quindi il fiscal compact sono condizioni sine qua non affinché la Germania accetti di far parte dell'euro. Ciò, noi sappiamo, è un atteggiamento ben visto e condiviso in ampi ambienti del nostro Paese. Nel 2017 verrà in rilievo la questione della "incorporazione" del fiscal compact nel trattato dell'Unione, a cui naturalmente Dijsselbloem e Juncker sono superfavorevoli. Il nostro governo parrebbe invece, attualmente, intenzionato a svincolarsene.

...
...Il testo allo stato reperibile del fiscal compact fa tuttavia pensare a una cosa diversa, sia da quella che sostiene il governo, sia da quella che obietta Brunetta. La previsione dell'art.16 del trattato FC, infatti, recita:
"Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea"
In pratica, la norma "scommette" che, nei cinque anni di prima applicazione del fiscal compact, l'andamento economico degli Stati aderenti sarebbe divenuto così favorevole, con un solido ritorno alla crescita e all'occupazione, da indurre un'ondata di adesioni all'eurozona, sia da parte dei paesi "non euro" e "in deroga" firmatari dello stesso fiscal compact, sia da parte di tutti gli altri estranei al trattato." 
Insomma, la previsione era che la trionfale applicazione del FC, avrebbe unificato verso l'adesione all'euro economie sempre più convergenti, e rafforzate dall'adozione dei criteri automatici, ed ordoliberisti (v.p.5), di accresciuta austerità fiscale, al punto da farne l'unica "vera fede" del futuro comune dell'UE!
La cose sono andate, e in un "crescendo", esattamente nel senso opposto (anzi, come abbiamo visto, il fiscal compact è stato praticamente applicato solo all'Italia e nessuno vuole, oggi e meno che mai domani, porsi nei nostri scomodi panni)

5. Siccome però l'unanimità emendativa dei trattati Ue  è quasi impossibile da raggiungere, ma il risultato di inasprire le condizionalità e, soprattutto, l'automatismo delle sanzioni per il loro mancato rispetto, è un risultato che si "deve" comunque raggiungere, si inizia, in una serie di (consueti) incontri bilaterali franco-tedeschi, mirati a pensare a come raggiungere un risultato equivalente al cambiamento dei trattati, mediante un insieme di misure coordinate fra loro (rendendo più facile il raggiungimento spacchettato dell'unanimità o delle maggioranze, secondo il tipo di fonte escogitata). 
Dapprima si pensa alla soluzione Schauble; poi, per semplificare il racconto, si arriva al 5-6 dicembre 2017 e all'approvazione, peraltro all'unanimità, da parte della Commissione, di un...PACCHETTO che contiene la "riforma dell'eurozona".

5.1. Per una descrizione dei contenuti di tale pacchetto e per una sua valutazione politica compiuta da un convinto europeista italiano, Pittella, lasciamo la parola a lui (siamo, si noti, al 6 dicembre 2017). Si noti che, in nuce, si ritrovano tutti i temi oggi dibattuti, solo che parrebbe che i forti timori, almeno riguardo all'ESM riformato (di cui, pure, non si conoscevano allora i forti elementi innovativi e pericolosi quantomeno per il nostro sistema bancario), paiono, al momento attuale, "di slancio" superati:

