sabato 3 febbraio 2018

SUPER-CORTE DI GIUSTIZIA ALLA TEDESCA VS ESECUTIVO "POTENZIALMENTE DITTATORIALE" DI MONNET: GLI STATI INERTI HANNO AVUTO ENTRAMBI (1)

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Prosegue l'indagine storico-istituzionale di Arturo sulle origini e sull'evoluzione della costruzione europea.
Nei precedenti passaggi (che trovate immediatamente linkati all'inizio di questa puntata), si sono passate in rassegna le premesse ideologiche e geo-politiche che hanno, con immediatezza, denotato un paradigma socio-economico coerente fin dall'inizio (e sempre così riassumibile nella sua essenza: 
a) Economico-politica -“il suo carattere neoliberale [del Trattato di Roma] proviene dalla preesistenza di un gruppo transnazionale, unito da tempo dal suo attaccamento al liberalismo e all’impegno europeo, i cui rappresentanti occupano posti chiave all’interno dei differenti Stati membri (compresa la Francia) al momento delle negoziazioni...
Per chi interpreta il crollo dell’ordine internazionale dei mercati avvenuto dopo la crisi del ‘29, e la seconda guerra mondiale, come frutto un eccesso di interventismo statalista e totalitario, anziché una ribellione delle società gestita autoritariamente, sterilizzare l’unica possibile sede politicamente rilevante di espressione del disagio sociale, cioè i parlamenti statali, tanto più pericolosi se costituzionalmente obbligati all’attuazione di un modello di democrazia sociale, appare sensato. ”  
b) Istituzionale (“constitutionalism without constitution” oppure “féderalisme furtif”) - Quand'anche vi sia una forma di approvazione - parlamentare e/o referendaria- dei trattati in sé considerati, a prescindere dalla funzione coessenzialmente limitata degli strumenti di "ratifica" (come vedremo evidenziata persino da Amato!), i trattati affermano (per implicito e progressivamente) un programmatico contenuto inespresso, che impatta sulle rispettive clausole fondamentali delle Costituzioni democratiche.
Questo contenuto si amplia inevitabilmente tramite una sorta di consuetudine applicativa, il cui valore di supremazia e di sottrazione delle sovranità nazionali, viene costruito sul "fatto compiuto" e, come emerge nelle vicende storiche €uropee, su uno "stato di eccezione permanente" che, viene inevitabilmente avallato dalla Corte di giustizia europea, fondandosi su una situazione di diritto (per lo più sanzionatorio e comunque fortemente pervasivo) che prescinde da ogni comune patrimonio di mores e di valori. 
Questo diritto è infatti "dichiarato", al di fuori di una vera legittimazione nell'accordo formale tra Stati, facendo esclusivo riferimento alla "naturalistica" preminenza di regole direttamente derivanti da concezioni del mercato e ritenute (apoditticamente!) avere capacità "ordinativa"; la "base" di queste regole di rifermento, per di più, è espressa in forma sparsa e dissimulata all'interno dei trattati. Naturalmente, sono espresse così affinchè i cittadini dei singoli Stati vedano le rispettive norme costituzionali sopravanzate e disapplicate come effetto di una "vis maior cui resisti non potest".)
La presente trattazione entra nel vivo di "abilità", - negoziali e di gestione dei rapporti di forza-, che risultano, e in effetti sono risultate, decisive a stabilire la convenienza (per il rispettivo interesse nazionale) dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali a formale carattere economico, ma a impliciti e coessenziali scopi politici (ove mai la nostra Corte costituzionale fosse stata in grado di rendersene conto...in tempo).

1. Nei precedenti post (qui, qui, e qui) s’è detto, e cominciato a spiegare, l’importanza fondamentale della Corte di Giustizia europea nel suo ruolo di “motore dell’integrazione”.

