"Creare l'Euro è stato un gigantesco errore della storia" Kenneth Rogoff - DAVOS 2018 pic.twitter.com/pPzqU7VKa6— Claudio Messora (@byoblu) 24 gennaio 2018
GUIDA INTRODUTTIVA AL POST.
Ripubblico il post "Breve guida al recupero della sovranità e del senso del voto democratico" per la sua particolare attualità in questi tempi ultimissimi, che segnalano un'accelerazione di eventi, vari, di politica "interna", ma, soprattutto, di politica economica internazionale.
Vedi alla voce Trump e alla combinazione, in atto, tra svalutazione del dollaro sull'euro, e reintroduzione, strettamente connessa, di dazi alle importazioni; con conseguente "allarme" della Merkel che strilla alla violata "lezione" di una Storia, da lei, del tutto presunta, confondendo "pro domo sua", ovviamente, tra protezionismo colonialista e protezionismo (cioè, "capitalismo") intelligente, come diceva Caffè.
Questi ammerigani a cui piace la moneta debole... folli populisti...ma vuoi mettere sta robetta con un bel dollarone forte e un deficit commerciale ancora di più alle stelle? https://t.co/XPUG9zDYml— Marco Zanni (@Marcozanni86) 24 gennaio 2018
Quando succederà questo, perché succederà, cosa farà? pic.twitter.com/WCQM6JLJ9u— Legionario82 (@Legivs82) 24 gennaio 2018
Il secondo genere di "protezionismo", - quello a cui dagli USA ai reconditi recessi mediterranei dell'unione monetaria europea (da loro stessi tanto voluta), è quello che serve ad evitare il sottosviluppo permanente e la colonizzazione degli Stati che hanno esigenze di reindustrializzare e tutelare i livelli di occupazione, dopo che il liberoscambismo imposto, con la forza dei trattati o delle armi, da parte di Stati imperialisti & mercantilisti, ha determinato una condizione di impoverimento e di debolezza strutturali.
Queste condizioni risultano incorreggibili rimanendo entro il vincolo dei trattati liberoscambisti (ripeto: imposti con la forza della geo-politica o delle armi da chi è già più forte e vuole mantenere e amplificare questa situazione).
Ora, se la forza della geopolitica impone il trattato - e, appunto, pone un Paese di fronte a deindustrializzazione, disoccupazione e sostanziale colonizzazione- occorrerà (democraticamente ma, perciò, necessariamente) preoccuparsi di come ci si possa sottrarre agli effetti di un tale trattato, allorché tali effettti siano divenuti intollerabilmente distruttivi e, perciò, inevitabilmente contrari alla Costituzione di quello stesso Paese.
Di fronte a effetti di tale portata, non occorre nemmeno distinguere tra le varie Costituzioni dei paesi coinvolti, per quanto quella italiana - secondo la rilevante maggioranza dei più importanti costituzionalisti italiani-, contenga previsioni più chiaramente contrastanti, rispetto ad altre, coi principi informatori dei trattati: tutte le Costituzioni dell'attuale civiltà giuridica, comunque, esistono per tutelare il benessere e gli interessi democratici fondamentali dei rispettivi popoli, perché in ciò, sta la ragion d'essere della sovranità e, appunto, delle Costituzioni, alle quali la medesima civiltà giuridica moderna affida, appunto, il compito di prevedere la sovranità popolare democratica e i modi di suo effettivo, e non sacrificabile, esercizio.
Il post ripubblicato si occupa di questo.
Ma nella importante selezione dei commenti che erano seguiti allo stesso, vengono affrontati "funditus" altri aspetti coessenziali e coordinati che "agitano" il dibattito politico attuale, con ricorrenti affermazioni ex parte mediatica che risultano essere altamente imprecise (e per sentito dire).
In particolare viene gettata luce sulla (molto) presunta superiorità del diritto europeo su quello costituzionale (dei vari Stati coinvolti): qualcosa che, se avrete la pazienza di leggere, non solo non è prevista in alcuna norma dei trattati, non solo corrisponde solo ad unilaterali e ambigue affermazioni della Corte europea, - che decide in rem propriam, cioè a vantaggio della propria stessa affermazione unilaterale di supremazia - ma, ovviamente, non disponendo di alcuna base nei trattati, si pronuncia su interessi fondamentali degli Stati che danno vita ai trattati che non sono per essa "giuridicamente disponibili". Cioè la soppressione o limitazione di tali interessi non corrisponde ad alcuna sua attribuzione di potere fondato su una norma preesistente e di fonte idonea, (cioè sulla Rule of Law, cioè sul principio dello Stato di diritto); come precisa limpidamente Jellinek, uno dei massimi teorici generali del diritto moderno (austriaco e perciò di lingua tedesca...).
Tanto è vero questo che sia la corte costituzionale tedesca, sia la dottrina più autorevole, sempre tedesca, nega recisamente tale supposta supremazia. Che rimane dunque solo un mito inerziale tutto italiano; e come dice Luciani (il costituzionalista italiano probabilmente più autorevole nella materia) un mito, che ha il suo opposto simmetrico nei c.d. "controlimiti", che va affermandosi solo "per stanchezza".
Ecco: non stancatevi mai di difendere la vostra Costituzione, cioè la vostra democrazia e il vostro benessere.
Prendetevi il tempo per leggere (o rileggere) il post: e specialmente per leggere i commenti di approfondimento le cui parti salienti ho sottopannato con l'evidenziatore in giallo. Vi servirà. Ad alcuni molto...
1. La questione che mi accingo a proporvi è di quelle complicate (se non altro perché esige la conoscenza e la padronanza sistematica di un'ampia gamma di principi normativi ed economici).
Dare
una risoluzione "tecnica", esaustiva e soddisfacente, a tale questione
richiederebbe un (pesante) volume, non solo interdisciplinare, ma anche
volto a chiarire una molteplicità di punti in modo che non vi siano
lacune dimostrative: proprio quelle "lacune" che, invece, come vedremo
subito, caratterizzano tutta la costruzione €uropea nei trattati e, ancor peggio, la tentata giustificazione di essi che si fornisce sul piano costituzionale.
Un
tentativo largamente fallito che, peraltro, ormai non si preoccupa
nemmeno più di cercare una qualche rivisitazione delle barcollanti
premesse da cui è partito: giungendo infatti a conclusioni palesatesi appunto come sempre più assurde.
Va detto, però, che la
questione sarebbe meglio, molto meglio, se risultasse risolvibile come
il riflesso di una coscienza diffusa da parte dei cittadini italiani:
perché senza tale diffusione di consapevolezza, cioè senza una larga
condivisione nell'opinione pubblica, non sarà possibile attivare quel
processo politico-elettorale che, come in molti si rendono conto, è il
propellente effettivo del recupero della sovranità
democratico-costituzionale.
2. Pongo allora ai lettori la questione: in presenza del quadro normativo attualmente risultante dai trattati europei, come fareste a riaffermare la sovranità democratica secondo un percorso praticabile a livello sia di consenso politico interno che di "relazioni" con gli altri paesi improntate ad un rigoroso rispetto del diritto internazionale?
E
per "come", intendo, non tanto la dettagliata indicazione dei contenuti
di atti politici e normativi che portino al risultato voluto. Intendo,
più semplicemente, il saper indicare (ma con non minore difficoltà,
poiché precisare un indirizzo politico deve preferibilmente conseguire
alla chiarezza di idee sulla risolvibilità di tutti i problemi di
dettaglio) quali azioni di massima sono corrispondenti, appunto,
alle linee di indirizzo politico effettivamente e legittimamente
adottabili per l'obiettivo del recupero della sovranità democratica.
3.
Pongo quindi questo interrogativo e cerco di agevolarne la soluzione
indicando alcuni riferimenti interpretativi e normativi che risultano
logicamente rilevanti.
Partiamo
da un "come" diametralmente opposto a quello che è oggetto della
questione qui posta; e ciò nell'ovvia considerazione che, se un errore
di scelta è stato fatto, il primo rimedio è compiere una scelta di segno
opposto che si manifesti in un atto capace di rendere inoperativo
quello erroneo o, peggio, viziato in cui si è concretizzata la scelta da correggere.
Partiamo dunque dal "come", tecnicamente, siamo entrati in questo quadro istituzionale €uropeo.
