mercoledì 2 agosto 2017

L'ARABA FENICE DELL'ORDINE PUBBLICO COMUNITARIO (E CI RITROVAMMO SENZA LAVORO E SENZA FRONTIERE...)

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary.jpg/220px-Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary.jpg
 https://cibology.files.wordpress.com/2011/03/tacchi.jpg
 
Questa seconda parte dell'articolo di Francesco sullo pseudo-concetto ("pseudo" sul piano della gerarchia e della corretta qualificazione delle fonti giuridiche) di "ordine pubblico europeo", entra nel vivo della questione centrale che si pone drammaticamente ai nostri giorni, in un crescendo che si manifesta in situazioni incomprensibili al senso comune e altrettanto dannose per l'ordine pubblico costituzionale
La questione è come possa accadere che un'organizzazione associativa fra Stati (altrimenti) indipendenti, per di più di natura economico-liberoscambista e settoriale, possa arrivare a erodere, attraverso una serie di autoproclamazioni enfatiche, di esplicita vaghezza precettiva, la parte essenziale della sovranità popolare di singoli Stati-membri, fino al punto da dissolverla (qui, p.2) al di là di qualsiasi giustificabilità di "limitazioni alla sovranità" conformi all'art.11 Cost
Rammentiamo che deve trattarsi di (mere) limitazioni che mai possono compromettere i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione del 1948 e che, anche laddove questi non siano illecitamente sacrificati (eventualità ormai da escludere sistematicamente alla luce delle applicazioni dei trattati oggettivamente registratesi), devono necessariamente essere rivolte al perseguimento della pace e della giustizia tra le nazioni, in CONDIZIONI DI PARITA' tra gli Stati aderenti a qualsiasi "organizzazione internazionale". 
La non configurabilità come fonte di livello costituzionale dei trattati europei è in realtà propria della loro natura di meri trattati economici; il loro legittimo debordare in una pretesa, quanto mai realizzata e realizzabile "Unificazione politica" di tali Stati, è negato dai principali aderenti (v. pp. 1-3).
E, d'altra parte, non potrebbe essere diversamente: la natura derivata e oggettivamente economica dell'ordinamento europeo lo dovrebbe, in linea di diritto, collocare sia al di fuori delle organizzazioni internazionali volte alla pace e alla giustizia tra le nazioni, - e quindi fuori dall'ombrello dell'art.11 Cost. correttamente inteso- sia, di conseguenza, da un rango politico-costituzionale che, risulta essere solo una forzatura imposta dalla autoreferenziale giurisprudenza della Corte europea (qui, in specie, pp. 5-6.2). 
Aspetti di cui sono consapevoli le stesse istituzioni europee sulla scorta delle prese di posizione degli Stati "dominanti" che, appunto come emerge in questi giorni rispetto alla Francia, o come già visto rispetto alla Germania, sfruttano abilmente, su temi come gli investimenti di Stati-membri nel loro territorio, o la ripartizione dell'onere dell'immigrazione in funzione deflattiva del costo del lavoro, una visione che è apertamente non cooperativa
Ed è questo carattere ormai conclamato di non cooperatività, che si rivela nel suo vero volto di asimmetria impositiva rispetto agli Stati divenuti soggetti alla condizionalità imposta dalle nazioni dominanti all'interno dell'Unione; e questa realtà genetica dei trattati sta travolgendo il consenso dei governi degli Stati che hanno prestato unilaterale acquiescenza alla loro inconfigurabile "costituzionalizzazione", gettando i rispettivi popoli nell'incertezza dei più elementari diritti e nel malessere economico permanente di una crescente colonizzazione dei relativi sistemi economici.


L’araba fenice dell’“ordine pubblico” comunitario
9. Se si è compreso quanto esposto nella Prima Parte, il confronto tra la categoria di “o.p. costituzionale” (o interno) ed un presunto “o.p. comunitario” (che pure circola come concetto nelle aule universitarie italiane) appare quantomeno singolare, se non proprio azzardato, sotto almeno tre punti di vista.
9.1. In primo luogo, converrà prima o poi che si comprenda anche nel nostro Paese – diversamente da quanto accade ormai da trent’anni in Germania grazie all’opera interpretativa della Corte Costituzionale tedesca – che il moloch costituito dai Trattati non può essere assimilato ad una Costituzione come storicamente intesa, sia se messo a confronto con il costituzionalismo liberale classico sia, a maggior ragione, se accostato a quello democratico del secondo dopoguerra.
Come sostenuto da M. LUCIANI, quindi, “… la stessa dinamica autoriproduttiva del diritto europeo, che la Corte di giustizia sembra asseverare con la sua giurisprudenza, non può far confondere la condizione dell’ordinamento eurounitario con quella di un ordinamento statale e far postulare la sua raggiunta indipendenza e autonomia dagli Stati membri: è infatti “inconcepibile l’idea che da esso si sviluppi un processo di autoaffermazione che tenda ad affrancarlo dall’ordinamento interno[23] 

