martedì 5 luglio 2016

LA SOVRANITA' DEMOCRATICA COSTITUZIONALE NEL NAUFRAGIO DELL'OCEANO ORDOLIBERISTA ("il voto è una farsa")





 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo post di Francesco Maimone che consiste in una raffinata "nota a sentenza" su una pronuncia del Tribunale di Genova in tema di (non) risarcibilità del diritto costituzionale di voto.
Non vi fate spaventare dalla lunghezza: l'articolo compie un excursus su molti dei temi più scottanti che riguardano il concetto stesso di democrazia partecipativa (e non tout-court parlamentare, né meramente "rappresentativa", né tantomeno "liberale"), contenuto nella nostra Costituzione.
Il concetto di sovranità popolare ha, nell'ordito costituzionale, un contenuto e questo contenuto non è comprimibile in ragione dell'ossequio a una "costituzione materiale", - dietro cui s'indovina la grund-norm neo-liberista della "scarsità di risorse"-, che svuoti tale contenuto e così la stessa sovranità
La "cittadinanza", proprio in quanto inscindibile dalla sovranità popolare, è avulsa dalla qualità di "persona" del cittadino? 
Più ancora, è possibile una democrazia effettiva, cioè di tutto il popolo (tutto composto, finalmente, di "persone" a pieno titolo), eliminando dalla sfera della persona i diritti politici, che rendono effettiva la sovranità popolare e, quindi, la stessa democrazia?
Sono dunque i cittadini meno che "persone", e mere proiezioni settoriali e giuridicamente irrilevanti dell'essere umano, allorché si "avventurano" nell'esercizio dei diritti fondamentali della democrazia?
Vale dunque la pena di leggerlo e meditarne i contenuti. 
Per molti lettori, la consuetudine col linguaggio e il ragionamento giuridico appresa seguendo il blog, risulteranno d'aiuto. Per quelli che trovassero troppo "tecnico" l'excursus, è comunque un'occasione di fare un salto di qualità della consapevolezza.
In momenti "eccezionali" come quelli che viviamo, non è più possibile lasciare ad altri il ragionamento espertologico: non ce lo possiamo più permettere. Dobbiamo, oggi più che mai, vivere piuttosto all'altezza delle nostre possibilità. Di cittadini italiani che rivendicano la legalità costituzionale senza accettare più inganni e manipolazioni mediatiche. 
(Nelle note, che invito a verificare, primeggia Lelio Basso: un pensatore con cui siamo tutti in debito. Rendere omaggio al suo pensiero è una "necessità", se crediamo ancora nella Costituzione)
A volte gli uomini sono padroni del loro destino;
la colpa, caro Bruto, non è delle stelle, ma nostra, che ne siamo dei subalterni
(W. Shakespeare, Giulio Cesare – Cassio: atto I, scena II)


