(traduzione di Pellegrina - commento di Sofia)
Una gentilissima lettrice del blog (Pellegrina), si è premurata di
tradurre il Trattato
franco-tedesco di Aquisgrana. Nel ringraziarla per questo suo lodevole
lavoro, lo pubblichiamo su Orizzonte48, non senza qualche preliminare
considerazione.
1) Innanzitutto, dovrebbe essere evidente come
questo Trattato si inserisce in un contesto molto più ampio, in cui si
intersecano interessi nazionali, europei, mondiali, in cui dovrebbero valere le
regole del diritto internazionale governate, come sappiamo, dai rapporti di
forza che si affermano nel tempo.
Su questo contesto di massima, Orizzonte48 ha già scritto molto in
questo blog, ed in particolare, in un post
che risale, addirittura, al 12 febbraio 2014, aveva chiarito come
funzionano certi rapporti di forza, quelli in particolare che hanno certamente
portato alla formazione dei Trattai europei ma il cui schema è riproducibile
per ogni tipo di trattato internazionale o bilaterale.
Orizzonte48 aveva infatti chiarito come il diritto internazionale altro
non è che un modo di regolare conflitti ineguali, ed il cui
esito è sostanzialmente già deciso, o comunque ben delineato, nella realtà
politica internazionale, per fare in modo che siano mantenute le posizioni
di vantaggio dei più forti e che siano limitate le perdite per i più deboli, attraverso
"concessioni" che altrimenti non sarebbero raggiungibili.
Ciò avviene attraverso trattati
internazionali e, quindi, decisioni politiche che conducono a
forme transattive (reciproche concessioni, per prevenire o porre
fine ad un controversia tra di loro), ma i cui pesi e contrappesi dipendono
sempre ed inevitabilmente dai rapporti di forza delle parti contraenti. Nel
senso che avranno maggiore peso coloro che apportano il maggior
contributo iniziale (la cui influenza si manifesterà nella capacità dettare la
formulazione delle norme pattizie) e il maggior peso
contributivo-organizzativo, i quali poi invariabilmente utilizzeranno la
propria posizione di forza, generalmente nata nella realtà contemporanea sul
piano economico-industriale-finanziario, anche nella successiva applicazione
del trattato, imponendo la prassi applicativa delle regole del trattato
che più conviene ai forti.
Quanto
alle parti più deboli, quindi, se nei fatti bruti della realtà
internazionale un certo Stato (comunità) è recessivo rispetto a una o più delle
controparti di un trattato, ciò si riflette, ancor prima della conclusione di
esso, nel fatto che la classe politica e dirigente di tale Stato, è già,
in qualche forma e "misura", captured, cioè controllata
da quella del Paese più forte: "...il diritto
internazionale destatalizzato si trasforma in un ordinamento
privatistico su scala mondiale, che istituzionalizza il traffico del mercato
globalizzato. Il dominio delle leggi che si autoeseguono non
avrà più bisogno di alcuna sanzione statale, perché le funzioni di
coordinamento del mercato mondiale bastano a una integrazione pre-statale della
società mondiale (Habermas, 2005, pp.188-189)".
2) Ovviamente, alla lunga, i rapporti di
forza e gli interessi particolaristici vengono inevitabilmente allo scoperto.
Lo si è visto con riferimento ai Trattati europei, dove l’asse frenco-tedesco si
è mostrato in tutta la sua evidenza, ancor più dopo la Brexit, e dove la
tendenza privatizzante e derubricatrice degli Stati e della loro
sovranità democratica, inizia a mostrare la corda, sotto i colpi dei fallimenti
del mercato.
Anche in questa nuova situazione, pur
essendo evidente che i rapporti di forza
continuano ad operare e il Trattato di Aquisgrana né è un esempio, ci spiegava
Quarantotto come non sia facile comprendere e anticipare le mosse dei diversi
interlocutori, ognuno dei quali, oltre ad essere condizionato dalle proprie
matrici culturali, persegue obiettivi propri sul piano internazionale e
mondiale che sono mutevoli anche in relazione all’evolversi delle circostanze.
Ad esempio, le scelte
strategiche dell'Italia saranno certamente condizionate dal fatto che questa è
guidata dal monetarismo sul piano del sistema bancario e dalle supply
side-export oriented-deflattivo-salariali sul piano delle politiche
economico-fiscali, da circa 30 anni e che ha trovato alimento e cerca tutt'ora
di appoggiarsi nel liberismo intrinseco della governance economica USA.