9.2. In secondo luogo - ed in stretta correlazione a quanto detto al punto precedente – tutti i trattati europei non realizzano e non tutelano diritti fondamentali sociali
Se infatti, come si è evidenziato in altre occasioni (v., per esempio, p. 7.1), i tratti caratteristici del costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra si identificano nella ridislocazione del potere in capo al popolo (sovranità) e nella funzionalizzazione dello stesso in vista della piena realizzazione (precettiva ed obbligatoria, mediante strumentazione pubblicistica ad hoc) proprio di quei diritti, è semplice constatare come le previsioni dei trattati in materia non vadano al di là di semplici e ridondanti enunciazioni prive di concreto valore precettivo.
Sotto questo angolo prospettico, deve essere chiaro che l'ordine pubblico presenta sempre due aspetti complementari: come nozione fondamentale si rivela in quanto imperium; come nozione funzionale coincide invece con un vero instrumentum. Ma in entrambi i casi la nozione rivela la sua stretta CONNESSIONE CON LA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI, posto che è sempre sull'espressione di questi ultimi che incide ogni manifestazione della nozione in parola (F. ANGELINI) [24].

9.3. Non bisogna farsi ingannare, a tal proposito, dalle previsioni del Trattato di Nizza (denominato retoricamente “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”) le quali, se accostate alle fondamentali disposizioni della democrazia economico-sociale disegnata nella Costituzione italiana (“uguaglianza sostanzialeex art. 3, comma II e “diritto al lavoroex art. 4 Cost.), si dimostrano in tutta la loro lapalissiana vetustà.
Ed infatti, l’art. 20 del Trattato di Nizza si limita a prevedere che “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”, sancendo perciò una uguaglianza meramente “formale”, implicito rimando al proto costituzionalismo borghese dell’800. 
L’art. 15, par. 1, prevede a sua volta che “Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione”, e ciò sul presupposto che quell’”individuo” possieda già un lavoro, nessun obbligo essendo invece posto in capo alle istituzioni europee di promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto.

9.4 Quanto detto è altresì confermato in generale dal fatto che le norme della Carta – secondo il c.d. principio di attribuzione - restano applicabili entro i limiti del diritto dell'Unione Europea, ed essa “non introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione” così come non modifica “le competenze e i compiti definiti nei Trattati” (art. 51, par. 2).
In sintesi, la realizzazione e la tutela di tutti i diritti fondamentali rimangono affidate esclusivamente alla competenza degli Stati membri, ai quali la normativa eurounitaria ha però sottratto progressivamente potere decisionale (sovranità), dando così vita ad un perverso circolo dall’andamento “uroborico” in forza del quale i diritti fondamentali sociali sono stati intenzionalmente esclusi
E ciò ad onta di un’altra corrispondente narrazione euroliberista della “tutela multivello” approntata per quegli stessi diritti, e che dovrebbe essere affidata (non si sa come) ad un improbabile “dialogo” tra diversi plessi giurisdizionali (Corte di Giustizia, Corte Costituzionale degli Stati membri, CEDU).

9.5. Costituisce fedele riproduzione di una tale impostura giuridica la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che non pare essersi mai avviata verso una tutela dei diritti in parola e di cui vanno segnalati alcuni casi clamorosi (in realtà del tutto normali, alla luce delle previsioni dei Trattati) di “bilanciamento ineguale”, cioè con prevalenza incondizionata delle libertà economiche rispetto a diritti riconducibili latu sensu alla dimensione sociale (si vedano, in particolare, CGE 11 dicembre 2007, C-438/05, c.d. Viking; 18 dicembre 2007, C-341/05, Laval; 3 aprile 2008, C-346/06, Rüffert; 19 giugno 2008, C-319/06, Commissione/Lussemburgo; e CGE 15 luglio 2010, C-271/08, Commissione/Germania).
Tanto che rimane attuale la conclusione manzoniana formulata da D. BIFULCO per cui, raffrontando la disciplina dei diritti sociali di matrice costituzionale a quella risultante dal diritto dell'UE, sorge la “stessa perplessità di Don Abbondio di fronte a Carneade”.

