lunedì 7 novembre 2016

LA "STUPEFACENTE" COSTITUZIONE €TERONOMA, IN NOMINE PANGERMANESIMI

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1a.- Intendiamo, che anzitutto si fondasse sull'enunciazione della sola eguaglianza formale, tipica degli ordinamenti liberali orientati al puro contrattualismo e al mercato:
 Articolo 3 [Uguaglianza davanti alla legge]
(1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.
(2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove la effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio.
(3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
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1b.- Che formulasse i "diritti fondamentali", fin dalla sua prima parte, intitolandoli tutti come "libertà", e dedicasse al diritto all'istruzione una previsione che esclude ogni correlazione con un obbligo statale di organizzare un sistema imparziale e universale (cioè aperto a tutti) di pubblica istruzione, formulando questo mero compito statale di "sorveglianza":
Articolo 7 [Istruzione scolastica]
(1) L'intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.
(2) Le persone che hanno la patria potestà hanno il diritto di decidere in ordine alla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.
(3) L'insegnamento religioso è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole pubbliche, ad eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà ad impartire l'insegnamento religioso.
(4) È garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L'autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.
(5) Una scuola primaria privata può essere autorizzata solo se l’amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se coloro che hanno la patria potestà chiedono di istituire una scuola interconfessionale, confessionale o filosofica, sempre che nel comune non esista già una scuola primaria pubblica.

(6) Le scuole propedeutiche sono abolite.
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1c.- Che NON prevedesse alcuna norma sulla tutela del lavoro e, tantomeno, un diritto al lavoro corrispondente a un (non previsto) obbligo di intervento dello Stato per garantirlo e si limitasse a considerare il lavoro come "libertà di scelta della professione", salvo poi prevedere "stati di eccezione" in cui persino questa (mera libertà di) scelta possa ampiamente essere limitata:
Articolo 12 [Libertà della professione]
(1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo e le sedi dilavoro e la formazione. L'esercizio della professione può essere regolato per legge ed in base ad una legge.
(2) Nessuno può essere costretto ad un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico di prestazione di servizi, tradizionale, generale e uguale per tutti.
(3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di pena detentiva pronunciata da un tribunale.
Articolo 12a [Servizio militare e civile obbligatorio]
(1) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in un’organizzazione di protezione civile.
(2) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato ad un servizio sostitutivo. La durata del servizio sostitutivo non può superare la durata del servizio militare. Le modalità sono stabilite con legge che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche prevedere la possibilità di un servizio sostitutivo che abbia alcun rapporto con le unità delle forze armate e della polizia confinaria federale.
(3) In caso di proclamazione dello stato di difesa, coloro che sono obbligati alle armi e che non sono stati chiamati ad un servizio di cui ai commi I o II possono essere obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge o in base ad una legge, a prestazioni di servizi civili a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni di servizi pubblici sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui al primo periodo possono aver luogo presso le forze armate, nel settore dell’intendenza, o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.
(4) Se, nel caso di proclamazione dello stato di difesa, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base d'una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare servizi armati.
(5) Nel periodo di tempo precedente lo stato di difesa gli obblighi previsti al terzo comma possono essere imposti soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 80a, primo comma. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel terzo comma, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni d'istruzione, con legge o sulla base d'una legge. In tal caso non si applica la disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
(6) Qualora, durante lo stato di difesa, il fabbisogno di forze di lavoro per i settori di cui al secondo periodo del terzo comma non sia interamente ricoperto su base volontaria, la libertà dei tedeschi di non esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base di una legge, al fine di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. Il primo periodo del quinto comma è applicabile per analogia prima della sopravvenienza dello stato di difesa.
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1d.- Che connette la garanzia della proprietà al suo "servire il bene comune" che non è l'interesse generale comunitario, cioè pubblico incarnato dallo Stato, ma null'altro che l'agire concorrenziale del mercato (come noi ben sappiamo; v.p.11, sullo specifico intendimento della cultura che produce questo "documento"), pur ammettendo teoriche e genericamente indicate forme di "socializzazione" per "Il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione" (art.15):
Articolo 14 [Proprietà, diritto di successione ed espropriazione]
(1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalla legge.
(2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene comune.
(3) L'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base ad una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è ammesso ricorso di fronte ai tribunali ordinari.
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1e.- Che è ossessivamente dedicato, questo documento, alla disciplina di una vasta serie di "stati di eccezione", che sanzionano la possibilità di revocare persino la cittadinanza e i più fondamentali diritti fondamentali; es;