LA SOVRANITA’ DEMOCRATICA COSTITUZIONALE NEL NAUFRAGIO DELL’OCEANO ORDOLIBERISTA (la dissoluzione finale)
1. Negli anni ’50 Lelio Basso, interrogandosi su quali fossero i problemi ed i limiti dello sviluppo democratico nel nostro Paese, ci avvertiva che “Una democrazia può sussistere solo in un paese in cui l’intiera collettività sia sostanzialmente d’accordo sui princìpi che reggono l’ordine politico-sociale esistente, giacché, se vi fosse un contrasto profondo, un radicale disaccordo, se mancasse unità di linguaggio e di spirito, non sarebbe pensabile un alternarsi di opposti partiti al governo della cosa pubblica. In altre parole, perché sussista un regime democratico, è necessario ché vi sia generale accordo sui principi fondamentali, e che il disaccordo cada soltanto su particolari aspetti e indirizzi di politica. Nessuna democrazia potrebbe rimaner sana se i princìpi dell’azione divengono così diversi fra le diverse classi della società, perché è l’essenza stessa della democrazia che i principì della azione debbano essere posseduti in comune da tutte le classi che contano [1].
Basso si riferiva ovviamente non a princìpi qualsiasi, ma ai princìpi fondamentali sanciti nella Costituzione ed alla cui redazione lui stesso partecipò. 
A tutta prima, e dando per assodato che quei princìpi abbiano un significato inequivoco per come concepiti dai Costituenti, la precisazione suddetta potrebbe sembrare pleonastica; tuttavia, seguendo un approccio fenomenologico, è possibile constatare che non lo è affatto. 
E così l’atavica ignoranza o l’incomprensione sopravvenuta (entrambe rigorosamente pilotate ed indotte tanto da penetrare nell’inconscio profondo) di quei “principi che reggono l’ordine politico-sociale esistente” causano sempre più sovente sconfinamenti nel regno della patafisica giuridica [2], del tutto funzionale agli assetti dell’ordoliberismo neo-feudale.
2. Nella fattispecie, ci tocca prendere le mosse da una recente sentenza emessa dal Tribunale di Genova ed avente ad oggetto il ristoro per equivalente richiesto da una cittadina per lesione del proprio diritto di voto avvenuta con riferimento alle elezioni politiche successive all’entrata in vigore della L. 270/2005 (c.d. legge Porcellum) e sino alla data della domanda o della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 [3]
L’attrice addebitava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Interno la responsabilità derivante dalla promulgazione di una legge elettorale contraria ai precetti costituzionali, legge che avrebbe impedito all’interessata di esercitare il proprio diritto nella modalità del voto “personale, uguale, libero e segreto” (art. 48, comma II, Cost.) e “a suffragio universale e diretto” (artt. 56, comma I, e 58, comma I, Cost.), determinando in tal modo la violazione dell’art. 2 Cost.. 
Nello specifico, l’attrice non avrebbe quindi potuto esprimere la propria preferenza per un singolo candidato, sulla base del fatto che la legge elettorale dichiarata incostituzionale affidava agli organi di partito la compilazione delle liste dei candidati ed il relativo ordine, e, inoltre, la previsione del c.d. premio di maggioranza avrebbe violato il diritto all’uguaglianza del proprio voto rispetto a quello di ogni altro cittadino.
La richiesta è stata in modo incredibile disattesa dal giudice sulla base, soprattutto, delle seguenti argomentazioni: 
“ … si osserva che l’attrice fonda la propria domanda sulla asserita lesione del diritto di voto come costituzionalmente disegnato e allega un danno di natura non patrimoniale, risarcibile laddove, come nel caso di specie, vi sia stata una violazione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. L’art. 2 Cost. stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità”. Basandosi sulla lettera della predetta disposizione, può ritenersi che l’inviolabilità in esame si riferisca all’immanenza o alla vicinanza di taluni interessi al nucleo primario ed essenziale dell’individuo. Sul punto, occorre preliminarmente valutare la natura del diritto in questione, al fine di stabilire se possa essere ricompreso tra i c.d. “diritti inviolabili” della persona onde individuare poi la tutela ad esso riconducibile.  
L’attribuzione della qualifica dell’inviolabilità ai diritti politici, quale è il diritto di voto previsto e tutelato dall’art. 48 Cost., rappresenta una questione controversa, in quanto è necessario che tali diritti siano bilanciati con specifici interessi pubblici e sociali, oltre ad essere sottoposti a determinate condizioni di esercizio stabilite dalla legge o dalla stessa Costituzione. Se è vero che i diritti inviolabili sono anzitutto diritti “umani”, cioè dell’uomo in quanto tale e non, ad esempio, in quanto cittadino, i diritti politici – che tali sono in quanto il soggetto titolare appartiene ad una comunità politica, e non semplicemente al genere umano – non dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle situazioni giuridiche inviolabili riconosciute e protette dall’art. 2 Cost.. 
Il diritto di voto personale, eguale e libero, la cui lesione è dedotta dall’attrice nel presente giudizio pertanto, non può essere ricompreso tra i diritti inviolabili di cui alla sopracitata disposizione costituzionale, proprio in considerazione della sua natura non strettamente “personale”.
Non è esagerato sostenere che il riportato passaggio motivazionale – per le conseguenze che ne derivano - rappresenti un tipico esempio di “precomprensione”, ovvero di anticipazione pregiudiziale del senso delle norme, “… discendendo da un condizionamento politico, psicologico, sociale – inteso come riflesso degli assetti dominanti sulle “ragioni del comprendere del singolo interprete”; come tale, la precomprensione dissimula “operazioni apparentemente logiche ma viziate, più o meno inconsciamente, da pregiudizi e presupposti che, pur personali, sono spesso il recepimento acritico di un “comune sentire” proprio delle forze sociali dominanti; essa perciò può condurre a interpretazioni che “vulnerano” la giustizia, l’equità … la verità dinamica la cui ricerca dà senso al diritto[4]. Vediamo allora di venirne a capo.
3. La Costituzione italiana, com’è noto (o come dovrebbe esserlo), nel sancire che l’Italia è una Repubblica “democratica” fondata sul lavoro” (art. 1, comma I), attribuisce il massimo rilievo al principio della sovranità popolare (art. 1, comma II). 
All’accoglimento del principio della sovranità popolare – nell’ambito di un sistema di democrazia rappresentativa come quella italiana - non poteva che accompagnarsi come corollario naturale l’elettorato attivo, come diritto spettante a ciascun cittadino quale titolare di una “particella di sovranità” (secondo la nota formulazione rousseauiana) di concorrere alla vita repubblicana. Il collegamento diretto e necessario tra sovranità popolare e diritto di voto (come modo imprescindibile di esercizio della prima) emerge in modo inconfutabile dai lavori della Costituente.
Già la Relazione al Progetto di Costituzione presentata alla Presidenza dell'Assemblea il 6 febbraio 1947, nell’avvertire che “Non si comprende una costituzione democratica, se non si richiama alla fonte della sovranità, che risiede nel popolo: tutti i poteri emanano dal popolo e sono esercitati nelle forme e nei limiti della costituzione e delle leggi”, riportava quanto segue “Deve bensì rimanere fermissimo il principio della sovranità popolare. Cadute le combinazioni ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta tutta al popolo” con l’importante precisazione che “ La sovranità del popolo si esplica, mediante il voto, nell'elezione del Parlamento e nel referendum…”.
Nelle varie sedute della Seconda Sottocommissione che avrebbero portato alla scrittura dell’attuale art. 48 Cost., il tema dello stretto legame tra diritto di voto e sovranità viene affrontato a più riprese dai Costituenti.
Nella seduta del 12 settembre 1946, l’on. Conti, quale Presidente vicario, comunicava che “…dai contatti presi con la prima Sottocommissione per conoscere come questa abbia trattato la questione dell'elettorato attivo e del suffragio popolare, è risultato che essa non ha ancora preso in merito alcuna decisione. In una relazione dell'onorevole Basso sui principî dei diritti politici si propone, tra l'altro, l'approvazione di un articolo 1 del seguente tenore: 
«La sovranità popolare si esercita attraverso la elezione degli organi costituzionali dello Stato, mediante suffragio universale, libero, segreto, personale ed eguale. Tutti i cittadini concorrono all'esercizio di questo diritto tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un'attività produttiva»”. 
Preoccupazione esternata ancor prima dall’on. Lussu il quale, nella seduta del 10 settembre 1946, faceva presente che “allorché si tratterà di compilare il testo definitivo… la Costituzione dovrebbe contenere anzitutto un accenno alla sovranità popolare”.
Nella seduta del 19 maggio 1947, l’on. Caristia affermava a sua volta “Democrazia e repubblica sono i pilastri della nuova Costituzione, e la democrazia, nel suo aspetto politico, ch'è quello sostanziale, si attua attraverso il godimento e l'esercizio del diritto elettorale attivo…”.
Nella seduta del 20 maggio 1947 l’on. Piemonte aveva altresì modo di ribadire che “l'espressione del voto politico è un atto di sovranità”, mentre nella seduta del giorno successivo l’on. Canepa spiegava chiaramente che il cittadino partecipa alla sovranità “coll'esercizio del voto”. 
La ragione per cui nella redazione dell’attuale art. 48 Cost. non si fece poi accenno alla sovranità è ricavabile dalle parole dell’on. Tosato il quale, concordando con il presidente Terracini, affermava che “… quando si dice che sono eleggibili e sono elettori tutti i cittadini, ecc., è implicito in ciò il principio della sovranità popolare[5].
Se le parole dei Costituenti hanno ancora un minimo di senso compiuto, dalle stesse si ricava che l’elettorato attivo costituisce il diritto di ogni cittadino di concorrere col voto alla formazione della volontà nazionale, il diritto di esercitare attraverso il voto la propria parte di sovranità
Tale diritto previsto dall’art. 48 Cost. è perciò annoverato dalla dottrina nella categoria dei “diritti soggettivi pubblici e, più specificamente, costituisce uno ius activae civitatis [6] che vede, cioè, il cittadino titolare di una pretesa a partecipare alle elezioni degli organi rappresentativi dello Stato nonché a votare nei vari referendum. [7], una posizione giuridica soggettiva garantita nei confronti dello stesso legislatore [8]. Non può parlarsi, in definitiva, di “sovranità” democratica senza il diritto soggettivo assicurato ad ogni cittadino di poterla esercitare in concreto. E la sovranità si esercita in concreto, almeno in fase iniziale, mediante il voto.
3.1. In via di prima approssimazione, di conseguenza, impedire o limitare il diritto di voto corrisponde a violare direttamente innanzi tutto l’art. 1 Cost., articolo che in tal senso assurge per Mortati a “supernorma” poichè i suoi “principi generalissimi” imprimono un “preciso contenuto” normativo…potenziato” e perchè fornisce “il supremo criterio interpretativo di tutte le altre disposizioni [9]; ciò in quanto la titolarità del potere supremo della sovranità democratica “…si pone come logico fondamento dell’ordine [10]
Per essere ancora più chiari: la Costituzione attribuisce al popolo soprattutto l’esercizio della sovranità e l’esercizio della sovranità “praticamente è tutto”; in assenza di concreto esercizio, la sua titolarità è “nulla[11]. Stessi principi sono stati peraltro ribaditi dalla stessa Consulta la quale, sul punto, non poteva che affermare come “…la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto … costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.[12].
Bisogna però precisare, come accennato, che l’esercizio della sovranità mediante l’elettorato attivo va ben oltre al “solo potere di votare[13], dal momento che le modalità del voto tutelano l’esercizio continuo della sovranità dello Stato democratico,  
“… nel quale la democrazia ha un carattere di massa e permanente, nel senso che non si esaurisce nel semplice atto elettorale: il suo esercizio del potere, infatti, non è puramente fittizio, limitato alla scelta delle persone che eserciteranno il potere per conto del popolo e, in ultima analisi, sul popolo, ma è un esercizio del potere continuo…[14]
Lo stesso Gramsci in tal senso aveva già avuto modo di spiegare bene come “… il consenso non ha nel momento del voto una fase terminale, tutt’altro. Il consenso è supposto permanentemente attivo … chi consente si impegna a fare qualcosa di più del comune cittadino legale, per realizzarli [programmi di lavori], a essere cioè una avanguardia di lavoro attivo e responsabile. L’elemento «volontariato» nell’iniziativa non potrebbe essere stimolato in altro modo per le più larghe moltitudini, e quando queste non siano formate di cittadini amorfi, ma di elementi produttivi qualificati, si può intendere l’importanza che la manifestazione del voto può avere …” [15].
Considerata la sovranità democratica in senso dispiegatamente dinamico “innescata” mediante il momento iniziale e fondamentale del voto, essa è così in grado di conformare i comportamenti dei cittadini (sovrani) i quali - in quanto popolo “sempre nell’esercizio delle proprie funzioni[16] – sono in grado di determinare in concreto la politica nazionale (art. 49 Cost.), partecipare alla vita del paese (art. 3 Cost.), concorrere al progresso materiale e morale di quest’ultimo (art. 4 Cost.), amministrare la giustizia (art. 101 Cost.), insomma realizzare nella sostanza – attraverso i plessi Parlamento e Governo (la “Repubblica”) diretta emanazione del popolo sovrano - quella democrazia “necessitata” del lavoro, pluriclasse e redistributiva costituente il programma ultimo ed irrinunciabile che innerva tutto l’impianto della nostra Carta Costituzionale [17].
4. Svolta tale ulteriore e basilare premessa, si può conseguentemente precisare che impedire o limitare il diritto di voto di cui all’art. 48 Cost. corrisponde a violare in modo certo e diretto l’art. 1 Cost. (appunto supremo principio di sovranità popolare), ma significa altresì, e per ciò stesso, vulnerare a cascata tutti gli altri principi contenuti nei successivi undici articoli della Costituzione (c.d. principi fondamentalissimi). 
Infatti, se la sovranità “è praticamente tutto” e se la stessa “si pone come logico fondamento dell’ordine”, violare il fondamento decreta logicamente lo sconvolgimento, o meglio, la dissoluzione dell’ordine stesso (sub specie azzeramento della sovranità). Il senso della frase “la sovranità è tutto” ci dice più semplicemente che la stessa costituisce l’alfa e l’omega della democrazia costituzionale.
Ora, non deve destare meraviglia il fatto che la violazione di un “semplice” diritto politico come quello contenuto nell’art. 48 Cost. abbia così nefaste ripercussioni su tutti gli altri diritti fondamentali. Ed infatti, bisognerebbe sempre rammentare che la Costituzione italiana è “…strutturata secondo uno schema formale che potremmo definire “tradizionale”, che risale alle Costituzioni della Rivoluzione francese…Le parti che definiscono e organizzano i compiti e le attività dei vari organi costituzionali sono precedute dalla enunciazione di una serie di principi fondamentali (articoli da 1 a 12); questi principi, a loro volta, enunciano, in modo diretto ovvero indiretto …un catalogo di diritti fondamentali “base”, cioè quelli da cui discendono tutti gli altri diritti che ne costituiscono una diretta proiezione, e che sono disciplinati nelle diverse parti della Costituzione…[18].
Ricordando il pensiero di un grande giurista nonchè egli stesso autorevole Padre Costituente, è possibile affermare che “Una costituzione non consiste in una serie di articoli più o meno ben allineati, e neppure in un complesso di uffici e di istituti giuridici, ma è invece una totalità di vita associata, un organismo vivente[19]. Gli articoli della Costituzione italiana sono quindi avvinti in una “…armonia complessa…dove tutto ha un significato, e dove ogni parte si integra con le altre parti[20]. Di detti princìpi, sia consentito per inciso, dovrebbe far tesoro anche il legislatore costituzionale dell’ultima ora in veste di “apprendista stregone” e nel cui approccio riformista sembrano intravvedersi sempre più le sembianze di un medico all’obitorio che opera su un corpo senza vita.
4.1. Se è chiaro quanto detto, appare a dir poco cavilloso e formalistico affermare - basandosi semplicemente “sulla lettera” dell’art. 2 Cost., come ha fatto il Tribunale di Genova - che “il diritto di voto personale, eguale e libero”, la cui lesione era stata lamentata dall’interessata, non possa essere ricompreso tra i diritti inviolabili (rectius, fondamentali)
Una statuizione di tal fatta denuncia in modo allarmante la mancanza di una visione sistematica ed organica dell’ordito costituzionale così come concepito dai Costituenti. Ed invero, bisogna ribadire con forza che se l’art. 48 Cost. costituisce una “proiezione” del principio fondamentalissimo di “sovranità popolare” contenuto nell’art. 1 (e che sia così non dovrebbe a questo punto esservi dubbio), la sua violazione comporta in re ipsa non solo la violazione dell’art. 2 Cost., ma anche di tutti gli altri articoli e principi fondamentali a seguire.
L’art. 48 Cost., infatti, riferendosi ad una situazione soggettiva di vantaggio proiezione del principio sovranitario, nonostante afferisca formalmente all’ambito dei diritti politici, deve essere intesa nella sostanza - sia ai fini del trattamento sia dell’eventuale regime di limitazione introducibile con legge (c.d. riserva assoluta di legge) – come un diritto inviolabile stricto sensu, assai più garantita dell’altra riguardante parimenti il diritto inviolabile di “elettorato passivo” di cui all’art. 51 Cost. [21].