9.6. In terzo luogo, che non esista alcun o.p. comunitario autonomo si ricava proprio dall’esame delle disposizioni dei Trattati. 
Le norme comunitarie che pure contengono l’espressione “ordine pubblico”, infatti, si limitano ad utilizzare il rinvio a tale nozione come cause di eccezione e di limite – espressamente previste – all’applicazione della disciplina comunitaria in favore di norme nazionali.
E così l’art. 36 del TFUE (già art. 30 del TCE) prevede che il divieto posto agli Stati membri di stabilire restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni lascia “impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone… Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.
L’art. 45 (già art. 39 del TCE), in materia di libera circolazione dei lavoratori comunitari all’interno dell’Unione, al par. 3, ammette limitazioni “giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica”, mentre l’art. 52 (già art. 46 TCE), in materia di diritto di stabilimento di cittadini stranieri negli Stati membri, lascia impregiudicata “l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare… e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”.
 Ed ancora, in materia di divieto di limitazione ai movimenti di capitali tra Stati membri, l’art. 65 (già art. 58 del TCE), al par. 1, lett. b), prevede tra le cause di eccezione che gli Stati membri possono applicare al principio della libera circolazione le “misure giustificate da ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. 

Dovrebbe risultare chiaro che, in tutti i casi esaminati, pur trattandosi di fonti di diritto comunitario, il concetto di ordine pubblico fatto valere è riferito esclusivamente agli Stati membri in favore dei quali sono esclusivamente ammesse le eccezioni richiamate.

10. Dall'insieme di queste considerazioni pare dunque necessario trarre la conclusione che soltanto di ordini pubblici nazionali sovranamente fondati può parlarsi (Cfr. M.C. BOUTARD LABARDE) [25], essendo le eccezioni limitative per motivi di o.p. riconosciute a livello comunitario un’espressa remissione delle norme pattizie a favore delle norme nazionali, a garanzia e tutela, si ripete, di principi e interessi fondamentali dell’ordinamento interno.
Tale è almeno l’interpretazione che è stata elaborata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in alcune pronunce degli anni ’70 e con le quali la stessa, lungi però dal fornire una definizione di o.p. comunitario, si è piuttosto premurata di adottare sin da subito una interpretazione restrittiva del concetto, con l’ovvio scopo di limitare il potere discrezionale (sovrano) degli Stati membri, cioè “in modo che la sua portata non [potesse] essere determinata unilateralmente da ciascun Stato membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie[26]. I giudici comunitari avevano però bisogno di spingersi ben oltre.

10.1. La Corte di Giustizia, infatti, in modo categorico ha escluso soprattutto che la tutela dell'ordine pubblico potesse essere invocata dagli Stati membri per proteggere interessi di natura economica [27], non ammettendo quindi antinomie fra ordine pubblico nazionale (=principi e diritti fondamentali) e normativa comunitaria. E’ proprio in tale contesto che si è iniziato a vagheggiare, in maniera insensata, un “ordine pubblico comunitario” identificato in toto, però, con quello meramente “economico”.

10.2 Quanto detto si ricava dalle conclusioni dell'Avvocato generale Mayras, nella sentenza del 4 dicembre 1974, causa 41/74 Yvonne van Duyn c. Home Office, allorché lo stesso affermava che:
se esiste un «ordine pubblico comunitario» nei settori in cui il trattato ha per oggetto o per effetto di trasferire direttamente alle istituzioni comunitarie poteri una volta esercitati dagli Stati membri, può trattarsi solo di un ordine pubblico economico, relativo, a mo' d'esempio, alle organizzazioni comuni del mercato agricolo, agli scambi commerciali, alla tariffa doganale comune o al regime della concorrenza”. 
In sostanza, ed in modo del tutto autoreferenziale, l’€uropa cominciava a gettare le basi per la disattivazione sistematica della “costituzione economica” italiana e, di conseguenza, di tutti i diritti ed i principi fondamentali.
Ora, se una siffatta interpretazione desovranizzante risulta plausibile in quanto elaborata dagli organi comunitari (che per tale specifico scopo sono stati istituiti), risulta francamente incredibile che alla stessa si siano potuti accodare giuristi ed economisti nonché la stessa Consulta la quale – come affetta da prosopagnosia giuridica - proprio in quegli anni, si badi, pure elaborava la citata “teoria dei controlimiti”.
Non può quindi biasimarsi Umberto Romagnoli se già nel ’75 sosteneva che 