Articolo 18 [Perdita dei diritti fondamentali]
(1) Chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (articolo 5, primo comma), della libertà di insegnamento (articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde tali diritti fondamentali. La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale costituzionale federale.
Articolo 19 [Restrizioni di diritti fondamentali]
(1) Nella misura in cui, in base alla presente Legge fondamentale, un diritto fondamentale possa essere limitato con una legge o in base ad una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve individuare il diritto fondamentale indicando l'articolo interessato.
(2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.
(3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano ad esse applicabili.
(4) Chiunque è leso nei suoi diritti dal potere pubblico può adire l'autorità giudiziaria. Qualora non sia stata stabilita una diversa competenza, il ricorso è proposto innanzi alla giurisdizione ordinaria. È fatto salvo il disposto dall'articolo 10, secondo comma, secondo periodo.
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1f.- Che prevede una espressa norma di intenso filtro dell'adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, posto in modo da far prevalere lo sviluppo di tale processo dal punto di vista dell'interesse nazionale, prefissando, come obbligo stabilito unilateralmente da tale documento, quali siano i principi fondamentali a cui si deve ispirare la stessa Unione:
Articolo 23 [L’Unione europea]
(1) Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale...collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma..."
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1g.- Che pone, nell'ambito delle rigide condizioni impositive appena viste, la possibilità di "trasferimenti di sovranità" ma pur sempre specificando che le norme del diritto internazionale "prevalgono sulle leggi federali", ed escludendo perciò che prevalgano sulle norme costituzionali, prevedendo - solo in questo quadro di condizioni imposte unilateralmente- le stesse "macroregioni", indicate come "organizzazioni interregionali tranfrontaliere"?
Articolo 24 [Istituzioni internazionali]
(1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative.
(1a) Qualora ai Länder spetti l'esercizio di competenze statali e l'adempimento di compiti statali, essi possono, con l'assenso del Governo federale, trasferire diritti di sovranità a organizzazioni interregionali transfrontaliere.
(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.
(3) Al fine di assicurare la regolazione delle controversie tra gli Stati, la Federazione aderirà a convenzioni costituenti una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, universale e obbligatoria.
 Articolo 25 [Diritto internazionale e diritto federale]
Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.
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1.h- Che peraltro prevede un bicameralismo asimmetrico, in vista dell'approvazione finale del solo parlamento federale-statale, con date certe, ma pur sempre in più fasi e maggiori spazi di tempo, molto più ampiamente co-decisionali, di quanto non preveda il nostro attuale progetto di riforma costituzionale:
Articolo 76 [Progetti di legge]
(1) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.
(2) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi prima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto a esprimere il proprio parere su tali proposte entro sei settimane. Qualora il Bundesrat, per importanti motivi e in particolare in relazione all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento dei termini, il termine è fissato in nove settimane. Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane o, qualora il Bundesrat abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, dopo sei settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat come particolarmente urgente, anche se il parere del Bundesrat non gli è ancora pervenuto; esso deve trasmettere al Bundestag il parere del Bundesrat all'atto del ricevimento. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento dei diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24 il termine per il parere è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica.
