tag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post6435554836125416734..comments2024-01-26T15:32:41.629+01:00Comments on Orizzonte48: LA LOGICA DEL PACCHETTO - MA COS'E'? MEGLIO APRIRLO PRIMA...Quarantottohttp://www.blogger.com/profile/06816556453620678760noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-59887011609006514652019-12-04T17:22:28.113+01:002019-12-04T17:22:28.113+01:00Vorrei riprendere le parole di Dario, ed in partic...Vorrei riprendere le parole di Dario, ed in particolare "malafede". Il concetto di malafede, o meno, implica il concetto di coscienza , mi parrebbe.<br />Rispetto a questi due concetti, come li applichiamo alla nutrita schiera degli euro/europeisti di provata fede ( scusate il gioco di parole ) che hanno prima criticato il Mes , e poi prontamente abiurato ?littledirtyitalianhttps://www.blogger.com/profile/15952677427754846340noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-23630693108024665032019-12-04T16:18:59.425+01:002019-12-04T16:18:59.425+01:00Posto quanto detto, quanto alla definitività o men...Posto quanto detto, quanto alla definitività o meno dell’ESM-2 come annunciata dall’Eurogruppo, oltre alle puntuali osservazioni di Quarantotto, mi limito ad aggiungere alcune considerazioni.<br /><br />Nelle dichiarazioni dell’Euro Summit del 21 giugno 2019 si legge quanto segue:<br />“<i>Le delegazioni troveranno in allegato <b>la dichiarazione concordata</b> dal vertice euro nella riunione … Accogliamo con favore i progressi compiuti nell'Eurogruppo sul rafforzamento dell'Unione economica e monetaria come indicato nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo del 15 giugno 2019 e invitiamo l'Eurogruppo in un formato inclusivo <b>a continuare a lavorare</b> su tutti gli elementi di questo pacchetto completo. Prendiamo atto dell'<b>ampio accordo raggiunto</b> dall'Eurogruppo su: la revisione del Trattato MES. Prevediamo che l'Eurogruppo <b>continuerà a lavorare per consentire un accordo sul pacchetto completo</b> a dicembre 2019</i>".<br /><br />I Paesi hanno trovato un accordo, ma si impegnano a lavorare per chiudere in via definitiva lo stesso a dicembre di quest’anno (il Ministro Gualtieri, d’altronde, ha confermato che ancora non c’è una firma definitiva). Quindi, anche a mio avviso una cosa è il trattato vero e proprio ed un’altra sono le intese di natura politica, le dichiarazioni congiunte, gli atti conclusivi di conferenze e gli impegni più o meno solenni, come sembrerebbe nel caso che ci occupa: <br /><br />“<i>…La prassi internazionale conosce numerosi casi di intese tra Governi, cui spesso si dà anche il nome di accordi o e ancor più spesso di Memorandum d’intesa, o di Gentlemen’s agreements, ma che certamente non hanno natura di veri e propri accordi in senso giuridico, <b>essendo tale natura esclusa da quanto risulta dal testo oppure dalle dichiarazioni</b> … Simili intese, non pretendendo di avere natura giuridica, valgono finché valgono…</i>” [B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2014, 52].<br /><br />A me pare che nella dichiarazione concordata le Parti abbiano scelto di non attribuire un valore vincolante al testo né mi sembra di ricavare obblighi di natura giuridica, se è vero che è stato fatto presente che si continuerà a lavorare. Semmai, secondo me, possono essersi ingenerati un affidamento o delle aspettative, ma non saremmo ancora sul piano della responsabilità internazionale. <br /><br />Tuttavia, quand’anche si dovesse ritenere che l’accordo sul ESM-2 sia definitivo (“<i>ampio accordo raggiunto</i>”), in ogni caso varrebbe la logica del “pacchetto” (chi di pacchetto ferisce di pacchetto perisce!): “<i>l'Eurogruppo continuerà a lavorare per consentire un accordo sul pacchetto completo</i>”. Quindi, non potrebbe essere estrapolato a piacimento solo l’eventuale “accordo raggiunto” sull’ESM-2; ragione per cui, se non venisse approvato tutto il pacchetto, a mio avviso non sopravviverebbe nemmeno l’ESM-2 (<i>simul stabunt vel simul cadent</i>). <br /><br />Ma anche su questo discorso Quarantotto mi “corrigerà” se sbaglio<br />francesco maimonehttps://www.blogger.com/profile/10915970445672487282noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-52037394471588827712019-12-04T16:14:22.098+01:002019-12-04T16:14:22.098+01:00Al riguardo, dal punto di vista teorico, mi viene ...Al riguardo, dal punto di vista teorico, mi viene in mente quanto sostenuto da Hermann Heller:<br /><br />“<i>… Nel diritto internazionale la sovranità dello Stato si manifesta anzitutto attraverso il fatto che <b>non esiste e non può esistere ALCUNA NORMA GIURIDICA POSITIVA CHE ABBIA DA DECIDERE CIRCA L’ESISTENZA O LA NON ESISTENZA DELLO STATO</b>. Prima che possa darsi anche una sola norma di diritto internazionale devono esistere almeno due Stati. Per sua natura la norma di diritto internazionale, individualizzata ed oggettivata dalla volontà comune di entrambi gli stati, può esistere soltanto finché questi ultimi esistono indipendentemente l’uno dall’altro nella loro qualità di unità di decisione universali sul territorio.