1. Mi scuso con i lettori per il rallentamento nella pubblicazione dei post.
Avrei voluto aggiornarvi su vari aspetti; ad esempio chiarire, entro il sistema della legalità costituzionale, la piena legittimità della progettazione tecnico-economica di un Piano B (terminologia che, personalmente, respingerei, ma che un'opera di sistematica demonizzazione mediatica ha riportato in auge); oppure, avrei voluto - peraltro "a grande richiesta" - aggiornarvi sull'ipotesi frattalica (che in realtà ha registrato degli avanzamenti talmente significativi che dovrebbero essere evidenti a chi finora si è appassionato a questo esercizio predittivo, basato sull'omotetia delle forme storiche degli eventi interni a un dato "organismo" o "sistema". Come può essere l'Italia considerata nella sua storia unitaria).
2. Il fatto è che siamo in pieno manifestarsi dell'ipotesi Calamandrei, così come formulata nel post dell'1 ottobre 2017.
Trattandosi indubitabilmente di una situazione legata alla volontà di far dichiarare, all'intero arco delle forze politiche elette, l'irreversibilità di una consistente cessione di sovranità a un'organizzazione economica internazionale, già avvenuta, con l'aggiunta dell'accettazione preventiva ed incondizionata di un'ulteriore cessione pressocché totalitaria, l'ipotesi Calamandrei si connota, in questo momento storico, come una ratifica del modello di formazione dell'indirizzo politico che, superando la Repubblica democratica fondata sul lavoro nella quale la sovranità appartiene al popolo, entro una forma di governo "parlamentare", - e sempre usando le stesse parole di Calamandrei -, devolva la volontà costitutiva delle decisioni pubbliche fondamentali a "forze esterne, che stiano al di sopra del popolo e al di fuori dello Stato".
3. In sostanza, l'insieme delle condizioni politico-istituzionali e storico-economiche che si sono create sta manifestamente innescando, senza il passaggio per una revisione costituzionale, (che comunque ha, nel caso, una portata che eccede i limiti consentiti dall'art.139 Cost.), quel tipo di "redde rationem" più volte qui preannunziato come inevitabile, rendendosi de facto irrilevante ogni passaggio per gli organi di garanzia previsti dalla stessa Costituzione.
Ne discende che potremmo definire l'attuale situazione per il simultaneo agire di tre spiccate tendenze radicalmente trasformative dell'ordinamento costituzionale:
3a) una volta ritenuta superabile, per via di prassi applicativa di trattati internazionali, l'immutabilità della "forma repubblicana" - intesa nel senso estensivo attribuitogli da un consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, (v. qui p.8), come democrazia parlamentare tenuta, in forza del fondamentalissimo art.3 comma 2, Cost. (formulato da Lelio Basso, cfr; p.8, e conformemente interpretato da Calamandrei, qui, pp.9-10) a garantire diritti fondamentali a essenziale carattere sociale e pluriclasse-, "la Costituzione non sarebbe semplicemente modificata, ma sarebbe distrutta;
si ritornerebbe, cioè, allo stato di fatto, allo stato meramente
politico in cui le forze politiche sarebbero di nuovo in libertà senza
avere più nessuna costrizione di carattere legalitario...".
3b) Sempre traendo le conclusioni inevitabili dalla natura internazionalistico-finanziaria e "sovranazionale" del vincolo che determina questo stato di ritorno allo "stato meramente politico" e "privo di costrizione legalitaria" (ovviamente riferita alla legalità costituzionale consistente nella cogenza, per gli organi di indirizzo politico, dell'effettivo perseguimento dell'intero spettro prioritario dei diritti fondamentali), la conseguenza che indica Calamandrei è la seguente (p. 2):
"le forme di limitazione di sovranità conosciute e classificate dai
giuristi non sono tutte le limitazioni che operano di fatto nella vita
degli Stati: non soltanto perché nelle relazioni tra Stati (come nelle
relazioni tra individui) si fanno sentire di fatto preminenze di ordine
economico e militare, per le quali gli Stati economicamente più deboli
debbono rassegnarsi a essere meno indipendenti di quelli economicamente
più forti; ma anche perché i canali di penetrazione attraverso i quali
le imposizioni riescono a infiltrarsi nell'interno di un ordinamento
costituzionale apparentemente sovrano possono essere molto più
complicati e molto meno classificabili di quelli previsti negli schemi
dei giuristi.
