1. Nel fare una rapida rassegna di Storia costituzionale vi sottopongo il testo della Costituzione francese del 1793 (che, peraltro, a causa dell'emergenza bellica che ne seguì non entrò mai in vigore e fu poi soppiantata dalla forza bruta del bonapartismo).
A seguire troverete il link ed un rapido commento delle parti significative della Costituzione "liberale" del 1791. Rispetto ad entrambe, pur con le dovute differenti intensità, abbiamo segnato un arretramento della democrazia costituzionale.
Dopo oltre un anno di discorsi "sul metodo" e di analisi condotte su questo blog, vi potrete (mi auguro) divertire a riconoscere in che misura la Costituzione del 1793 prefigurasse già, 221 anni fa, un modello sociale solidaristico più avanzato di quello che oggi, sopprimendo o "sospendendo" la vincolatività della Costituzione del 1948, ci viene imposto a colpi di trattati europei, moneta unica, e pareggi di bilancio in Costituzione.
E magari mediante "contratti a 2" con la Germania, ove non bastasse il twopack con la Commissione UE (che alla fine è di fatto già operante, nei contatti riservati, ma non di meno rigidamente vincolanti tra governo italiano e UE, e aspetta solo di essere proposto ufficialmente come il "male minore", nell'alternativa del diretto asservimento alla Merkel).
E magari mediante "contratti a 2" con la Germania, ove non bastasse il twopack con la Commissione UE (che alla fine è di fatto già operante, nei contatti riservati, ma non di meno rigidamente vincolanti tra governo italiano e UE, e aspetta solo di essere proposto ufficialmente come il "male minore", nell'alternativa del diretto asservimento alla Merkel).
Segnalo in neretto le disposizioni che risultano equivalenti, nel senso e in gran parte del linguaggio, a quelle della nostra Costituzione poste in stato di "sospensione sine die", a partire da Maastricht e ancor più per effetto dei susseguenti "vincoli europei". Talvolta, per una migliore comprensione, ho inserito la clausola costituzionale italiana che richiama un concetto, per sottolineare che certe formulazioni non sono proprie dei nipotini di Stalin e invece, assolutamente "standard" in un'ottica repubblicana democratica. All'interno della quale, il giacobinismo si contrassegnava in un modo che, a partire almeno dalla seconda metà dell'800, non poteva certo dirsi "marxista" o collettivista, risultando costante la riaffermazione della proprietà privata come diritto fondamentale: non solo, a conferma della vuota retorica dell'attuale accusa di "giacobinismo", sottolineiamo come anche la "rendita" fosse ammessa come titolo legittimo di proprietà.
2. COSTITUZIONE REPUBBLICANA
DELL'ANNO I ( 24 Giugno 1793)
(Introduzione) E' la Costituzione democratica varata nell'Anno I della Repubblica dalla Convenzione Nazionale a maggioranza giacobina. Evidenti sono le differenze con la Costituzione del 1791. Qui, infatti, si prevede un rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale, il referendum popolare, l'assistenza agli i nfermi ed ai più poveri, il diritto allo studio in una scuola laica e pubblica.
Nel corso dell'Ottocento questa sostanziale differenza si ripercuoterà su due movimenti di pensiero: la borghesia liberale si ispirerà, infatti, alla Costituzione del 1791, quella democratica e radicale troverà nella Costituzione del 1793 il suo punto di riferimento ideologico e politico.
Ma analizziamo il testo costituzionale così come riportato in "G.Villani, Documenti e testimonianze vol. 1^, Milano, Principato, 1985, pagg. 946-950"
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO
Il popolo francese , convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinchè tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinchè il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.
Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. - Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.
Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.
Art. 4. La Legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società (art.41 Cost) ; non può vietare se non ciò che è nocivo.
Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.
Art. 6. La libertà è il potere che appartiene ad ogni uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la Legge; il suo limite morale è in questa massima: "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te".
Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblee pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti.
La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del dispotismo.
Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata alla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.
Art. 9. La Legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano
Art. 10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità della Legge deve ubbidire all'istante; egli si rende colpevole con la resistenza
Art. 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori del caso e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.
Art. 12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.
Art. 13.Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge, sarebbe un crimine.
Art. 15 La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società.
Art. 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene a ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, dei frutto del suo lavoro e della sua operosità.
Art. 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all'operosità dei cittadini.
Art. 18. Ogni uomo può irnpegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega (art. 4 e 36 Cost.). Art. 19. Nessuno può essere privato della benchè minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.