<br /><br />La sovranità di entrambi gli Stati è dunque <b>precondizione sia della sua validità che della sua trasformazione nelle forme del diritto</b>.<br /><br />Se però l’esistenza di uno di essi fosse messa in pericolo dall’osservanza di quella norma internazionale, in nessuna parte dell’universo giuridico sarebbe possibile trovare o fissare una norma positiva, la quale costituisce il fondamento di una decisione che disponesse del diritto all’esistenza dello Stato minacciato…<b>UNA TALE NORMA È EVIDENTEMENTE IMPOSSIBILE NEL DIRITTO STATALE</b> [NdF: questo per gli allucinati esegeti dell’art. 11 Cost.] <b>E NON PUÒ ESSERCI NEMMENO IN QUELLO INTERNAZIONALE, poiché allora i due Stati dovrebbero aver già risolto prima e di comune accordo a chi dei due spetti la decisione in caso di conflitto per l’esistenza</b>. In tal modo però uno di essi sarebbe diventato un’unità di decisione superiore e sovraordinata all’altro … venendo così a mancare il presupposto del diritto internazionale...<br /><br />I pacifisti di buone intenzioni che vedono nella sovranità dello Stato un ostacolo allo sviluppo del diritto internazionale dovrebbero rileggere lo scritto di Kant Sulla pace perpetua: “l’idea del diritto internazionale presuppone la separazione di molti Stati vicini e indipendenti tra loro…<b>e per quanto un tale stato sia già di per sé uno stato di guerra…tuttavia esso val sempre meglio, secondo l’idea della ragione, che la fusione di tutti questi Stati per opera di una potenza che si sovrapponga alle altre</b> e si trasformi in monarchia universale, poiché le leggi, a misura che la mole del governo aumenta, perdono di forza, e un dispotismo senz’anima, dopo aver sradicato i germi del bene, degenera da ultimo nell’anarchia…</i>” [H. HELLER, <i>La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello stato</i>, Milano, 1987, 195-196].<br /><br />Gli artt. 11 e 10 Cost. giammai – in nome del diritto internazionale (consuetudinario o pattizio) – possono essere interpretati ed utilizzati (al di là, peraltro, dei limiti testuali stringenti) come congegno di “autodistruzione” dello Stato (=cessione di sovranità). E’ logicamente, prima che giuridicamente, impossibile una interpretazione del genere. Direi che siamo proprio alle nozioni basilari del diritto costituzionale e del diritto internazionale, quelle stesse basi che, per esempio, la Germania, per bocca della propria Corte Costituzionale, si preoccupa di ribadire in ogni occasione da almeno da quarant’anni.<br /><br />Ed allora il problema - lo sappiamo - non è più giuridico, ma è essenzialmente politico, con tanti saluti ai giusformalisti kelseniani. Quello a cui assistiamo è sostanzialmente un parricidio (il potere costituito che tenta di annientare il potere costituente), come dovrebbe capire anche qualche psicologo che va blaterando di “sovranismo psichico”. Mi chiedo, piuttosto, dove stiano i costituzionalisti, dove diavolo siano andati a finire tutti questi scenziati del diritto! (segue)<br />francesco maimonehttps://www.blogger.com/profile/10915970445672487282noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-46466312625845558862019-12-04T16:10:18.670+01:002019-12-04T16:10:18.670+01:00“…Un'attività negoziale che, sappiamo tutti, s...“<i>…Un'attività negoziale che, sappiamo tutti, sfociando nei Trattati che abbiamo di fronte a noi, comporta un importante passaggio nel processo di integrazione europea e nel processo di attribuzione di competenze dagli Stati verso l'Unione europea, e quindi <b>DEI SOSTANZIALI TRASFERIMENTI DI SOVRANITÀ</b>…</i>” [Ministro Moavero Milanesi, Camera dei deputati, 19 luglio 2012, discussione dei disegni di legge su a) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri; b) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul MES; c) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'U€].<br /><br />Questa è l’unica logica dei pacchetti, vecchi e nuovi: il trasferimento continuo ed inesorabile di sovranità democratica.<br /><br />I “direttori generali” e i “rappresentanti diplomatici coinvolti nella negoziazione e nell'attuazione del diritto europeo” dovrebbero saperlo che i princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale sono gerarchicamente sovraordinati e non possono portare al sostanziale annullamento dello Stato contraente, non fosse altro per il fatto che la Corte Costituzionale lo ha più volte ribadito, sin’anche con riferimento alle “<i>norme internazionali generalmente riconosciute</i>”, motivo per cui il discorso vale a maggior ragione per le norme internazionali pattizie (Quarantotto se n’è occupato in questo post https://orizzonte48.blogspot.com/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html). (segue)<br />francesco maimonehttps://www.blogger.com/profile/10915970445672487282noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-35383842035668922132019-12-04T12:50:00.323+01:002019-12-04T12:50:00.323+01:00Certo che ci credo, volendo e potendo escluderne l...Certo che ci credo, volendo e potendo escluderne la malafede resta l'unica spiegazione possibile, visti i danni che ha subito l'Italia dall'applicazione del diritto europeo.Dariohttps://www.blogger.com/profile/06055551565208196556noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-47369818688017656942019-12-03T23:48:20.888+01:002019-12-03T23:48:20.888+01:00Ci crederesti se ti dicessi che il discorso che ha...Ci crederesti se ti dicessi che il discorso che hai svolto nei primi due paragrafi del tuo commento - diritto costituzionale e internazionale, che un tempo sarebbe stato standard per un buon laureato che avesse capito (almeno) Mortati -, è oggi completamente fuori dalla capacità ermeneutica e sintattico-ideologica di qualsiasi direttore generale o rappresentante diplomatico coinvolto o coinvolgibile nella negoziazione e nell'attuazione del diritto europeo?<br /><br />Ed è questo un problema (ed una spiegazione di tanti "accadimenti") che non vedo veramente come si possa risolvere.Quarantottohttps://www.blogger.com/profile/06816556453620678760noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7138099619226908681.post-48872611966511256052019-12-03T20:42:22.170+01:002019-12-03T20:42:22.170+01:00Tutto ciò è dunque l’ennesima conferma, spostando ...Tutto ciò è dunque l’ennesima conferma, spostando lo sguardo sul piano delle fonti, di come il diritto europeo non sia una branca del diritto autonoma dal diritto internazionale pattizio - nonostante le pretese della CGUE e di certa dottrina che vorrebbero oltretutto attribuirgli natura “costituzionale” e quindi il primato nella gerarchia delle fonti rispetto alla Costituzione - visto che i suoi contenuti vengono costantemente stabiliti dagli Stati contraenti forti (Germania in primis) che sfruttano la loro posizione di maggiore forza finanziaria-industriale per imporli agli altri, che li accettano supini, secondo la logica tipica del diritto internazionale pattizio, come sappiamo.<br /><br />Quindi per negoziare nell’interesse esclusivo della Nazione occorrerebbe che i politici innanzitutto prendessero atto della natura del diritto europeo, che non è distinguibile da quello internazionale e che non è “costituzionale” (riprendendo coscienza che l’Italia è uno Stato sovrano che si muove nel diritto internazionale e non una regione dell’Europa che si muove nel dirittoUE), e della superiorità gerarchica della Costituzione italiana come fonte del diritto... ricordandosi quindi che, se l’art.11 Cost. pone la sussistenza delle “condizioni di parità con gli altri stati” per le limitazioni di sovranità, è proprio perché si vuole proibire l’adesione dell’Italia a trattati il cui contenuto è stato “negoziato” e determinato secondo la logica tipica del diritto internazionale, ove le “condizioni di disparità” vengono poi cristallizzate nell’accordo, che non fa altro che aumentare la posizione di maggiore forza di cui già godeva il contraente forte. E inoltre prevedendo il fine della pace e della giustizia tra le nazioni, si vuole proibire che l’Italia aderisca comunque a un trattato il cui contenuto nulla abbia a che vedere con tali obiettivi...il cui significato pure andrebbe definitivamente compreso, e cioè la costruzione di ordinamento internazionale basato su rapporti cooperativi (e non fortemente competitivi come ora) volti alla realizzazione dei diritti dei popoli aderenti.<br /><br />Certo poi, se anche quei pochi più preparati in tal senso che si ricordano dell’art.11, come Molinari, ancora confondono cessioni con limitazioni di sovranità (come nell’intervento di ieri in risposta a Conte) offrendo al pubblico l’idea che cedere sovranità sia legittimo, siamo ancora in alto mare. Ma in fondo devo dire che è comunque apprezzabile che si sia almeno ricordato dell’art.11 nel suo intervento, è un passo avanti rispetto alla rimozione totale della Costituzione che ha caratterizzato la classe politica negli ultimi decenni.Dariohttps://www.blogger.com/profile/06055551565208196556noreply@blogger.com