Sicchè può avvenire che in uno Stato che si afferma indipendente gli organi che lo governano si trovino senza accorgersene, in virtù di questi segreti canali di permeazione, a esprimere non la volontà del proprio popolo, ma una volontà che vien dettata dall'esterno e di fronte alla quale il popolo cosiddetto sovrano si trova in realtà in condizione di sudditanza."
Sicchè può avvenire che in uno Stato che si afferma indipendente gli organi che lo governano si trovino senza accorgersene, in virtù di questi segreti canali di permeazione, a esprimere non la volontà del proprio popolo, ma una volontà che vien dettata dall'esterno e di fronte alla quale il popolo cosiddetto sovrano si trova in realtà in condizione di sudditanza."
3c) questo cortocircuito, entro il quale, con grande acutezza e lucidità, Calamandrei avvertiva appunto come gli organi che governano uno Stato si possano trovare, "senza accorgersene, in virtù di questi segreti canali di permeazione", ad assecondare la tendenza dei paesi "economicamente più forti" a limitare, o a sopprimere, l'indipendenza di quelli economicamente "più deboli", implica un redde rationem che risolve d'un balzo, in senso del tutto avulso dai prioritari diritti fondamentali della Costituzione lavoristica (come evidenzia anche il prof. Villone in una recente intervista), una pregressa situazione di incertezza pendente da anni dinnanzi alla Corte costituzionale, così riassumibile:
"...Così
facendo (ndQ; si trattava a suo tempo delle sentenze relative a leggi dichiarate incostituzionali ma di cui venivano limitati o soppressi gli effetti ripristinatori e restitutori sanciti dagli artt. 136 e 24 Cost.), la Corte avrebbe però anzitutto, ancora una volta, evitato di
esaminare il problema "a monte", che è quanto evidenziato nel post da
cui siamo partiti e cioè il legame tra:
a) livello del bilancio fiscale, ridotto col "consolidamento",
b) vincolo esterno a monte del consolidamento, cioè il pareggio di bilancio (in tutte le sue forme, comunque riduttive dell'indebitamento annuo) e
c) disoccupazione-livello delle retribuzioni, e quindi anche del successivo trattamento pensionistico.
La Corte, tuttavia, in aggiunta, avrebbe consolidato un altro passo avanti nello smantellamento costituzionale.
La Corte, infatti, avrebbe sì evitato il malcontento
(governativo e, per via di condizionamento mediatico, della "gente",
mal informata sulla autonomia e incomprimibilità costituzionale dei
propri diritti fondamentali), cioè il sollevarsi della conseguente "guerra tra poveri",
che ormai si connette ad ogni manovra di espansione della spesa pubblica
(o di attenuazione del carico tributario), dovendosi "manovrare" in
pareggio di bilancio: ma questo continuo aggirare il nodo della questione, implica il
rafforzamento della presunta legittimità-liceità della circostanza,
sempre più nevralgica nel caratterizzare la nostra realtà economica, che
una "guerra tra poveri" ci possa e, anzi, (con grande soddisfazione della unanime grancassa ordoliberista eurofila) ci debba essere.
4. Perdonate, quindi, se queste mie note possono apparire così attente a questioni logico-giuridiche relative al dettato costituzionale e magari apparentemente distanti dall'evolversi della difficilissima realtà politico-istituzionale: sono analisi - e sono il primo rendersene conto- difficilissimamente ascoltabili dai players politici che gestiscono l'attuale crisi.
E sono ancor più lontane dalla realtà giuridica (testuale e sistematica) del vincolo dei trattati.
Ma è proprio questo il punto su cui si sta giocando il futuro dell'indipendenza, del benessere e della giustizia sociale "minima" di un'intera Nazione.