Art. 20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di esigerne il rendiconto.
Art. 21. 1 soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.
Art. 22. L'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.
Art. 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.
Art. 24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.
Art. 2-5. La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e nalienabile.
Art. 26. Nessuna parte di popolo può esercitate il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere dei diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.
Art. 27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.
Art. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.
Art. 29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.
Art. 30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.
Art. 31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.
Art. 32. l diritto di presentare quelle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.
Art. 33. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.
Art. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Art. 35. Quando il Governo viola i diritti dei popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte dei popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.
ATTO COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA.
Art. I. La Repubblica Francese è una e indivisibile.
DELLO STATO DEI CITTADINI.
Art. 4. Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti; - Ogni straniero in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno; - Vi vive dei suo lavoro; o acquista una proprietà; - O sposa una francese; - O adotta un fanciullo; - O mantiene un vecchio; - Ogni straniero infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben 'meritato dell'umanità; - è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese.
DELLA SOVRANITA DEL POPOLO.
Art. 7. Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi.
Art. 8. Esso nomina immediatamente i suoi deputati.
DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE.
Art. 11 Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati da sei mesi in ogni cantone.
DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.
Art..21. La popolazione è la sola base della Rappresentanza nazionale.
Art. 22. Vi è un deputato in ragione di quarantamila abitanti.
Art. 23. Ogni riunione di Assemblee primarie risultante da una popolazione da 39.000 a 41.000 anime, nomina immediatamente un deputato.
Art. 24. La nomina si fa a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 28. Ogni Francese che esercita i diritti di cittadino, è eleggibile nel territorio della Repubblica.
DEL CORPO LEGISLATIVO
Art. 39. Il Corpo legislativo è uno indivisibIle e permanente.
(Da A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia moderna, Einaudi, Torino, 1952)
DELL'ANNO I ( 24 Giugno 1793)
(Introduzione) E' la Costituzione democratica varata nell'Anno I della Repubblica dalla Convenzione Nazionale a maggioranza giacobina. Evidenti sono le differenze con la Costituzione del 1791. Qui, infatti, si prevede un rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale, il referendum popolare, l'assistenza agli i nfermi ed ai più poveri, il diritto allo studio in una scuola laica e pubblica.
Nel corso dell'Ottocento questa sostanziale differenza si ripercuoterà su due movimenti di pensiero: la borghesia liberale si ispirerà, infatti, alla Costituzione del 1791, quella democratica e radicale troverà nella Costituzione del 1793 il suo punto di riferimento ideologico e politico.
Ma analizziamo il testo costituzionale così come riportato in "G.Villani, Documenti e testimonianze vol. 1^, Milano, Principato, 1985, pagg. 946-950"
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO
Il popolo francese , convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinchè tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinchè il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.
Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. - Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.
Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.
Art. 4. La Legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società (art.41 Cost) ; non può vietare se non ciò che è nocivo.
Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.
Art. 6. La libertà è il potere che appartiene ad ogni uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la Legge; il suo limite morale è in questa massima: "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te".
Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblee pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti.
La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del dispotismo.
Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata alla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.
Art. 9. La Legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano
Art. 10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità della Legge deve ubbidire all'istante; egli si rende colpevole con la resistenza
Art. 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori del caso e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.
Art. 12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.
Art. 13.Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge, sarebbe un crimine.
Art. 15 La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società.
Art. 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene a ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, dei frutto del suo lavoro e della sua operosità.
Art. 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all'operosità dei cittadini.
Art. 18. Ogni uomo può irnpegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega (art. 4 e 36 Cost.). Art. 19. Nessuno può essere privato della benchè minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.
Art. 20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di esigerne il rendiconto.
Art. 21. 1 soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.
Art. 22. L'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.
Art. 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.
Art. 24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.
Art. 2-5. La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e nalienabile.
Art. 26. Nessuna parte di popolo può esercitate il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere dei diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.
Art. 27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.
Art. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.
Art. 29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.
Art. 30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.
Art. 31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.
Art. 32. l diritto di presentare quelle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.
Art. 33. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.
Art. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Art. 35. Quando il Governo viola i diritti dei popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte dei popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.
ATTO COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA.
Art. I. La Repubblica Francese è una e indivisibile.
DELLO STATO DEI CITTADINI.