"Noi non accettiamo che questa proposta possa andare avanti fino in fondo e vogliamo disinnescarla perché il nostro obiettivo è quello di modificare drasticamente il Fiscal compact. Vogliamo passare a un paradigma opposto rispetto a quello dell'austerità, cioè crescita e investimenti".
Il pacchetto della Commissione prevede poi il superministro del Tesoro e la creazione di un budget della zona euro all'interno del bilancio dell'Ue da usare per coprire il fondo salva-banche, per intervenire in caso di choc economici e per aiutare le riforme e i Paesi che vogliono aderire all'euro.
Altra novità è il Fondo monetario europeo. Il Fondo sarà basato sull'attuale Esm (il fondo salva-Stati). Il Fme dovrebbe fondarsi sull'Esm, mantenendone (!) sostanzialmente l'attuale architettura finanziaria e istituzionale (compreso il ruolo svolto dai parlamenti nazionali). Continuerebbe ad assistere gli Stati membri dell'eurozona che si trovano in difficoltà finanziarie. Inoltre costituirebbe il salvagente di ultima istanza comune per il fondo di risoluzione unico bancario, il prestatore di ultima istanza per facilitare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà. Si prevedono anche un processo decisionale più rapido in caso di urgenza e un coinvolgimento più diretto nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria.
Come giudica, nel complesso, questa proposta di riforma della Commissione europea?
"Ci sono luci e ombre. Le luci sono la trasformazione dell'Esm (il fondo salva-Stati) in Fondo monetario europeo, che sarà dotato di un bugdet finanziario e che permetterà di intervenire evitando di ricorrere a strumenti esterni e simbolicamente nefasti come la troika o l'Fmi (NdQ: "Evitando"? L'attuale accordo invece coinvolge il FMI e semmai rafforza il ruolo dell'ESM come perno centrale di una trojka che pende decisamente per intervenire, quando ce ne sia veramente bisogno, previa ristrutturazione del debito del paese da...salvare, e crea dunque una trojka ben più armata e autoritaria...) Anche se c'è una nube: la possibilità di sostenere i Paesi che fanno riforme strutturali, dove per riforme si intendono il taglio delle pensioni o del welfare, che per noi è indigesto".
Arriva anche il superministro del Tesoro, una proposta che l'Italia ha più volte caldeggiato.
"È un fatto sicuramente positivo, ma è pure vero che è una comunicazione e non una proposta legislativa. Diciamo che è l'apertura di un dibattito".
6. Ora: con l'attuale riforma ESM, si sarebbe risolto il problema del backstop per le ricapitalizzazioni bancarie conseguenti all'intervento del meccanismo di risoluzione unica dell'Unione bancaria, nonché i problemi, strettamente e ovviamente connessi, di difficoltà dei paesi aderenti all'accesso ai mercati per il rispettivo rifinanziamento pubblico, ma proprio arrivando a condizionalità preventive (ristrutturazione discrezionale del debito pubblico, agevolata dall'introduzione della single-lim CACs, e decisa in definitiva dallo stesso ESM-2), e successive ancora più aspre
Le riforme strutturali, e l'onorevole Pittella dovrebbe essere il primo a rendersene coerentemente conto, sarebbero imposte non "a sostegno" dei paesi in difficoltà, ma ponendoli nelle stesse condizioni giugulatorie della Grecia, cioè nella probabilissima prospettiva di ristrutturazione-default del debito, e con l'obbligo, imposto dall'ESM, di riforme strutturali aggiuntive ancor più pesanti, perché sconterebbero sia la restituzione della linea di credito elargita dall'ESM-2, sia la partecipazione del settore privato alle perdite derivanti dalla probabile ristrutturazione del debito