L’Italia, quindi, come noto, sta all’interno di un disegno dominante e i
politici finiscono per essere meri esecutori, non sempre in grado di
comprendere neppure quando, nel tempo, i propri approcci si rivelano
inadeguati rispetto agli stessi originali propugnatori, cioè alla linea
politica USA che è inevitabilmente influenzata dalla pressione "privatizzata"
dei grandi gruppi economico-finanziari, che ha obiettivi propri e non vive di
formule preconcette rigide, ma risponde a un sistema molto più dinamico.
Lo stesso può dirsi per Francia e Germania, che non solo hanno potuto dettare una linea
determinante per la salvaguardia dei propri interessi nell’ambito dei Trattati
Europei, peraltro immodificabili senza il loro contributo, ma anche ora che l’Unione
Europea incomincia a manifestare segni di sfaldamento, regolano, sempre in base
ai reciproci rapporti di forza, i loro rapporti bilaterali sia con riferimento
al contesto Europeo che mondiale.
3) Ora, su cosa ci sia veramente dietro questo
Trattato, sono state fatte già molte
congetture, ma comunque tutti concordano sul fatto che il disegno di una Europa più integrata e unita è ormai una
chimera.
Qualcuno
sostiene che con l’uscita del Regno Unito, l’Unione Europea non avrebbe capacità di proiezione esterna
e spazio di manovra sullo scenario mondiale, e in previsione anche degli esiti
delle elezioni europee, il patto franco-tedesco costituirebbe una sorta di
Piano B, una mossa difensiva delle due potenze in difficoltà fuori dallo
scenario europeo, e dagli Stati Uniti, con cui da un lato si proietta il futuro
dell’Europa (costituita da Francia
Germania e tutto il resto sono colonie, quale ennesima prova del fatto che l’attuale
Europa è ormai obsoleta ) e dall’altro si lancia un chiaro messaggio alle richieste/pretese
USA (che vorrebbe maggiori acquisti dei propri armamenti da parte dell’Europa)
contrapponendo l’obiettivo di sviluppare un’industria militare e una forza di
intervento esclusivamente franco-tedesca.
Insomma, a
parere di qualcun altro, Francia e Germania si arroccano in una posizione
di potenza invece che distribuire il peso della potenza medesima tra tutti gli
interlocutori del’Unione, contribuendo in tal modo all’indebolimento
dell’Europa su scala globale. Sostanzialmente, il Trattato di Aquisgrana
confliggerebbe con i nostri interessi fondamentali, il nostro ”peso
determinante”. In questo senso, infatti, il Trattato aggraverebbe la nostra
posizione internazionale perché accrescerebbe i nostri gradi di dipendenza
subalterna nell’equilibrio europeo.
4) In
ogni caso, che anche il Trattato di Aquisgrana sia l’ennesima manifestazione e rappresentazione
di specifici rapporti di forza, emerge anche dalla tecnica giuridica di
redazione del Trattato stesso che, avuto riguardo al linguaggio dei trattati
contemporanei, è piuttosto stringente e dunque foriero di prassi applicative
politicamente forti. Con una esplicitazione di oggetto e scopo, che non sono
affatto coerenti con oggetto e scopo del trattato Ue, ma anzi paiono, secondo
il principio di specialità, il tentativo di controllare (cosa che già era nei
fatti) l'Ue in modo più esplicito e soprattutto idoneo a ridefinire la natura
stessa del Trattato europeo.
Sostanzialmente, non solo c'è una
logica imperialista (e quindi di massimizzazione del controllo politico dei due
paesi forti su tutti gli altri), ma questa è anche contraria al processo di
cessione simultanea di sovranità attuata da tutti gli altri paesi dell’UE e di
prospettata parità. La sovranità esterna dei due paesi, nei rapporti internazionali,
ne viene esaltata, e il trattato UE finisce per essere politicamente,
economicamente e militarmente subordinato.
Il Trattato franco-tedesco, dal nostro punto di vista, non solo mette in
situazione di imbarazzo tutte le politiche attuate quale corollario della limitazione
di sovranità attuata dal nostro Paese in adempimento dell’art. 11 Cost, che
aveva quale presupposto le condizioni di parità con gli altri stati (quando è invece
evidente che alcuni stati forti si sono avvantaggiati competitivamente della limitazione
di sovranità operata di altri Stati), ma si palesa incompatibile con i Trattati
Europei.
I vari paesi, infatti, vi hanno aderito (cedendo “di fatto” la propria
sovranità) sul presupposto della “creazione di un'unione
sempre più stretta tra i popoli dell'Europa” (art. 1 TUE), e di una “coesione
economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri” (art.