4.2. Quanto poc’anzi esposto è stato illustrato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, allorchè la stessa ha affrontato, cona la sentenza n. 120/1967, il problema del riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti. Secondo la Corte, se gli artt. 2 e 3 Cost. si applicano indipendentemente dallo status di cittadino (“…l’art. 2 riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti in violabili dell’uomo”) e se innegabile che “l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando si tratti di rispettare quei diritti fondamentali”. Tuttavia, non tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione sono da ritenere in modo indistinto attribuiti a cittadini e stranieri: i “diritti inviolabili della persona” ai quali si riferisce la sent. n. 120/1967 costituiscono, infatti, secondo la Corte (cfr. sent. n. 104/1969), “un minus rispetto ai diritti di libertà riconosciuti al cittadino”.
Ed infatti, “…la riconosciuta uguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità di diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non la razionalità del suo apprezzamento”, con particolare riferimento alla “basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanze che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo” (così Corte Cost. sent. n. 104/1969). 

4.3. Tradotto in termini più semplici: il diritto di voto, seppur fondamentale ed inviolabile, non può essere riconosciuto erga omnes, ma solo ai cittadini. Verrebbe da aggiungere “perché solo ai cittadini appartiene la sovranità”.
Non incide, da ultimo, sulla natura inviolabile del diritto elettorale attivo la circostanza per cui l’art. 48, comma II, Cost., definisca l’esercizio del voto come un “dovere civico”. E’ stato chiarito al riguardo che trattasi di una situazione giuridica che, come si desume dalla stessa lettera della Costituzione, è estranea a quelle di doverosità in senso giuridico [22].
In definitiva, e di contro a quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale di Genova, “l’attribuzione della qualifica dell’inviolabilità ai diritti politici” (nel caso, il diritto di voto ex art. 48 Cost.), lungi dall’essere “controversa”, non potrebbe essere invece più pacifica
Ciò che suscita fortissime perplessità, non è solo la circostanza per cui il giudice di merito – mediante una interpretazione del tutto fuorviante – abbia negato al diritto di voto la qualifica di “inviolabilità”, ma ancor prima il fatto che non si sia nemmeno sforzato di recuperarne, a monte, quantomeno la valenza stessa di diritto soggettivo