5. Post Scriptum: a rigor di trattati, infatti, Weidmann ha ragione, poiché basta leggersi gli artt. 123, 124 e 125 del TFUE:
Come pure, sempre stricto iure, ha ragione Oettinger, poiché il disciplinamento politico interno di ciascun paese aderente all'eurozona, via inderogabilità di severi parametri fiscali, è espressamente previsto come principio fondamentale e inderogabile che la governa (qui, p.12.1.):
Risoluzione sull'Unione Economica e Monetaria (doc. A 3-99/90) il Parlamento Europeo:
“A) considerando che l'Unione: economica e monetaria costituisce un obiettivo della Comunità dichiarato reiterato dal 1969 fino al suo inserimento nel Trattato CEE mediante l'Atto Unico ed esplicitamente ribadito dai Consigli europei di Hannover, Madrid e Strasburgo,
B) considerando che un'armonica realizzazione di tale obiettivo è strettamente legata a un'accelerazione dell'Unione politica della Comunità, con una revisione dei trattati che determini un rafforzamento del ruolo del PE; considerando che l'Unione politica s'impone tanto più in considerazione della riunificazione della Germania e degli sviluppi in corso nei paesi dell'Europa orientale…
C) considerando che il completamento del grande mercato interno non potrà produrre in maniera costante e permanente tutti i vantaggi che si aspettano i cittadini se non verrà rapidamente consolidato da un'Unione economica e monetaria in cui l'uso progressivo di una moneta comune (l'ECU) finirà per portare a una moneta unica…
G) considerando che l'Unione monetaria deve garantire la stabilità monetaria e favorire il progresso economico e sociale, e che tali finalità potranno essere garantite attraverso un sistema europeo di banche centrali, la cui autonomia dovrà fondarsi su basi giuridiche chiare,
H) considerando che il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) deve godere del privilegio esclusivo della creazione monetaria, e quindi della capacità di utilizzare, senza alcuna autorizzazione preventiva, tutti gli strumenti di cui le grandi banche centrali moderne dispongono oggi par influenzare i mercati monetari…”
“A) considerando che l'Unione: economica e monetaria costituisce un obiettivo della Comunità dichiarato reiterato dal 1969 fino al suo inserimento nel Trattato CEE mediante l'Atto Unico ed esplicitamente ribadito dai Consigli europei di Hannover, Madrid e Strasburgo,
B) considerando che un'armonica realizzazione di tale obiettivo è strettamente legata a un'accelerazione dell'Unione politica della Comunità, con una revisione dei trattati che determini un rafforzamento del ruolo del PE; considerando che l'Unione politica s'impone tanto più in considerazione della riunificazione della Germania e degli sviluppi in corso nei paesi dell'Europa orientale…
C) considerando che il completamento del grande mercato interno non potrà produrre in maniera costante e permanente tutti i vantaggi che si aspettano i cittadini se non verrà rapidamente consolidato da un'Unione economica e monetaria in cui l'uso progressivo di una moneta comune (l'ECU) finirà per portare a una moneta unica…
G) considerando che l'Unione monetaria deve garantire la stabilità monetaria e favorire il progresso economico e sociale, e che tali finalità potranno essere garantite attraverso un sistema europeo di banche centrali, la cui autonomia dovrà fondarsi su basi giuridiche chiare,
H) considerando che il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) deve godere del privilegio esclusivo della creazione monetaria, e quindi della capacità di utilizzare, senza alcuna autorizzazione preventiva, tutti gli strumenti di cui le grandi banche centrali moderne dispongono oggi par influenzare i mercati monetari…”
...“M)
considerando che, per evitare che le autorità nazionali nuocciano
all'obiettivo della stabilità monetaria e alla convergenza delle
politiche macroeconomiche degli Stati membri, DEVONO ESSERE ADOTTATE
NORME SEVERE CHE LIMITINO RIGOROSAMENTE il finanziamento monetario dei
disavanzi pubblici E PROIBISCANO IL SALVATAGGIO AUTOMATICO, da parte
della Comunità, DEGLI STATI MEMBRI IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIA…
...PLAUDE alla decisione delle autorità degli Stati membri DI PROIBIRE IL FINANZIAMENTO MONETARIO DEL DISAVANZO PUBBLICO E L'INTERVENTO AUTOMATICO DELLA COMUNITÀ IN SOCCORSO DEGLI STATI MEMBRI CHE VERSANO IN DIFFICOLTÀ DI BILANCIO…"
...PLAUDE alla decisione delle autorità degli Stati membri DI PROIBIRE IL FINANZIAMENTO MONETARIO DEL DISAVANZO PUBBLICO E L'INTERVENTO AUTOMATICO DELLA COMUNITÀ IN SOCCORSO DEGLI STATI MEMBRI CHE VERSANO IN DIFFICOLTÀ DI BILANCIO…"
Poi, Oettinger ha formulato delle scuse ufficiali; ma lo ha evidentemente fatto sulla base della opportunità diplomatica di evitare, in questo momento, di far irrompere nella crisi politica italiana la cruda verità, con il precisare, in tutte le sue implicazioni, la realtà normativa del vincolo posto già nella fase di elaborazione del Trattato di Maastricht.