3 TUE).
Inoltre, sempre in base all’art. 3 TUE “Gli Stati membri adottano ogni misura
di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli
obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni
dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi
compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione”.
Mentre è evidente che con il Trattato di Aquisgrana i due paesi, in
maniera subdola, se pure non sembrano sottrarsi alle politiche comunitarie, di
certo si sottraggono a quella componente solidaristica, paritaria, comunitaria
delle politiche per perseguire interessi sempre più particolaristici e, in un
certo senso, attraverso lo sfruttamento di una posizione dominante derivante
dai propri rapporti di forza, rafforzare tale posizione privilegiata, sia
dentro l’Europa che fuori.
Basta leggere le scarne disposizioni dell’accordo bilaterale franco-tedesco
per rendersi conto come queste non siano compatibili con quelle dei Trattati
che invece, impongono politiche industriali, commerciali e di politica estera,
unitarie. Ad esempio, secondo l’art. 42 del TUE “La politica di sicurezza e di difesa
comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune”
(comma 1) e ancora, al comma 2 che “La
politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di
una politica di difesa comune dell'Unione” e (comma 3) “contribuisce a individuare e, se del caso,
mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e
tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica
europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella
valutazione del miglioramento delle capacità militari”.
Le politiche comuni attengono anche all’industria (v. art. 173 TFUE), tema su
cui “gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la
Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni”. Così come
alla coesione economica, sociale e
territoriale (art. 174 TFUE) su cui pure gli “Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche
al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174” (v. art. 175 TFUE).
Insomma, pare piuttosto evidente come gli impegni dei
due paesi trasposti nel Trattato, non possano definirsi coerenti con i principi
dei Trattati Europei e le obbligazioni che ne scaturiscono a carico di ciascun
paese aderente che come noto, deve
continuamente adeguare le proprie politiche interne alle esigenze comuni dei
Trattati.
E allora, se pur avendo aderito all’Europa, i vari
stati non si trovano più ad agire in situazioni di parità e non vengono più
perseguite politiche comuni (le sole che giustificano forti limitazioni della
libertà di autoregolare le proprie politiche economiche interne) perché gli
interessi particolaristici (che in verità ci sono sempre stati) riprendono
vigore attraverso escamotage più o meno espliciti, occorre domandarsi quale sia
il senso e il futuro dell’Europa.
E soprattutto
se vi siano i presupposto per esercitare una sorta di recesso a causa dell’inadempimento
di alcune parti e del venir meno delle finalità che con l’UE si volevano
perseguire.
5) Quarantotto ha
ampiamente esposto anche le proprie teorie sul punto, sull’applicabilità del
recesso ex art. 50 TFUE, cui si rimanda, richiamando, ora, solo un breve
passaggio che si attaglia perfettamente al
tema ora trattato: “la funzione e gli obiettivi fondamentali dell’Unione,
anche nella loro proiezione “monetaria” (concretizzatasi nella scelta
dell’adozione dell’euro), non possono che individuare, come parametro di
correttezza dei comportamenti riconducibili ai vincoli pattizi, l’interesse
negoziale, “reciproco” e condiviso, dedotto dal soggetto (statale) aderente.
Tale interesse ha una sostanza giustificativa inevitabilmente comune a tutti
gli Stati-membri, dunque valevole come “condizione” essenziale (paritaria) per
l’adesione, e deve necessariamente consistere nella promozione del “benessere”
dei cittadini che in quel soggetto aderente si riconoscono. Da tale rilievo,
tra l’altro, si può trarre la ragionevole e obiettiva deduzione interpretativa
che la stessa manifesta violazione delle condizioni di parità “di interesse
sostanziale” tra Stati (e rispettivi cittadini soggetti alle conseguenze
politiche economiche del trattato) integri di per sé la “eccessiva onerosità”
che giustifica l’invocazione della clausola “rebus sic stantibus”…. Pertanto, alla luce
della giustificazione costituzionale e della “causa naturale” della stessa
partecipazione “europea”, ove:
- nell’applicazione di un trattato tali condizioni di parità non
siano state effettivamente reciprocamente garantite, in conseguenza di
un’interpretazione “inattesa”, secondo il metro della “buona fede in senso
oggettivo”, ovvero addirittura “dolosa”, delle clausole del trattato da parte
di altri Stati membri;
- le posizioni univocamente assunte da altri partners - che abbiano vìolato o
“eluso” principi o obiettivi fondamentali della convenzione-, mostrino che le
medesime “condizioni”(parità e perseguimento omogeneo del benessere dei
cittadini) siano divenute non più avverabili a costi obiettivamente ragionevoli,
nonché coerenti con un quadro correttamente cooperativo (che è la “causa”
generale “tipica” di tale tipo di trattati);
- ne discende che la denunzia del trattato secondo, quantomeno,
il principio “rebus sic stantibus”
(mutamento essenziale dei presupposti giustificativi del patto internazionale),
appare un dovere attuativo della previsione costituzionale.