4.4. Dal punto di vista delle regole processuali, infatti, la qualificazione giuridica di una domanda e l’individuazione dell’interesse in concreto di cui si chiede tutela in giudizio – nei limiti delle allegazioni delle parti - costituisce operazione che compete d’ufficio al giudice cui spetta un potere-dovere in tal senso, a prescindere dalle norme giuridiche invocate dalle parti medesime a sostegno della domanda
Ancora più chiaramente: non è grave soltanto che il Tribunale non abbia riconosciuto che il diritto di voto è fondamentale e inviolabile, ma altresì che non lo abbia nemmeno tutelato come semplice diritto soggettivo. E ciò nonostante che la Corte di Cassazione si fosse già espressa sul punto [23].
Ad oggi, pertanto, risulta che il diritto di voto non solo non sarebbe inviolabile, ma non sarebbe prima ancora nemmeno un diritto. Questo è quanto la sentenza sancisce in modo espresso e con chiarezza adamantina.
5. Vi sono tuttavia altre cose, molto più gravi ed inaccettabili, stereogrammate in detta pronuncia e che il felice e sognante cittadino €uropeo della colonia italica - per dimenticanza quando non per ripudio collaborativo di quei princìpi di cui parlava Lelio Basso – non è in grado di decifrare o è indotto a derubricare alla voce “casualità isolata” piuttosto che alla voce “programmazione pianificata” (come sarebbe più corretto). Il “non detto” come sintomo di una patologia allo stadio terminale portata alle estreme conseguenze in forma di eutanasia stimolata e spacciata per salvifica.
Infatti, da tempo è in atto da parte dell’armata neoliberista una guerra sistemica alle Costituzioni occidentali post-belliche, guerra diretta a cancellare in modo definitivo le democrazie sociali al fine di restaurare un ordine schiavista degno del più becero periodo feudale. Non è possibile ripercorrere in questa sede tutte le tappe di tale guerra (ormai quasi vinta senza che i cittadini ex sovrani ed oggi subalterni l’abbiano in realtà mai combattuta) nonché la strategia e la tattica utilizzate dai rozzi catafratti (per le quali è necessario rinviare agli approfonditi post dedicati sul blog in questi anni).
In questa sede si può solo rammentare per sommi capi sia che l’attacco neoliberista ha origini lontane, con protagonisti anche nostrani votati alla diffusione sistematica del verbo €uro-mondialista (materializzatosi poi nel “vincolo esterno” dei trattati europei) sia, e di conseguenza, che il contenuto (di certo inconsapevole) della sentenza del tribunale ligure, a valle non rappresenta altro che il più compiuto successo del paradigma culturale riflesso in detto verbo, letteralmente orientato al dissolvimento dello Stato costituzionale, sovrano e democratico. Si concluderà crcando di indicare le direttrici per la riconquista di quella “democrazia sana” a cui si riferiva Basso ed alla quale si vorrebbe auspicabilmente ritornare.
6. E’ risaputo come le classi economicamente dominanti non si siano mai rassegnate ai mutamenti storici che hanno condotto, attraverso le secolari lotte dei popoli, alle società civili del secondo dopoguerra, unite da un rinnovato patto sociale fondato su Costituzioni democratiche a sovranità popolare. Dette classi, oggi ben camuffate e avvinte dal vincolo della continuazione in una traiettoria temporale che si snoda dal feudalesimo sino alla moderna costruzione €uropea (che ne costituisce la più compiuta e raffinata sublimazione) si sono determinate a prendersi una rivincita, attingendo a quanto di meglio il vecchio “repertorio ideologico” di teorici giuridici ed economici classici possa offrire.
Limitando una succinta indagine al nostro Paese, e a solo titolo esemplificativo, si possono ricordare sia in campo giuridico che economico (rigorosamente convergenti) alcuni discepoli di un pensiero giunto a noi con il “venticello” continentale e d’oltroceano. 
“… In tutte le società regolarmente costituite, nelle quali vi ha ciò che si dice un governo, noi oltre al vedere che l’autorità di questo si esercita in nome dell’universo popolo, oppure di un’aristocrazia dominante, o di un unico sovrano, punto questo che più tardi esamineremo con miglior cura e del quale valuteremo l’importanza, troviamo costantissimo un altro fatto: che i governanti, ossia quelli che hanno nelle mani e esercitano i poteri pubblici sono sempre una minoranza, e che, al di sotto di questi, vi è una classe numerosa di persone, le quali non partecipando mai realmente in alcun modo al governo, non fanno che subirlo; esse si possono chiamare i governati…” [24]
Queste sono le parole di un giurista italiano, Gaetano Mosca, “elitista” e positivista metodologico, come tratteggiato da G. Sola [25]. Sulla medesima scia, un economista classico poteva affermare che “… Lasciando da parte la finzione della “rappresentanza popolare” e badando alla sostanza, tolte poche eccezioni di breve durata, da per tutto si ha una classe governante poco numerosa, che si mantiene al potere, in parte con la forza, in parte con il consenso della classe governata, molto più numerosa…[26]. Non a caso, anche Pareto, fu un teorico marginalista ed un elitista.
6.1. Eminenti figure, come quella di Luigi Einaudi, hanno poi raccolto cotanta eredità, fungendo da cinghia di trasmissione di detti ideologismi. 
Ed infatti, da G. Mosca (ma evidentemente anche da Pareto) Einaudi ha appreso i seguenti principi 
… Primo: il governo del paese non è e non può mai essere retto dalla maggioranza del popolo e neppure da una genuina rappresentanza della maggior parte dei cittadini. Questa è una utopia pericolosa e distruggitrice della convivenza sociale. il governo politico deve essere in mano di una minoranza organizzata…Dalla buona scelta della classe politica dipende la fortuna di un paese. […] Secondo: il predominio, necessario e utile, della classe politica, ha bisogno, per conservarsi, di una ideologia, a cui il Mosca dà il nome di ‘formula politica’: e questa può essere la forza, la eredità, il diritto divino, la sovranità popolare. presso a poco, tutte queste formule si equivalgono, essendo esse puramente la manifestazione esteriore verbale delle vere ragioni per le quali la classe politica afferma la sua capacità a governare le moltitudini[27].
Einaudi era infatti convinto che 
Lo stato rappresentativo è…fondato sull’esistenza di forze indipendenti e distinte dallo stato medesimo: resti di aristocrazia terriera, classi medie che traggono la loro propria vita dall’esercizio di industrie, di commerci e di professioni liberali, rappresentanti di operai organizzati di industrie non viventi di mendicità statale. Se queste condizioni sono soddisfatte, noi abbiamo un governo veramente libero; in cui i funzionari non sono l’unica classe politica esistente, ma una delle tante forze, dal cui contrasto e dalla cui cooperazione sorge la possibilità di un’azione veramente utile al tutto[28]. Si potrebbe anche pensare che quanto sopra sia stato pensato e scritto da Einaudi in una fase pre-costituzionale della storia italiana e che in seguito lo stesso abbia ritrattato. Niente affatto.
A Costituzione pienamente in vigore, Einaudi ha continuato lanciando strali contro il “dogma” della sovranità popolare “…Gli italiani vogliono essere sovrani in casa propria; ma sanno che non è possibile vivere isolati.  
Noi facciamo parte di una società di stati sovrani, tutti legati gli uni agli altri in modo così stretto che se non ci associassimo ad altri, l’indipendenza e la libertà sarebbero morteIl dogma della sovranità popolare ha sostituito gli altri, perché nessuno può dimostrare che, venuto meno il consenso ad altri dogmi, ad esso sia possibile sostituire dogma migliore. Quando apparve chiaro che il metodo di rompere le teste o di ridurle al silenzio con l’olio di ricino o con la tortura ed il carcere o la morte non era accettabile, il consenso generale si fece a prò del metodo di far votare le teste invece di spaccarle. Il metodo di far votare le teste, che dicesi della sovranità popolare, va contro ad una grossa difficoltà ed è che se le teste non si mettono d’accordo prima, il voto è una farsa; e ciascuno votando a capriccio per se stesso, per il parente, per l’amico, per il compagno di lavoro, i voti necessariamente si disperdono ed il vero elettore è il caso fortuito[29].
6.2. Il discorso di Einaudi volge poi palesemente al classismo nel passo seguente che, unitamente a quelli già riportati, sembra costituire il manifesto dell’oligarchia elitaria di stampo €urista oggi imperante e che non sembra trovare ostacoli alla propria avanzata: 
…Se certe parole sono dannose perché nessun’azione feconda può seguire al nulla od al vago od all’equivoco, non altrettanto si può dire per i miti dei quali alcuni pochi sono necessari, principalissimo quello della sovranità popolare ... Per fermo esso non è logicamente dimostrabile; potendo invece sembrare evidente (è evidente quel principio il quale si impone senza uopo di dimostrazione, per l’assurdità del contrario) che debba prevalere l’opinione di chi sa sopra quella dell’ignorante, del buono sopra il cattivo, dell’intelligente sopra lo stupido