La
risposta pare facile, cioè: attraverso una legge di autorizzazione alla
ratifica (art.80 Cost.), elemento che ci consente anche di dire che,
quale scelta di segno opposto, non sia praticabile un referendum. E non
solo, e non tanto, per via del divieto ex art.75, comma 2, Cost., ma per le ragioni giuridico-politiche e istituzionali spiegate qui.
Ma la risposta al "come ci siamo entrati?" non è (più) così semplice se la si intende nella sua legittimità sostanziale, cioè nei suoi risvolti relativi al rispetto del nucleo inviolabile della sovranità costituzionale ed all'effettivo contenuto dei trattati (che, nel loro significato e portata, diamo per scontati, in base a quanto detto in "Euro e/o democrazia costituzionale" e ne "La Costituzione nella palude").
Ma la risposta al "come ci siamo entrati?" non è (più) così semplice se la si intende nella sua legittimità sostanziale, cioè nei suoi risvolti relativi al rispetto del nucleo inviolabile della sovranità costituzionale ed all'effettivo contenuto dei trattati (che, nel loro significato e portata, diamo per scontati, in base a quanto detto in "Euro e/o democrazia costituzionale" e ne "La Costituzione nella palude").
4. Fortunatamente, e paradossalmente, buona parte del problema ce lo ha già risolto...Amato (qui, p.6.1.):
"Cito in argomento un
autore insospettabile di antieuropeismo come Giuliano Amato (Costituzione
europea e parlamenti, Nomos, 2002, 1, pag. 15):
“Quando si ratificano i trattati
internazionali, in genere si ratificano quelli che disciplinano le relazioni
esterne. Quando si ratifica una modifica dei trattati comunitari non si
ratifica una decisione che attiene alle relazioni esterne, ma una decisione che
attiene al governo degli affari interni.
Il processo di ratifica così com'è è
congegnato è allora del tutto inadatto
ad assicurare ai parlamenti il ruolo che ad essi spetta rispetto agli affari
interni.
Il procedimento di ratifica è tarato sull’essere ed il poter
essere un potere intrinsecamente dei governi esercitato sotto il controllo dei
parlamenti. Tant’è vero che la legge di ratifica è una legge di approvazione e
non è una legge in senso formale.”
Ma il
vero clou del paradosso, dicevo, consiste nel fatto che “la
politica dei piccoli passi nel processo di integrazione comunitaria ha fatto sì
che mai nessuno abbia detto espressamente che, con i Trattati che si
andavano stipulando, si stava costruendo una nuova costituzione.” (Luciani, op. cit., pagg.
85-6).
5. Un secondo punto da conoscere è quello relativo alla pretesa supremazia dei trattati sul diritto nazionale (e citiamo sempre il post di Arturo che, comunque, ha preannunziato di approfondire ulteriormente la questione):
"Dopo il
fallimento del progetto di costituzione europea a seguito dei due referendum
francese e olandese, il 22 giugno del 2007 la Presidenza del Consiglio Europeo
se n’è uscito con questa
solenne dichiarazione:
“L’approccio
costituzionale (ndr; in sede di trattato sull'unione europea), che consiste nell’abrogare tutti i Trattati e rimpiazzarli con
un singolo testo definito “Costituzione” è abbandonato. […] Il TUE e il TFUE non avranno un
carattere costituzionale.
La terminologia usata nei Trattati rifletterà
questo cambiamento: il termine “costituzione” non verrà usato […]. Con riguardo alla supremazia del diritto comunitario, la conferenza intergovernativa
adotterà una dichiarazione ricordando l’attuale
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”.
Tale dichiarazione è
diventata la numero 17 allegata all’atto finale della conferenza
intergovernativa che ha approvato il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre
2007, ossia:
“La
conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia
dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base
dei trattati prevalgono sul diritto
degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.
Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto
finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato
nel documento 11197/07 (JUR 260):
«Parere del Servizio
giuridico del Consiglio
del 22 giugno 2007
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza
del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario
stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della
Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza
consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 […] non esisteva alcuna menzione di
preminenza nel trattato. La
situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della
preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo
l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di
giustizia.”
6. A questo punto, per agevolare ulteriormente una riflessione sulla soluzione da dare alla questione posta più sopra, vi cito le norme più importanti della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che rilevano nel caso di assunzione di un obbligo internazionale da trattato, mediante una legge di ratifica che, nel caso dei trattati europei, abbiamo visto essere inadatta a rispettare il ruolo rappresentativo costituzionale dello stesso parlamento, (che si deve presumere necessariamente conforme alla sovranità popolare insita nell'art.1 Cost.), e ciò a causa dei contenuti "peculiari" del trattato sottoposto ad approvazione.
Premettiamo pure che la "denunzia" di Amato, relativa alla non idoneità della legge di ratifica rispetto ai contenuti in quanto incidenti sugli "affari interni", è una pregiudiziale di ordine "procedurale" (cioè attiene alla legittimità dello strumento costituzionale nel caso di quei contenuti e con quegli effetti), e prescinde dall'autonoma questione se QUALSIASI strumento (previsto dalla Costituzione, ovviamente), e qualsiasi tipo di dibattito parlamentare, possano introdurre nell'ordinamento quei contenuti: tale questione si risolverebbe, negativamente, alla stregua dell'art.11 Cost. e dei c.d. controlimiti...ove mai fossero applicati da..."qualcuno": v.qui, p.7, infine.
Ne abbiamo parlato nei libri sopra citati e molto, negli ultimi tempi, su questo blog.
7.
Stabilito che sia lo strumento utilizzato per vincolarci ai trattati
europei, sia i contenuti degli stessi sono altamente controvertibili sul
piano del rispetto di norme costituzionali non revisionabili, perché
fondamentali e quindi non modificabili da alcun trattato, queste sono le norme rilevanti della Convenzione (che notoriamente hanno carattere di codificazione del diritto internazionale generale, qui, p.3,
quello contemplato dall'art.10 Cost., e, quindi, sono una fonte
superiore e prevalente rispetto alla previsioni di qualunque trattato):
Articolo 27Diritto interno e rispetto dei trattati
Una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall'art. 46.
Questione chiusa, sul piano del diritto internazionale?
Non
proprio: occorre evidentemente andare a vedere cosa dica l'art.46 (e
non fermarsi, come fanno gli spaghetti-liberisti ad affermare che il non sequitur
della supremazia del diritto europeo, si estenda al diritto
costituzionale nel suo intero perché...lo dice la Corte europea, senza
che nessun principio del genere sia affermato esplicitamente nei
trattati: e una ragione ci doveva pur essere se non sono stati in grado
di farlo: chiedere alla Germania, per esempio, cfr; pp. 1f-1g...).
8. Ecco allora l'art.46
(riporto anche l'intitolazione della relativa Sezione perché ci fa
capire le conseguenze della illegittimità costituzionale che investa,
come abbiamo visto, sia lo strumento che ha introdotto il vincolo sia i
contenuti di quest'ultimo). Evidenzio le parti che fanno capire come
l'apparente eccezionalità della previsione "finale", non sia affatto
tale se si versa in tema di violazione delle norme fondamentali di una
Costituzione nazionale:
Sezione 2 NULLITA' DEI TRATTATI Articolo 46
Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati
1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale.
2. Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.
9. Ed allora; date tutte queste premesse, quale sarebbe secondo voi una soluzione al "come" che abbiamo posto all'inizio?
Consideriamo,
infatti, che, le norme fondamentali della nostra Costituzione sono ben
definite e notorie nella comunità internazionale e, sicuramente, alla
cerchia dei politici e dei giuristi europei: al punto che la nostra
Costituzione è servita da modello "positivo" per altri Stati europei, come pure da modello "negativo" per le forze del capitalismo finanziario sovranazionale, (da ultimo, chiedere a De Grauwe).
Dunque
è nei fatti, storici e politici, attinenti allo sviluppo dei trattati
che non si possa opporre una mancata "evidenza", se ci si comporta in
"buona fede".
Insomma, sarebbe
segno di sicura "cattiva fede" contestare una primaria evidenza: la
nostra Costituzione non attribuisce a nessun organo costituzionalmente
previsto la "competenza" a sopprimere, o a cedere, la titolarità
dell'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue
forme.
Tanto più che questo obbligo statale è affermato anche nello ius cogens del diritto internazionale generale,
anch'esso pacificamente prevalente sul diritto contenuto in qualsiasi
trattato, e ciò in termini che dovrebbero valere per tutti gli Stati di
diritto democratici!
10. La risposta alla domanda posta sopra al punto 2., sulla scorta delle premesse "agevolative" finora svolte, è dunque una risposta importantissima che ognuno di noi può tentare di dare.