1.2. Vediamo di scendere un po’ più nel dettaglio.

Iniziamo rileggendo questo post per capire la seguente dichiarazione di uno dei padri (nobili, ovviamente) della giurisprudenza integrazionista, ossia Pierre Pescatore:  
“Come si espresse senza giri di parole il giudice Pescatore, “una delle debolezze – sit venia verbo - del diritto internazionale risulta dal fatto che, a causa dell’interposizione della sovranità statale” non è possibile “definire in maniera soddisfacente i rapporti fra il diritto internazionale e il diritto interno”. A suo dire il diritto internazionale sarebbe relativamente “inefficace” sul diritto nazionale a causa della separazione, quasi stagna, fra i due ordinamenti” (Beaudoin, La démocratie à l’épreuve de l’intégration européenne, Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux, 2014, pag. 387) 

Se avete seguito i post precedenti della serie (in particolare quello sopra linkato n. 4.2), capirete da soli che non è affatto vero che questa separazione sia “stagna”: il grado di permeabilità sarà frutto delle scelte costituzionali del singolo ordinamento nazionale.
E’ anche interessante che Pescatore definisca quella che di fatto è la semplice possibilità di tale separazione come “insoddisfacente”.
Insoddisfacente per chi? I popoli che hanno esercitato il potere costituente, scegliendo il grado di apertura del proprio ordinamento nazionale, evidentemente ne erano soddisfatti.

1.3. Come accennavo alla fine del post linkato sopra, la primauté del diritto comunitario è sostanzialmente la storia di come la Corte di Giustizia ha superato, o ritiene di aver superato, il tradizionale assetto dei rapporti fra diritto internazionale e nazionale per quanto riguarda il diritto comunitario. 
E dell’inerzia degli Stati di fronte a tale sorprendente rivendicazione.

Come ha detto, in un famoso passaggio, Eric Stein ("Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution", The American Journal of International Law, Vol. 75, No. 1 (Jan., 1981), p. 1):
“Nascosta nel fiabesco (Gran) Ducato del Lussemburgo e favorita, fino a poco tempo fa, dall’indifferenza benevola dei governi e dei mass media, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha plasmato una cornice costituzionale per una struttura federale in Europa”.
Stein non menziona la benevolenza della comunità accademica, inizialmente tutt’altro che entusiasta dei coup de théâtre interpretativi della Corte: sull’argomento si dovrà tornare.

Va pure osservato che anche la relativa indifferenza di cui la Corte e il suo disinvolto atestualismo hanno potuto godere per molti anni è ormai, finalmente, un lontano ricordo: per esempio nel 2008 un ex presidente della Corte Costituzionale Federale tedesca, nonché coautore della Carta di Nizza, insieme a un altro giurista tedesco, ha scritto un articolo dal titolo eloquente: “Fermate la Corte di Giustizia Europea”.
Come abbiamo fatto ad arrivare qui? Solo la storia può aiutarci a chiarire il mistero.

2. Rispetto all’ultima puntata, facciamo un piccolo passo avanti, arrivando al Trattato di Parigi (istitutivo della CECA, nel 1951, e sul quale abbiamo riportato le posizioni espresse da Basso e Di Vittorio) dove fa capolino per la prima volta una Corte di Giustizia europea.

Entriamo nel vivo:
“Monnet era stato inizialmente riluttante all’istituzione di una corte suprema europea durante la negoziazione del trattato di Parigi, perché riteneva che avrebbe intaccato il ruolo cruciale dell’Alta Autorità. 
Quando però divenne presidente dell’Alta Autorità, cambiò idea e promosse un’interpretazione federalista delle istituzioni della CECA. 
Ad Hallstein, che era stato professore di diritto internazionale, privato e civile prima di essere incaricato dal ministero degli esteri tedesco di guidare i negoziati per il trattato di Parigi, un’Europa federale pareva difficilmente concepibile senza l’istituzione di un ordinamento giuridico federale. 
Sotto la guida di Hallstein, la delegazione tedesca promosse quindi l’istituzione di una corte suprema europea durante i negoziati del trattato di Parigi, e, benché senza successo sotto questo profilo, stabilirono un sistema legale e una corte che in qualche modo rompevano col classico sistema di diritto pubblico internazionale, per esempio garantendo il diritto di ricorso alla Corte di Giustizia Europea alle imprese private a alle loro associazioni” (M. Rasmussen, Establishing a Constitutional Practice of European Law: The History of the Legal Service of the European Executive, 1952-65, Contemporary European History, 21, 3 (2012), pagg. 376-7). 

Col che, sia detto en passant, si dimostra una volta in più la maggiore intelligenza e abilità negoziale dei tedeschi rispetto ai francesi.