(3) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro sei settimane. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo. Qualora esso, per gravi motivi e con particolare riguardo all'ampiezza di un progetto, richieda un prolungamento del termine, questo è fissato in nove settimane. Qualora il Bundesrat abbia designato in via eccezionale un progetto come particolarmente urgente, il termine è di tre settimane o, nel caso il Governo abbia espresso una richiesta ai sensi del terzo periodo, di sei settimane. Per i progetti di modifica della Legge fondamentale e per il trasferimento di diritti di sovranità ai sensi degli articoli 23 o 24, il termine è di nove settimane; la disposizione di cui al quarto periodo non applica. Il Bundestag deve discutere e pronunciarsi in ordine ai progetti in un termine adeguato.
Articolo 77 [Procedura legislativa]
(1) Le leggi federali sono approvate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione, il Presidente del Bundestag le trasmette senza indugio al Bundesrat.
(2) Il Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento del testo di legge approvato, richiedere la convocazione di una commissione composta da membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune dei testi. La composizione ed il funzionamento di detta commissione sono disciplinate da un un regolamento interno adottato dal Bundestag e approvato dal Bundesrat. I membri del Bundesrat nominati in detta commissione non sono vincolati da direttive. Nel caso sia necessario per una legge l'approvazione del Bundesrat, il Bundestag ed il Governo federale possono parimenti chiedere la convocazione della commissione. Qualora la commissione proponga una modifica del testo di legge adottato, il Bundestag deve pronunciarsi nuovamente.
(2a) Qualora per una legge sia necessaria l'approvazione del Bundesrat e una richiesta di cui al secondo comma, primo periodo non sia stata avanzata ovvero la procedura di conciliazione si sia conclusa senza proposte di modifica del testo di legge adottato, il Bundesrat deve pronunciarsi entro un termine ragionevole.
(3) Qualora per una legge non sia necessario l'assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo che è terminata la procedura prevista dal secondo comma, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l'opposizione decorrono, nel caso del secondo comma, ultimo periodo, dal momento del ricevimento del testo di legge nuovamente adottato dal Bundestag, e in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del presidente della commissione prevista al secondo comma, relativa alla conclusione della procedura davanti alla commissione stessa.
(4) Se l'opposizione è deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.
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1.i- Che però regola le modifiche-(revisioni) di tale documento fondamentale solo per via di espressa previsione, compreso il caso di leggi di ratifica di trattati internazionali, che devono quindi essere vagliati dal per certificare, con espresso eventuale emendamento (a maggioranza parlamentare rafforzata), la loro conformità al documento, e comunque che non possono in nessun caso violare i principi di "dignità" del cittadino (art.1), e di sovranità promanante dal popolo, al punto da ritenere del pari inviolabile il "diritto di resistenza" contro le alterazioni dell'ordinamento fondamentale della sovranità popopare nazionale (art.20):
Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale]
(1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione.
(2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.
(3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20.
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1.l.- Che anche agli artt.80 e 81, regola in dettaglio lo "stato di eccezione" che consente, anche in caso di avvenuto scioglimento delle camere, normativa derogatoria delle leggi, prevedendo sia lo "stato di tensione" che quello di "emergenza legislativa", come fondamento di tali atti aventi forza di leggi derogatorie delle norme ordinarie sul procedimento legislativo, anche per far entrare in vigore leggi in precedenza respinte dal parlamento federale-statale.
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1.m-  Che prevede, sempre sul già visto presupposto della loro inderogabilità da parte di trattati di qualsiasi genere e, in specie, di quelli esecutivi dell'Unione europea, - la quale anzi deve adeguarsi ai principi unilateralmente posti in tale documento- norme economico-monetarie che comportano che, proprio in materia economico-monetaria, non la Costituzione nazionale si debba adeguare ai trattati, ma esattamente il processo inverso:

