martedì 21 gennaio 2014

IL PAREGGIO DI BILANCIO QUALE "EFFETTIVAMENTE" DISCIPLINATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012.


Di seguito pubblichiamo il testo integrale della
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale

Probabilmente vi parrà un esercizio scontato, dato che tale testo è comunque ampiamente accessibile sul web ed è stato oggetto di discussione e commento sui giornali (non in TV, dove il dettaglio non può andare oltre lo slogan, che è, semmai, seguito da feroci aggressioni polemiche contro ogni forma di riflessione critica basata su elementari principi economici e costituzionali).
Ma questo testo, ed il suo impatto applicativo, tanto scontati non sono. Non farò un "commentario" all'intera legge costituzionale, ma vi fornisco alcune brevi indicazioni di lettura per individuare i punti problematici del testo:
a- all'art.1, soffermatevi sul previsto secondo comma del "nuovo" art.81. In tale formulazione viene posta una duplice barriera "autorizzativa" dell'indebitamento: "gli effetti del ciclo economico" (locuzione alquanto imprecisa: non si poteva direttamente dire "la crescita del prodotto interno lordo" rilevata in un significativo periodo di riferimento, appunto, "il ciclo"?) nonchè il "verificarsi di eventi eccezionali". Meditate: il problema è che anche una stagnazione prolungata, divergente dalla crescita del resto del mondo, è di per sè un evento eccezionale (e si protraeva dall'introduzione dell'euro!). Non diciamo poi una recessione prolungata, che, in sè, è sicuramente un evento eccezionale, specie se rapportata alle serie storiche precedenti dell'andamento dell'economia italiana;
b- rapportate poi quanto appena evidenziato con l'art.5. Questo è sicuramente il più "clamoroso": basti dire che si imporrebbe "l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni", cosa che, in primo luogo, presupporrebbe una seria considerazione del "moltiplicatore fiscale". Almeno definendone la metodologia di applicazione in base alla più attendibile letteratura scientifica in materia.
Cosa che porterebbe alla autosconfessione di tutta l'impostazione della legge costituzionale, dato che si evidenzierebbe come il pareggio di bilancio - che è posto come "divieto" di indebitamento, cioè come sua assenza programmatica- risulterebbe essere la causa principale del ciclo economico negativo e, nel tempo, assumerebbe una inevitabile natura di "evento eccezionale" (se si fosse ancora connessi al buon senso)!
c- Un suicidio in diretta. Basti dire che il risparmio privato (ed il connesso livello necessario di investimenti) sarebbe realizzabile solo in caso di attivo costante (e rilevante) delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, obiettivo che, nella situazione di cambio fisso, imporrebbe una costante svalutazione interna, addirittura perpetua (almeno finchè esista l'euro).
Ma anche "fuori dall'euro", il pareggio di bilancio imporrebbe lo stesso vincolo di attivo costante del CAB: altrimenti, dato il crollo di risparmio-investimenti che ne conseguirebbe, sarebbe una intenzionale enunciazione del programma di deindustrializzazione del paese.
E, comunque, in entrambe le ipotesi, il pareggio di bilancio implicherebbe la concentrazione del risparmio, e della stessa (magra) ricchezza dovuta a questo modello di ipotetica crescita, in capo ai soli percettori dei profitti da esportazione (ammesso che siano disposti poi a reinvestirli e non a cercare remunerazione in investimenti finanziari all'estero, come accade in Germania)
d- Ma una volta che, per "accertare le cause degli scostamenti rispetto alle previsioni", si facesse una corretta e realistica applicazione del moltiplicatore, si vedrebbe pure come lo stesso "pareggio" del saldo statale (o anche la sua costante drastica limitazione), pur mirato inevitabilmente a realizzare un costante attivo CAB, avrebbe effetti "ciclici", cioè prolungati - ed anche incontrollabili, data l'esistenza di condizioni valutarie, commerciali e cicliche proprie dell'intera economia mondiale-, nel determinare una "compressione-decrescita" della domanda interna tale da deindustrializzare comunque il paese.
Mi fermerei qui: di autentiche "perle", la legge costituzionale è letteralmente infarcita.
E so che le potreste altrettanto indicare voi stessi. 
Da notare che il pareggio si applica, (art.6), "a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014." Ciò significherebbe, a rigore, che tale esercizio finanziario dovrebbe risultare già in pareggio: cioè che in esso, in base alla stessa legge di stabilità appena approvata, non sia consentito l'emergere di un indebitamento (deficit) a fine anno. Ma, a voler concedere che si tratti di una normativa "procedurale", cioè che si applicherebbe nei suoi effetti sostanziali dal 2015 e nelle sue forme deliberative circa il bilancio da approvare a maggioranza assoluta (dei componenti delle camere) dal 2014, avremmo un bel problemino: i presupposti e la finalità della legge costituzionale escludono "culturalmente e cognitivamente", in base alle teorie economiche propugnate unanimemente da tutte le forze politiche italiane e dall'UEM, che possa mai identificarsi una ragione dello scostamento nelle stesse politiche di "pareggio" e che ciò, pertanto, possa mai costituire una giustificazione per politiche correttive che ricorrano all'indebitamento (che, infatti, rischierebbero di ri-provocare un saldo negativo delle partite correnti).
Solo che, questo temuto effetto transitorio, a fronte della costante caduta di risparmi e investimenti, e della conseguente deindustrializzazione, sarebbe assicurato e strutturale proprio dall'applicazione costante del pareggio!
"l'attuale fase recessiva non è ora considerata, nè lo sarà mai, un ciclo economico particolarmente avverso, cosa che imporrebbe di ricercarne la cause e i metodi di correzione mediante intervento fiscale.
Magari ammettendo che la recessione, cioè il ciclo economico avverso, è provocato proprio dall'asservimento alle politiche UEM, e quindi, in definitiva, dall'adesione all'euro con tutti i suoi annessi e corollari, nel tempo. Anzi, stiamo in pieno "risanamento" (di cosa? I conti pubblici peggiorano costantemente rispetto a tutte le previsioni e il debito/PIL continua ad aumentare).
 Solo che, invece, con unanime parere di tutte (TUTTE) le forze politiche presenti oggi in Parlamento, la crisi viene tutt'ora definita "finanziaria" (e provocata dalla crisi internazionale del 2008, che, invece, ha ormai esaurito i suoi effetti fuori dall'area UEM); cioè la crisi sarebbe imputabile al deficit pubblico eccessivo e all'accumularsi del debito".
Divertitevi (se potete):
 