*****
Trattato tra la Repubblica francese e la Repubblica
federale tedesca sulla cooperazione e l’integrazione franco-tedesche.
Testo pubblicato su La
Tribune il 16 gennaio 2019.
[Link aggiunti dal traduttore].
La Repubblica
francese e la Repubblica federale tedesca:
Riconoscendo il
successo storico della riconciliazione tra i popoli francese e tedesco a cui il
Trattato
del 22 gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale
tedesca sulla cooperazione franco tedesca ha apportato un contributo
eccezionale e da cui è nata una rete senza precedenti di relazioni bilaterali
tra le rispettive società civili e i rispettivi poteri pubblici a tutti i
livelli,
Convinte che sia
giunto il momento di innalzare le loro relazioni bilaterali a un livello superiore
e di prepararsi alle sfide cui i due Stati e l’Europa sono confrontati nel XXI
secolo, e desiderando far convergere le rispettive economie e i rispettivi
modelli sociali, favorire la diversità culturale e avvicinare le proprie
società e i propri cittadini,
Convinte che la
stretta amicizia tra la Francia e la Germania è stata determinante e rimane un
elemento indispensabile di una Unione europea unita, efficace sovrana e forte,
Impegnate a
approfondire la loro cooperazione in materia di politica europea al fine di
favorire l’unità, l’efficacia e la coesione dell’Europa, contemporaneamente
mantenendo tale cooperazione aperta a tutti gli stati dell’Unione europea,
attaccate ai
principi fondatori, diritti, libertà e valori dell’Unione europea, che
difendono lo stato di diritto ovunque nell’Unione europea e lo promuovono all’esterno,
impegnate a operare
in vista di una convergenza sociale ed economica ascendente in seno all’Unione
europea, a rinforzare la solidarietà reciproca e a favorire il miglioramento
costante delle condizioni di vita e di lavoro conformemente ai principi dello
zoccolo europeo dei diritti sociali, anzitutto accordando un’attenzione
particolare all’acquisizione dell’autonomia da parte delle donne e alla parità
tra i sessi,
Riaffermando
l’impegno dell’Unione europea in favore di un mercato mondiale aperto, equo e
fondato su regole, il cui accesso riposa sulla reciprocità e la non
discriminazione, retto da norme ambientali e sociali di alto livello,
Coscienti dei
loro diritti e obblighi in virtù della Carta
delle Nazioni Unite,
Fermamente
attaccate a un ordine internazionale fondato su regole e sul multilateralismo
di cui le Nazioni Unite costituiscono l’elemento centrale,
Convinte che
prosperità e sicurezza non potranno essere assicurate che agendo d’urgenza al
fine di proteggere il clima e di preservare la biodiversità e gli ecosistemi,
Agendo
conformemente alle loro rispettive regole nazionali costituzionali e giuridiche
e nel quadro giuridico dell’Unione Europea,
Riconoscendo il
ruolo fondamentale della cooperazione decentrata dei comuni, dei département [suddivisioni amministrativo-territoriali
francesi la cui istituzione risale alla Rivoluzione francese], delle
regioni, dei Länder [stati federali della RFT], del Sénat [camera eletta da grandi elettori per rappresentare le collettività territoriali]
e del Bundesrat [camera dei Länder], come quello della cooperazione tra il
Plenipotenziario della Repubblica federale tedesca addetto agli Affari
culturali nel quadro del Trattato sulla cooperazione franco-tedesca e i
ministri francesi competenti,
Riconoscendo il
ruolo essenziale della cooperazione tra l’Assemblée Nationale e il Bundestag
tedesco, in particolare nel quadro del loro
accordo interparlamentare del 22 gennaio 2019, che costituisce una
dimensione importante degli stretti legami tra i due paesi,
Convengono quanto
segue:
Titolo
primo
Affari
europei
Art. 1
I due Stati
approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica europea. Agiscono
in favore di una politica estera e di sicurezza comune efficace e forte, e
rinforzano e approfondiscono l’Unione economica e monetaria. Si sforzano di
condurre in porto il compimento del Mercato unico e si impegnano a costruire
una Unione competitiva facente assegnamento su una forte base industriale, che
serva di base alla prosperità, promuovendo la convergenza economica, fiscale e
sociale, così come la durevolezza in tutte le sue dimensioni.