Ed è importantissima perché ogni cittadino dovrebbe poter valutare la ordinaria diligenza e competenza che dovrebbe impiegare
chiunque sia coinvolto, su mandato del popolo sovrano nelle forme
costituzionalmente previste, nel processo di adesione e applicazione dei
trattati.
Questa valutazione spettante a ciascun cittadino, adeguatamente informato, è appunto l'esercizio della democrazia (sostanziale).
Utilizzando questo metro di diligenza e competenza, infatti, ciascun cittadino ridiviene giudice consapevole delle responsabilità della sua classe dirigente
e, quindi, si riappropria del proprio ruolo di detentore anche a titolo
individuale della sovranità, esercitato anzitutto (ma non solo) tramite
il processo elettorale.
In pratica, dare questa risposta costituisce l'UNICA via che consente di ridare senso al proprio voto.
Prima
che diventi del tutto inutile: non solo nella sostanza, come già si
verifica adesso, ma addirittura nella forma, cioè nell'assetto
istituzionale prossimo futuro...derivante dai trattati e dalle loro ipotizzate "riforme", (v.qui p.10), naturalmente.
Io
procederei alla sospensione delle parti del TFUE contrastanti coi
nostri principi costituzionali invocando la violazione, da parte della
Germania e della Commissione, dei limiti di surplus commerciale.
Credo
che in questo caso si possa invocare l'art.60 comma 2 c) e comma 3 b) C. di Vienna.
Questo per restare nel sentiero che avete indicato. Ma come insegnava
Theodore Roosevelt, è bene negoziare con un sorriso e un nodoso randello
sul tavolo.
Quindi la CdV è il sorriso, d'accordo, ma il blocco
unilaterale dei nostri trasferimenti all'UE (che comporterebbe il
collasso del bilancio comunitario) dev'essere il randello ben esibito.
Anche perché i tedeschi (rectius, le élite tedesche) capiscono
soprattutto il linguaggio della forza, visto che è quello che praticano
più spesso.
Art. 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione
(...)
2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza:
b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione;
c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione dei trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda, se detto trattato è di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri obblighi in base al trattato.
3. Ai fini dei presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende:
(...)
b) la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.
Art. 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione
(...)
2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza:
b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione;
c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione dei trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda, se detto trattato è di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri obblighi in base al trattato.
3. Ai fini dei presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende:
(...)
b) la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.
Beh,
non che questa via non sia praticabile...tanto che i tedeschi hanno in
via "preventiva" dedicato un apposito studio di espertologi. Ovviamente:
non di giuristi di diritto internazionale, sebbene, guarda caso, di
giuristi specializzati in "mercati finanziari".
Rinvio a questi post, dove, in
precedenza abbiamo esaminato la c.d. eccezione "inadimplenti non est
adimplendum":
1) http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/per-chinon-guardasse-solo-google-e.html; Cfr.p.4;
2) da cui l'evoluzione in questo: http://orizzonte48.blogspot.it/2013/11/lunione-europea-in-base-ai-trattati-non.html
Il punto però è un altro: se invoco l'art.46 compio un'azione molto più radicale, affrontando in via pregiudiziale il problema sotto il mio punto di vista costituzional-nazionale ed evitando di sottoporre ad un'eventuale Corte europea il mio onere della prova sull'altrui inadempimento (con l'art.46, invece, posso invertire l'onere della prova e comunque subito invocare la violazione del principio di parità ex art.11 Cost., norma di per sè fondamentale, adducendo una simmetria con l'atteggiamento tedesco sulla invalicabilità dei propri limiti costituzionali, che costringerebbe qualsiasi interlocutore sulla difensiva).
In definitiva, poi, questi sono problemi tecnici, che peraltro, con riguardo al secondo post (esteso ne "La Costituzione nella palude") sono stati da me esposti proprio a un convegno a Parma, la scorsa estate.
Il problema è dunque quello di formulare una risposta di "linee generali", che indichino obiettivi e strumenti: il primo, assumendo in modo generale il tema da te sollevato, lo hai esposto. Si tratta di svincolarsi.
Ma direi che c'è un passaggio preliminare che, sempre in termini generali, "arriva prima" per poter consentire di rendere realmente praticabile questo obiettivo: prendiamo atto realisticamente che finora, infatti, l'ordinamento costituzionale italiano non è stato in grado, praticamente mai, di abbozzare una qualche reazione alla manifesta illegittimità costituzionale dei trattati (rinvio ai numerosi post in cui si è mostrato come politici che votarono Maastricht e costituzionalisti, fino a un certo punto, diciamo intorno alla metà degli anni '90, ne sembrassero consapevoli).
Ed è qui, in questo "strano" fenomeno, (che sarebbe incomprensibile in termini tedeschi o francesi) che si annida il primo ostacolo da rimuovere e la prima "mossa" da adottare...
1) http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/per-chinon-guardasse-solo-google-e.html; Cfr.p.4;
2) da cui l'evoluzione in questo: http://orizzonte48.blogspot.it/2013/11/lunione-europea-in-base-ai-trattati-non.html
Il punto però è un altro: se invoco l'art.46 compio un'azione molto più radicale, affrontando in via pregiudiziale il problema sotto il mio punto di vista costituzional-nazionale ed evitando di sottoporre ad un'eventuale Corte europea il mio onere della prova sull'altrui inadempimento (con l'art.46, invece, posso invertire l'onere della prova e comunque subito invocare la violazione del principio di parità ex art.11 Cost., norma di per sè fondamentale, adducendo una simmetria con l'atteggiamento tedesco sulla invalicabilità dei propri limiti costituzionali, che costringerebbe qualsiasi interlocutore sulla difensiva).
In definitiva, poi, questi sono problemi tecnici, che peraltro, con riguardo al secondo post (esteso ne "La Costituzione nella palude") sono stati da me esposti proprio a un convegno a Parma, la scorsa estate.
Il problema è dunque quello di formulare una risposta di "linee generali", che indichino obiettivi e strumenti: il primo, assumendo in modo generale il tema da te sollevato, lo hai esposto. Si tratta di svincolarsi.
Ma direi che c'è un passaggio preliminare che, sempre in termini generali, "arriva prima" per poter consentire di rendere realmente praticabile questo obiettivo: prendiamo atto realisticamente che finora, infatti, l'ordinamento costituzionale italiano non è stato in grado, praticamente mai, di abbozzare una qualche reazione alla manifesta illegittimità costituzionale dei trattati (rinvio ai numerosi post in cui si è mostrato come politici che votarono Maastricht e costituzionalisti, fino a un certo punto, diciamo intorno alla metà degli anni '90, ne sembrassero consapevoli).
Ed è qui, in questo "strano" fenomeno, (che sarebbe incomprensibile in termini tedeschi o francesi) che si annida il primo ostacolo da rimuovere e la prima "mossa" da adottare...
...
Tra l'altro, almeno in generale, per quanto ne so
la Corte di Giustizia non ritiene applicabile il principio
"inadimplenti non est adimplendum" nell'ambito del diritto
comunitario...
E
questo perché la Corte €uropea - unilateralmente e autoattribuendosi autonomamente tale potere "dichiarativo"- considera il trattato non soggetto, in
linea di principio, alle norme di diritto internazionale generale sui
trattati: il trattato sarebbe un tertium genus, di diritto interstatale
"comune".
Questa teoria, ormai irreversibilmente considerata
integrativa dei trattati stessi, configura il diritto europeo come fonte
di obblighi "primari", in un sistema giuridico in sè conchiuso e ormai
autonomo sia dal diritto interno, su cui prevale, sia dal diritto
internazionale, da cui prescinde.
Il punto debole di questo approccio della CGUE è che si assume una sostanziale sovranità dell'organizzazione (interstatale) senza saperne indicare la fonte giuridica e il Potere Costituente che la legittimerebbero: ad es; la Corte cost. tedesca nega che sia valida questa autoattribuzione di sovranità fondata su una fonte pur sempre derivata (il trattato) dai poteri costituzionali di negoziazione degli Stati-parte.
Il punto debole di questo approccio della CGUE è che si assume una sostanziale sovranità dell'organizzazione (interstatale) senza saperne indicare la fonte giuridica e il Potere Costituente che la legittimerebbero: ad es; la Corte cost. tedesca nega che sia valida questa autoattribuzione di sovranità fondata su una fonte pur sempre derivata (il trattato) dai poteri costituzionali di negoziazione degli Stati-parte.