Articolo 88 [Banca federale]
La Federazione istituisce una banca valutaria e di emissione, come Banca federale. Le sue funzioni e competenze possono essere trasferite, nel quadro dell'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, che è indipendente ed è vincolata allo scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi.
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1.n- Che (vi risparmio le norme sulle "curiose" interferenze tra poteri del parlamento di destituzione dei giudici che siano ritenuti violare la Legge fondamentale  e i super-poteri di "ultima parola" conferiti al Tribunale Costituzionale federale), in tema di "pareggio di bilancio", formulato come ipotesi normale per i Lander, potendo soltanto la legge federale autorizzare l'emissione di debito "locale", enuncia senza mezzi termini "le entrate e le spese devono essere pareggiate". E ciò tranne i temperamenti dettati da "perturbazioni dell'equilibrio economico generali", influenti sui soli bilanci dei singoli Lander, a favore dei quali interverrebbe lo Stato federale in via eccezionale, e sempre cercando di ripristinare, con immediatezza, il proprio rispettivo pareggio di bilancio:

Articolo 109 [Gestione del budget della Federazione e dei Länder]
(1) La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.
(2) La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.
(3) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

(4) Ai fini della tutela da perturbazioni dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat, prescrizioni concernenti:
1. l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali;
2. l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura).
Le autorizzazioni all'emanazione delle relative ordinanze normative possono essere conferite soltanto al Governo federale. Tali ordinanze normative necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Esse devono essere abrogate non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.
Articolo 110 [Budget e legge finanziaria della Federazione]
(1) Tutte le entrate e le spese della Federazione devono risultare dal bilancio preventivo; per quanto attiene alle imprese della Federazione e ai fondi speciali, é sufficiente indicare le sopravvenienze in entrata e in uscita. Nel bilancio preventivo le entrate e le spese devono essere pareggiate.
(2) Il bilancio preventivo viene determinato, diviso in periodi annuali, per uno o più anni finanziari, dalla legge di bilancio, prima dell'inizio del primo anno di applicazione. Può essere stabilito che alcune parti del bilancio preventivo valgano, divise per anni finanziari, per periodi diversi di tempo.
(3) La proposta di legge di cui al secondo comma, primo periodo, così come le proposte di modificazione della legge di bilancio e del bilancio preventivo, vengono presentate contemporaneamente al Bundestag e al Bundesrat. Il Bundesrat ha la facoltà di prendere posizione sulle proposte entro sei settimane, e sulle proposte di modificazione entro tre settimane.
(4) Nella legge di bilancio possono essere inserite soltanto disposizioni relative alle entrate e alle spese della Federazione riferentisi al periodo di tempo stabilito dalla legge di bilancio stessa. La legge di bilancio può stabilire che le disposizioni perdano vigore con la promulgazione della successiva legge di bilancio o, se autorizzate a norma dell'articolo 115, in un tempo successivo.
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1.o- Che, inoltre, rispetto all'ipotesi di preventivo e pluriennale "pareggio tra entrate e spese", (e sempre rammentando la costituzionalizzazione di una banca centrale "indipendente" e vincolata allo "scopo primario della garanzia della stabilità dei prezzi"), prevede limiti a qualsiasi sforamento delle entrate e delle uscite, sottoponendole al potere interdittivo del governo (che risulta del tutto analogo a quello che oggi esercita la Commissione UE sui bilanci dei singoli Stati UEM), prevalente su qualsiasi iniziativa del Parlamento:

Articolo 112 [Spese eccedenti e straordinarie]
Le spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio preventivo e quelle fuori bilancio devono avere il consenso del Ministro federale delle finanze. Tale consenso può essere concesso solo nel caso di un'imprevista e inderogabile necessità. Ulteriori particolari possono essere stabiliti con legge federale.
Articolo 113 [Aumenti di spesa e riduzioni di entrate]
(1) Le deliberazioni del Bundestag e del Bundesrat che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in prosieguo di tempo, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Parlamento sospenda la deliberazione su tali leggi; in tal caso il Governo federale, nel termine di sei settimane, deve far pervenire al Bundestag il suo punto di vista sulla questione.
(2) Entro quattro settimane dall’approvazione della legge da parte del Bundestag, il Governo federale può richiedere che il Bundestag riapprovi nuovamente la legge.
(3) Se la legge è perfetta ai sensi dell'articolo 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane, e solo se abbia precedentemente iniziato il procedimento previsto nel primo comma, terzo e quarto periodo, o nel secondo comma. Trascorso tale termine, il consenso si ha per concesso".
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3. Tutto quello che abbiamo visto finora, sia pure in una selezione per "dati" significativi", potrebbe apparire in parte come una bozza del Trattato di Maastricht, in parte come lo statuto dei futuri "possibili" Stati Uniti d'€uropa, in parte come la fonte ispiratrice della riforma dell'art.81 Cost. e dell'attuale revisione sottoposta a referendum. E, invece, come avrete senz'altro capito si tratta della Grundgestetz, cioà la (più o meno) Costituzione tedesca.