Art. 2
I due Stati si
consultano regolarmente a tutti i livelli prima delle grandi scadenze europee,
cercando di stabilire posizioni comuni e di concordare interventi coordinati
dei loro ministri. Si coordinano sulla trasposizione del diritto europeo nel
rispettivo diritto nazionale.
Titolo
2
Pace,
sicurezza, sviluppo
Art. 3
I due Stati
approfondiscono la loro cooperazione in materia di politica estera, di difesa,
di sicurezza esterna e interna e di sviluppo, sforzandosi contemporaneamente di
rinforzare la capacità di azione autonoma dell’Europa. Si consultano al fine di
definire posizioni comuni su ogni decisione importante che tocchi i loro
interessi comuni e di agire congiuntamente in tutti i casi in cui ciò sarà
possibile.
Art. 4
(1)
in
conseguenza degli impegni che li legano in virtù dell’ art.
5 del Trattato
del nord Atlantico [N.d.T = NATO]
del 4 aprile 1949 e dell’art. 42 c 7 del
Trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, modificato dal Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea e il
Trattato istitutivo della Comunità europea, i due Stati, convinti del carattere
indissociabile dei loro interessi in materia di sicurezza, fanno convergere
sempre più i loro obiettivi e politiche di sicurezza e difesa, rinforzando perciò
stesso i sistemi di sicurezza collettivi di cui fanno parte. Si prestano aiuto
e assistenza con ogni mezzo di cui dispongono compresa la forza armata, in caso
di aggressione armata contro i loro territori. Il campo di applicazione territoriale
della seconda parte del presente comma corrisponde a quello dell’art. 42, par.
7, del Trattato sull’Unione europea.
(2)
I
due Stati agiscono congiuntamente in tutti i casi in cui ciò sarà possibile,
conformemente alle proprie rispettive regole nazionali, nella prospettiva di
mantenere la pace e la sicurezza. Essi continuano a sviluppare l’efficacia, la
coerenza e la credibilità dell’Europa nel campo militare. Così facendo essi si
impegnano a rafforzare la capacità di azione dell’Europa e a investire congiuntamente
per colmare le lacune di capacità, rinforzando così l’Unione europea e
l’Alleanza nord-atlantica [NATO].
(3)
I
due Stati si impegnano inoltre a rafforzare la cooperazione tra le rispettive
forze armate nell’ottica di instaurare una cultura comune e di operare
dispiegamenti congiunti. Essi intensificano l’elaborazione di programmi di
difesa comuni e il loro allargamento a dei partner. Ciò facendo essi intendono
favorire la competitività e il consolidamento della base industriale e tecnologica
della difesa europea. Essi sono a favore della cooperazione più stretta
possibile tra le rispettive industrie della difesa, sulla base della reciproca
fiducia. I due Stati elaboreranno un approccio comune in materia di
esportazione di armamenti per ciò che concerne i progetti congiunti.
(4)
I
due Stati costituiscono il Consiglio franco-tedesco di difesa e di sicurezza
come organo politico di pilotaggio di questi reciproci impegni. Il Consiglio si
riunirà al più alto livello a intervalli regolari.
Art. 5
I due Stati
estendono la cooperazione tra i loro ministeri degli Affari esteri, ivi
comprese le missioni diplomatiche e consolari. Essi procederanno a scambi di
personale di alto rango. Stabiliranno scambi in seno alle loro rappresentanze
permanenti alle Nazioni Unite di New York, in particolare tra le loro équipe
del Consiglio di sicurezza,
le loro rappresentanze permanenti presso la NATO e quelle presso l’Unione
europea, così come tra gli organismi dei due Stati incaricati di coordinare
l’azione europea.
Art. 6
Nel campo della
sicurezza interna i governi dei due Stati rafforzano ancora la loro
cooperazione bilaterale in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata, così come la loro cooperazione nel campo giudiziario e in materia
di servizi segreti e di polizia. Essi mettono in opera misure comuni di
formazione e dispiegamento e creano una unità comune in vista di operazioni di
stabilizzazione in paesi terzi.