Mi pare che Francesco abbia anche citato lo
specifico passaggio in proposito del Lissabon Urteil)".
E dunque eccoli i fatidici e non equivocabili passaggi della sentenza "Lisbona", scolpiti dalla Corte costituzionale tedesca
A
questa “follia collettiva” nel quale il nostro Paese si ostina ad avere
un ruolo da protagonista, i tedeschi, come sappiamo, si sono sottratti. Loro possono.
Il BVerfGE (la Corte costituzionale tedesca, in particolare con la notoria Lissabon Urteil) afferma che gli Stati membri sono e restano i “signori” dei trattati e, di conseguenza, quando parla del diritto e degli istituti giuridici europei, ne parla sempre come diritto “derivato”, laddove una “costituzione” ha carattere necessariamente originario.
Non esiste alcuna fantomatica “costituzione europea”:
“33. A differenza del Trattato costituzionale e in conformità con il mandato della conferenza intergovernativa, il Trattato di Lisbona rinuncia esplicitamente al progetto costituzionale che consisteva nell’abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un test unico denominato “Costituzione”” (documento del Consiglio n. 11218/07, allegato, par. 1). I trattati sono semplicemente modificati e la concettualità di fondo dei trattati modificati rispecchia la rinuncia al concetto di costituzione. Si abbandona la terminologia in uso a livello statale. Il termine “Costituzione” non viene utilizzato (diversamente invece Pernice, Der Vertrag von Lissabon – Das Ende des Verfassungsprozesses der EU?...)…
231 …La fonte del potere comunitario e della sua costituzione europea in senso funzionale sono i popoli europei democraticamente costituiti nei propri stati.
Il BVerfGE (la Corte costituzionale tedesca, in particolare con la notoria Lissabon Urteil) afferma che gli Stati membri sono e restano i “signori” dei trattati e, di conseguenza, quando parla del diritto e degli istituti giuridici europei, ne parla sempre come diritto “derivato”, laddove una “costituzione” ha carattere necessariamente originario.
Non esiste alcuna fantomatica “costituzione europea”:
“33. A differenza del Trattato costituzionale e in conformità con il mandato della conferenza intergovernativa, il Trattato di Lisbona rinuncia esplicitamente al progetto costituzionale che consisteva nell’abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un test unico denominato “Costituzione”” (documento del Consiglio n. 11218/07, allegato, par. 1). I trattati sono semplicemente modificati e la concettualità di fondo dei trattati modificati rispecchia la rinuncia al concetto di costituzione. Si abbandona la terminologia in uso a livello statale. Il termine “Costituzione” non viene utilizzato (diversamente invece Pernice, Der Vertrag von Lissabon – Das Ende des Verfassungsprozesses der EU?...)…
231 …La fonte del potere comunitario e della sua costituzione europea in senso funzionale sono i popoli europei democraticamente costituiti nei propri stati.
La “costituzione dell’Europa”, cioè il diritto dei
trattati internazionali ossia le fonti primarie, restano un ordinamento
di base derivato.
Essa fonda un’autonomia sovrastatuale di portata
certamente ampia nella prassi politica quotidiana, ma pur sempre
oggettivamente limitata. Per autonomia può essere inteso qui – come
abitualmente nel diritto delle autonomie territoriali – solo un potere
di imperio a sé stante, ma derivato, cioè concesso da altri
soggetti giuridici.
Viceversa la sovranità del diritto internazionale e
del diritto statale pretende come base costituzionale propria
l’indipendenza da ogni volontà estranea (cfr. Karl Schmitt,
Generalbericht in der Zweiten Sitzung des Plenums des Parlamentarischen
Rates am 8.
September 1948)…
298…Dopo il fallimento del progetto di costituzione europea…gli Stati membri restano i signori dei trattati… La Repubblica federale di Germania resta anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona uno Stato sovrano e quindi un soggetto giuridico del diritto internazionale. Il potere statale tedesco, incluso il potere costituente, è tutelato nella propria sostanza (aa), il territorio statale resta assegnato esclusivamente al soggetto giuridico della Repubblica federale di Germania (bb) ed è fuor di dubbio la continuità del popolo dello Stato tedesco (cc)…”. (segue)
September 1948)…
298…Dopo il fallimento del progetto di costituzione europea…gli Stati membri restano i signori dei trattati… La Repubblica federale di Germania resta anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona uno Stato sovrano e quindi un soggetto giuridico del diritto internazionale. Il potere statale tedesco, incluso il potere costituente, è tutelato nella propria sostanza (aa), il territorio statale resta assegnato esclusivamente al soggetto giuridico della Repubblica federale di Germania (bb) ed è fuor di dubbio la continuità del popolo dello Stato tedesco (cc)…”. (segue)
E non c’è, secondo la Corte tedesca (conscia della sua rigorosa ricostruzione in diritto, alla quale nulla può, sempre in diritto, opporre la Corte europea) alcun primato del diritto comunitario:
“331. Nella Dichiarazione sul primato, allegato n. 17 del Trattato di Lisbona, la Repubblica federale di Germania non riconosce un primato incondizionato in termini di validità (Geltungsvorrang) del diritto dell’Unione, che sarebbe di dubbia costituzionalità, ma conferma esclusivamente la situazione del diritto vigente nell’interpretazione finora praticata dal Bundesverfassungsgericht. Non è esatta l’affermazione del ricorrente sub III. secondo cui l’approvazione del Trattato di Lisbona si introdurrebbe nei trattati in sostanza, così come era stato progettato per il fallito Trattato costituzionale, il primato “illimitato” del diritto prodotto dagli organi dell’Unione nei confonti del diritto degli Stati membri e concederebbe in definitiva un inammissibile primato in termini di validità, come in uno Stato federale, fino a consentire la deroga a eventuali fonti costituzionali contrarie degli Stati membri…
339.Il primato di applicazione del diritto europeo resta quindi, anche in caso di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un istituto derivato, fondato su un trattato internazionale che solo in virtù dell’ordine di esecuzione della legge di approvazione produce effetti giuridici in Germania.
“331. Nella Dichiarazione sul primato, allegato n. 17 del Trattato di Lisbona, la Repubblica federale di Germania non riconosce un primato incondizionato in termini di validità (Geltungsvorrang) del diritto dell’Unione, che sarebbe di dubbia costituzionalità, ma conferma esclusivamente la situazione del diritto vigente nell’interpretazione finora praticata dal Bundesverfassungsgericht. Non è esatta l’affermazione del ricorrente sub III. secondo cui l’approvazione del Trattato di Lisbona si introdurrebbe nei trattati in sostanza, così come era stato progettato per il fallito Trattato costituzionale, il primato “illimitato” del diritto prodotto dagli organi dell’Unione nei confonti del diritto degli Stati membri e concederebbe in definitiva un inammissibile primato in termini di validità, come in uno Stato federale, fino a consentire la deroga a eventuali fonti costituzionali contrarie degli Stati membri…
339.Il primato di applicazione del diritto europeo resta quindi, anche in caso di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un istituto derivato, fondato su un trattato internazionale che solo in virtù dell’ordine di esecuzione della legge di approvazione produce effetti giuridici in Germania.
Il fatto che l’istituto del primato di
applicazione non sia esplicitamente previsto nei trattati, ma si sia
formato, in via interpretativa, per opera della giurisprudenza della
Corte di giustizia nella prima fase dell’integrazione europea, non
cambia tale nesso di derivazione
340. La Legge fondamentale mira all’inserimento della Germania in una comunità giuridica tra Stati pacifici e liberi. Tuttavia non rinuncia alla sovranità, che è racchiusa nell’ultima parola della costituzione tedesca, come il diritto di un popolo di decidere in modo costitutivo sulle questioni fondamentali della propria identità…”.
E il primato del diritto comunitario è una “finzione giuridica” impostasi di fatto: “…poiché non possono dirsi stricto sensu sovraordinate delle fonti che poggiano la propria legittimazione proprio su una delle fonti che dovrebbero esser loro gerarchicamente sottordinate”.
Noi nel frattempo aspettiamo Godot..."
340. La Legge fondamentale mira all’inserimento della Germania in una comunità giuridica tra Stati pacifici e liberi. Tuttavia non rinuncia alla sovranità, che è racchiusa nell’ultima parola della costituzione tedesca, come il diritto di un popolo di decidere in modo costitutivo sulle questioni fondamentali della propria identità…”.