“… il silenzio ipocrita del ceto giuridico … non è più colpevole della distrazione del ceto degli economisti. In ogni caso, la complicità di entrambi ha reso possibile che le sole alternative conosciute e praticabili al modo di produzione capitalistico…fossero inghiottite dai ritorni privatistici della costituzione economica materiale”.

11. Dal momento che, per tutte le ragioni spiegate, non esiste e non è mai esistita in senso proprio alcuna “costituzione europea” (e un corrispondente “ordine pubblico comunitario”) se non come posticcio Rule of Law (p. 6.4), non può nemmeno parlarsi di “costituzione economica comunitaria” (o europea) né, come riflesso di quest’ultima, di un “o.p. economico comunitario”. 
Si ribadisce, con le parole di N. IRTI, che la “decisione di sistema” europea è “non costituzionale”, “perché non adottata nell’esercizio di potere costituente, ma nella veste ordinaria della legge di esecuzione[28]; decisione di sistema “convenuta nei Trattati e svolta nel diritto comunitario secondario, ma alla quale non può darsi né nome né rango di costituzione economica…” [29].

11.1Tutti i trattati europei delineano, in definitiva, un “ordinamento” derivato e settoriale con finalità esclusivamente economiche e di libero scambio in cui il mercato è l’indiscusso protagonista, un corpus di norme generali di settore che rappresentano “le strutture fondamentali e le regole essenziali in materia economica” (G.U. RESCIGNO) [30], il quale si ispira ad una originaria e dichiarata fede ordoliberista del tutto divergente dall'impostazione sociale e solidarista della Carta costituzionale italiana. Il processo di integrazione europeo - rispondente alle esclusive esigenze economiche dei grandi gruppi di imprese sovranazionali - deve così essere inserito nel contesto contrassegnato dal fenomeno della globalizzazione dell'economia.

11.2. Ma se il complesso di norme contenute in tutti i Trattati €conomici rappresenta di fatto un katéchon invertito, ovvero un insieme giuridico omogeneo avente funzione conservatrice del mercato a scapito dei diritti fondamentali dei cittadini, allora di esso – nella sua veste di diritto internazionale privatizzato – deve parlarsi, semmai, solo in termini di ordine privato comunitario

11.3. Per ciò, ed al di là della cornice nominalistica-cosmetica di definizioni accettate dai giuspubblicisti, G.U. RESCIGNO ha lucidamente fatto notare che“… enucleare la costituzione economica europea [ed il pedissequo concetto di “o.p. economico comunitario”, N.d.R.] serve o per sostituire alle disposizioni scritte della nostra Costituzione, che appaiono o sembrano incompatibili con l’Unione Europea, le disposizioni dei trattati, oppure per interpretare o reinterpretare le disposizioni della Costituzione italiana, che restano in tal modo formalmente vigenti, ma solo in quanto e perché conformi ai trattati europei: “COSTITUZIONE ECONOMICA EUROPEA” DIVENTA COSÌ IL NOME DI QUESTA OPERAZIONE[31].

2 commenti:

  1. Basta entrare nel sito della BCE per verificare che la sovversione della Costituzione Repubblicana viene dichiarata 'apertis verbis' nel sito istituzionale.

    https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_it

    "La Banca centrale europea (BCE) gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'UE."

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Con una non piccola contraddizione in termini di aperta illegittimità secondo il diritto europeo, dato che la CGUE esclude che BCE abbia competenze sulla politica economica, in base a un opaco e arzigogolato concetto di politica monetaria, che, a sua volta, contraddice le premesse monetariste che la stessa CGUE enuncia!

      Imperdibile l'aporia interna della sentenza sui "meccanismi di trasmissione della moneta" (sono la casa delle "libertà"...persino sulle loro stesse teorie):
      http://orizzonte48.blogspot.it/2015/06/la-sentenza-della-corte-uropea-sullomt.html

      Elimina