Ma la domanda sorge spontanea: non era prevedibile, da parte di coloro che trattarono Maastricht per l'Italia, che "fondersi" con un ordinamento così diverso e così "impositivo", espressione di una realtà statuale economicamente più forte della nostra, e con essa incompatibile, proprio sul piano di quelle tendenze alla "competitività" e alla "stabilità dei prezzi", che tanto incidono in un'area valutaria comune, ci avrebbe costretto a snaturare, se non distruggere, la nostra Costituzione fondata sul lavoro, per costringerci a mutarla e a renderela omogenea a questo paese dominante?

3.1. E se questo è quanto, senza dirlo e senza esporlo a un vero dibattito democratico, o almeno consapevole, del parlamento, "coloro che trattarono", avevano in testa fin da principio, come possono oggi richiamarsi alla democrazia costituzionale e, al tempo stesso, alla "costruzione €uropea" contemporaneamente, senza letteralmente prendere in giro il popolo italiano? 
Tanto che lo stesso Carli (!), "inventore" della formula "vincolo esterno", riteneva "stupefacente" l'indifferenza con cui in Italia era stata accolta la ratifica di Maastricht, che, secondo lui, implicava l'abbandono del  nostro modello socio-economico costituzionalizzato!
Insomma, i tedeschi, col trattato di Maastricht e i seguenti, hanno voluto imporre agli altri paesi il loro ordoliberismo costituzionale: chi ha voluto farci aderire ai trattati €uropei così redatti, doveva essere anch'esso desideroso di trasformare in senso ordoliberista la Costituzione sociale italiana. 
E doveva anche desiderare, fin dall'inizio, che non il mutamento e l'adeguamento a presunti "tempi che cambiano" con la "globalizzazione", avrebbero imposto la distruzione della nostra Costituzione, quanto il desiderio di imporre l'economia sociale di mercato, cioè l'economia di mercato neo-liberista tout-court, come riassetto oligarchico di una società che non gli andava bene. A pochi, senza dirlo ai molti...

sabato 5 novembre 2016

TRA POST-BREXIT, HACKER RUSSI E POPULISMI MACHISTI, IL "RISVEGLIO DELLA FORZA" DEL VOTO: LIBERO E EGUALE...


http://oubliettemagazine.com/wp-content/uploads/Star-Wars-Il-risveglio-della-Forza.jpg

1. Facciamo un po' il punto dei "polls" sulle elezioni presidenziali americane. Sappiamo che, come nel caso del referendum Brexit  che i sondaggi, spesso, accreditano il rafforzamento di una candidatura o di una forza politica per indurre gli indecisi a restarsene a casa, ovvero a votare per il favorito, per non "disperdere" il voto. 
Quanto al Brexit, dopo la pronuncia dell'Alta Corte britannica di cui tanto si parla, seguirà, state tranquilli, e Theresa May lo ha subito ribadito, un conforme voto parlamentare; ciò in quanto ai conservatori ormai conviene mantenersi al governo e ai laburisti rimanere nel parlamento come attualmente composto, perché in caso di elezioni anticipate, che sarebbero inevitabili ove il parlamento contraddicesse l'esito referendario (non siamo in Italia e la cosa non verrebbe tollerata), i laburisti, presentandosi come alfieri del "remain" - irreversibilmente assunto come pro-big business- verrebbero praticamente dissolti. Come abbiamo visto qui (p.6):


2. Ma torniamo ai sondaggi Hillary vs. Trump.
Oggi, lo strepito dei giornaloni occidentali, a orientamento pro-Clinton praticamente unificato, è contro l'interferenza elettorale costituita dalla questione mails coperte da segreto, che Hillary avrebbe allegramente gestito su un account personale, peraltro esteso a un sorta di intranet di suoi collaboratori non legittimati all'accesso di quei contenuti: e se glielo aveva concesso ci sarà stato un motivo; e questo motivo era proprio in funzione della condivisione dei contenuti effettivi di queste mails; i quali contenuti sono esattamente l'oggetto della ri-apertura dell'indagine. Che, a quanto pare, sta anche acquisendo mails, pensate un po', anche su "strane" interferenze clinto-obamiane sull'FBI, che spiegano perché l'indagine sia stata in un primo tempo affossata.