7. Basterebbe leggersi le previsioni dei considerando 6, 8 e 11a, nonché degli articoli 3, paragrafi 1 e 4, in generale, e 13 dell'attuale testo della riforma ESM (che non saranno certo sfuggite all'onorevole Pittella). Riportiamo il testo del fondamentale par.1, dell'art.3 dell'attuale testo (approvato ma non si sa...) evidenziando in "turchese" la parte dei tasks, generali e preventivi, che implicano un surrettizio, ma indubbio, risk-weighting del debito pubblico dei paesi aderenti:
ARTICLE 3 
Purposes 
1.  The purpose of the ESM shall be to mobilise funding and provide stability support under strict conditionality, appropriate to the financial assistance instrument chosen, to the benefit of ESM Members which are experiencing, or are threatened by, severe financing problems, if indispensable to safeguard the financial stability of the euro area as a whole and of its Member States. Where relevant in order to internally prepare and enable it to appropriately and in a timely manner pursue the tasks conferred on it by this Treaty, the ESM may follow and assess the macroeconomic and financial situation of its Members including the sustainability of their public debt and carry out analysis of relevant information and data. To this end, the Managing Director shall collaborate with the European Commission and the ECB to ensure full consistency with the framework for economic policy coordination provided for in the TFEU. 
8. Ma la riforma dell'ESM, come abbiamo visto,  in origine, - non si sa se giuridicamente approvata o meno (le dichiarazioni più varie si succedono e in un'opacità giuridico-linguistica altamente inquietante) -, avrebbe dovuto essere inserita in, anzi essere geneticamente parte di, un pacchetto, appunto: perché la Commissione, all'unanimità, così aveva prospettato la cosa.
Ed invece, misteriosamente, all'Eurogruppo e al Consiglio UE di fine 2018, quelli in cui si è avuta la partecipazione adesiva di Tria e Conte (che ci dicono che avrebbero evitato almeno la ristrutturazione automatica preventiva, ma, proprio per questo, non la condizionalità selettiva di accesso al fondo, emersa da quella sede), il pacchetto si...spacchetta e diventa prioritario il solo ESM riformato...e ristrutturatore nonché "ponderatore" di rischio del debito pubblico dei paesi aderenti (in via generalizzata e preventiva, a ben leggere i tasks specificati nell'art.3 della bozza, in relazione all'autonoma sorveglianza macroeconomica affidata all'ESM-2).
9. Un'avvisaglia di questo "riordino" delle priorità, rispetto alla logica di pacchetto, seguita originariamente dall'unanimità della Commissione, si ebbe, nel 2018, proprio col già citato "accordo di Meseberg" nel bilaterale franco-tedesco (qui p.5). In tale sede, un pacchetto viene di certo considerato, ma il rilievo preminente e autosufficiente dei nuovi "tasks" dell'ESM viene chiaramente enunciato. Il resto, una volta introdotta questa linea principale, segue...o forse seguirà (come l'Intendenza di Napoleone): perché diviene un problema minore, assorbito dalla realizzazione principale e rinviabile a un comodo "secondo tempo" futuro.
10. Il "perché" lo possiamo così sintetizzare: tutto il neo-pacchetto che emerge da Meseberg, si svincola dalla genesi del problema, - quella di inserire il fiscal compact nell'ordinamento europeo (formalmente migliorando la sostenibilità dell'eurozona) -, perché diviene più un rimedio ai problemi dell'eurozona subentrati al tentativo di salvarla mediante il QE e i tassi super-accomodanti da questa prolungati. Cioè è subentrato (drammaticamente) il problema della redditività dei sistemi bancari dell'eurozona, a fronte di tassi negativi vigenti, sia per le riserve depositate presso la BCE che nel collocamento dei titoli del debito pubblico, specialmente tedeschi.
Quindi il pacchetto si trasforma in un accordo franco-tedesco di...salvazione dell'euro divenuto insostenibile per i tedeschi. Diviene perciò "inadeguato" l'inapplicato, e ormai inapplicabile, OMT: destinato a essere abrogato dalla riforma ESM e comunque soggetto all'ormai sistematico "veto" tedesco imposto dalla pronuncia della sua corte costituzionale che, lungi dal dare il via libera riportato dai media italiani, ha posto dei "paletti" tali che ricalcano, guarda caso, la disciplina attuale dell'ESM-2. Il quale, dunque, si potrebbe considerare già vigente, ma solo ex parte Germania, orientata perciò a mettere il veto alle "normali" operazioni del praticamente defunto OMT.
11. Quindi, il pacchetto non mira più a rendere sostenibile l'eurozona, mitigando il fiscal compact, come nel 2016 riteneva Pittella, ma serve a rendere più stringenti le condizionalità che l'accompagnano, che vengono ritenute dai tedeschi applicate in modo troppo tollerante e "politico" dalla Commissione, in modo da determinare un effetto ben preciso: mettere l'Italia con le spalle al muro, al punto tale da dover o applicare le condizionalità stritc, cioè severissime e automatiche, procedendo a manovre fiscali intense e fortemente recessive (specialmente nell'attuale situazione dell'interscambio globale), ovvero uscire dall'eurozona, naturalmente saldando le sue passività Target-2 (che la Germania, unilateralmente quanto arbitrariamente, considera alla stregua di proprie riserve "valutarie" presso la BCE e quindi da trasferire alla Bundesbank in qualsiasi caso di "eurodemise", ordinata o disordinata, non gli importa). 
12. Schematizzando, le altre misure includibili nel pacchetto (non si sa né "come" né quando), risultano oggi da discutere se e solo se verrà approvato il main course della riforma ESM.
Ma, come vedremo, un elemento le accomuna tutte quante: infatti sono sempre intrise della medesima logica di rendere le condizionalità più severe e stringenti.
Il "pacchetto" attualmente utilizzato come giustificazione della preventiva approvazione dell'ESM consiste infatti nella 
"creazione di uno strumento di bilancio per la competitività e la convergenza nell’Eurozona (Bicc) e un approfondimento dell’Unione bancaria con la garanzia dei depositi".
13. A sua volta, la risoluzione "Molinari" del 19 giugno 2019, a questo fa riferimento, anche se, prima ancora, pone impegni preliminari di "non approvazione" ben più forti, a salvaguardia dell'interesse nazionale (e che peraltro non distano molto dalle "intenzioni" dichiarate da Pittella nell'intervista del 2016!):
"...9) ad avviare un dibattito nelle istituzioni europee al fine di riformare il Patto di stabilità e di crescita, prevedendo, tra gli altri, l’esclusione degli investimenti produttivi, inclusi quelli in capitale umano, dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit/pil, e la revisione del riferimento al saldo strutturale, indicatore la cui natura pro-ciclica è riconosciuta a livello internazionale, al fine di sostenere crescita, lavoro e inclusione sociale, investendo nella politica industriale aperta alle nuove tecnologie, nella ricerca e nell’innovazione, nelle infrastrutture materiali e digitali, nella cultura, rilanciando l’economia e uscendo dalle spirali recessive;
10) in ordine all’approfondimento dell’unione economica e monetaria, a confermare l’impegno ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci;
11) più specificamente, in ordine alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale;
12) a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell’unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all’esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto « package approach», che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo;
13) a render note alle Camere le proposte di modifica al trattato ESM, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato."
14. Le parti evidenziate dovrebbero essere chiarissime sulla posizione del parlamento, competente all'ultima parola sull'indirizzo da imprimere al negoziato.
E ciò in base, non solo e non tanto, alla legge n.234 del 2012, ma proprio in forza dell'art.12 del TUE e del Protocollo 1 ai trattati "Sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea", disciplina che ha reso necessario il recepimento mediante la legge 234, e che all'art.2 (del Protocollo) prevede un, ad oggi inadempiuto obbligo delle istituzioni Ue, e certamente del Consiglio Ue, proponenti un progetto di atto legislativo, di trasmetterlo esse stesse ai parlamenti nazionali. Fosse anche la proposta di un accordo intergovernativo, nel quadro della disciplina dell'eurozona, promosso da un "gruppo di Stati" (in seno all'Eurogruppo incluso). Il primo e l'ultimo paragrafo dell'art.2 del Protocollo sono inequivoci al riguardo.
15. Ma il "bilancio dell'eurozona" si è già visto che funzionerebbe mediante fondi di finanziamento a carico dei paesi aderenti, ipotizzandosi una contribuzione (almeno) pari all'1% del PIL (con inevitabile corrispondente aumento in pari misura, del rispettivo saldo primario di bilancio: dunque da finanziare con tasse e tagli aggiuntivi): tuttavia, sia ben chiaro, l'erogazione, ovvero la restituzione di tali fondi, si prospetta come condizionata, in modo praticamente automatico, al rispetto dei criteri e parametri del fiscal compact. E fermo l'obbligo annuale di contribuzione. 
Esattamente con lo stesso criterio preventivo di condizionalità "escludente", dai propri soldi, adottato con l'ESM-2.