Chi distinguerà però gli uni dagli altri? Come impedire che i furbi cattivi ed ignoranti non prevalgano sui buoni e sui sapienti? Altra via non c’è fuor del contar le teste, che è metodo, per sperienze anche recenti, migliore del farle rompere dai più forti decisi a conquistare o tenere il potere. Il mito è valido, nonostante la dimostrazione data da Ostrogorscki, da Mosca, da Pareto, da Michels, da Schumpeter che non avendo gli elettori libertà di scelta – la libertà di scelta è sinonimo di dispersione di voti e quindi di confusione – se non fra i candidati, ed essendo i candidati proposti necessariamente dai capi di gruppi organizzati, detti partiti, la scelta è fatta non dagli elettori, ma dai fabbricanti auto-selezionati di gruppi politici. Il che è vero, ma, di nuovo, quale metodo migliore se non il diritto di tutti i volenterosi di farsi capi-gruppo e di scegliere così di fatto gli eletti?...[30].
6.3. Sotto traccia, gli ideologismi richiamati si sono fatti strada, almeno negli ultimi trent’anni in maniera più virulenta, come una talpa nel terreno, riuscendo ad edificare un nuovo assetto istituzionale ed un nuovo paradigma sociale di stampo capillarmente totalitario, veicolati da un efficiente sistema mediatico-culturale di tipo orwelliano a spinta mercatistica. La democrazia costituzionale è stata così soppiantata, in modo mimetico, da una “liberal democrazia” a connotazione fascistoide.
In tale nuovo assetto reazionario - secondo le puntuali aspirazioni dei personaggi sopra menzionati - della sovranità costituzionale è rimasto un mero spettro. Il processo elettorale (diritto di voto), nell’ambiente istituzionale creato a seguito della prevalenza incondizionata dei trattati ordoliberisti sull’ordinamento costituzionale, ha assunto un puro contenuto formale e “idraulico-sanitario[31], ovvero lo stesso è tollerabile purchè si uniformi a risultati precostituiti fissati dalle oligarchie (i saccenti, buoni ed intelligenti...) le quali sole fissano “equilibri allocativi” senza necessità di consultare alcuno. Ovviamente, nell’interesse e per il bene dei rozzi cittadini.
6.4. Questi ultimi erano, però, erano già stati avvertiti in modo inequivocabile dei pericoli che correvano “… Per chi ragiona in termini puramente formali e giuridici (n.d.r., come sembra fare il Tribunale di Genova), la democrazia è un complesso di istituzioni consacrate in determinati articoli di legge, che riconoscono il suffragio universale e determinati diritti di libertà e di uguaglianza. Per costoro la democrazia è realizzata quando si è conseguito un ordinamento che contempli queste norme, e la vita democratica consiste nel rispetto formale di tale ordinamento, non importa dove e quando applicato.  
Essi non si accorgono che la democrazia formale è soltanto un’illusione, perché non si può considerare che siano nella stessa posizione di effettiva eguaglianza da un lato le masse politicamente ineducate di un popolo …, e presso il quale quelle regole si prestano ad essere sfruttate da demagoghi e politicanti senza che la grande maggioranza riesca veramente ad influire sui propri destini, oppure i milioni di lavoratori che vivono oppressi dalla miseria senza sicurezza del domani e per i quali tutto viene sacrificato alle necessità immediate della vita, oppure le popolazioni ignoranti che ricevono solo una rudimentale istruzione addomesticata ed indirizzata a creare uno stato d’animo di supina accettazione; e dall’altro le grandi potenze finanziarie che hanno a propria disposizione tutti i mezzi, dalla cultura e capacità tecnica fino alle armi della propaganda condotta mediante la stampa o il cinematografo o addirittura alla corruzione, per formare o influenzare l’opinione pubblica, e, quando questo non basti, hanno la possibilità di porre in essere dei mezzi di pressione straordinaria sullo stato (crisi economiche, fughe di capitali, crolli di borsa, ecc.) per imporre la propria volontà. 
La democrazia comincia a diventare una cosa seria soltanto quando ciascuno è messo in grado di esercitare la stessa porzione di influenza reale sulla vita pubblica, cioè quando il popolo, accanto alla libertà giuridica, realizza anche la libertà dal bisogno, dalla paura e dall’ignoranza. Senza queste ultime, la prima conta assai poco e rischia sovente di non contare addirittura nulla, ed è per questo che noi possiamo considerare che la liberazione dal bisogno attraverso adeguate riforme della struttura sociale che diano sicurezza di vita ai lavoratori, o la liberazione dall’ignoranza attraverso un’opera profonda di educazione e di elevazione, costituiscono un passo verso la democrazia, più seria e sostanziale che non la concessione di una costituzione democratica ad un popolo immaturo per servirsene, e per il quale una esperienza parlamentare può facilmente degenerare in una dittatura larvata…[32].
6.5. I cittadini erano stati altresì ammoniti a saper riconoscere la democrazia vera (costituzionale) da quella fasulla 
Le libertà borghesi … sono state insomma essenzialmente un premio d’assicurazione del capitalismo, il parlamentarismo una valvola di sicurezza, il “sano e pacifico progresso”, in cui tutti i nostri padri han creduto, il più sicuro antidoto contro i fermenti rivoluzionari[33]
In definitiva, “le democrazie occidentali (n.d.r., liberali) non rappresentano quindi che una fase del capitalismo, la fase più ricca e magari più “generosa”, ma una fase storicamente determinata e circostanziata, nella quale, attraverso gli interventi crescenti dello Stato, si preparano i successivi sviluppi. Perché quello Stato, che la critica di Marx aveva così energicamente colpito e in cui la socialdemocrazia parlamentare poteva più tardi giurare, quello Stato che si atteggiava a padre imparziale di tutti i cittadini, a tutore delle libertà e del benessere generale, e che attraverso il suffragio universale sempre più si “popolarizzava”, aumentando il divorzio fra l’economia e la politica e affogando nel “cittadino” il proletario, era già in embrione lo Stato fascista[34]. Il messaggio non è stato elaborato.
6.6. In tale contesto di democrazia formale ed idraulica, a volte può accadere - come nel caso della decisione sulla Brexit - che per un “eccesso di sicurezza oligarchica” il meccanismo non funzioni come dovrebbe; ed allora la reazione sprezzante dei neofeudatari non si lascia attendere, sostenuti dall’onnipresente clero mediatico di intellettuali e gabellotti [35].
Questo era lo stato dell’arte almeno sino alla pubblicazione della sentenza sopra commentata, tra l’altro – si badi bene - emessa “in nome del popolo italiano”. 
Il messaggio esplicito contenuto in detta pronuncia ne trasmette all’inconscio collettivo uno nascosto, nuovo ed ancor più inquietante: dopo “il lavoro non è un diritto” dell’ex ministro Fornero, ora anche “il voto non è un diritto (tanto meno fondamentale o inviolabile). Come tale, nessuno si azzardi a chiederne la tutela. Si direbbe che ci tocca assistere ad una ulteriore fase metamorfica della dissoluzione finale della Costituzione, dove allo stadio della “democrazia idraulica” succede quello della “democrazia collutorio”: d’ora in poi, defraudati definitivamente anche del diritto di voto (=sovranità), il concetto di democrazia sarà utilizzato ad libitum, ancor più di prima ed in via esclusiva, solo per sciacquarsi la bocca, termine sempre buono, infatti, per dissimulare cattivi aliti ideologici che celano nella realtà cancrene profonde.
7. Come rimediare a questa allucinazione (nella speranza che se ne prenda coscienza e che si sia ancora in tempo)? 
Non vi è altro modo che tornare alle origini, ai principi, lasciandoci guidare da chi lo spirito democratico costituzionale lo ha incarnato veramente, tracciando la via in modo indelebile:
… il paese più democratico non è quello che ha ordinamenti formalmente più democratici, ma è quello che, per l’una o per l’altra via, realizza progressi più rapidi e più sostanziali verso l’autentica democrazia, che coincide in definitiva col socialismo. Considerazioni analoghe è possibile leggere anche sulla rivista cattolica francese “Esprit”, ad opera di Jean Lacroix (marzo 1946): “Stiamo assistendo al passaggio delle masse dall’infanzia alla maggiorità. E questo ha più di un significato. Anzitutto significa che stiamo passando da una democrazia liberale ed aristocratica ad una democrazia di massa e popolare. Questo è il valore del socialismo; nonostante tutti gli errori dei partiti socialdemocratici, non si può negare il merito di averlo capito. Dire che stiamo assistendo al passaggio delle masse dall’infanzia alla maggiorità vuol dire riconoscere che la democrazia sbocca già nel socialismo e che chi non abbraccia il socialismo non abbraccia la democrazia. Il liberalismo democratico è stato la forma puramente politica ed individualistica della democrazia; il socialismo ne è la forma economica e sociale. E siccome il concetto della democrazia è essenzialmente e profondamente sociale, quando esso lascia la veste liberale, non fa che abbandonare una veste esteriore e transitoria per rivelare la sua propria essenza... 