E il primato del diritto comunitario è una “finzione giuridica” impostasi di fatto: “…poiché non possono dirsi stricto sensu sovraordinate delle fonti che poggiano la propria legittimazione proprio su una delle fonti che dovrebbero esser loro gerarchicamente sottordinate”.
Noi nel frattempo aspettiamo Godot..."
A
noi, peraltro, basta rammentare che l'azione dei controlimiti, rispetto
ad un trattato, - a fortiori se in consonanza dell'applicazione di norme
cogenti del diritto internazionale-, è legittimamente dichiarabile dalla
nostra Corte costituzionale, com'è in effetti già accaduto:
http://orizzonte48.blogspot.it/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html
http://orizzonte48.blogspot.it/2014/10/corte-costituzionale-sentn238-del.html
La
cosa surreale è che la Corte europea dice e non dice.
Come spiega De Witte nel
saggio che ho linkato (uno di quelli che intendo usare): "It is striking that, in the many intervening years since Costa, the European Court of Justice never
felt inclined to develop a sustained doctrine upholding the specific
and non-international nature of the European Community. The Court has often emphasized the autonomous nature of the Community legal order, but never stated with so many words that this autonomous legal order had ceased to be part of international law."
Anche la conclusione circa l'inapplicabilità del principio i.n.e.a. è raggiunta sulla base delle specifiche disposizioni dei Trattati, senza "adopt the premise that the Community was ‘something other’ than an international organization".
La morale è che dobbiamo obbedire, anche se non si bene perché. Anzi, perché si sa: l’ha detto la Corte di Giustizia Europea. Sia fatta la Sua volontà.
Anche la conclusione circa l'inapplicabilità del principio i.n.e.a. è raggiunta sulla base delle specifiche disposizioni dei Trattati, senza "adopt the premise that the Community was ‘something other’ than an international organization".
La morale è che dobbiamo obbedire, anche se non si bene perché. Anzi, perché si sa: l’ha detto la Corte di Giustizia Europea. Sia fatta la Sua volontà.
Il
fenomeno rilevato da De Witte è in realtà frutto di una tipica tecnica
giurisdizionale a dissimulate implicazioni politiche: quando un giudice
sa che il principio che vuole applicare non è sostenuto dalla Rule of
Law cui è formalmente soggetto (cioè non c'è una norma chiara e prestabilita su cui fondare le sue asserzioni), presceglie di affermare il principio
come...una sorta di "eccezione" - nel caso un'eccezione alla Convenzione di Vienna, ricavata euristicamente e de facto dalla prassi giurisprudenziale (!) applicativa dei trattati: cioè come applicazione concreta di una norma diversa
(da quella che...non esiste), rinvenuta caso per caso, in modo da
comporre un quadro in cui la regola (che non c'è) sia ricavabile ex post
in via di...sistematica giurisprudenziale.
Ovviamente, la forzatura di ciascuna norma specifica, la cui interpretazione compone il "mosaico" che afferma de facto la norma "implicita", è, in genere, agevolmente evidenziabile.
Ovviamente, la forzatura di ciascuna norma specifica, la cui interpretazione compone il "mosaico" che afferma de facto la norma "implicita", è, in genere, agevolmente evidenziabile.
Ad
es; ritenere, come fa la CGUE, che le violazioni del trattato siano sanzionabili dalla
Commissione per escludere l'applicabilità dell'art.60 (e che ciò costituirebbe tutela sufficiente per ciascuno Stato contro le altrui violazioni):
a) da un lato esclude, senza alcun fondamento giuridico, l'autonoma legittimazione a far valere l'altrui inadempimento di ciascuno Stato, LADDOVE INVECE L'ART.259 PAR.1 TFUE AMMETTE ESPLICITAMENTE TALE LEGITTIMAZIONE (onde la CGUE fa una inammissibile lettura restrittiva dell'art.60 contraria al diritto dei trattati...ed allo stesso trattato!):
b) dall'altro, esclude che l'inadempimento, da omesso o grossolanamente erroneo "controllo" sul comportamento violativo di uno Stato (ad es; la Germania sulla regola del surplus delle partite correnti entro l'eurozona), sia imputabile alla stessa Commissione (altra lettura inammissibile: in realtà, quella con la Commissione, sulla base di questi presupposti, sarebbe una controversia in cui la Commissione stessa sarebbe portatrice di un interesse a resistere collimante con quello dello Stato inadempiente e, come tale, non "terza" per definizione: E CIO' PARE CONFERMATO DAGLI STESSI ARTT. 259 par. 2 e 260, che altrimenti perdono di senso applicativo).
Ma si conta sul fatto che l'accumularsi di tali forzature, spesso emanate in forma di parafrasi estenuanti di scarsissimo valore dimostrativo, porti alla rassegnazione degli Stati per "sfinimento", con l'affermarsi di una prassi applicativa che diviene diritto vivente...(o "morente" per le democrazie dei singoli Stati coinvolti).
a) da un lato esclude, senza alcun fondamento giuridico, l'autonoma legittimazione a far valere l'altrui inadempimento di ciascuno Stato, LADDOVE INVECE L'ART.259 PAR.1 TFUE AMMETTE ESPLICITAMENTE TALE LEGITTIMAZIONE (onde la CGUE fa una inammissibile lettura restrittiva dell'art.60 contraria al diritto dei trattati...ed allo stesso trattato!):
b) dall'altro, esclude che l'inadempimento, da omesso o grossolanamente erroneo "controllo" sul comportamento violativo di uno Stato (ad es; la Germania sulla regola del surplus delle partite correnti entro l'eurozona), sia imputabile alla stessa Commissione (altra lettura inammissibile: in realtà, quella con la Commissione, sulla base di questi presupposti, sarebbe una controversia in cui la Commissione stessa sarebbe portatrice di un interesse a resistere collimante con quello dello Stato inadempiente e, come tale, non "terza" per definizione: E CIO' PARE CONFERMATO DAGLI STESSI ARTT. 259 par. 2 e 260, che altrimenti perdono di senso applicativo).
Ma si conta sul fatto che l'accumularsi di tali forzature, spesso emanate in forma di parafrasi estenuanti di scarsissimo valore dimostrativo, porti alla rassegnazione degli Stati per "sfinimento", con l'affermarsi di una prassi applicativa che diviene diritto vivente...(o "morente" per le democrazie dei singoli Stati coinvolti).
M'hai fatto venire in mente un passo di un paper di Luciani di cui abbiamo già parlato:
“Ricondotta
nell’alveo che le è proprio, la questione dei controlimiti si presenta
nella sua luce corretta: non una (per taluno odiosa e retriva)
resistenza degli Stati-persona ai processi di integrazione
sovranazionale e internazionale, ma la rigorosa affermazione della
sovranità popolare, perché nei sistemi democratici i cittadini hanno
questo, di caratteristico: che vorrebbero contare qualcosa nelle
decisioni che toccano l’intera comunità politica.
In questa prospettiva
assume nuovo vigore anche la classica questione del deficit democratico
delle istituzioni eurounitarie, che pel solo fatto d’essere risalente
alcuni vorrebbero cancellata – diciamo così – per stanchezza”.
Pare quindi che in Europa s'affacci una nuova forma di esercizio del potere costituente: prendere per stanchezza.
Pare quindi che in Europa s'affacci una nuova forma di esercizio del potere costituente: prendere per stanchezza.
“La
Corte cost. tedesca nega che sia valida questa autoattribuzione di
sovranità fondata su una fonte pur sempre derivata (il trattato) dai
poteri costituzionali di negoziazione degli Stati-parte”.
E per farlo, la Corte tedesca richiama G. Jellinek che a me sembra dica cose interessanti già in materia di federazioni di Stati:
“… La tesi sostenuta da alcuni ancora di recente che in una federazione di stati viene esercitato un dominio sui poteri degli stati federati fa venire meno il concetto stesso di federazione di stati e, con esso, ogni possibilità di operare una distinzione con lo stato federale per il tramite di una caratteristica essenziale.
E per farlo, la Corte tedesca richiama G. Jellinek che a me sembra dica cose interessanti già in materia di federazioni di Stati:
“… La tesi sostenuta da alcuni ancora di recente che in una federazione di stati viene esercitato un dominio sui poteri degli stati federati fa venire meno il concetto stesso di federazione di stati e, con esso, ogni possibilità di operare una distinzione con lo stato federale per il tramite di una caratteristica essenziale.
