Target-2 ad agosto 2014.
In molti si sono accorti della sentenza n.238 del 23 ottobre 2014 della Corte costituzionale.
Tale sentenza, nella sua parte di accoglimento:
1)
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei
loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno);
2) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848
(Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della
Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il
giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale
di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la
propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che
consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti
inviolabili della persona.
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http://www.diritticomparati.it/2014/10/sentenza-n-238-anno-2014-repubblica-italiana-in-nome-del-popolo-italiano-la-corte-costituzionale-composta-dai-signori.html#sthash.4Z3keqyl.dpuf
In sostanza, viene rimossa la norma nazionale che rendeva inammissibile, con difetto assoluto di giurisdizione interna, l'esame delle domande di risarcimento, per le stragi delle truppe tedesche in territorio italiano, proposte contro la Repubblica federale tedesca.
Tale norma era stata introdotta, dal governo Monti, come recepimento di una norma di diritto internazionale generale (cioè, consuetudinario, ma "emergente" nell'art.94 della Carta ONU), nel senso di ribadire l'immunità degli Stati, per atti jure imperii - quelli imputabili alla sfera pubblica-politica in cui rientra l'azione militare degli Stati occupanti-, quand'anche risultassero lesivi di diritti fondamentali della persona e costituissero crimini di guerra.
La Corte nazionale ha sostanzialmente ri-affermato che, nonostante tale immunità sia conforme alla interpretazione fornita dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), ciò non possa essere ritenuto legittimo alla luce dei principi fondamentali inviolabili della nostra Costituzione, che, pertanto, prevalgono e rendono illegittima la norma così introdotta e, in tale parte, la legge di esecuzione.
Questo uno dei passaggi più significativi della sentenza:
"Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte,
che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti
inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme
internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico
italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione»
(sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti”
all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del
1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre
che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e
del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi
rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili
dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione
costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)."
Se quanto così affermato vale rispetto al diritto internazionale generale di cui all'art.10 Cost, a maggior ragione opera come limite al diritto internazionale "da trattato", ancorchè "europeo", che è fonte di rango inferiore, in Costituzione e nel diritto internazionale, rispetto al d.i. "generale".
L'affermazione è compiuta con una "nettezza" che non lascia equivoci.
L'argomento sollevato da questa "forte" presa di posizione della Corte costituzionale, diviene allora ancor più di scottante attualità nella sua proiezione verso le norme europee, secondo l'approccio esaminato su questo post e nel libro "Euro e/o democrazia costituzionale".
Come prima verifica delle sue implicazioni sulla (il)legittimità costituzionale del "vincolo esterno", il tema verrà affrontato, a Roma, nel convegno del prossimo 8 novembre 2014, promosso da Riscossa Italiana e accreditato presso l'Ordine degli avvocati di Roma.
Sarà un momento di verifica e di riflessione di grande importanza nel cercare una via costituzionale di salvezza italiana dalla crisi apparentemente irreversibile in cui, obiettivamente, l'ha piombata l'adesione al "disegno europeo", che si sta rivelando tutt'altro da quello che è stato raccontato agli italiani per decenni.
Ecco la locandina del convegno, che si avvarrà del contributo di importanti relatori (NB: per i non appartenenti agli ordini non occorre prenotazione per attestazione, ma gli stessi possono mandare una mail alla info di Riscossa Italiana indicata nella stessa locandina):
1)
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei
loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno);
2) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848
(Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della
Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il
giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale
di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la
propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che
consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti
inviolabili della persona;
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http://www.diritticomparati.it/2014/10/sentenza-n-238-anno-2014-repubblica-italiana-in-nome-del-popolo-italiano-la-corte-costituzionale-composta-dai-signori.html#sthash.4Z3keqyl.dpuf
MA,
RispondiEliminadalla tua "postazione sociale" ci devi da dì se 'sta sentenza ha (o ti sembra poter avere) una rilevanza in ottica "rimodulazione" della "precomprensione" (come la chiami tu) in certe sedi istituzionali
("i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute").
Non è possibile dare una risposta seria ed univoca.
EliminaMa una cosa la si può dire: che la peculiarità della giurisprudenza costituzionale è di avere una "autovincolatività" rafforzata.
La stessa esistenza di una Corte costituzionale, e lo stratificarsi della sua intepretazione, autoafferma la "primazia" di una (certa) logica, molto rigorosa: date certe premesse, la Corte - FINCHE' RIMMARRA' NELL'ALVEO GIURISDIZIONALE, CIOE' ISTITUZIONALMENTE INDIPENDENTE- , tende a non contraddire la conseguenzialità tra premesse (affermate nei suoi precedenti) e conseguenze.
Quando si contraddice, se non altro, si indovina chiaramente la sofferenza e la fatica...
Io mi auguro che l'accreditamento presso l'ODCEC di Roma si perfezioni. Sarebbe ( che io sappia) la PRIMA volta in assoluto che detti temi vengono discussi ed affrontati dopo anni di .....oblio.Si tratterebbe di un potentissimo mezzo per estendere il convegno di studio anche agli altri ordini territoriali fra i quali Reggio Emilia, Modena, Bologna,........ E forse si vedrebbe la luce nella FPC , sempre e costantemente a ...senso unico. Un grazie sentito.
RispondiEliminaCe lo auguriamo anche noi, considerato che l'Ordine degli avvocati è stato sensibile e veloce nell'accreditare...
EliminaE' davvero una splendida notizia che inizino a muoversi anche settori più ampi della sfera del Diritto e non più solo voci isolate.
RispondiEliminaLa sola scienza economica è in grado di fornire gli strumenti, ma non l'orizzonte culturale per uscire da questo periodo buio. Per quello servirà "l'artiglieria pesante" ;-)
Questo evento sinceramente non me lo sarei perso, peccato la sovrapposizione con Pescara.
Mi dovrò "accontentare" dei video.
Una sentenza molto importante, una specie -mi par di capire- di "Lissabon Urteil" italiano, almeno in linea di principio,che attesta la coscienza di certe problematiche in seno alla corte. Parallelamente registro l' inquietante Leopolda, che sancisce la definitiva trasformazione del PD in partito ordoliberista spinto, senza se e senza ma......
RispondiEliminaL'hai detto: molto in linea di principio.
EliminaIl Lissabon Urteil, seguento Solange e Lutz, apertamente afferma che, già ora, il catalogo dei diritti fondamentali ed il livello di loro tutela contenuto nei trattati, NON è omogeneo ma solo "compatibile, rispetto a quella della Costituzione nazionale. Perciò assegna ai parlamenti nazionali e a se stessa un controllo caso per caso su norme, fonti e determinazioni delle istituzioni europee. Un passo di aperta apposizione de facto di una "riserva generale" ai trattati che la nostra Corte non ha ancora compiuto (se non in termini generali ed ipoteitici).
Cfr; "Euro e/o democrazia costituzionale", Parte II, capitolo I. E vedi pure qui:
http://orizzonte48.blogspot.it/2014/02/la-questione-omt-e-la-morte-virtuale.html
Di queste cose parleremo al convegno dell'8 novembre!