Comunque sia, la democrazia indiretta, per interposta persona, non basta più: votare ogni 4 anni, e lasciare che gli eletti facciano quel che vogliono, è un farsi prendere in giro. 
Da un secolo in qua l’idea democratica si è sviluppata nel senso di una partecipazione più attiva ad una democrazia più diretta, più impegnata nella vita quotidiana ed in tutti gli atti dell’uomo... Già nel passare dal piano politico al piano economico, dal partito al sindacato, la democrazia comportava una partecipazione più attiva degli uomini alla vita democratica, una inserzione più diretta della vita operaia nella gestione economica del Paese.  
Non si diventa democratici se non agendo con gli altri in opere comuni, associandosi sempre in comuni responsabilità. Se la democrazia è, sostanzialmente, un trionfo delle masse, una capacità politica ed economica riconosciuta alle classi popolari, vuol dire che essa porta ad una sempre maggior partecipazione; essere democratico vuol dire inventare di mano in mano, col cambiare delle circostanze, tutti i mezzi che permetteranno sempre più alle masse di partecipare alla vita nazionale”… Senza di ciò, la democrazia puramente parlamentare è un inganno: quando i grandi organismi economici sono nelle mani di una ristretta oligarchia, la quale, senza alcun controllo pubblico, può precipitare il paese in una qualsiasi avventura economica fino ad asservirlo ad interessi stranieri: quando questa stessa oligarchia, grazie alla sua potenza finanziaria, ha di fatto il quasi totale monopolio della stampa, soprattutto della grande stampa d’informazione e può avvelenare quotidianamente l’opinione pubblica, dandole il tono ch’essa desidera, quando la scuola, la caserma, e spesso, mi sia consentito dirlo, la stessa predicazione religiosa, diventano veicoli per la propagazione delle idee care alla classe dominante (ubbidienza, accettazione della propria condizione sociale, difesa della proprietà, esaltazione dei valori tradizionali, tendenza al conformismo, ecc.) e quindi un ostacolo al formarsi di una coscienza e di una dignità nelle classi oppresse; quando la burocrazia, per la sua stessa tradizionale forza d’inerzia, diventa una remora alla realizzazione di qualsiasi volontà innovatrice ed un mezzo per rendere difficile alla gente minuta anche l’esercizio del proprio diritto …, sarebbe assurdo affermare che basti l’emanazione di una costituzione formalmente democratica per dare effettivamente ad ogni cittadino la possibilità di esercitare lo stesso grado di influenza sulla vita pubblicasolo per questa via si può evitare quello che è il difetto più grave degli istituti rappresentativi, il distacco fra gli eletti e gli elettori, che è un aspetto della frattura sempre esistita in italia fra classe dominante e classe oppressa. Solo per questa via si può passare in Italia, senza brusche scosse ed anzi col rispetto delle forme parlamentari, da una democrazia puramente formale a una democrazia più sostanziale, fondata veramente, come dice la Costituzione, sulla “partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese[36].
Non può bensì realizzarsi alcuna democrazia sostanziale senza sovranità popolare. Trattasi di un’endiadi indissolubile.
8. Per tale ragione sempre Lelio Basso, invitato nel ’73 a parlare nell’ambito di un dibattito sul federalismo - argomento di cui si dicharava apertamente “un dilettante… un extra moenia” – pronunciò un discorso memorabile che i diversamente €uropeisti nostrani dovrebbero leggere e capire, affermando sostanzialmente quanto segue:
“…penso che la battaglia per la democrazia nei singoli paesi debba essere prioritaria rispetto ai fini federalisti…ci sono cose che vanno, secondo me, profondamente meditate. A me, se così posso dire, la sovranità nazionale non interessa; però c’è una cosa che mi interessa: è la sovranità democratica. Domani farò qui a Firenze all’Università una conferenza-dibattito sul rapporto fra il tipo di Italia che ci configurammo noi Costituenti quando redigemmo la Costituzione e quella che è oggi. 
Nella Costituzione abbiamo scritto, nel primo articolo: “L’Italia è una Repubblica democratica”; poi abbiamo aggiunto quelle parole forse sovrabbondanti “fondata sul lavoro”; e poi abbiamo ancora affermato il concetto che la “sovranità appartiene al popolo”. Sembra una frase di stile e non lo è. Le costituzioni in genere hanno sempre detto “la sovranità emana dal popolo” “risiede nel popolo”; ma un’affermazione così rigorosa, come “la sovranità appartiene al popolo che la esercita” era una novità arditissima. Contro la concezione tedesca della “sovranità statale”, di quella francese della “sovranità nazionale”, noi abbiamo affermato la “sovranità popolare” quindi democratica. A QUESTO TIPO DI SOVRANITÀ IO TENGO[37]. La sovranità costituzionale è tutto.
A futura memoria e prima che il naufragio ci inghiotta per sempre.
______________________
NOTE
[2] http://orizzonte48.blogspot.it/2016/04/la-costituzione-patafisica-nellera-del.html
[4] L. BARRA CARACCIOLO, Euro e (o?) democrazia, Dike Giuridica Editrice Roma, 2013, 72-73
[5] Seconda Sottocommissione, seduta del 10 settembre 1946
[6] G. JELLINEK, La dottrina generale del diritto dello Stato, (1914), trad. it. Milano, 1949, 33
[7] T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Milano, 1988, 633-638
[8] C. LAVAGNA, Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana, in Studi economici giuridici della facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, Padova, 1953, 31
[9] C. MORTATI, Art. 1, in Principii fondamentali, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Principi fondamentali. Art. 1-12 Costituzione, Bologna, 1975, 2
[10] C. MORTATI, Art. 1, cit., 1
[11] C. ESPOSITO, Commento all’art.1, in ID, La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 10
[12] Così Corte Cost. sent. n. 1/2014
[13] C. ESPOSITO, Commento, cit., 10-11
[14] L. BASSO, Il principe senza scettro, Feltrinelli, 1958, 170
[15] A. GRAMSCI, Il numero e la qualità nei regimi rappresentativi, in ID, Quaderno 13, Notarelle sulla politica del Machiavelli, par.  30, Torino, 1975, 193 ss.
[16] L. BASSO, Il principe senza scettro cit., 171
[17] C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol. 1, Padova, 1975, 142 ss.
[18] L. BARRA CARACCIOLO, La Costituzione nella palude, Reggio Emilia, Imprimatur, 2015, 58
[19] C. MORTATI, La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano, Roma, Darsena, 1945, parte VI, (ripeteva il medesimo concetto alle pp. 198 e 202
[20] L. BASSO, discorso pronunciato nella seduta dell’Assemblea Costituente del 6 marzo 1947, ora in L. Barra Caracciolo, Euro e (o?) democrazia cit., 35
[21] A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 84 ss.; per la qualificazione dei diritti di elettorato attivo e passivo come inviolabili e tutelati ex art. 2 Cost, si veda ex professo Corte Cost., sentenza n. 539/1990; con riferimento al diritto di elettorato passivo, si vedano Corte Cost., sentenze n. 141 del 1996, n. 571 del 1989, n. 235 del 1988
[22] G. ZAGREBELSKY -V. MARCENÒ - F. PALLANTE, Lineamenti di diritto costituzionale, Firenze, 2014, 297
[23] Cfr. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2014, n.8878
[24] G. SOLA in Introduzione a G. Mosca, Scritti politici. Vol.I, Teorica dei governi e governo parlamentare, Utet, Torino 1982, 203
[25] G. SOLA, Teorica dei governi e governo parlamentare, cit., 13
[26] V. PARETO, Fatti e teorie, Vallecchi, Firenze, 1920, 444
[27] L. EINAUDI, Parlamenti e classe politica, Corriere della Sera, 2 giugno 1923, ora in Cronache economiche e politiche di un trentennio, vol. VII, 264-265.
[28] L. EINAUDI, Parlamenti e classe politica cit.
[29] L. EINAUDI, Concludendo – Prediche inutili, Torino, 1959, 382-415
[30] L. EINAUDI, Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo, in Prediche inutili, Torino, 1957, 202-241
[31] http://orizzonte48.blogspot.it/2014/02/una-dittatura-puo-limitare-se-stessala.html
[32] L. BASSO, La partecipazione del popolo al governo, in Cronache sociali, 15 marzo 1948, n. 5, 1-3
[33] L. BASSO, Chiarimenti (dall’Italia), in Politica socialista, 1 marzo 1935, n. 3, 271-276
[34] L. BASSO, Chiarimenti (dall’Italia), cit.
[35] http://orizzonte48.blogspot.it/2016/06/il-fantasma-di-hayek-riappare-nel.html
[36] L. BASSO, La partecipazione del popolo al governo, cit.
[37] L. BASSO, Consensi e riserve sul federalismo, L’Europa, 15-30 giugno 1973, n. 10/11, 109.118