15. Questa conclusione era già evidente nel 2017, davanti alle varie proposte Macron o "soluzioni" Schauble, che, infatti, avevamo così al tempo riassunto (qui, p.10): 
Ferma la "irrealistica" praticabilità di un adeguato bilancio fiscale federale, il massimo che si tenterà di fare, e che Macron è predisposto ad accettare per sua "forma mentis", è un "inadeguato" bilancio di tal genere: cioè composto con risorse fornite, da tutti i paesi dell'eurozona, in proporzione maggiorata in rapporto al PIL, rispetto all'attuale contribuzione, ma senza alcun intervento solidale-compensativo a carico della Germania. 
Questo pseudo bilancio federale (che non avrebbe alcuna funzione di riequilibrio delle asimmetrie interne, ma solo la veste di un'esosa esazione aggiuntiva aggravante la situazione fiscale dei paesi in crisi di competitività), sarebbe semmai, in più, farcito di un ESM trasformato in trojka permanente, intenta a "sorveglianze" di bilancio direttamente sostitutive delle politiche fiscali residue dei paesi dediti all'aggiustamento (quindi moltiplicando il "trattamento Grecia" per chiunque non correggesse di qualche decina di punti percentuali il costo del lavoro, tramite il dilagare della disoccupazione e la distruzione del welfare) e con un ministro euro-finanziario fantoccio della "guida" tedesca.
16. Quanto, infine, all'altro elemento residuo del pacchetto, cioè la mera prospettiva di approfondimento sul fondo comune di garanzia dei depositi per l'intera Unione bancaria, perché solo di questo si tratta, si sa che la volontà tedesca, di discuterne solo dal 2027 - in sostanza ad avvenuto completamento delle ricapitalizzazioni prevista dalla completa attuazione di Basilea 3-4 -, equivale a un veto, da anni; e non c'è molto da approfondire su questa posizione. 
Qualcuno ha dei dubbi in proposito? 
Glieli fughiamo subito (e ne abbiamo già parlato): l'ottimo Scholz ha proposto di aprire la discussione sul punto ma alla strict condizione che venga prima introdotto un sistema di rating sulla base del risk-weighting dei titoli del debito pubblico (qui, p.7). E subito Centeno gli ha dato il welcome
In pratica è una forma nuova di veto tedesco: e le ragioni di logica opposizione (qui, Addendum) le ha ben espresse Patuelli (anche se il nostro governo pare non avere proprio presente il problema, che, come abbiamo visto, è surrettiziamente anticipato da ben possibili applicazioni dell'accordo sulla riforma dell'ESM).
Conclusioni - A queste condizioni complessive, e dati gli obiettivi subentrati nella riforma dell'eurozona (v. sopra, p.10) non è che approvare l'attuale bozza di riforma dell'ESM è un "azzardo", che si rivelerebbe come sconveniente per il nostro sistema economico e bancario, solo se non viene approvato dentro un "pacchetto" (o viceversa; conveniente se approvato dentro tale pacchetto). 
Al contrario: la "logica del pacchetto" attuale non ci attribuisce alcun trade-off positivo rispetto a tale approvazione: anzi, sarebbe più "salubre" fuggirne e...imparare a negoziare nell'interesse "esclusivo della Nazione" (come recita la formula di giuramento di tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni, specialmente governative e di negoziazione in sede internazionale).

7 commenti:

  1. Tutto ciò è dunque l’ennesima conferma, spostando lo sguardo sul piano delle fonti, di come il diritto europeo non sia una branca del diritto autonoma dal diritto internazionale pattizio - nonostante le pretese della CGUE e di certa dottrina che vorrebbero oltretutto attribuirgli natura “costituzionale” e quindi il primato nella gerarchia delle fonti rispetto alla Costituzione - visto che i suoi contenuti vengono costantemente stabiliti dagli Stati contraenti forti (Germania in primis) che sfruttano la loro posizione di maggiore forza finanziaria-industriale per imporli agli altri, che li accettano supini, secondo la logica tipica del diritto internazionale pattizio, come sappiamo.

    Quindi per negoziare nell’interesse esclusivo della Nazione occorrerebbe che i politici innanzitutto prendessero atto della natura del diritto europeo, che non è distinguibile da quello internazionale e che non è “costituzionale” (riprendendo coscienza che l’Italia è uno Stato sovrano che si muove nel diritto internazionale e non una regione dell’Europa che si muove nel dirittoUE), e della superiorità gerarchica della Costituzione italiana come fonte del diritto... ricordandosi quindi che, se l’art.11 Cost. pone la sussistenza delle “condizioni di parità con gli altri stati” per le limitazioni di sovranità, è proprio perché si vuole proibire l’adesione dell’Italia a trattati il cui contenuto è stato “negoziato” e determinato secondo la logica tipica del diritto internazionale, ove le “condizioni di disparità” vengono poi cristallizzate nell’accordo, che non fa altro che aumentare la posizione di maggiore forza di cui già godeva il contraente forte. E inoltre prevedendo il fine della pace e della giustizia tra le nazioni, si vuole proibire che l’Italia aderisca comunque a un trattato il cui contenuto nulla abbia a che vedere con tali obiettivi...il cui significato pure andrebbe definitivamente compreso, e cioè la costruzione di ordinamento internazionale basato su rapporti cooperativi (e non fortemente competitivi come ora) volti alla realizzazione dei diritti dei popoli aderenti.

    Certo poi, se anche quei pochi più preparati in tal senso che si ricordano dell’art.11, come Molinari, ancora confondono cessioni con limitazioni di sovranità (come nell’intervento di ieri in risposta a Conte) offrendo al pubblico l’idea che cedere sovranità sia legittimo, siamo ancora in alto mare. Ma in fondo devo dire che è comunque apprezzabile che si sia almeno ricordato dell’art.11 nel suo intervento, è un passo avanti rispetto alla rimozione totale della Costituzione che ha caratterizzato la classe politica negli ultimi decenni.

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    1. Ci crederesti se ti dicessi che il discorso che hai svolto nei primi due paragrafi del tuo commento - diritto costituzionale e internazionale, che un tempo sarebbe stato standard per un buon laureato che avesse capito (almeno) Mortati -, è oggi completamente fuori dalla capacità ermeneutica e sintattico-ideologica di qualsiasi direttore generale o rappresentante diplomatico coinvolto o coinvolgibile nella negoziazione e nell'attuazione del diritto europeo?

      Ed è questo un problema (ed una spiegazione di tanti "accadimenti") che non vedo veramente come si possa risolvere.

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    2. Certo che ci credo, volendo e potendo escluderne la malafede resta l'unica spiegazione possibile, visti i danni che ha subito l'Italia dall'applicazione del diritto europeo.

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  2. …Un'attività negoziale che, sappiamo tutti, sfociando nei Trattati che abbiamo di fronte a noi, comporta un importante passaggio nel processo di integrazione europea e nel processo di attribuzione di competenze dagli Stati verso l'Unione europea, e quindi DEI SOSTANZIALI TRASFERIMENTI DI SOVRANITÀ” [Ministro Moavero Milanesi, Camera dei deputati, 19 luglio 2012, discussione dei disegni di legge su a) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri; b) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul MES; c) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'U€].

    Questa è l’unica logica dei pacchetti, vecchi e nuovi: il trasferimento continuo ed inesorabile di sovranità democratica.