Il fatto è che non solo le metodologie, ma anche gli "scopi impliciti" dei sondaggi, parrebbero non essere realmente influenzati, di per sé, dalla vicenda mails, nonostante i media italiani piagnucolino in tal senso, dimostrando un'arretratezza logica e culturale determinata dal rudimentale allineamento alle aspettative pro-Clinton: la riapertura dell'indagine, infatti, secondo la visione tecnico-critica degli esperti USA interpellati sul tema, lascerebbe incerti gli incerti e solo rafforzerebbe l'entusiasmo di chi è già convinto. 

3. Era stata invece fortemente influente, per le sue motivazioni condivise, e dunque scontatamente bipartisan di politically correctness, l'onda del paradigma, appunto bipartisan, della condanna del machismo da liceale di Trump.
Tanto che la situazione si è evoluta in questi termini, nel corso degli ultimi mesi (tarando l'incertezza metodologica e manipolatoria dei sondaggi di cui s'è detto sopra). Prendo i polls utilizzati dalla BBC e dal Los Angels Times, che certamente non sono pro-Trump:

A maggio 2016:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh_Tle_oykpZMWLAni8Ve2i1QA44g42V9LrsYSMKlTkCHpwC-7NODbecAVh-Nl-U1urqJoZOLvL5jiwgaPHN_liSoZNxYGbyXD9-vmsExpEmx_iQvKuNpLZt02wz15ChUUxXyOSpK8-Lc7/s1600/short+poll.tiff

A luglio 2016:
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/inlineimage/2016-07-25/2wayjul24.png

Ad agosto 2016:

http://www.trbimg.com/img-57bbb047/turbine/la-aug-22-lat-dornsife-tracking-poll-20160822/1000

4. Ed ecco che, dopo questa rovente estate di polls (di sostanziale parità con trend favorevole a Trump), si innesta la questione "quant'è bruttomaschilista Trump" (tirando fuori un video privato che qualsiasi maschio di non particolare cultura ed intelligenza, - cioè una larga maggioranza-, questo va detto, potrebbe aver lasciato dietro di sè, ove fosse così squallido da filmare pure le sue vanterie).

Il netto sorpasso da "diritto cosmetico" - visto, tra l'altro, che Hillary è, lei proprio lei, la moglie del campione di machismo Bill-, si vede da qui, (pur dovendosi scontare che i dati sono da diversa fonte e già proiettavano una Clinton in vantaggio netto durante l'estate): notare che a seconda della vastità del "campione" i risultati mutano. E non è che il campione più vasto sia necessariamente più indicativo, come è arguito nei links metodologici di cui sopra. Ma se ciò fosse stato attendibile, non si sarebbe tirata fuori la questione del machismo, una volta constatato che quella del razzismo-populismo non funzionava molto bene:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Trump_vs._Clinton_nationwide.svg/810px-Trump_vs._Clinton_nationwide.svg.png

5. La situazione attuale, sarebbe più o meno quella (sempre ex multis, ma lo abbiamo costantemente avvertito dall'inizio) proposta, in data odierna, 5 novembre, da The Telegraph (sufficientemente neutrale...e che fa la media delle rilevazioni costantemente monitorate): percentuali in quasi parità convergente (cioè vantaggio di Hillary eroso al minimo), (The presidential campaign has seen Donald Trump, once a Republican outsider, close the gap on Clinton before falling back after a series of controversies), ma netto vantaggio della Clinton nell'assegnazione dei voti degli "elettori" corrispondenti a ciascun "collegio elettorale". 
Il sistema così prescelto ha un ruolo fondamentale, perché le percentuali del voto popolare contano meno della risultante del voto nei collegi elettorali, che designano in pratica dei "grandi elettori".
Quello che conta, dunque, è la percentuale dei grandi elettori ottenuti nei collegi, per lo più col criterio che chi prevale, a semplice maggioranza, nel singolo Stato, prende tutti i relativi "grandi elettori" del collegio: non conta perciò la percentuale di elettorato direttamente rilevato a livello nazionale.
Attualmente la Clinton, in questo conteggio di "secondo grado", prevarrebbe per 227 a 164! 








Voting split prediction

Number of electoral college votes

168
59
144
20
147
MidpointLast updated 17:02

6. In dettaglio, Clinton avrebbe 168 voti sicuri, 59 "pendenti" (cioè probabili ma non attribuibili con certezza), da cui il totale di 227, mentre 147 sarebbero quelli ancora "contesi". 
Trump, invece, ne avrebbe solo 144 "safe" e attualmente deve solo sperare di poter rimontare sull'area dei voti ancora contesi, sperando appunto di conquistarne la schiacciante maggioranza.
Una condizione quasi senza speranza di vittoria...

Ma allora perché il sistema neo-orwellian-mediatico-finanziario, che appoggia sfacciatamente la Clinton, ha lanciato l'allarme terroristico preventivo dell'attacco di hackeraggio RUSSO, teso evidentemente a mobilitare gli indecisi e i demotivati democratici - o anche solo repubblicani anti-Trump-, sulla base della penosa equazione eversiva "Trump-alleato-di-Putin (nuovo Hitler)", già rivelatasi fantasiosa, secondo sia l'FBI che "fonti" di intelligence (governative) di questi giorni?

7. Ma perché il vantaggio nel computo dei "grandi elettori" della Clinton - considerato che la vittoria si pone alla soglia dei 270 voti, è in realtà fortemente in dubbio sia nel computo attendibile dei 59 "probabili" - il cui errato conteggio in eccesso abbasserebbe ben al di sotto dei 227 attribuiti le certezze clintoniane-, sia per la contesa nei c.d. Swing States (Florida, Nevada, Virginia, Ohio, Nort Carolina, Arizona, Colorado, Georgia) dove sono ancora in gioco 135 voti di "grandi elettori".
E dove, e questo è un punto fondamentale, è sempre più evidente quello che in Italia viene accuratamente evitato dai media: e cioè che la storia che Trump sia totalmente inviso ai gruppi etnici "non-white" si sta rivelando sempre meno vera. 
Risulta vero invece che molta parte delle comunità di neri e di ispanici, che abbiano la cittadinanza, una posizione lavorativa e un radicamento in USA che li rende parte attiva dell'elettorato, si rende conto che il globalismo della Clinton mette in pericolo anche loro; anche più di quanto non faccia per il "profondo" cuore dell'America. bianca e impoverita, di ex "white collars" e disprezzati "red-necks" della campagne.

8. Trump, al contrario della Clinton, non ha mancato di parlare del "mercato del lavoro", dei falsi "positivi" statistici della disoccupazione (U3 vs. U6), delle delocalizzazioni e della scomparsa della Middle Class.
Tanto basta a rimettere in discussione persino il sistema super-maggioritario ed oligarchico di elezione del Presidente. 

E tanto basta perché un minimo di attenzione al conflitto sociale e distributivo, quale mostrata da Trump, metta in difficoltà i calcoli dell'establishment a supporto della Clinton e induca a inventare la minaccia russa sulle elezioni, in modo da tentare di compattare l'elettorato su un patriottismo e su un nazionalismo che sono quanto di più lontano, e di poco credibile, se agitati dalla Hillary così vicina ai Soros e ai trattati di liberoscambio.
Per questo, consiglio di rileggersi  (sapendo che al popolo USA non sta affatto bene nè la fine della mobilità sociale, che la Clinton sprezzantemente sottovaluta, né la fine di ogni effettiva rappresentatività del voto popolare):

LO "STRANO CASO TRUMP": LA FINE DELLA MOBILITA' SOCIALE. E DELLE ELEZIONI?