28 commenti:

  1. Grazie, grazie, grazie. In merito a Brexit, forse è già stato detto, ma il sotterfugio del "fate presto" ad uscire ed invocare l'art. 50 è presto detto.

    "Ogni stato può decidere di ritirarsi dall’Unione” ma lo deve fare come? Deve “notificare la sua intenzione al Consiglio europeo”. Fatto ciò, “L’Unione negozia e conclude con questo stato un accordo fissante le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle relazioni future con l’Unione. Questo accordo è negoziato in conformità all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato” ecc.

    Quindi: "i trattati cessano di essere applicabili allo stato di cui sopra a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, o altrimenti, due anni dopo la notifica […] a meno che il Consiglio d’Europa non decida all’unanimità di prorogare". Capito il perchè Juncker è così solerte nel ricordare allo UK di notificare il ricorso all'art. 50? Perchè se la Gran Bretagna lo fa, in due anni è fuori automaticamente, accordo o non accordo con l'UE. Se invece "tentenna", come giustamente fa, i due anni scattano solo dal momento in cui si raggiunga un accordo negoziale con l'UE.
    Cioè, qui l'UE che tanta pace ci dà, sta negando ad un suo paese membro - lo è ancora perchè non è stato notificato appunto ricorso all'art. 50 - i diritti fondamentali sanciti nei trattati. Ma che roba è?!?!

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    1. L'argomento dell'applicazione dell'art.50 sarà approfondito in base a interessanti interpretazioni di fonte britannica...

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  2. Grazie!!! Grazie!!! Estrapolerò da questo testo uno schema per punti fondamentali, collegati ad excerpta significativi delle citazioni che contiene, e ne farò una lezione di storia per i miei studenti (col collega di diritto in appoggio). Questo sia perché la mia competenza lo impone, non essendo io un giurista, sia perché rianimare la memoria storica è propedeutico all'introiezione dei principi costituzionali. GRAZIE!!!

    P.s. Punto sui giovani, dando per persi definitivamente i lettori di gazzette, alimentati a pane e Ostellino (et pares). Costui, in un suo articolo di ieri, ha battuto e ribattuto sino al ridicolo sull'espressione "democrazie liberali", anche quando una prosa minimamente leggibile avrebbe richiesto il pronome. Eh, c'era da dire la cosa (falsa!). Niente. Democrazie liberali, al limite della lallazione ebetistica. Disgustoso, lui e chi lo legge, e non degno di cura. Sarà mio obbligo morale e persino deontologico far convergere sul 1948 l'intero programma della classe quinta, ché almeno i giovani non li hanno ancora sporcati abbastanza di individualismo razionale (?) assoluto e del gusto da pervertiti di cambiar nome alle cose. Democrazia liberale di mio nonno fascista...

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    1. Ti rammento che stai pur sempre parlando di un "quirinabile". Ti esorto, dunque, a mostrare il dovuto rispetto...Se non per le qualità dell'uomo, quantomeno per la dignità dell'istituzione.

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    2. Caspita, è vero!
      Ho già il capo cosparso di cenere - per quanto, a confronto delle... eruttazioni napolitane, de solio o emerite, la lallazione ebetistica valga un sonetto di Shakespeare (tradotto da Google).
      Evvai con la democrazia liberale, con l'Istituzione a custodire la Carta facoltativa! ;-)

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    3. Un'idea, Luca: se tu e il tuo collega col tempo riuscite a mettere a punto, sul campo, uno schema di lezioni di storia/educazione civica che vi pare efficace, perché non lo rendete disponibile anche per altri insegnanti? Potreste pubblicarlo, o almeno segnalarlo, qui, se Quarantotto è d'accordo.

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    4. Certo che sono disponibile a divulgare una cosa così utile...

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    5. Idea luminosa! Nel mio piccolo, sono a disposizione

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  3. Ah, molto ovviamente osserverò il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in ossequio all'Autore prima ancora che per obbligo.

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  4. Caro Luca, mi basterebbe che portassimo tutti a casa la pelle! Perché di questo ormai si tratta. Un saluto a te

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  5. DILETTANTI EXTRA MOENIA

    Quello espresso, dichiarato, documentato nella "carbonera" del '48 - the knight - assume e s'arricchisce di giorno in giorno di contributi quali quelli, pur senza dimenticarli e nominarli tutti gli altri, di Francesco Maimone.

    Grazie, grazie e ancora un grazie .. nonsonungiurista e confido che ce la si cavi anche perché la Storia l'ha insegnato anche dopo le peggiori pestilenze, carestie, disastri, guerre ..

    S'è ancora qua a raccontare e ricordare lo Spirito Umano che ha poco di pelle ma molto di intelletto

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  6. Ringrazio molto Francesco per la chiara e ricca presentazione. Mi permetto di aggiungere qualche citazione di un vecchio Maestro da me molto apprezzato, come Crisafulli, che sull'argomento aveva scritto pagine preziose (La sovranità popolare nella Costituzione italiana, Rass. Giuliana di dir. e giurispr., 1954 e in Studi in memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Padova, 1955 ora in Stato popolo governo, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 98, 144 e 145), a conferma che certi punti di vista erano, a suo tempo, per così dire, mainstream: "La sovranità popolare sta anzitutto, e concretamente, alle origini della vigente Costituzione: nata dalla consultazione popolare diretta del 2 giugno 1946 e dall’opera di una Assemblea contemporaneamente eletta a suffragio universale. La sovranità popolare, prima dunque di essere un principio ideologico affermato nel testo costituzionale, è la fonte dello stesso testo costituzionale e
    dell’intero ordinamento della Repubblica.
    Assente, formalmente e storicamente, dal vecchio ordinamento monarchico statutario, essa è viceversa ben presente, storicamente e formalmente, nell’ordina­mento vigente.”

    "L’ordinamento costituzionale italiano, si inquadra, dunque, in un tipo di sistemi indubbiamente assai più avanzato, dal punto di vista democratico, rispetto a quello cui apparteneva l’ordinamento del vecchio regno d’Italia e cui appartengono numerosi altri sistemi costituzionali. Ma tra gli stessi ordinamenti del medesimo tipo storico, quello italiano si caratterizza ulteriormente per il tentativo, che in esso chiaramente si esprime, di dare al principio della sovranità popolare una concretezza di contenuto quale raramente si riscontra in altre esperienze costituzionali muoventi anch’esse da tale principio.
    Non bisogna nascondersi, infatti, che il principio della sovranità popolare, pur rappresentando di per sé stesso, per le ragioni accennate a suo luogo (sopra, n. 14), un passo innanzi nei confronti del «dogma » della esclusiva sovranità dello Stato, contiene tuttavia un ele­mento di finzione ideologica, che può anche essere, talvolta, molto accentuato."