Art. 7
I due Stati s’impegnano
a stabilire un partenariato via via più stretto tra Europa e Africa rinforzando
la loro cooperazione in materia di sviluppo del settore privato, integrazione
regionale, insegnamento e formazione professionale, parità dei sessi e
all’acquisizione dell’autonomia delle donne, con lo scopo di migliorare le
prospettive socioeconomiche, la vivibilità, la buona gestione così come la prevenzione dei conflitti, la
risoluzione delle crisi, soprattutto nel quadro di mantenimento della pace, e
la gestione delle situazioni post-conflitto. I due Stati istituiscono un
dialogo annuale a livello politico in materia di politica internazionale di
sviluppo al fine di intensificare la coordinazione e la pianificazione dell’attuazione
delle loro politiche.
Art. 8
(1)
Nel
quadro della Carta
delle Nazioni Unite, i due Stati coopereranno strettamente nel seno di
tutti gli organi dell’ONU. Essi coordineranno strettamente le loro posizioni
nel quadro di uno sforzo più ampio di concertazione tra gli Stati membri
dell’Unione europea che siedono nel Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e nel rispetto delle posizioni e degli
interessi dell’Unione europea. Essi agiranno di concerto al fine di promuovere
alle Nazioni Unite le posizioni e gli impegni dell’Unione europea di fronte a
sfide e minacce di portata mondiale. Essi non tralasceranno nulla per
raggiungere una posizione unificata dell’Unione europea in seno ai relativi
organi delle Nazioni Unite.
(2)
I
due Stati si impegnano a proseguire i propri sforzi per concludere negoziazioni
intergovernative riguardanti la riforma del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite. L’ammissione della Repubblica federale tedesca in quanto membro
permanente del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite è una priorità della
diplomazia franco- tedesca.
Titolo
3
Cultura,
insegnamento, ricerca e mobilità
Art. 9
I due Stati
riconoscono il ruolo decisivo che giocano la cultura e i media nel rinforzare
l’amicizia franco-tedesca. Di conseguenza, essi sono risoluti a creare per i
loro popoli uno spazio condiviso di libertà e possibilità, così come uno spazio
culturale e mediatico comune. Essi sviluppano la mobilità e i programmi di
scambio tra i loro paesi, in particolare rivolti ai giovani nel quadro dell’ Office franco-allemand pour la Jeunesse e
definiscono degli obbiettivi quantitativi in questi campi. Al fine di favorire
legami sempre più stretti in tutti i campi dell’espressione culturale,
soprattutto per mezzo di istituzioni culturali integrate, essi istituiscono
programmi specifici e una piattaforma digitale destinati in particolare ai
giovani.
Art. 10
I due Stati
avvicinano i rispettivi sistemi educativi grazie allo sviluppo
dell’apprendimento reciproco della lingua dell’altro, all’adozione,
conformemente alla reciproca organizzazione costituzionale, di strategie che
mirano a accrescere il numero di allievi che studiano la lingua del partner, a
una azione in favore del reciproco riconoscimento dei titoli di studio e alla istituzione
di strumenti franco-tedeschi di eccellenza per la ricerca, la formazione e
l’insegnamento professionale, così come di doppi programmi franco-tedeschi
nell’insegnamento universitario.
Art. 11
I due Stati favoriscono
la messa in rete dei loro sistemi di insegnamento e di ricerca, così come delle
loro strutture di finanziamento. Essi perseguono lo sviluppo dell’ Università franco-tedesca e incoraggiano
le università francesi e tedesche a partecipare a reti di università europee.
Art. 12
I due Stati
istituiscono un Fondo civico comune destinato a incoraggiare e sostenere le
iniziative e i gemellaggi tra città con lo scopo di avvicinare ancora i loro
due popoli.
Titolo
4
Cooperazione
regionale e transfrontaliera
Art. 13
(1)
I
due Stati riconoscono l’importanza rivestita dalla cooperazione
transfrontaliera tra Repubblica francese e Repubblica federale tedesca per
rinsaldare i legami tra cittadini e imprese da ambo le parti della frontiera,
soprattutto il ruolo essenziale delle collettività territoriali e altri attori
locali a questo riguardo. Essi intendono facilitare l’eliminazione degli ostacoli
nei territori di frontiera al fine di attuare progetti transfrontalieri e
facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.