Art. 4. Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti; - Ogni straniero in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno; - Vi vive dei suo lavoro; o acquista una proprietà; - O sposa una francese; - O adotta un fanciullo; - O mantiene un vecchio; - Ogni straniero infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben 'meritato dell'umanità; - è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese.
DELLA SOVRANITA DEL POPOLO.
Art. 7. Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi.
Art. 8. Esso nomina immediatamente i suoi deputati.
DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE.
Art. 11 Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati da sei mesi in ogni cantone.
DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.
Art..21. La popolazione è la sola base della Rappresentanza nazionale.
Art. 22. Vi è un deputato in ragione di quarantamila abitanti.
Art. 23. Ogni riunione di Assemblee primarie risultante da una popolazione da 39.000 a 41.000 anime, nomina immediatamente un deputato.
Art. 24. La nomina si fa a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 28. Ogni Francese che esercita i diritti di cittadino, è eleggibile nel territorio della Repubblica.
DEL CORPO LEGISLATIVO
Art. 39. Il Corpo legislativo è uno indivisibIle e permanente.
(Da A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia moderna, Einaudi, Torino, 1952)
3. La Costituzione del 1791, invece, è bene ricordarlo, era volta a conservare la monarchia in una cornice democratico-liberale. Anch'essa rispetta le stessa struttura in cui una "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO" precede il testo costituzionale in senso stretto.
Non di meno, è interessante notare come anche questa forma di Costituzione, in cui i "diritti dell'uomo" sono più essenzialmente fondati sulla affermazione delle "libertà negative" (cioè la tutela degli spazi dei cittadini dalle interferenze del pubblico potere), struttura un "Titolo I" di "DISPOSIZIONI FONDAMENTALI GARANTITE DALLA COSTITUZIONE".
Si ha cioè un doppio livello di tutela, intangibile, nelle intenzioni, anche da successive modifiche costituzionali:
a) la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che segnano una linea da cui non si può più arretrare e che si legittima al di sopra del testo costituzionale stesso, inteso, a sua volta, come corpo di disposizioni volte a regolare in concreto l'esercizio della sovranità popolare (art.3 della "Dichiarazione");
b) nonchè le disposizioni fondamentali stesse.
Tra esse spicca il terz'ultimo capoverso, laddove si prefigura, un nucleo essenziale di welfare che, evidentemente legato al concetto di disoccupazione "involontaria", non giunge dunque alla implicazione neo-classica ante '29...e post Maastricht, che questa praticamente non esisterebbe per gli uomini "validi" (riponendosi illimitata fiducia nella Legge di Say, come appunto oggi i supply-siders-spaghetti tea-party, e nella esclusiva natura "frizionale" della disoccupazione, cfr: par.1), come invece si verifica in pratica nelle proposizioni economiche neo-classiche, oggi praticamente considerate intangibili in €uropa.
Perciò si dice:
"Sarà creata un’istituzione generale dei Soccorsi pubblici, per allevare i fanciulli abbandonati, assistere i poveri infermi, e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene".
Come potere constatare, il "fornire lavoro" - e non il provvedere alla erogazione di pietosi sussidi, nei limiti di "bilancio", è assunto come un primario (cioè fondamentale e irrinunciabile) compito costituzionale dello Stato.
Come potere constatare, il "fornire lavoro" - e non il provvedere alla erogazione di pietosi sussidi, nei limiti di "bilancio", è assunto come un primario (cioè fondamentale e irrinunciabile) compito costituzionale dello Stato.
Unita alla successiva enunciazione della istituzione di una forma di Istruzione pubblica, ("...comune a tutti i cittadini, gratuita per quanto riguarda le parti d’insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e le cui istituzioni saranno distribuite gradualmente, in rapporto alla suddivisione del Regno"), ciò segna la strada per un livello di prestazioni pubbliche sociali che gli ultimi 20 (probabilmente 30) anni di storia fiscale italiana (e naturalmente europea, ma probabilmente, e non a caso, NON francese), finiscono per svuotare inesorabilmente.
Anche solo alla stregua di questo standard, infatti, il livello del welfare "attivo" così concepito, - cioè non meramente devoluto allo spirito "caritatevole", quand'anche assunto come compito pubblico (concetto anglo-sassone del welfare, cui fa capo il concetto di "reddito di cittadinanza", nel contesto contemporaneo)-, ne risulta come un programma obbligatorio delle istituzioni "liberali" ben superiore a quello ammesso dalle attuali proposizioni (para)costituzionali europee, che, inscindibilmente connesse alla "teologia" della moneta unica, conducono alla inevtabile applicazione del fiscal compakt-pareggio di bilancio.