    "Ora, la Costituzione italiana, intervenendo attraverso numerose sue disposizioni a dettare un ordinamento della società civile tale da assicurare a ciascuno una effettiva libertà ed eguaglianza, mettendo insomma a base della democrazia politica la democrazia economica, si propone appunto lo scopo di impedire la sopraffazione anche larvata degli interessi della maggioranza dei cittadini, e specialmente degli strati sociali economicamente più deboli, ad opera di ristretti gruppi oligarchici. Vuole, in altri termini, sopprimere il privilegio economico, anche ed anzitutto perché ed in quanto si traduce, o è suscettibile di tradursi, in privilegio politico. Sotto questo aspetto — cui si è del resto accennato in precedenza (sopra, n. 13) —, le cosidette libertà economiche e in genere tutte le disposizioni del testo costituzionale aventi riferimento alla struttura della società civile acquistano un significato ed un’importanza propriamente politici, entrando come componenti essenziali dello stesso sistema di governo adottato ed inserendosi pertanto nel quadro dei principi disciplinanti la formazione e l’esplicazione della sovranità popolare. Ma è chiaro allora che, sinché tali disposizioni costituzionali non siano praticamente realizzate, sinché dunque tra « il principio generale di organizzazione posto a base del nuovo Stato e la realtà sociale in atto » continuerà a sussistere quel « contrasto produttivo di una situazione di ingiustizia, che è necessario eliminare facendo venir meno attraverso gli strumenti che la Costituzione stessa prevede le resistenze opposte dagli interessi legati al precedente assetto » — per ripetere le belle parole di un autorevole scrittore
    [Mortati] — ne soffriranno anche gli istituti più propriamente politici, in senso stretto, connessi al principio della sovranità popolare."

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    1. Avrei messo il neretto anche anche a "sinché...in atto" e alle ultime due righe :-)

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    2. Certo, Arturo, che di passi indietro ne abbiamo fatti. Da Crisafulli, Basso e Mortati a Werner, Issing e Attali, da popoli a "plebaglia". Un bel progresso. E pensa che in certi licei, per essere moderni e al passo con i tempi, si danno nozioni di diritto europeo! E' mostruoso, come dice la prof. Carlassare, che i cittadini non conoscano i propri diritti. Spero che, come Luca Pasello, altri professori comincino a parlare a scuola di questi grandi italiani (ai miei tempi purtoppo non era successo). Bisognerebbe cominciare dalla scuola materna; all'universita' e' troppo tardi. Grazie a te Arturo per le ennesime preziose citazioni

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    3. Concordo con Francesco e aggiungo: quanti quarantenni di oggi hanno il mio stesso ricordo, ossia di quella materia chiamata "educazione civica", che non veniva mai insegnata ed il cui libro, alle medie ed al liceo, rimaneva sistematicamente intonso? I "valori essenziali" sottesi alla Costituzione ben potevano essere trasmessi in quella sede: eppure, il sistema di istruzione, sotto questo aspetto, pare essersi rivelato decisamente deficitario.
      La domanda è: per caso o per colpa?

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    4. . Per precisa intenzione e direttiva "ministeriale". Cioè per via dell'idealismo crociano dominante nella classe politica democristiana, ipocritamente scevro da ogni analisi dei "rapporti economici"; l'analisi era considerata portatrice di idee eversive e di "laicizzazione". Come Basso non si stancò mai di evidenziare

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    5. Ho in dispensa anche il brano di Mortati da cui è tratta la citazione: non mancheranno occasioni di neretto. ;-)

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  7. Aggiungo che non posso dirmi stupito dalla sentenza commentata: da anni una parte sempre più ampia della dottrina lavora indefessemente per cancellare qualsiasi residuo di legittimazione democratica del diritto (solitamente in nome dell'oggettività dei "valori" e contro le tentazioni "populiste" e "totalitarie"), il che è ovviamente tanto più necessario quando si deve legittimare l'invadenza costituzionale di un ordinamento, come quello comunitario, l'affermazione di un fondamento e funzionamento democratico del quale è impresa assai ardua (non che qualcuno non ci abbia provato, come l'impavido Cassese). Per dirla con Cantaro (Costituzione e diritti in Europa. La "lotta" per la sovranità nella scienza giuridica, Entergrafica, Roma, 2002, pag. 104): "Riconoscere l’esistenza di una “costituzione europea”, o solo predicarne la necessità, nella conclamata assenza/indesiderabilità di uno Stato federale e di un omogeneo popolo europeo, significa ritenere plausibile una “costituzione senza soggetto”.”

    Se il popolo politicamente non esiste, o è comunque un elemento secondario, magari perturbatore di un ordinamento la cui legittimità sta altrove, perché farne un dramma se non può votare?

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  8. Nel frattempo per Bini Smaghi : "We adopted rules on public money; these rules must be assessed in a market that has a potential crisis to decide whether some suspension needs to be applied..." e la soluzione si accompagna a: "Italy must do more to deal with non-performing loans and Prime Minister Matteo Renzi will have to take politically unpopular steps including cost cuts and job reductions, he said.". Chiaro no?

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    1. La via più breve è tamponare fino al referendum e poi (con questo, o altro governo "emergenziale") "fare presto" con prelievo forzoso sui conti correnti per una quarantina di miliardi

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    2. Le coperture sono quelle: le basi imponibili e i titoli di imposizione se non zuppa, pan bagnato.
      Non abbiamo una BC e quindi, essendoci obbligo di copertura in pareggio di bilancio e stagnazione-deflazione si preferirà, presumibilmente, intervenire sul patrimonio, come chiede da anni Commissione (e Deutschebank sua "consulente", no?)

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    3. Certo che si. Soluzioni per il cittadino medio, oltre al materasso?

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    4. Non sono un espertologo di investimenti finanziari.
      Quello che so è che la fiducia nel sistema bancario la stanno distruggendo come da programma dell'Unione bancaria e che l'acquisto di eventuali titoli del debito pubblico di "rifugio" dalle tosature e/o dal bail-in, dati i soliti vincoli fiscali, sono ad alto rischio di equivalenti perdite sui corsi (dato tremendo aumento dei rendimenti, acuito dall'arrivo di eventuale trojka, conseguenti crediti a strozzinaggio di ESM, e l'imposizione di misure distruttive totali dell'economia per la loro restituzione).

      Insomma, tutto l'amabaradam riservato alla Grecia

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    5. Infatti il navigare è a vista, visto appunto quanto già messo in pratica altrove. Nessun rifugio sembra al sicuro da eventuali ladrocini, purtroppo.

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  9. Ragionevolmente...quali "asset" potrebbero essere al riparo dal cetriolone patrimoniale?

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  10. « Tutti i cittadini concorrono all'esercizio di questo diritto tranne coloro che ne sono legalmente privati o che volontariamente non esercitino un'attività produttiva »

    A spanne i rentier e i finanzieri che esercitano squisitamente attività speculativa non dovrebbero neanche avere la tessera elettorale...

    Grazie mille, Francesco.

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  11. Nel 1994 ascoltai una conferenza di un giurista sull'allora nuovo modello del "partito azienda". Diceva che era stato esplicitamente ordinato dai vertici del partito-azienda ai "clubs" locali di non prendere alcuna iniziativa autonoma in modo da non coprire le azioni programmate dal centro. Cioè sono decenni ormai secondo me che è scomparsa la democrazia partecipativa, ha ragione Colin Crouch, siamo in una "post-democrazia" svuotata di ogni significato sostanziale perché ridotta al semplice rito del "processo elettorale" manipolato con tecniche di marketing. Infatti la cagnara che c'è oggi a livello mediatico è perché la gente è talmente stufa che il marketing non basta più (prima del referendum,quando guardavo su YouTube le conferenze sue, di Bagnai, di Gattei ed altri, invece delle solite pubblicità di auto e profumi compariva sempre, martellante, ossessiva, la pubblicità "Le ragioni del sì". Anche ad un mio amico succedeva la stessa cosa). Sono talmente contrariati da questa cilecca che adesso vogliono passare a metodi repressivi (DDL Gambaro, ma anche la colossale enormità, saltata fuori con la Brexit, di abolire il suffragio universale). La democrazia, o è partecipativa, o non è.

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