(2)
A
questo effetto, nel rispetto delle regole costituzionali rispettive dei due
Stati e nei limiti del diritto dell’Unione europea, i due Stati dotano le
collettività territoriali dei territori frontalieri e le entità
transfrontaliere come gli eurodistretti
di competenze appropriate, risorse dedicate e procedure accelerate, in
particolare nei campi economico, sociale, ambientale, sanitario, energetico e
dei trasporti [NdT: qui la descrizione degli obbiettivi
di un eurodistretto come la dà quello di Strasburgo-Ortenau]. Se nessun
altro mezzo permette loro di sormontare gli ostacoli, possono essere accordate
disposizioni giuridiche e amministrative adattate, soprattutto deroghe. In
questo caso tocca ai due Stati adottare la legislazione appropriata.
(3)
I
due Stati rimangono legati alla preservazione di norme rigide nei campi del diritto del lavoro, della
protezione sociale, della salute e della sicurezza così come della protezione
dell’ambiente.
Art. 14
I due Stati
istituiscono un comitato di cooperazione transfrontaliera che comprende soggetti
interessati come lo Stato e le collettività territoriali, i parlamenti e le
entità transfrontaliere come gli eurodistretti e, in caso di necessità, le
euroregioni interessate. Il comitato è incaricato di coordinare tutti gli
aspetti dell’osservazione territoriale transfrontaliera tra la Repubblica
francese e la Repubblica federale tedesca, di definire una strategia comune di
scelta dei progetti prioritari, di assicurare il controllo delle difficoltà
incontrate nei territori di frontiera e di avanzare proposte nell’ottica di
porvi rimedio, così come di analizzare l’incidenza della nuova legislazione nei
territori di frontiera.
Art. 15
I due Stati sono
attaccati all’obiettivo del bilinguismo nei territori di frontiera e accordano
il proprio sostegno alle collettività di frontiera al fine di elaborare e attuare
strategie appropriate.
Art. 16
I due Stati
faciliteranno la mobilità transfrontaliera migliorando l’interconnessione delle
reti digitali e fisiche tra loro, soprattutto nei collegamenti ferroviari e
stradali. Essi agiranno in stretta collaborazione nel campo della mobilità
innovativa, sostenibile e accessibile a tutti, al fine di elaborare approcci o
norme comuni a entrambi gli Stati.
Titolo
5
Sviluppo
sostenibile, clima, ambiente e affari economici
Art. 17
I due Stati
incoraggiano la cooperazione decentrata tra le collettività dei territori non
frontalieri. Essi si impegnano a sostenere le iniziative lanciate da queste
collettività che sono attuate in questi territori.
Art. 18
I due Stati si
adoperano per rafforzare il processo di attuazione di strumenti multilaterali
relativi allo sviluppo sostenibile, alla salute mondiale e alla protezione
dell’ambiente e del clima, in particolare l’ Accordo
di Parigi del 12 dicembre 2015 e il Programma di sviluppo sostenibile
orizzonte 2030 delle Nazioni Unite. A questo effetto, essi agiscono di
concerto al fine di formulare approcci e politiche comuni, soprattutto istituendo
dispositivi nell’ottica della trasformazione delle loro economie e favorendo
delle azioni ambiziose di lotta contro i cambiamenti climatici. Essi
garantiscono l’integrazione della protezione del clima in tutte le politiche,
soprattutto attraverso scambi trasversali regolari tra governi nei settori
chiave.
Art. 19
I due Stati
faranno progredire la transizione energetica in tutti i settori appropriati e,
a questo scopo, sviluppano la loro cooperazione e rinforzano il quadro istituzionale
di finanziamento, di elaborazione e di messa in atto di progetti congiunti, in
particolare nei campi delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e
dell’efficacia energetica.
Art. 20
(1)
I
due Stati approfondiscono l’integrazione delle loro economie al fine di
istituire una zona economica franco-tedesca dotata di regole comuni. Il
Consiglio economico e finanziario franco-tedesco favorisce l’armonizzazione
bilaterale delle rispettive legislazioni, soprattutto nel campo del diritto
degli affari, e coordina in modo regolare le politiche economiche tra la
Repubblica francese e la Repubblica federale tedesca al fine di favorire la
convergenza tra i due Stati e di migliorare la competitività delle loro
economie.
(2)
I
due Stati istituiscono un “Consiglio franco-tedesco di esperti economici”
composto di dieci esperti indipendenti al fine di presentare ai due governi
delle raccomandazioni sulla loro azione economica.
Art. 21
I due Stati
intensificano la loro cooperazione nel campo della ricerca e della
trasformazione digitale, soprattutto in materia di intelligenza artificiale e
di innovazione radicale. Promuovono su scala internazionale direttive
sull’etica delle nuove tecnologie. Costruiscono iniziative franco-tedesche
aperte alla cooperazione a livello europeo al fine di promuovere l’innovazione.