    I “direttori generali” e i “rappresentanti diplomatici coinvolti nella negoziazione e nell'attuazione del diritto europeo” dovrebbero saperlo che i princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale sono gerarchicamente sovraordinati e non possono portare al sostanziale annullamento dello Stato contraente, non fosse altro per il fatto che la Corte Costituzionale lo ha più volte ribadito, sin’anche con riferimento alle “norme internazionali generalmente riconosciute”, motivo per cui il discorso vale a maggior ragione per le norme internazionali pattizie (Quarantotto se n’è occupato in questo post https://orizzonte48.blogspot.com/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html). (segue)

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  3. Al riguardo, dal punto di vista teorico, mi viene in mente quanto sostenuto da Hermann Heller:

    … Nel diritto internazionale la sovranità dello Stato si manifesta anzitutto attraverso il fatto che non esiste e non può esistere ALCUNA NORMA GIURIDICA POSITIVA CHE ABBIA DA DECIDERE CIRCA L’ESISTENZA O LA NON ESISTENZA DELLO STATO. Prima che possa darsi anche una sola norma di diritto internazionale devono esistere almeno due Stati. Per sua natura la norma di diritto internazionale, individualizzata ed oggettivata dalla volontà comune di entrambi gli stati, può esistere soltanto finché questi ultimi esistono indipendentemente l’uno dall’altro nella loro qualità di unità di decisione universali sul territorio.

    La sovranità di entrambi gli Stati è dunque precondizione sia della sua validità che della sua trasformazione nelle forme del diritto.

    Se però l’esistenza di uno di essi fosse messa in pericolo dall’osservanza di quella norma internazionale, in nessuna parte dell’universo giuridico sarebbe possibile trovare o fissare una norma positiva, la quale costituisce il fondamento di una decisione che disponesse del diritto all’esistenza dello Stato minacciato…UNA TALE NORMA È EVIDENTEMENTE IMPOSSIBILE NEL DIRITTO STATALE [NdF: questo per gli allucinati esegeti dell’art. 11 Cost.] E NON PUÒ ESSERCI NEMMENO IN QUELLO INTERNAZIONALE, poiché allora i due Stati dovrebbero aver già risolto prima e di comune accordo a chi dei due spetti la decisione in caso di conflitto per l’esistenza. In tal modo però uno di essi sarebbe diventato un’unità di decisione superiore e sovraordinata all’altro … venendo così a mancare il presupposto del diritto internazionale...

    I pacifisti di buone intenzioni che vedono nella sovranità dello Stato un ostacolo allo sviluppo del diritto internazionale dovrebbero rileggere lo scritto di Kant Sulla pace perpetua: “l’idea del diritto internazionale presuppone la separazione di molti Stati vicini e indipendenti tra loro…e per quanto un tale stato sia già di per sé uno stato di guerra…tuttavia esso val sempre meglio, secondo l’idea della ragione, che la fusione di tutti questi Stati per opera di una potenza che si sovrapponga alle altre e si trasformi in monarchia universale, poiché le leggi, a misura che la mole del governo aumenta, perdono di forza, e un dispotismo senz’anima, dopo aver sradicato i germi del bene, degenera da ultimo nell’anarchia…
    ” [H. HELLER, La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello stato, Milano, 1987, 195-196].

    Gli artt. 11 e 10 Cost. giammai – in nome del diritto internazionale (consuetudinario o pattizio) – possono essere interpretati ed utilizzati (al di là, peraltro, dei limiti testuali stringenti) come congegno di “autodistruzione” dello Stato (=cessione di sovranità). E’ logicamente, prima che giuridicamente, impossibile una interpretazione del genere. Direi che siamo proprio alle nozioni basilari del diritto costituzionale e del diritto internazionale, quelle stesse basi che, per esempio, la Germania, per bocca della propria Corte Costituzionale, si preoccupa di ribadire in ogni occasione da almeno da quarant’anni.

    Ed allora il problema - lo sappiamo - non è più giuridico, ma è essenzialmente politico, con tanti saluti ai giusformalisti kelseniani. Quello a cui assistiamo è sostanzialmente un parricidio (il potere costituito che tenta di annientare il potere costituente), come dovrebbe capire anche qualche psicologo che va blaterando di “sovranismo psichico”. Mi chiedo, piuttosto, dove stiano i costituzionalisti, dove diavolo siano andati a finire tutti questi scenziati del diritto! (segue)

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  4. Posto quanto detto, quanto alla definitività o meno dell’ESM-2 come annunciata dall’Eurogruppo, oltre alle puntuali osservazioni di Quarantotto, mi limito ad aggiungere alcune considerazioni.

    Nelle dichiarazioni dell’Euro Summit del 21 giugno 2019 si legge quanto segue:
    Le delegazioni troveranno in allegato la dichiarazione concordata dal vertice euro nella riunione … Accogliamo con favore i progressi compiuti nell'Eurogruppo sul rafforzamento dell'Unione economica e monetaria come indicato nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo del 15 giugno 2019 e invitiamo l'Eurogruppo in un formato inclusivo a continuare a lavorare su tutti gli elementi di questo pacchetto completo. Prendiamo atto dell'ampio accordo raggiunto dall'Eurogruppo su: la revisione del Trattato MES. Prevediamo che l'Eurogruppo continuerà a lavorare per consentire un accordo sul pacchetto completo a dicembre 2019".

    I Paesi hanno trovato un accordo, ma si impegnano a lavorare per chiudere in via definitiva lo stesso a dicembre di quest’anno (il Ministro Gualtieri, d’altronde, ha confermato che ancora non c’è una firma definitiva). Quindi, anche a mio avviso una cosa è il trattato vero e proprio ed un’altra sono le intese di natura politica, le dichiarazioni congiunte, gli atti conclusivi di conferenze e gli impegni più o meno solenni, come sembrerebbe nel caso che ci occupa:

    …La prassi internazionale conosce numerosi casi di intese tra Governi, cui spesso si dà anche il nome di accordi o e ancor più spesso di Memorandum d’intesa, o di Gentlemen’s agreements, ma che certamente non hanno natura di veri e propri accordi in senso giuridico, essendo tale natura esclusa da quanto risulta dal testo oppure dalle dichiarazioni … Simili intese, non pretendendo di avere natura giuridica, valgono finché valgono…” [B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2014, 52].

    A me pare che nella dichiarazione concordata le Parti abbiano scelto di non attribuire un valore vincolante al testo né mi sembra di ricavare obblighi di natura giuridica, se è vero che è stato fatto presente che si continuerà a lavorare. Semmai, secondo me, possono essersi ingenerati un affidamento o delle aspettative, ma non saremmo ancora sul piano della responsabilità internazionale.

    Tuttavia, quand’anche si dovesse ritenere che l’accordo sul ESM-2 sia definitivo (“ampio accordo raggiunto”), in ogni caso varrebbe la logica del “pacchetto” (chi di pacchetto ferisce di pacchetto perisce!): “l'Eurogruppo continuerà a lavorare per consentire un accordo sul pacchetto completo”. Quindi, non potrebbe essere estrapolato a piacimento solo l’eventuale “accordo raggiunto” sull’ESM-2; ragione per cui, se non venisse approvato tutto il pacchetto, a mio avviso non sopravviverebbe nemmeno l’ESM-2 (simul stabunt vel simul cadent).

    Ma anche su questo discorso Quarantotto mi “corrigerà” se sbaglio

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  5. Vorrei riprendere le parole di Dario, ed in particolare "malafede". Il concetto di malafede, o meno, implica il concetto di coscienza , mi parrebbe.
    Rispetto a questi due concetti, come li applichiamo alla nutrita schiera degli euro/europeisti di provata fede ( scusate il gioco di parole ) che hanno prima criticato il Mes , e poi prontamente abiurato ?

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