Un potere che eserciti un
dominio priva coloro i quali sono oggetto di quel dominio di qualsiasi
sovranità. UN DOMINIO ESERCITATO SU STATI SOVRANI COSTITUISCE UNA
CONTRADDIZIONE IN TERMINI ed è impossibile sia teoricamente che
praticamente.
Quando a dominare è il potere della federazione,
allora gli stati non sono sovrani, ragion per cui si possono
differenziare la federazione di stati e lo stato federale soprattutto
sulla base dei relativi scopi, ma non attraverso la loro formazione
giuridica.
L’idea di una posizione prevalente del potere federale si può giustificare solamente facendo propria l’idea per cui il trattato, che come è stato riconosciuto costituisce il fondamento giuridico della federazione, si staglia al di sopra di essa e la rende, in questo modo, qualcosa di diverso da quello che è.
L’idea di una posizione prevalente del potere federale si può giustificare solamente facendo propria l’idea per cui il trattato, che come è stato riconosciuto costituisce il fondamento giuridico della federazione, si staglia al di sopra di essa e la rende, in questo modo, qualcosa di diverso da quello che è.
Come sia poi
possibile che un trattato possa essere stipulato in modo che non
contempli alcuna delle caratteristiche essenziali di un trattato, come
il fatto che le decisioni prese da un potere federale istituito dallo
stesso riescono a intaccare il dato di fatto di un accordo che poggia
sulla comune volontà dei contraenti al punto che esse si trasformano in
comandi d’autorità rivolti ai poteri statali, è UN ENIGMA GIURIDICO che i sostenitori di questa posizione non hanno né risolto, né hanno provato a risolvere.
La federazione di stati è una formazione del diritto internazionale. Il diritto internazionale tuttavia non conosce altri soggetti giuridici che non siano gli stati.
La federazione di stati è una formazione del diritto internazionale. Il diritto internazionale tuttavia non conosce altri soggetti giuridici che non siano gli stati.
La federazione di stati, che in quanto tale non è uno stato, non può di conseguenza essere un soggetto giuridico.
Essa è al contrario, come l’hanno correttamente descritta v o n Mo h l e L a b a n d , un r a p p o r t o g i u r i d i c o .
Essa è al contrario, come l’hanno correttamente descritta v o n Mo h l e L a b a n d , un r a p p o r t o g i u r i d i c o .
Essa non è una
persona giuridica e non può esserlo.
Infatti, come che la si pensi sul
discusso concetto di persona giuridica, si deve ritenere che essa possa sorgere solamente all’interno dell’ordinamento giuridico statale
e che essa, come dice il suo stesso nome, costituisce pur sempre la
creazione di un ordinamento giuridico, che deve situarsi al di sopra di
coloro i quali con la loro volontà quella persona giuridica l’hanno
creata. Tuttavia, l’ordinamento giuridico del diritto internazionale,
che ha la sua sanzione giuridica nella volontà degli stati, non può
creare una persona giuridica che emana dalle personalità degli stati e
si situa al di sopra di esse…”.
E L€uropa che conosciamo noi non è nemmeno una federazione di stati. Insomma, dobbiamo obbedire in base ad un enigma giuridico rafforzato, o “finzione” (come la chiama Luciani). In nome della pace.
E L€uropa che conosciamo noi non è nemmeno una federazione di stati. Insomma, dobbiamo obbedire in base ad un enigma giuridico rafforzato, o “finzione” (come la chiama Luciani). In nome della pace.
OTC
RispondiElimina[che assist]
PUNTO
ps: ...
Mica tanto OTC...(purtroppo perché un assist possa risultare utile, occorre che si giochi nella stessa squadra. Che dico! Nello stesso campionato...)
EliminaTra l’altro….sui limiti di surplus della Germania (non so se il commento è OT)… mi piace ricordare questo post:
EliminaIn realtà, il complesso della discussione comunicata all'esterno, non fa emergere alcuna intenzione di revisione dei trattati: e lo diciamo per coloro che credono che si possa discutere con la Germania per chiedere misure riequilibratici che presuppongono, per necessità logica, tale revisione.
Facciamo un esempio che nella situazione contingente, è il più significativo e attuale.
Supponiamo cioè che si muova, in una formale trattativa di salvezza dell'eurozona (e, con essa, della parte più importante del motore presuntamente "cooperativo" europeo) una richiesta alla Germania di reflazionare: cioè di rivalutare, per via di politiche fiscali (espansive) e del lavoro (adeguate politiche salariali), il proprio tasso di cambio reale, allentando la pressione sulla correzione imposta agli altri paesi in termini di svalutazione interna (e quindi di politiche deflattive operate tramite austerità fiscale nonchè discipline del mercato del lavoro che, attraverso disoccupazione e precarizzazione accentuate, portino alla riduzione dei salari nominali, riallineandoli alla rispettiva produttività reale, cioè inseguendo la Germania sul piano delle sue proprie politiche deflattive anticipate dalla fine degli anni '90).
5. Per poter ottenere un qualche risultato in questa direzione, occorrerebbe che il sistema sanzionatorio attuale, praticamente a effetti nulli, fosse profondamente rivisto: invece della procedura avviata, nel 2013 (!) dalla Commissione per lo squilibrio eccessivo dei conti esteri tedeschi non s'è saputo più nulla e la Germania continua imperterrita nel suo atteggiamento mercantilista.
Il quadro attuale, fondato sugli artt.articoli 119, 121 e 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conduce al massimo, e senza alcuna garanzia che ciò debba essere portato a tali conseguenze, alla comminatoria di un deposito infruttifero, trasformabile in equivalente sanzione, dello 0,1% del PIL a carico della nazione che inadempia a piani di correzione e reiterate (negli anni!) raccomandazioni.
In pratica, il quadro legale europeo, sugli squilibri da avanzo eccessivo delle partite con l'estero, è un mero palliativo sprovvisto di qualsiasi persuasività normativa.
http://orizzonte48.blogspot.com/2016/06/germania-anno-zero-zero-reflazione-e.html?spref=tw
p.s. da leggere il pensiero di Einaudi.
Ciao Quarantotto un post tecnico ma accessibile a chi vuol capire in quale trappola siamo finiti.
RispondiEliminaConsentimi una riflessione non proprio attinente al tema trattato. Va bene che la costruzione europea ha disattivato la Costituzione, con grande gioia delle cosiddette elites, va bene che siamo passati da una Democrazia Sociale/sostanziale, come modello Costituzionale imponeva, ad una democrazia liberale/formale,va bene che siamo passati da una economia di stampo Keynesiano, ad una economia ordoliberista, va bene che che ci abbiano sottratto la Sovranità Democratica per trasferirla nell'iperuranio dei mercati, questo poteva essere nei calcoli delle nostre classi dirigenti.
Ma che Giuristi, economisti, giornalisti, politici, banchieri, grossi manager, grossi industriali, sindacati di categoria, salvo poche meritevoli eccezioni, non si siano accorti che da 25 anni Francia e Germania hanno usato la succitata costruzione europea per fare il proprio INTERESSE NAZIONALE a discapito del nostro Paese è una cosa di una gravità inaudita che non può trovare alcuna giustificazione. Purtroppo il popolo da quarant'anni è stato anestetizzato dai media ed è lontano mille miglia da questa elementare Verità.
Sì: ma tutte queste cose sono parimenti ingiustificabili e meritevoli di una autentica indignazione popolare.
EliminaMa sono anche tutte facce della stessa medaglia: il cosmopolitismo delle elites che, per quelle italiane, assume il carattere particolare di disprezzo per il popolo italiano. D'altra parte, essenzialmente, l'elite nostrana si DEVE formare all'estero, preferibilmente in quegli stessi paesi o in quelli anglosassoni.
Ora questo è un fenomeno comune a tutte le elites dei paesi del terzo mondo o "in via di sviluppo": la particolarità italiana è che la nostra elite introietta questa cultura anche se (in passato) l'Italia non è appartenuta al novero di tali paesi.
In sostanza, una scommessa al ribasso e un'autolesionistica self-fulfilling prophecy...
Più che di interesse nazionale io parlerei di interesse personale di una ristretta cerchia di soggetti, che prescinde dalla nazionalità. Che siano francesi, tedeschi o italiani di nascita poco importa visto che l'obiettivo ultimo della costruzione europea e dei suoi artefici non è quello di far prevalere una nazione sull'altra o su tutte le altre (dato che tra i suoi fini c'è anche il loro superamento), ma quello di far prevalere una certa categoria di soggetti su tutte le altre, presupponendo che questa sia ontologicamente superiore. E cioè i grandi capitalisti, siano essi banchieri, industriali, affaristi ecc. Del resto tutte le statistiche mostrano che le disuguaglianze aumentano sempre più in ogni paese europeo, Germania in primis, in cui si arricchiscono sostanzialmente soltanto i controllori del sistema industriale esportativo. Il folle surplus commerciale tedesco va tutto a beneficio di pochissimi, non certo della popolazione, che anzi sempre più è costretta a lavorare coi famosi contratti mini job, sottopagati e senza alcuna tutela.
EliminaChe poi giuristi, economisti, politici e giornalisti si siano accorti di tutto ciò è certo per molti di loro che ne sono stati e ne sono complici. Quelli che invece non se ne sono accorti, non se ne sono accorti perché questo disegno restauratore (di un ordine che era stato sconfitto con le costituzioni democratiche) ha previsto e voluto che non se ne accorgessero per evitare che potessero denunciarlo.
Questo lo disse un giudice tributario tedesco, quello della Renania-Palatinato, dopo le prime sentenze “costituzionali” della Corte di Giustizia (la fonte è K. Alter, Establishing the Supremacy of European Law, Oxford University Press, N.Y., 2001, pag. 75):
RispondiElimina“The transfer of sovereignty to an international institution must not become a means of upsetting, from outside, the balance of power carefully worked out and protected by the Constitution for setting up a free society...
The most important aim of the Constitution is to avoid a repetition of the developments which, in the Weimar Republic, led to the abolition of the separation of powers, and thus to the collapse of the rule of law. The path to the complete surrender of the doctrine of the separadon of powers through the Special Powers Act of 24 March 1933 took its first open form in the excessively wide interpretation of Art. 48 (2) of the Weimar Constitution in favour of the executive. As early as this, the thinking of leading academic lawyers had reached the highly dangerous stage, in which an inadequately circumscribed clause in the Constitution had itself become a gap in the Constitution. The undermining and destruction of the rule of law for a second time can be avoided only by the courts opposing every attempt to interpret another inadequately circumscribed constitutional provision [meaning Article 24] so as to weaken Article 79 (3) of the Constitution’s protection of the principle of separation of powers, and reduce the significance of the rule of law to a sham.”
E meno male che lEuropa col diritto e le Regeln ci si riempie quotidianamente la bocca.
(Una volta in più pare che le somiglianze fra totalitarismo classico e la sua versione neoliberale, almeno nel caso leuropeo, non siano poi così piccole...).
Mauro…. mi ha fatto ricordare questo suo vecchio commento:
RispondiEliminaMa qual'è l'atto massimo corruttivo di una classe dirigente: SVENDERE il Paese all'interesse straniero per un tornaconto personale, il tutto coperto dall'intero sistema mediatico che si rende complice di questo crimine.
Basterebbe fare l'elenco delle svendite delle nostre aziende pubbliche passate come privatizzazioni, basterebbe elencare tutti i derivati fatti dal Tesoro solo ed esclusivamente con banche estere ( americane possibilmente), basterebbe elencare tutti i provvedimenti presi dal nostro Parlamento contro l'interesse nazionale, basti pensare al pareggio di bilancio. La Costruzione europea così come è stata fatta è il massimo atto corruttivo della nostra classe dirigente, perchè è stata costruita nell' esclusivo interesse di Germania e Francia è a danno del nostro paese.
Mi scuso dello sfogo e di essermi allargato troppo, continuo a pensare che Quarantotto ha fatto fin troppo, premesso questo, abbiamo bisogno di tanti intellettuali disorganici che vanno dall'economista al giurista, al filosofo, allo storico, al psicologo al fisico ecc ecc, i quali dovrebbero creare un tavolo permanente fra loro ( con internet non c'è bisogno di muoversi e il compito è facilitato) teso e finalizzato a formare una nuova classe dirigente, dalla persona che dovrà occupare un posto in Parlamento, fino al soggetto che dovrà occupare il posto di Consigliere Comunale nel piccolo Paesino di Montagna. Poi sarà la Storia a creare l'occasione affinchè questo nucleo di persone si trasformi in un partito, che sarà un partito dall'Alto, visto il ruolo esercitato dagli intellettuali, ma non potrà vivere se non si è ben radicato e inquinato con il basso, perchè intellettuali e popolo siamo tutti pezzi di una medesima macchina, e avremmo un senso solo quando tutti questi pezzi saranno assemblati fra di loro.
Quarantotto16 febbraio 2016 09:48
Tutto giusto: ma "l'Alto" non sono gli intellettuali, in questa situazione, sebbene le oligarchie che controllano intellettuali e sistema mediatico, avendoli "prezzati e acquisiti" da decenni.
Ergo, gli intellettuali disorganici sono il "basso" tecnicamente e sociologicamente inteso.
Possono riunirsi e essere in contatto quanto si vuole (e ormai, nei fatti, lo sono abbastanza), ma le risorse avverse sono tali che questo lavorio rimarrebbe ai livelli di estensione attuale (che, ripeto, sono appunto già il frutto di una connessione di fatto che si è naturalmente instaurata).
https://orizzonte48.blogspot.com/2016/02/brexit-la-reliquia-degli-anni-70-tra.html?showComment=1455609178571#c1902465885598128204
In effetti le cose stanno più che mai in questo modo: e siamo sempre fermi lì...
EliminaMi corregga se sbaglio… ma (come sappiamo) uno dei grossi problemi è questo:
EliminaQuarantotto4 dicembre 2016 20:13
Non "flamizzi": concordo.
Ed infatti, nell'applicazione sabotativa post 1948, l'art.21 ha consentito appieno l'applicazione del modulo liberista "libertà da" dell'oppressore (potere economico di fatto, per essere precisi)=potere "di" potenziato di quest'ultimo.
Questo per la "naturale" tendenza del potere capitalista a leggere, come si fa tutt'oggi, pèer di più in modalità "pensiero unico" (rammenti il Jack che suggeriva di isolare la lettura dell'art.117 per "minimizzarne" l'impatto sull'impianto armonico della Costituzione?) IN MODO ISOLATO E LETTERALE, le singole previsioni, estrapolandole dal "tutto armonico".
E semplificando ciò che invece, per comprenderne l'armonia, è ontologicamente complesso.
Senonché, c'è l'art.3, comma 2, che, non a a caso ho citato: questa previsione in realtà integra ogni altra all'interno della Costituzione (e, per sano trickle down, dell'intero ordinamento normativo italiano).
Ma non, come purtroppo ha preso a intendere la nostra Corte costituzionale, nel senso di consentire un sindacato di (mera) "ragionevolezza" sulla legge attuativa di una determinata previsione costituzionale (o su una qualsiasi legge che, come sempre più spesso capita, si cura solo di riformare, in nome dell'€uropa, senza preoccuparsi affatto di quale norma costituzionale legittimi quel legiferare).
Basso, Calamandrei, Ruini, si sgolarono nel cercare di far capire che l'art.3 , c.2, e l'obbligo di intervento della Repubblica per garantire la "rimozione" di ogni ostacolo alla piena partecipazione al potere economico-sociale, erano un superprecetto alla luce del quale dovesse, IRRINUNCIABILMENTE, leggersi ogni altra norma costituzionale.
Anche quando, come nel caso dell'art.21 (caso esattamente opposto a quello delle norme sulla Costituzione economica), tale norma apparisse non avere nulla a che fare con l'intervento dello Stato in funzione correttiva dei (contro)poteri di fatto e in funzione di redistribuzione del potere politico-economico.
In sostanza, qualsiasi configurazione o modalità espressiva dei "poteri di fatto" è, per la Costituzione del 1948, illegittimo ed anzi illecito.
Ora, Basso (ma non solo, come attesta l'analisi svolta ne "La Costituzione nella palude"), individua perfettamente negli oligopoli (che altrove, se rammenti, definisce tout-court "monopoli", per le note ragioni di struttura dell'offerta "concordata" che essi implicano), l'effetto prevedibile del "libero mercato".
Ciò ci porta a concludere che, in virtù dell'integrazione dell'art.3 con ogni norma costituzionale, - e dunque ANCHE con l'art.21 -, la libertà di stampa (2° comma) e' COMPATIBILE CON LA LIBERTA' DI MANIFESTARE IL PENSIERO DI TUTTI (TUTTI), A CONDIZIONE CHE INTERVENGA LO STATO PER IMPEDIRE LA COSTITUZIONE (o il mantenimento) DI POTERI DI FATTO: E QUINDI per impedire situazioni DI OLIGOPOLIO (quantomeno) nel settore di mercato dell'informazione esercitata in forma di impresa.
https://orizzonte48.blogspot.com/2016/12/piu-che-mai-la-questione-mediatica-la.html?showComment=1480873732455#c9091098060737509994
interessante tutta la discussione con Bazaar… più il commento di Francesco.
Grazie Luca, per quanto concerne il Popolo, secondo il mio umile punto di vista, prima della caduta del Muro di Berlino, con conseguente fine delle ideologie, un Comunista, un socialista, un cattolico avevano alcuni pensieri ben ancorati nel proprio essere e non negoziabili. Per un cattolico , la famiglia, la tradizione erano valori non negoziabili, come per un comunista il padrone o datore di lavoro era uno che si appropriava indebitamente di troppo plusvalore prodotto dai lavoratori.
RispondiEliminaAdesso non ci sono più ancoraggi sicuri, il pensiero del popolo è una bandierina al vento mossa dall'ultima propaganda propinata a reti unificate dai media. L'essere umano sembra abbia perso la sua unità, è un qualcosa di rotto, quindi corrotto nei sentimenti nel pensiero e nell'agire. Cosa ci differenzia dalle epoche passate? Prima gli sfruttati della terra erano consapevoli del proprio ruolo ed avevano ben chiaro chi fosse il responsabile delle loro pene su questa terra, adesso gli sfruttati del tempo in cui siamo abitatori ammirano ed amano i propri aguzzini. E' purtroppo un'umanità malata, almeno quella occidentale.
Per quanto mi concerne ho ancorato il mio essere al secondo comma dell'articolo 3 della nostra Sacra Costituzione, e non ringrazierò mai abbastanza Quarantotto per avermela insegnata e fatta amare.
Direi che la contestazione del primato del diritto comunitario su quello nazionale, attraverso “il suo opposto simmetrico dei c.d. controlimiti”, in Europa è più estesa e viva di quanto si voglia far credere.
RispondiEliminaSegnalo, in proposito, questo lavoro che ricostruisce lo stato dell’arte in ottica comparatistica.
“… Soprattutto…negli anni immediatamente successivi l’approvazione del Trattato di Lisbona, i controlimiti erano diventati una sorta di spettro che si aggirava tra le Corti costituzionali e supreme dell’Unione: Polonia (Tribunale Costituzionale polacco, caso K32/09 Trattato di Lisbona, decisione del 24 novembre 2010), Ungheria (Corte costituzionale ungherese, 143/2010, decisione del 12 luglio 2010), Repubblica ceca (Corte costituzionale ceca, caso Pl. ÚS 19/08 Trattato di Lisbona I, decisione del 26 novembre 2008 e caso Pl. ÚS 29/09 Trattato di Lisbona II, decisione del 3 novembre 2009) sono forse i casi ove l’ispirazione alla giurisprudenza di Karlsruhe è più evidente. A volte le sentenze del “cammino comunitario” tedesco sono espressamente citate, altre volte compaiono – pur prive di etichetta – nell’ordito motivazionale
In alcuni casi altre Corti costituzionali hanno non solo attinto dalla giurisprudenza di Karlsruhe in materia di controlimiti, ma lo hanno fatto estremizzandone le conseguenze. Sembra essere questo il recente caso deciso dalla Corte costituzionale ungherese sulla delicata questione delle misure europee di redistribuzione delle quote di migranti. La Corte costituzionale ungherese (decisione 22/2016 (XII. 5.) AB del 16 dicembre 2016), ha infatti fatto esplicito riferimento al trittico Solange – Maastricht – Lissabon, per giustificare una decisione che, per ora soltanto astrattamente, ha paventato la possibilità di utilizzare una versione magiara dello strumento tedesco dei controlimiti per vigilare su obblighi che in materia vengano posti sullo Stato ungherese…” (P. FARAGUNA, Alla ricerca dell’dentità costituzionale tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica, 10-11).
In quest’altro articolo, sempre in prospettiva comparatistica, vengono riportate in particolare alcuni passaggi della sentenza del Tribunale Costituzionale polacco (caso K32/09 Trattato di Lisbona, decisione del 24 novembre 2010), ove si afferma che rientrano tra le competenze inalienabili:
“le decisioni che specificano il fondamento dei principi della Costituzione e delle decisioni relative ai diritti del individuo che determinano l'identità dello stato, tra cui, in particolare, l'esigenza di tutela della dignità umana e dei diritti costituzionali, il principio di sovranità, il principio di governance democratica, il principio di uno stato governato dalla legge, il principio della giustizia sociale…nonché l'esigenza di garantire una migliore attuazione delle valori costituzionali e il divieto di conferire il potere di modificare la Costituzione e la competenza per determinare le competenze”. (segue)
Per ritornare allo scritto di Faraguna, il caso più significativo (forse il primo) di applicazione concreta dei controlimiti è quello che ha avuto come protagonista la Corte Costituzionale della Repubblica ceca (causa no. Pl. ÚS 5/12, Slovak Pensions XVII, decisione del 31 gennaio 2012) la quale va ben oltre la Corte Costituzionale tedesca, dal momento che:
RispondiElimina“… dichiarava la sentenza della Corte di giustizia ultra vires. I controlimiti venivano applicati… per dichiarare un atto di un’istituzione dell’Unione fuori dalle competenze attribuite, non risparmiando alla Corte di giustizia parole di censura assai aspre…” (37 e ss.). Una corte nazionale che a muso duro dichiara ultra vires una sentenza della Corte di Giustizia. Spettacolo.
E così scopriamo stranamente che le nazioni europee…sono gelose della propria sovranità e della propria identità nazionale!
(Noi dobbiamo invece accontantarci di reviviscenti farneticazioni sugli “statiunitid€uropa” e delle navette che hanno per protagoniste le sentenze sull’infinito caso Taricco, tra rinvii pregiudiziali ed il tentativo stucchevole di “dialogo” tra corti. Mentre il Popolo è ridotto alla fame)
Sempre prezioso e accurato Francesco.
EliminaPeraltro il primo link ("questo lavoro") conduce a una pagina del blog inesistente...magari forniscilo a parte.
Tra l'altro segnalo come la stringa di un URL inserita per esteso e non mediante "link attivo" è, forse, ancor più comodamente utilizzabile di quest'ultimo, in quanto evidenziando l'URL, e cliccandoci col tasto destro, è possibile aprirlo direttamente in una diversa "finestra" (cioè senza oscurare il testo-post di partenza).
bene... comunque credo di aver finito di commentare anche ne l blog (almeno per il momento)... ci sntiamo... in "periodi migliori"
RispondiEliminaun caro saluro a tutti
Che strano. Non so come sia finito in una pagina inesistente del blog.
RispondiEliminaComunque, l'indirizzo associato al primo link è http://www.costituzionalismo.it/articoli/591/
Al mainstream giuridico, ovviamente (da quello che ho potuto leggere), fa orrore l’affermazione dei controlimiti da parte delle corti costituzionali dei Paesi europei.
Segnalo per tutti quest’articolo di Cassese (http://irpa-c02.kxcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/25_LUnione-Europea-e-il-guinzaglio-tedesco.pdf) pubblicato dopo la sentenza Lissabon Urteil ove, in modo profetico, l’Autore infatti paventava:
“… Si può immaginare che cosa può accadere se, per la forza diffusiva dei principi in sede europea, tutte le corti nazionali vorranno fare un analogo controllo (NdF: di identità). Applicando l’uniforme principio del controllo di identità, ciascuna vorrà affermare il modo proprio di riconoscere l’identità, perché un Paese si riconosce nella sua scuola, un altro NEL SUO SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE, un altro nella circolazione stradale, e così via. Vi saranno non solo identità diverse, ma anche modi diversi di individuare la propria identità. Insomma, una cacofonia di voci…
… la Corte tedesca porta a livello superiore una visione domestica della democrazia, assumendo erroneamente che il popolo determini la legislazione, mentre può scegliere solo i legislatori; … L’errore principale sta nell’aver dimenticato che la democrazia consiste in un sistema di limiti: se L’UNIONE EUROPEA AGGIUNGE UN ULTERIORE LIMITE, che serve a tenere sotto controllo gli Stati, contribuisce alla loro democrazia, non la diminuisce…”.
Inutile ogni commento: è il linguaggio della globalizzazion€