I due Stati istituiranno un processo di coordinamento e un finanziamento comune al fine di sostenere programmi
congiunti di ricerca e innovazione.
Art. 22
Le parti coinvolte
e gli attori interessati dei due Stati sono riuniti in seno a un Forum per
l’avvenire franco-tedesco al fine di lavorare sul processo di trasformazione
delle loro società.
Titolo
6
Organizzazione
Art. 23
Riunioni tra i
governi dei due Stati hanno luogo a cadenza almeno annuale alternatamente nella
Repubblica francese e nella Repubblica federale tedesca. Dopo l’entrata in
vigore del presente Trattato, il Consiglio dei ministri franco-tedesco adotta
un programma pluriennale di progetti di cooperazione franco-tedesca. I
segretari generali per la cooperazione
franco-tedesca incaricati di preparare le riunioni assicurano il controllo
dell’attuazione del programma e riferiscono al Consiglio dei ministri.
Art. 24
In alternanza un
membro del governo di uno dei due Stati prende parte almeno ogni tre mesi al
Consiglio dei ministri dell’altro Stato.
Art. 25
I consigli,
strutture e strumenti della cooperazione franco-tedesca sono oggetto di un
esame periodico e sono, in caso di necessità, adattati senza indugio agli
obbiettivi fissati di comune accordo. Il primo di questi esami dovrebbe avere
luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato e proporre
gli adattamenti necessari. I segretari generali per la cooperazione
franco-tedesca valutano regolarmente i progressi compiuti. Essi informano i
parlamenti e il Consiglio dei ministri franco-tedesco sullo stato generale di
avanzamento della cooperazione franco-tedesca.
Art. 26
Dei
rappresentanti delle regioni e dei Länder, così come del comitato di cooperazione transfrontaliera,
possono essere invitati a partecipare al Consiglio dei ministri franco-tedesco.
Titolo 7
Disposizioni finali
Art. 27
Il presente Trattato completa il Trattato del 22
gennaio 1963 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale tedesca sulla
cooperazione franco-tedesca ai sensi del paragrafo
4 delle Disposizioni finali del Trattato.
Art. 28
I due Stati si informano reciprocamente, per via
diplomatica, del compimento delle procedure nazionali richieste per l’entrata
in vigore del presente Trattato. Il presente Trattato entra in vigore alla data
di ricevimento dell’ultima notifica.
"Si prestano aiuto e assistenza con ogni mezzo di cui dispongono compresa la forza armata, in caso di aggressione armata contro i loro territori."
RispondiEliminaMutatis mutandis il trattato di Aquisgrana ricalca esattamente l'impianto del patto d'acciaio (in cui l'Italia viene sostituita dalla Francia).
https://it.wikipedia.org/wiki/Patto_d%27Acciaio
"Art. 3. - Se, malgrado i desideri e le speranze delle Parti contraenti, dovesse accadere che una di esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche con un'altra o con altre Potenze, l'altra Parte contraente si porrà immediatamente come alleata al suo fianco e la sosterrà con tutte le sue forze militari, per terra, per mare e nell'aria."
Il patto d'acciaio divenne patto tripartito ed in virtù di questo l'11 dicembre 1941 l'Italia arrivò a dichiarare guerra agli USA (!).
"La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa." (K. Marx)
Mi sembra la preparazione delle due potenze future egemoni, fuse in un una (maggiore potenza decisionale e politica) dell'imminente stato unito d'europa. ahi noi. Dovremmo controbilanciare immediatamente con una unione d'intenti col maggior numero di paesi europei con interssi pari ai nostri, o, meglio, informare immediatamente i concittadini di una veloce uscita italiana dall'euro, altro che stati uniti d'europa, con tutte le misure statali del caso ...
RispondiEliminaHo il vago sospetto che il nostro governo sia in accordo per fare gli u.s.e.
RispondiEliminaIn cambio della fine della austerità, della banca centrale garante del debito.
Ma la banca centrale rimane indipendente.
Inizialmente pensavo a strategia del governo.
Ora dopo molti mesi no,sono favorevoli a una unione politica. Alla faccia della sovranità.
OT - Metto in conto di danneggiare la cristalleria ma, tralasciando pilatescamente la TAV (su cui personalmente alzo in partenza le mani)... due parole laiche sul ddl sulle autonomie regionali differenziate? O sulla rivoluzione 'democratica' in Venezuela? Perché va benissimo il gioco di squadra, a patto che l'obiettivo strategico sia sempre chiaro e condiviso.
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