2.1. In realtà questa rottura stava più nel significato che alcuni partecipanti al negoziato, essenzialmente i tedeschi e alcuni tecnici presenti in varie delegazioni, attribuivano alle prescrizioni che non nei risultati effettivamente confluiti nel testo.

Va infatti osservato che a richiedere l’istituzione di una “forte corte permanente di giustizia” furono i rappresentati del Benelux con l’intenzione di ottenere un garanzia contro eventuali sconfinamenti o inerzie dell’Alta Autorità, considerata “un’entità potenzialmente dittatoriale, capace di condizionare in modo pericoloso le economie e gli interessi nazionali”.
(A. Boerger-De Smedt, Negotiating the Foundations of European Law, 1950-57: The Legal History of the Treatis of Paris and Rome, Contemporary European History, 21, 3 (2012), pagg. 340 e 339).

2.2. In parole povere, la Corte di Giustizia nasce per controllare le istituzioni europee, non gli Stati.
Lo dimostra chiaramente l’accenno a una giurisdizione europea contenuto nella Dichiarazione Schuman: “Disposizioni appropriate assicureranno i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità.”
Come dice la Boerger-De Smedt (ivi, pag. 341): “Qui risiede il nucleo dello sviluppo della Corte di Giustizia Europea”. 

Una storia ravvicinata delle negoziazioni non fa che confermare questa interpretazione:
“Entro la fine di settembre [1950] risultò chiaro che l’Alta Autorità avrebbe agito essenzialmente come un organismo incaricato di applicare le regole del trattato attraverso decisioni e raccomandazioni. Era anche evidente che la Corte sarebbe stata di conseguenza una giurisdizione amministrativa, volta a garantire che l’Alta Autorità non eccedesse i suoi poteri” (Ivi, pag. 345).

In conclusione: “Mentre Monnet e il suo gruppo voleva innanzitutto assicurare la posizione centrale dell’Alta Autorità, i paesi del Benelux combatterono per mettere in campo protezioni giuridiche e politiche contro l’esecutivo sopranazionale. 
Il trattato era di natura essenzialmente amministrativa: all’Alta Autorità furono conferiti ampi poteri amministrativi di applicare regole definite con precisione e una corte permanente fu istituita per garantire che le decisioni dell’Alta Autorità si conformassero al trattato.
La delegazione tedesca propose invece un approccio federale alla struttura giuridica della Comunità.
Data l’ampiezza limitata della CECA e il rifiuto delle altre delegazioni, la loro influenza sul risultato delle negoziazioni fu limitato ma le loro visioni e idee accesero una scintilla, in questo stadio aurorale del processo di integrazione europea, che avrebbe continuato a crescere col passare degli anni.” (Ivi, pag. 347).

Ma in cosa consisterebbe con precisione questa presunta scintilla?

- FINE PRIMA PARTE -

giovedì 1 febbraio 2018

UNITE I PUNTINI E RACCOGLIETE LA VERITA' DA OGNI SORGENTE: ORA O MAI PIU'


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MEMENTO PRELIMINARE:
A- i ragionamenti contenuti nella Relazione della Commisione di Venezia e ricalcanti simili teorie non sono affatto da assumere come originali, dal momento che gli stessi si pongono in stretta continuità con il dibattito sulla “governance” messo in circolazione dal neocapitalismo sovranazionale nel celebre “Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione Trilaterale” del 1975 ove, invero, veniva già allora epigrafato che: 
“… Il funzionamento efficace di un sistema democratico necessita di un livello di apatia da parte di individui e gruppi. In passato ogni società democratica ha avuto una popolazione di dimensioni variabili che stava ai margini, che non partecipava alla politica. Ciò è intrinsecamente anti-democratico, ma è stato anche uno dei fattori che ha permesso alla democrazia di funzionare bene …” [12].

B- "La governabilità: in Italia fu Amato, tanto per cambiare, ad annunciare che dopo il celebre rapporto della Trilaterale vi era stata "la scopertà della ingovernabilità come dramma epocale" (G. Amato, Una repubblica da riformare, Il Mulino, Bologna, 1980, pag. 26. Contiene saggi pubblicati fra il ’75 e il 1980).

In realtà bisogna leggerselo tutto il Rapporto: riserva sorprese. 
Per esempio a pag. 206, riferendo dei commenti durante la discussione del Rapporto a Montréal, si legge:

“Uno o due partecipanti suggerirono che l'intera discussione sulla governabilità avesse distorto i problemi reali e che fosse espressione della preoccupazione propria soltanto di un'elite, a disagio con il declino della propria posizione nella società! Questi sostennero che fattori quali un'inflazione crescente e la crescita della spesa pubblica in rapporto al GNP (PIL) (fattori visti da alcuni come cause od effetti dei problemi di governabilità) non avessero nulla a che fare con la governabilità e potessero, in effetti, aver prodotto in prevalenza benefici, inducendo una miglior distribuzione del reddito, attraverso il recupero del distacco (ndr: rispetto ai profitti) a favore dei salari e attraverso le erogazioni del  social welfare.”.
E allora in effetti che dramma, signora mia!"

1. Come facevo presente a Luca (e anche qui, p.1), - in attesa che si dipanino i movimenti dei "flussi elettorali", tra indecisi a vario titolo, moderatismo in cerca di se stesso, e percentuale degli astenuti (sempre ad adiuvandum della lunga marcia della rivoluzione liberale) -, il blog potrebbe pure chiudere. 
E dovrebbe ragionevolmente farlo fino a che, al di là delle roboanti dichiarazioni propagandistiche (a prevalente senso unico) tese a indurre la rassegnazione livorosa dell'elettorato, non si ricominci a parlare di nuove norme da applicare e da creare, in attuazione o in "riforma" dei trattati che hanno devoluto la sovranità ai mercati: cioè, in sostanza, persino settimane, se non mesi, dopo il 4 marzo.

2. Nel frattempo, tuttavia, ci pare di poter dare un piccolo contributo fornendo dei riassunti significativi che rammentino e focalizzino l'assetto di potere cui siamo oggi assoggettati e che, proprio in esito a queste elezioni, si vorrebbe definitivamente completare.
Anche qui facciamo un preliminare memento di "fondamentali" della scienza sociale:
A- 2.1. Lo stesso Gramsci, nei quaderni dal carcere, descrive la situazione standard della legalità formale che mira a ridurre la democrazia all'esercizio del voto. 

In questa descrizione possiamo ritrovare tutti i caratteri della situazione attuale, pur in presenza di (sempre più deboli) segnali di crisi del funzionamento dello schema. 

Gramsci replicava alle obiezioni, già al tempo non nuove, mosse dal fascista Da Silva, al sistema del suffragio universale.  

Obiezioni che sono esattamente le stesse agitate oggi dagli €uropeisti contro la Brexit, i "populismi" e l'esito del referendum sulla riforma costituzionale: secondo Mario da Silva il difetto era che "il numero sia in esso legge suprema", cosicché la "opinione di un qualsiasi imbecille che sappia scrivere (e anche di un analfabeta, in certi paesi) valga, agli effetti di determinare il corso politico dello Stato, esattamente quanto quella di chi allo Stato e alla Nazione dedichi le sue migliori forze". Da qui la risposta di Gramsci:

"Non è certo vero che il numero sia legge suprema, né che il peso dell'opinione di ogni elettore sia "esattamente" uguale. 

I numeri, anche in questo caso, sono un semplice valore strumentale, che danno una misura e un rapporto e niente di più. E che cosa si misura? 

Si misura proprio l'efficacia e la capacità di espansione e di persuasione delle opinioni di pochi, delle minoranze attive, delle élites, delle avanguardie ecc. ecc., cioè la loro razionalità o storicità o funzionalità concreta. Ciò vuol dire anche che non è vero che il peso delle opinioni dei singoli sia esattamente uguale".
...
"La numerazione dei "voti" è la manifestazione terminale di un lungo processo in cui l'influsso massimo appartiene proprio a quelli che "dedicano allo Stato e alla Nazione le loro migliori forze" (quando lo sono). 
Se questi presunti ottimati, nonostante le forze materiali sterminate che possiedono, non hanno il consenso della maggioranze, saranno da giudicare inetti e non rappresentanti gli 'interessi "nazionali", che non possono non essere prevalenti nell'indurre la volontà in un senso piuttosto che nell'altro. "Disgraziatamente" ognuno è portato a confondere il proprio particolare con l'interesse nazionale e quindi a trovare orribile ecc. che sia la "legge del numero" a decidere.  
Non si tratta quindi di chi "ha molto" che si sente ridotto al livello di uno qualsiasi, ma proprio di chi "ha molto" che vuole togliere a ogni qualsiasi anche quella frazione infinitesima di potere che questo possiede di decidere sul corso della vita dello Stato.". 
B- Schumpeter, più pragmaticamente sintetico:
"Mi pare un’ottima descrizione del tendenziale normale funzionamento di una “democrazia" liberale, in termini in pratica riconosciuti anche dai teorici elitisti. Scriveva ad esempio Schumpeter: 
“il metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare”, laddove “la volontà popolare è il prodotto, non la forza propulsiva, del processo politico” (citazioni riportate da G. Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Laterza, Roma-Bari, 2005, pag. 307)".  

3. Ora, al di là degli scopi politici (restaurativi e antidemocratici), a cui questo assetto di potere deve condurre, un cittadino-elettore, nella situazione odierna, deve capire, un fatto da cui dipenda la sua sopravvivenza finale: la considerazione che può ricevere dalle oligarchie che tirano le fila della campagna elettoral-mediatica attuale è, sempre più. solo quella che si attribuisce ad un prodotto allo stato grezzo, o al più "semilavorato", che va processato su scala industriale per renderlo un prodotto finito qualificabile come "livoroso-anti-Stato".
L'elettore si trova quindi nella condizione di una "unità di prodotto" - che è il risultato programmatico del controllo elettorale, come appunto diceva Schumpeter, (concordando con Gramsci!)-  destinato a prestare un convinto consenso alla riduzione del perimetro dello Stato in nome dell'enorme-debito-pubblico-da-ripagare. Questo debito, poi, deve considerarsi come accumulato non in conseguenza delle vicende definite come "statuto della moneta" (cioè del vincolo esterno composto da peg sul marco all'interno dello SME e divorzio tesoro-Bankitalia), no: il debito è divenuto "enorme" a seguito della sua colpa di aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità fruendo dello spreco della spesapubblicaimproduttiva.

4. Quest'ultima (spesapubblica-sempre-improduttiva), a sua volta, corrisponde sempre e comunque ad un fenomeno di corruzione indotta dall'esistere stesso del parlamento, non posto nelle sue scelte "al riparo dal processo elettorale" (qui, p.8), e, quindi, dedito alla corruzione legalizzata di cui, in tutta leggerezza, ci parla Hayek; e giustificando così, complementarmente, la sua preferenza per una dittatura "illuminata" dei mercati, auspicabilmente in stile cileno, rispetto alla democrazia. 
Questa, si sappia, è (solo) fonte strutturale di corruzione e di sprechi a danno del benefico agire impersonale dei mercati liberi da costrizioni dettate dall'inesistente "interesse pubblico", e quindi liberati dall'ingombro di qualsiasi norma superiore alle sue regole naturali. In particolare, liberati dalla legalità incarnata dalla Costituzione, fatta oggetto di una totalitaria insofferenza mediatico-politica e pseudo-scientifica, che ne segna il superamento e la rimozione.

5. Sono argomenti che (come potrete constatare dai links) abbiamo illustrato e approfondito fino alla noia.
Nella presente ottica del reminder schematizzato, - cioè di un punto di appoggio cognitivo e critico-scientifico "di facile e pronta consultazione", ricorreremo allora a fonti ulteriori e diverse, di quanto abbondantemente detto, ma che, proprio per tale natura "esogena" (al discorso del blog), assumono un senso confermativo non trascurabile.
Cominciamo con una definizione scientifico-economica del ruolo della spesa pubblica fornitoci da Sergio Cesaratto:
6. A cui, significativamente, può contrapporsi questa versione, peraltro di fonte mainstream, sulla sostenibilità (non la "insostenibilità") del debito pubblico italiano:


7. Una verità che peraltro lascia del tutto indifferenti i responsabili della politica economico-industriale italiana:



8. Perché, si sa, sostenibile o meno che sia (finanziariamente: dal punto di vista sociale e demografico è un altro discorso), la traiettoria dei conti pubblici a regime vigente euroimposto, "rimaniamo comunque in debito" e ciò fa aggio su qualsiasi altro aspetto della legalità costituzionale. 
Come, d'altra parte, implica la stessa Corte costituzionale con la nuova Grund-norm estratestuale e supercostituzionale della scarsità di risorse (qui, p.4-6) e del conflitto intergenerazionale (qui, p.11)...smentito da Milton Friedman, cioè dal più autorevole economista propugnatore del monetarismo che conforma il paradigma ordoliberista €uropeo!


9. Ma non vorremmo proseguire all'infinito sulle conferme relative al "paradigma" che queste elezioni saranno tese a consolidare definitivamente in base alla cooperazione attiva degli elettori rassegnati all'€uropa e alla scarsità di risorse. 
Ci limitiamo, piuttosto, a fornire anzitutto una fonte particolarmente illuminante suggeritaci da Francesco e che ci fa capire molte cose sul perché l'Italia debba, ora più che mai, essere assoggettata all'incubo del contabile in nome di regole e interessi che si impongono dall'estero:
Brutta Amministrazione che si mette a tutelare gli interessi collettivi e si intromette negli affari del capitalismo sfrenato!
“…4.4 La dipendenza totale dell’impresa dalla discrezionalità dell’amministrazione statale
Ogni uomo d’affari che abbia avuto l’opportunità di osservare le condizioni economiche nell’Europa del Sud e dell’Est sintetizza le sue considerazioni in due punti: “gli imprenditori di questi Paesi non si preoccupano del rendimento della produzione; i governi sono nelle mani di cricche corrotte. Il quadro è sostanzialmente esatto. Ma in esso non si fa cenno al fatto che sia l’inefficienza nella produzione sia la corruzione sono le conseguenze dei metodi…DI INGERENZA STATALE NELLA CONDUZIONE DELLE IMPRESE.

In un sistema del genere il Governo ha il potere illimitato di rovinare un’impresa o di accordare ad essa i propri favori. “Il successo o l’insuccesso di qualsiasi impresa dipende interamente dalla pura e semplice discrezionalità di chi detiene il potere. Se all’uomo d’affari non capita di essere cittadino di una potente nazione straniera, i cui agenti consolari e diplomatici gli garantiscono la loro protezione, egli è in balia dell’amministrazione pubblica e del partito al potere, che possono sequestrargli la sua intera proprietà e metterlo in prigione…Il Parlamento è una marionetta nelle mani dei governanti; i giudici vengono comprati .
In un ambiente del genere, L’IMPRENDITORE DEVE RICORRERE… ALLA CORRUZIONE…“
” [L. VON MISES, Burocrazia, Rubettino, 2009, versione ebook].
Certo, se si riuscisse a privatizzare tutta l’amministrazione, espressione della statolatria burocratizzata, magari anche i tribunali (nella versione spinta anarcocapitalista), tutto sarebbe certamente più semplice. I capitalisti potrebbero agire indisturbati, spiegando la loro naturale propensione all’efficienza finalizzata al profitto nell'ordine spontaneo. E, soprattuto, non sarebbero costretti a corrompere!"

10. Noterete che von Mises, a noi ben noto, tra l'altro, per il "sano pragmatismo" con cui ammetteva ed elogiava la natura strumentale del nazifascimo (qui, pp.1 e 3), confessi la prerogativa più peculiare dell'investitore estero, stranamente appartenente a una "potente nazione straniera" (e come potrebbe essere diversamente se il subire&invocare gli investimenti esteri è già, in sè, il segno della propria desovranizzazione e collocazione al fondo della gerarchia della comunità economico-politica internazionale?): quella di poter pretendere, incondizionatamente, di essere al di sopra delle leggi nazionali, siano esse espressione o meno di fondamentali interessi della comunità sociale un tempo sovrana.

11. Ecco: senza aver la pretesa di aver esaurito il poderoso argomento, - che pure si incentra sempre e solo sulla restaurazione dell'ordine internazionale del mercato, a favore delle elites cosmopolite, e contro la democrazia costituzionale-, siete sicuri di poter formare la vostra opinione e di poter esprimere il vostro voto evitando di prendere coscienza di questi aspetti?
Ne va della vostra stessa libertà, in quanto siate non appartenenti al circuito dei fruitori dei profitti e delle rendite della struttura oligopolistica, concentrata, dei mercati in liberoscambio istituzionalizzato.
Ne va del futuro dei vostri figli; semmai vi permetteranno di averne...