Art. 1 
 
  1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e  delle
fasi favorevoli del ciclo economico. 
    Il ricorso  all'indebitamento  e'  consentito  solo  al  fine  di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione
delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede  ai  mezzi
per farvi fronte. 
    Le Camere  ogni  anno  approvano  con  legge  il  bilancio  e  il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso  se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi. 
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali  e  i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale». 
 
 Art. 2 
 
  1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma  e'  premesso
il seguente: 
    «Le pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci  e   la
sostenibilita' del debito pubblico». 
 
Art. 3 
 
  1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  secondo  comma,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «sistema
tributario e contabile  dello  Stato;»  sono  inserite  le  seguenti:
«armonizzazione dei bilanci pubblici;»; 
    b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione  dei
bilanci pubblici e» sono soppresse. 
 
Art. 4 
 
  1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci,  e  concorrono  ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea»; 
    b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  con  la  contestuale  definizione  di  piani  di
ammortamento e a condizione  che  per  il  complesso  degli  enti  di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio». 
 
Art. 5 
 
  1.  La  legge  di  cui  all'articolo   81,   sesto   comma,   della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1  della  presente  legge
costituzionale,  disciplina,  per  il   complesso   delle   pubbliche
amministrazioni, in particolare: 
    a) le verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di
finanza pubblica; 
    b) l'accertamento delle cause  degli  scostamenti  rispetto  alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti  all'andamento  del  ciclo
economico,   all'inefficacia   degli   interventi   e   agli   eventi
eccezionali; 
    c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati  di  cui
alla lettera b) del presente comma corretti per  il  ciclo  economico
rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale  occorre
intervenire con misure di correzione; 
    d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle  crisi
finanziarie  e  delle   gravi   calamita'   naturali   quali   eventi
eccezionali,  ai  sensi  dell'articolo  81,  secondo   comma,   della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1  della  presente  legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti  il  ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera  c)
del presente comma sulla base di un piano di rientro; 
    e)  l'introduzione  di  regole  sulla  spesa  che  consentano  di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione  del  rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel  lungo  periodo,  in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; 
    f) l'istituzione presso le Camere, nel  rispetto  della  relativa
autonomia costituzionale,  di  un  organismo  indipendente  al  quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti  di  finanza
pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; 
    g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi  avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di  cui
alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo  119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte
degli  altri  livelli  di  governo,  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali. 
  2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi': 
    a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; 
    b)  la  facolta'  dei  Comuni,  delle  Province,   delle   Citta'
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi  dell'articolo  119,
sesto comma, secondo periodo,  della  Costituzione,  come  modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; 
    c) le modalita' attraverso le quali i  Comuni,  le  Province,  le
Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del  debito  del  complesso
delle pubbliche amministrazioni. 
  3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio
2013. 
  4.  Le  Camere,  secondo   modalita'   stabilite   dai   rispettivi
regolamenti,  esercitano  la  funzione  di  controllo  sulla  finanza
pubblica con particolare riferimento  all'equilibrio  tra  entrate  e
spese  nonche'  alla  qualita'  e  all'efficacia  della  spesa  delle
pubbliche amministrazioni. 
 
Art. 6 
 
  1. Le disposizioni di cui alla  presente  legge  costituzionale  si
applicano a decorrere dall'esercizio  finanziario  relativo  all'anno
2014. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 

4 commenti:

  1. E se a questo aggiungiamo che, anche considerando stabilmente in equilibrio la CAB dovuta a commercio o investimenti esteri, esiste ed esisterà credo per sempre un costante trasferimento di ricchezza al settore estero via finanziamento-rifinanziamento del debito.
    In pratica quel 40% circa di debito che è in mano estera e che, presumibilmente, continuerà ad esserlo fisiologicamente, provocherà un continuo drenaggio dello stock di ricchezza dal paese, che non potrà essere ricreato, stante il pareggio e il sopradetto equilibrio CAB.
    Se a tutto ciò aggiungiamo il rispetto del fiscal compact, prepariamoci alla messa in pratica del modello greco: pignoramento delle case per far fronte all'emergenza fiscale che ne deriverà.

    E il PUD€, ovviamente, non sa fare di meglio che garantire la propria inamovibilità tramite legge elettorale, visto che tramite consenso per gli anni a venire...

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ma sei troppo ottimista ed equilibrato :-) !
      Se il CAB fosse in equilibrio, cioè non registrassimo il "mercantilista" saldo attivo, il risparmio, in caso di pareggio di bilancio, sarebbe = 0. Il che implicherebbe che il saldo primario sia sempre pari all'onere degli interessi. Ed allora si avrebbe il caso di un modesto attivo commerciale neutralizzato dal deficit dei redditi esteri mediante pagamento degli interessi sul debito pubblico esterodetenuto (non necessariamente da soggetti esteri: basta che siano residenti all'estero...).

      Insomma, sì, il drenaggio di ricchezza verso l'estero è comunque assicurato. Consideriamo però, allora, l'effetto dell'Unione bancaria: questa scollegando sistema bancario nazionale e sottoscrizione del debito relativo, (eliminando la reciproca convenienza), porta alla concentrazione oligopolistica estera del sistema bancario UEm e il conseguente riaccentramento del debito nel settore estero, che ridiventerebbe il principale acquirente.
      La cosa costringerebbe letteralmente il mercato del lavoro interno a correzioni deflattive alla rincorsa del bench mark di tasso di cambio reale (REER) tedesco, ponendoci piuttosto, in una condizione che è ben descritta da quella attuale irlandese.

      Elimina
  2. Ma QUOTONE 48!

    Sto recuperando velocemente la lettura degli ultimi post e commenti, mi pare che questo articolo del 16 dic - rimbalzato su twitter - non sia stato ancora segnalato ai lettori del blog.
    http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0447_esposito.pdf

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La versione semplificata del medesimo articolo per il sussidiario.net è servita da spunto per il post "l'oro d'Italia".
      Per una diversa versione dei criteri e della conseguente "disponibilità" diretta od indiretta del patrimonio e degli utili da parte di privati
      http://www.economy2050.it/riforma-di-bankitalia/ (rinvia pure ad altro articolo connesso)

      Elimina