Grazie 48, per questo bel post! In effetti, hai pienamente ragione che si tratti di vera e propria "teologia" della moneta unica.
RispondiEliminaLeggiti queste parole del filosofo Giorgio Agamben: "Per capire quel che sta succedendo, occorre prendere alla lettera l’idea di Walter Benjamin, secondo la quale il capitalismo è, in verità, una religione e la più feroce, implacabile e irrazionale religione che sia mai esistita, perché non conosce redenzione né tregua. Essa celebra un culto ininterrotto la cui liturgia è il lavoro e il cui oggetto è il denaro. Dio non è morto, è diventato Denaro. La Banca –coi suoi grigi funzionari ed esperti- ha preso il posto della Chiesa e dei suoi preti e , governando il credito (persino il credito degli Stati, che hanno docilmente abdicato alla loro sovranità), manipola e gestisce la fede –la scarsa, incerta fiducia- che il nostro tempo ha ancora in se stesso. Del resto, che il capitalismo sia oggi una religione, nulla lo mostra meglio del titolo di un grande giornale nazionale qualche giorno fa: “salvare l’Euro a qualsiasi costo”. Già “salvare” è un concetto religioso, ma che significa quell’ “a qualsiasi costo”? Anche a prezzo di “sacrificare” delle vite umane? Solo in una prospettiva religiosa (o, meglio, pseudoreligiosa) si possono fare delle affermazioni così palesemente assurde e inumane".
L'intervista la trovi qui: http://www.ragusanews.com/articolo/28021/giorgio-agamben-intervista-a-peppe-sava-amo-scicli-e-guccione.
Tra l'altro, questo filosofo (laureato in giurisprudenza) ha anche ben chiaro cosa sia "lo stato di eccezione perenne" in cui l'Europa ci costringe a vivere.
Vedi: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2008_n8/2008-DQ_09_studi_Simoncini.pdf
A ben vedere, nel concetto di religione non includerei indistintamente il "capitalismo" che non è altro che un portato della razionalità illuminista applicato all'attività economica (ciò è lungamente argomentabile, beninteso): piuttosto lo ascriverei a quella pretenziosa veste etica antiumanitaria che è il "liberismo".
EliminaCioè la teorizzazione - connessa strettamente e certamente al capitalismo, ma in fondo autoconservatrice dei vantaggi acquistiti e dunque contraria alla sua logica di dinamismo evolutivo- della superiorità di determinati individui solo perchè i loro comportamenti gravemente antisociali hanno portato ad una posizione di vantaggio utillizzata come modello del valore individuale.
E come tale da conservare a scapito anche delle "vite degli altri".
Come una tale assurdità logica e morale possa affermarsi e riaffacciarsi, negli ultimi secoli, e contraffarsi (come un enorme parassita) all'interno della società moderna appunto illuministica, è uno dei fenomeni più tristemente affascinanti (come lo spettacolo di una grande sciagura naturale o di un bombardamento, intendo).
Ma la ragione, credo, risiede nella potenzialità irresistibilmente persuasiva del parassitismo: ogni individuo, una volta svincolato dalla rete sociale dei valori solidaristici, per effetto della struttura competitiva di un mondo basato sul solo possesso del denaro, ha in sè un'attitudine a coalizzarsi coi grandi parassiti che hanno avuto successo, per trarne un beneficio pararazionale.
Come dice Kalecky, per i capitalisti instauratori della nuova morale, e per i politici sicofanti che ne prendono automaticamente le parti, è ben presente quanto sia maggiore il valore di una posizione dominante assunta senza "il sudore della propria fronte": minimo sforzo massimo rendimento. Teoricamente.
Praticamente, un antiumanitarismo che dissemina inutili sofferenze e una stolida egomania direttamente proporzionale alla convinzione morale con cui vengono giustificate le sofferenze imposte agli altri...
Grazie per lo stimolante spunto...
"...cosa sia "lo stato di eccezione perenne" in cui l'Europa ci costringe a vivere", interessante: "Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione" Carl Schmitt
EliminaP.s.: "COSTITUZIONE REPUBBLICANA DELL'ANNO I" ... ma guarda, anche in Italia avevamo ricominciato a contare da I non tanto tempo fa ...
Sì, Agamben si riferisce, probabilmente, alla visione del capitalismo che poteva avere (ai tempi in cui ne scriveva, cioè "ante 1929") Walter Benjamin (da non leggere Uòltér Béngiamin, come fa la maggioranza...ma Vàlter Beniamìn).
RispondiEliminaComunque, non so se conosci la polemica circa l'esternazione di Agamben sull'Europa attuale, che egli fece su "liberation" (con un titolo, non suo, che gli creò problemi):
http://www.liberation.fr/monde/2013/03/24/que-l-empire-latin-contre-attaque_890916
La reazione tedesca:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bilder-und-zeiten/giorgio-agamben-im-gespraech-die-endlose-krise-ist-ein-machtinstrument-12193816.html
Traduzione italiana:
http://www.lostraniero.net/archivio-2013/158-novembre-2013-n-161/835-la-crisi-perpetua-come-strumento-di-potere.html
Beati gli Agamben (e gli scrittori politologi anglo-irlandesi; v.penultimo posti su vocidall'estero) che pubblicano su giornali importanti e (pur non parlando della propria materia ma di questioni sia giuridiche che economiche) riescono persino a entrare in contatto dialettico. Anche se poi si tratta, per gli ordoliberisti, di "voci intellettualoidi" a tempo perduto (e per l'utente mediatico lobotomizzato invece pure).
EliminaSui temi di Agamben, se ti fosse sfuggito il libro "Euro e (o?) democrazia costituzionale":
http://orizzonte48.blogspot.it/2013/02/focus-3-redux.html
http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/non-bisogna-mai-dimenticare.html
http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/la-costituzione-e-il-punto-di-non.html
Grazie 48. C'est tout.
RispondiEliminaQuesto post è un bellissimo regalo. Veramente splendido. Starebbe bene in una seconda edizione del tuo libro.
RispondiEliminamagari un altro libro ci sarà (e avrei già raccolto molto materiale "inedito")....ma col passare delle settimane e l'avanzare della follia spaghetti-tea party, in un folle crescendo, nonchè con estenuanti problemi di distribuzione da combattere, mi pongo il problema della utilità concreta...
EliminaColpisce soprattutto l'articolo 21 della costituzione del 1793.....In pratica dunque, il Bildelberg e istituzioni simili, sono la restaurazione delle nuove monarchie che riducendo quasi annullando gli stati, si sostituiscono ad essi , nelle loro intenzioni il popolo deve essere prevalentemente una massa di straccioni dedito al loro profitto. Gli stati pero' devono essere si svuotati ma non fatti fallire, altrimenti il popolo si libererebbe dal debito....per questo penserebbero ad un haircut SOLO sui debiti pubblici, vedasi l'ultimo post di Carmen in voci dall' estero.....per andare avanti un altro' po' , poi si vede.....insomma gli stati tenuti sempre indebitati per continuare ad espropriare i privati....splendido lavoro, anche di Carmen, nonche' di Bagnai che e' scatenato con i grafici....ragazzi, forza forconi, W la rivoluzione francese.
RispondiElimina"W la rivoluzione francese" ... ahi ahi ahi, proprio in un blog dedito alle fratta(g)li(e) dice questo! Dunque, dovremmo prepararci all'avvento (minuscolo!) del còrso di turno?!? Inzomma, n'artro nanetto! (E poi, sempre in tema di coratelle, mi lasci ricordarle sottovoce la fine fatta da MOLTI leader rivoluzionari...
EliminaP.s.: segnalazione per il nostro cortese ospite: data la sua passione per i corsi e ricorsi storici - alias frattali - provi a cercare su gùgòl "Franco+Saddam", dovrebbe trovare qualcosa di suo gusto (o forse no ...). Comunque, buon anno!
Impressionante.
RispondiElimina...ma non sorprendente.
Non soprendente per te: una schiacciante maggioranza di italiani ne sarebbe molto sopresa; ma non ha nessuna intenzione di aprire gli occhi e smettere di fognare...
EliminaCiao Quarantotto grazie del bellissimo post e di tutto il lavoro che stai facendo. Un giorno l'Italia te ne sarà grata, come sarà grata a Bagnai, Borghi, Rinaldi, Carmen, Fraioli e a tutti quelli che in questi anni hanno cercato di divulgare e d'informare. Nondimeno penso, che tutto il lavoro, fatto da questo fronte variegato in rete, dovrebbe essere il fertilizzante di un nuovo movimento politico/d'opinione che rovesci il folle paradigma liberista di questi ultimi 30.
RispondiEliminaFaccio mio l'art nr 5 "Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità."