Un'altra dimostrazione del fatto che il Jobs Act distruggerà la poca produttività rimasta: Damiani e Pompei (2010) https://t.co/sbpr5Ym88u 😱 pic.twitter.com/bcNDQZLC6S— Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) 25 dicembre 2016
Il post di Sofia che vi proponiamo non esige una lunga introduzione, data la vastità della materia affrontata e la sua coerenza con l'analisi economica del diritto pubblico portata avanti in questa sede: la sua integrazione è stata compiuta mediante i pertinenti links al blog. Buona lettura!
1.
Dalla modifica dell’art. 18 alla pronuncia della Cassazione 25201/2016.
In un post di quattro anni fa, Quarantotto,
anticipando quelli che sarebbero stati gli effetti susseguenti alla modifica dell’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, (la modifica di "prima generazione", quella apportata dalla Legge Fornero, meno stringente di quella poi introdotta dal "jobs act"), aveva già previsto quelle
che sarebbero state le probabili modalità di risoluzione delle controversie ad
opera della magistratura, esattamente
nei termini ora confermati dalla pronuncia
della Corte di Cassazione n. 25201 del 7.12.2016, che di tale prima versione dell'art.18 "ristretto" (nella tutela) ha fatto applicazoine.
Si ricorderà che con tale "prima" riforma dell'art. 18, l. n. 300/1970, realizzata tramite l'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, sono state graduate le tutele applicabili al licenziamento
disciplinare illegittimo — e, più in generale, al recesso illegittimo — e,
consequenzialmente, il giudice è tenuto dapprima a verificare se il
comportamento del lavoratore integri una giusta causa di licenziamento, alla luce
delle nozioni di cui all'art. 2119 c.c. e all'art. 3, l. n. 604/1966 e, una
volta accertata l'illegittimità del recesso, ad individuare la tutela da
applicare al lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18, l. n. 300/1970 (limitando a ipotesi residuali ed eccezionali la "reintegra").
Quarantotto
aveva anticipato che la nuova formulazione dell’art. 18, introducendo il legittimo licenziamento individuale per
"motivi economici" ("oggettivo"), cioè dovuto a (praticamente insindacabili) esigenze
organizzative dell'impresa, comportasse una gravosa "inversione dell'onere
della prova" proprio nella sfera di fatti di cui, al lavoratore, sarebbe stata preclusa la minima conoscibilità, arrestando i poteri istruttori del giudice di fronte a un ben formulato "aziendalorum". Sarebbe stato, cioè, il lavoratore a dover dimostrare, nella disciplina allora introdotta e poi aggravata dal jobs act, nei casi in cui fosse ipotizzabile, il carattere
discriminatorio, la natura disciplinare "dissimulata", ovvero la
"manifesta" insussistenza dei fatti; più concretamente, poi, qualunque ragione
"economico-aziendale", e quindi attinente alla necessità di
riorganizzare o innovare, sarebbe stata probabilmente considerata valida
"fino a prova contraria", e tale prova si sarebbe scontrata con la generica e impenetrabile (alla normale expertise del giudice) allegazione di esigenze tecnico-aziendali da parte del datore di lavoro.
1.1. La pronuncia della Cassazione n. 25201 del
7.12.2016 conferma tale analisi e pare andare anche
oltre nel percorso prescelto coinvolgendo una "rilettura" dello stesso ruolo dell'iniziativa economica nell'ambito dei rapporti sociali, prima ancora che interni alla stessa impresa (probabilmente in vista di future applicazioni dell'ulteriore restrizione apportata dall'art.18 dal c.d. "jobs act", cioè accompagnando una revisione sistemica dei rapporti tra imprese e lavoro). Infatti, l’onere della prova non solo è invertito a discapito del
lavoratore, ma sin anche eliminato laddove dovesse ancora residualmente gravare
sul datore di lavoro e ciò avviene attraverso un'interpretazione "novativa" dell’art. 41 Cost. (ben
lontana da quanto i Costituenti avevano inteso), in base alla quale la libertà
di iniziativa economica giustifica qualunque decisione relativa alla gestione e
all’assetto dell’impresa; e ciò, sia che attenga al superamento di una fase di crisi
economica (già considerata dalla disciplina dei "licenziamenti collettivi"), sia, in modo ben più esteso ed intenso, che tale decisione gestionale attenga ad una presunta miglior organizzazione dell'impresa, bastando l'enunciazione del fine di voler a conservare o migliorare la propria posizione di mercato (e potendo illimitatamente coinvolgere, in tal modo, qualsiasi posizione di lavoro individuale).
1.2. Dall’art. 41 Cost. quindi, la Cassazione
fa derivare un potere così ampio (con relative scelte di merito gestionali su
cui il Giudice non potrebbe in alcun modo interferire) che giunge a
ricomprendere anche la decisione di eliminare singoli dipendenti divenuti superflui,
esattamente come qualunque altro mezzo di produzione/merce immesso nel ciclo produttivo.
Se poi, da tali
scelte, emerge come principale la finalità giustificativa (tutt'altro che nascosta) di mantenere o massimizzare il livello di
profitto, - e non quella, (in precedenza considerata dalla disciplina sui licenziamenti economici collettivi), di costitituire un rimedio "di ultima istanza" ad una crisi congiunturale del settore o dell'intera economia nazionale, in connessione alla ben diversa prospettiva di conservare l'esistenza dell'impresa e di rimanere sul mercato -, questo rimane solo un dettaglio.
Comunque, afferma la Cassazione, nella vera "innovazione sistemica" che caratterizza il decisum, questa diversa e praticamente illimitata, (anche in quanto praticamente insindacabile), finalità del licenziamento, risulterebbe assolutamente
legittima, perché questo rispecchierebbe le regole del
mercato di cui l’imprenditore si assume il relativo rischio.
1.3. Solo per completezza va evidenziato che,
nel caso esaminato, il datore di lavoro era una impresa con un fatturato di
circa 10 milioni di euro l’anno, che aveva licenziato un solo dipendente
(adducendo la necessità di soppressione della carica di direttore operativo
dovuto all'esigenza tecnica di rendere più snella la cd. catena di
comando e quindi la gestione aziendale).
Viene quindi da domandarsi se
effettivamente la riorganizzazione potesse essere effettuata solo e soltanto
licenziando il dipendente. Questione su cui, tra l’altro, il Giudice era tenuto
ad indagare, dovendosi ritenere che il potere di accertamento istruttorio sussista sempre
quando si tratta di accertare la
veridicità-manifesta logicità delle motivazioni addotte dal datore di lavoro (dovendo, il Giudice,
perseguire in primis il bene superiore costituzionalmente garantito, almeno finora, della
tutela del lavoratore), proprio sul piano dell'onere della prova che incomberebbe comunque "a chi afferma".
L'accertamento della veridicità e, in stretta connessione, della logicità, di immediata percezione, delle motivazioni "economiche" addotte in sede di relativo licenziamento individuale, infatti, si estendono naturalmente a definire uno scenario di "fatti", ordinariamente conoscibili all'interno del processo.
Tra questi, oltretutto, vi sono elementi storico-aziendali di varia natura, che possono rendere il licenziamento quantomeno contraddittorio, in termini di lealtà cooperativa dell'imprenditore con il sistema pubblici di "incentivazione": si pensi alle imprese che
addivengono ad accordi con gli enti locali, o con organismi coinvolgenti vari livelli territoriali di governo, per ottenere finanziamenti pubblici all’apertura e all’esercizio di determinate attività sul territorio in cambio
dell’impegno a mantenere determinati livelli occupazionali.
1.4. La decisione della Corte di Cassazione, invece,
recepisce quelle che erano state le argomentazioni dell’impresa che
riassumevano pedissequamente un più recente orientamento giurisprudenziale a
cui la Cassazione dichiara espressamente di aderire “al fine di consolidarlo” (rispetto all’orientamento
giurisprudenziale degli anni passati che, invece, era maggiormente e
costituzionalmente orientato alla tutela del lavoratore).
In base all’orientamento ora recepito, non risulta (più) legittimo far derivare dall’art. 41 il principio per il quale l'organizzazione aziendale, una volta delineata,
costituisca un dato modificabile solo in presenza di un andamento
negativo dell'impresa: divengono ora rilevanti i fini di una più proficua configurazione dell'apparato
produttivo, dandosi preminente rilievo al naturale interesse, del datore di lavoro, ad
ottimizzare l'efficienza e la competitività (Cass. n. 10672 del _ 2007; Cass.
n. 12094 del 2007, Cass. n. 9310 del 2001).
Secondo la Cassazione, infatti, in termini
microeconomici, nel lungo periodo e in un regime di concorrenza, l'impresa che ha il maggior costo unitario
di produzione è destinata ad essere espulsa dal mercato" (Cass. n.
13516 del 2016; Cass. n. 15082 del 2016). Da qui l’opportunità di licenziare
anche un singolo dipendente soprattutto se tale mancato licenziamento potrebbe
compromettere la stabilità del posto di lavoro di tutti gli altri dipendenti. Senza indagare, peraltro, il perché tale costo unitario dell'unità produttiva possa essersi innalzato, coinvolgendo l'intero sistema economico nazionale, magari per ragioni fiscali, valutarie e monetarie e, quindi, in un quadro macroeconomico - e di cedimento della domanda interna- che non può essere percepito e compreso a livello "micro".
1.5. Risolvendo il problema dell'efficienza e del CLUP (e quindi della "produttività), in termini microeconomici, - senza porsi il problema se questa situazione possa essere "sistemica" e, dunque, applicabile ad ogni settore produttivo e giustificare in ogni caso qualsiasi licenziamento individuale, la Cassazione afferma che sarebbe
addirittura incompatibile con l'art. 41 co. 1° Cost. l'assunto secondo cui il
datore di lavoro dovrebbe provare la necessità della contrazione dei costi e,
quindi, l'esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato: dovrebbe essere
sufficiente una sua autonoma scelta in tal senso.
Per l'appunto, da un lato, non sarebbe possibile
distinguere, quanto alle ragioni economiche a sostegno della decisione imprenditoriale
"tra quelle determinate da fattori esterni all'impresa, o di
mercato, e quelle inerenti alla gestione dell'impresa, o volte ad una
organizzazione più conveniente per un incremento del profitto" (Cass. n.
5777 del 2003) e, dall’altro, anche ove fosse possibile, non spetta al giudice
entrare nel merito delle decisioni assunte
dall’imprenditore (Cass. n. 23620 del 2015).
1.6. Secondo la Cassazione, inoltre, il
principio della extrema ratio secondo cui la scelta che legittima l'uso del
licenziamento dovrebbe essere "socialmente opportuna" non è “costituzionalmente
imposta”. In assenza dì una specifica indicazione normativa, la tutela del
lavoro garantita dalla Costituzione non consente di ritenere precettivamente
imposto che, nel dilemma tra una migliore gestione aziendale ed il recesso da
un singolo rapporto di lavoro, l'imprenditore possa optare per la seconda
soluzione solo a condizione che debba fare fronte a sfavorevoli e non
contingenti situazioni di crisi.
La
Cassazione, poi, pare suggerire anche uno specifico tracciato al legislatore
ove aggiunge che l'art. 41, co.
3, Cost., riserva
al legislatore il
compito di determinare i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Nella scelta tra una più efficiente
gestione aziendale ed il sacrificio di una singola posizione lavorativa, il
legislatore non necessariamente deve seguire la strada di inibire il
licenziamento individuale, ma potrebbe anche diversamente ritenere che l'interesse collettivo dell'occupazione
possa essere meglio perseguito salvaguardando la capacità gestionale delle
Imprese di fare fronte alla
concorrenza nei mercati e che il beneficio attuale per un lavoratore a
detrimento dell'efficienza produttiva possa piuttosto tradursi in un
pregiudizio futuro per un numero maggiore di essi.
Fermo restando il vincolo invalicabile per
cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana, essa "è libera" (art. 41, co.
1, Cost.) e, quindi, spetta
all'imprenditore stabilire la dimensione occupazionale dell'azienda,
evidentemente al fine di perseguire il profitto (che è lo scopo lecito per il
quale intraprende).
Dunque, nel complesso, la Cassazione pare abbracciare l'idea, di origine UE, e attuata con ancor più convinzione dal jobs act, che la flessibilità del rapporto di lavoro vada intensificata perché consente di aumentare il livello di occupazione: ora, questa teoria, risalente alla impostazione ideologico-economica c.d. "neoclassica", cioè neo-liberista e monetarista, basata sulla ipotesi del riequilibrio naturale del livello di occupazione in funzione del perfetto operare della legge della domanda e dell'offerta, - senza interferenze da parte della "frizione" creata dall'intervento statale e dall'azione sindacale-, non solo risulta con assoluta immediatezza contraria al modello socio-economico accolto in Costituzione, ma è oggi ampiamente contestata anche dalla più più autorevole dottrina economica, in ormai innumerevoli studi, incluso lo stesso FMI, che ha intrapreso una progressiva "autocritica", visti i risultati fallimentari della sua applicazione in ogni parte del mondo e, ancor più, all'interno dell'eurozona.
Un'applicazione che non solo è fallimentare quanto alla "sostanzialità" dei livelli occupazionali ottenibili (dipende ovviamente dai criteri di calcolo statistico, che includano, con una certa "astuzia", accanto all'occupazione "vera", rapporti part-time involontari e occupazioni del tutto saltuarie), ma che è anche alla base di un calo della produttività ben registrato dalla prevalente analisi economica (e sia nel settore pubblico che in quello privato).
Un'applicazione che non solo è fallimentare quanto alla "sostanzialità" dei livelli occupazionali ottenibili (dipende ovviamente dai criteri di calcolo statistico, che includano, con una certa "astuzia", accanto all'occupazione "vera", rapporti part-time involontari e occupazioni del tutto saltuarie), ma che è anche alla base di un calo della produttività ben registrato dalla prevalente analisi economica (e sia nel settore pubblico che in quello privato).
2.
La pronuncia della Cassazione quale riflesso della decostituzionalizzazione del
diritto al lavoro.
Alla luce di questa pronuncia della
Cassazione si ha dunque la conferma del processo di smantellamento politico (prima di tutto),
legislativo e giurisprudenziale della Costituzione e delle sue norme fondamentali, volte alla tutela
del lavoro, in nome dei Trattati (e della loro ideologia pervasiva che impone, irresistibilmente, il continuo "adeguamento", in affanno, di cui parlava Guarino negli anni '90), e quindi del controllo dell’inflazione, in funzione di "produttività" e "competitività", realizzabile (solo) attraverso una sempre
maggiore flessibilità del lavoro, attuata attraverso il
processo dell’aumento della disoccupazione e la conseguente deflazione salariale.
Poiché varie analisi sono già state fatte
sulle modifiche dell’art. 18, occorre comprendere anche come, giunti ad un livello di destrutturazione della tutela oggettivamente risultante dagli artt.1, 4 e 36 Cost. (quantomeno), si è tentato di
modificare o di svuotare di significato (rispetto a quello originario
attribuito ad esso dai Costituenti) l’art. 41.
Ebbene, la sentenza della Cassazione rivede, per superarli, (non si sa se consapevolmente o per mera accettazione acritica di teorie economiche neo-liberiste, soggette, ora più che mai, ad una stringente critica scientifica) aspetti che erano stati oggetto di vivace dibattito in sede costituente.
Infatti quando tale decisione sostiene che non è imposto
dalla Costituzione che il licenziamento sia adottabile solo quale extrema
ratio e solo quando sia un costo socialmente inevitabile, nega proprio le linee fondamentali che portarono all’attuale formulazione dell’art. 41 Cost, in raccordo con la natura coessenziale della Costituzione economica di costituire lo strumento indispensabile per realizzare la "piena occupazione" conforme agli artt.1 e 4 della stessa Costituzione: in base all'art.41,
è vero che l'iniziativa economica privata è libera, ma subito dopo si precisa che
tale attività non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
2.1. Ma cosa intendevano i costituenti? Intendevano
che “L'impresa privata costituisce la
regola, in quanto non leda l'interesse pubblico: su questo piano deve essere
costituzionalmente garantita la libertà d'iniziativa economica” (1 ottobre 1946, seduta della terza Sottocommissione
della Commissione per la Costituzione - Francesco Dominedò).
Ed i
Costituenti erano talmente consapevoli che la formulazione dell’articolo sulla libertà di iniziativa economica fosse
strettamente dipendente anche dall’impostazione costituzionale circa
l’intervento dello Stato nell’economia che rimandano la discussione sull’art.
41 ad un momento in cui tale impostazione fosse definita (3 ottobre 1946 - Emilio Paolo Taviani ).
Ma il nesso imprescindibile tra la libera iniziativa economica e
l’utilità sociale legata al lavoro (inteso sia come diritto al lavoro, che come
diritto ad una retribuzione dignitosa) viene rimarcato da Togliatti nella
seduta del 3 ottobre 1946:
“Quando infatti si dice …che ogni cittadino ha diritto al minimo
indispensabile di mezzi di sussistenza, ecc., e poi si aggiunge che a tal fine
il cittadino è libero di svolgere un'attività economica nel modo che più gli
aggrada, è evidente che la seconda affermazione contraddice pienamente con la
prima, e la contraddice in modo tale da renderla una irrisione. Quando si
lasciano le persone libere di svolgere quella attività che loro aggrada, cioè
si asserisce e sancisce il principio della piena libertà economica, è evidente
che non si garantisce ad ogni cittadino, come è detto nel primo comma, il
diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza. Si garantisce invece
la disoccupazione periodica in un paese industrialmente evoluto. È evidente che soltanto negando la seconda
proposizione, che è la formulazione dell'astratto principio liberale delle
Costituzioni del secolo scorso, soltanto affermando il principio
dell'intervento dello Stato per regolare l'attività economica, secondo un
metodo, un corso differente da quello dell'economia capitalistica liberale
pura; soltanto facendo questo passo, si può dare un minimo di garanzia al
diritto ai mezzi di sussistenza, al lavoro, al riposo, alla assicurazione
sociale”.
Moro chiarisce ancora che:
"è effettivamente insostenibile la concezione
liberale in materia economica, in quanto vi è necessità di un controllo in
funzione dell'ordinamento più completo dell'economia mondiale, anche e
soprattutto per raggiungere il maggiore benessere possibile. Quando si dice
controllo della economia, non si intende però che lo Stato debba essere gestore
di tutte le attività economiche, ma ci si riferisce allo Stato nella
complessità dei suoi poteri e quindi in gran parte allo Stato che non esclude
le iniziative individuali, ma le coordina, le disciplina e le orienta… Non è
possibile permettere che gli egoismi si affermino, ma è necessario porre la
barriera dell'interesse collettivo come un orientamento e un controllo di
carattere giuridico. Ed è nell'ambito di questo controllo che lo Stato
permetterà delle iniziative individuali, finché rientrino nell'ordinamento generale,
di svolgersi liberamente” (controllo dello Stato ribadito anche il 5 marzo
1947 da Renzo Laconi).
Ed infine, nella seduta 11 marzo 1947, La Pira, riferendosi ad un libro del Renard, aggiunge:
“l'impresa va concepita in maniera
istituzionale, non secondo la categoria del contratto di diritto privato, ma
secondo, invece, quella visione finalistica per cui tutti coloro, che
collaborano ad una comunità di lavoro, sono membri, sia pure con diverse
funzioni, di quest'unica comunità che trascende l'interesse dei singoli; quindi
gli strumenti di produzione si proporzionano a questa concezione: e allora eavete una concezione della proprietà, che pur essendo presidio della libertà
umana, tuttavia diventa strumento di questa opera collettiva, quindi dà una
dignità al lavoratore, che non è più un salariato, ma, come le Encicliche
pontificie ricordano, deve tendere a diventare il consociato, il compartecipe
di questa comunità di lavoro. Quindi se guardiamo alla realtà economica e
vediamo tutte queste imprese, e le vediamo in senso cooperativo — vedi i
richiami agli articoli 42 e 43 — vediamo questa grande famiglia umana che nel
campo produttivo crea queste cellule vive, attraverso le quali viene risolta la
questione sociale: le comunità di lavoro”.
2.2. Quindi la libera iniziativa economica
privata è libera anche perché costituisce esplicazione della dignità dell’uomo
il quale deve essere messo in condizione (assumendosene anche il relativo
rischio) di creare e produrre; ed infatti nessun limite è in effetti rinvenibile nell’art.
41 in tal senso.
Ma se la libera iniziativa economica è lasciata agire in base
alle regole di un mercato senza freni, soprattutto se la naturale tendenza è
quella di portare alla formazione di monopoli ed oligopoli nell’ambito dei
quali il lavoratore perde ogni potere contrattuale, l’intervento dello Stato è
giustificato dalla necessità di tutelare l’utilità sociale.
Nel momento in cui la
libera iniziativa economica comporta l’impiego di risorse lavorative, subentrano
dunque, secondo l'intenzione dei Costituenti, anche altri fattori costituzionalmente tutelati tra cui il diritto al lavoro e
alla remunerazione adeguata, nonché la tutela della dignità del lavoratore che
col proprio apporto contribuisce anche al successo dell’imprenditore. In
ragione di ciò si giustificano i limiti che possono essere imposti dallo Stato
all’attività economica derivanti dall’utilità sociale, secondo un indirizzo che possa garantire il massimo rendimento per tutta
la collettività (oltre ad avere anche un effetto redistributivo di risorse).
3. Il processo di smantellamento dell’art. 41 Cost. a partire
da Maastricht
Ma il concetto così inteso di utilità sociale ha incominciato
ad entrare in crisi con l’avvento delle istituzioni europee.
L’espressione costituzionale (svincolata da una lettura combinata con gli artt 1, 4, 35 e 36 Cost.) ha cominciato ad essere considerata generica ed indeterminata, così che spetterebbe alla libera "discrezionalità"del legislatore il potere di stabilire cosa sia conforme e cosa contrasti con
l'utilità sociale (esattamente quello che
hanno ritenuto i Giudici nella sentenza qui esaminata).
Ma è evidente che questo non era l’intento dei Costituenti, che mai avrebbero attribuito al legislatore il potere di intervenire per favorire una libertà di iniziativa economica che conducesse a risultati in contrasto con l'utilità sociale; cioè, in pratica, attribuendogli, contestualmente, la libertà di decidere discrezionalmente cosa si debba intendere per utilità sociale a seconda di mutevoli indirizzi determinati, come ben spiega Kalecky in "Political Aspects of Full Employment", dal prevedibile revanchismo del "capitale" (la parte naturalmente "più forte"), rivalutato dalla prevalenza di trattati internazionali economici completamente estranei all'impostazione costituzionale.
Ma è evidente che questo non era l’intento dei Costituenti, che mai avrebbero attribuito al legislatore il potere di intervenire per favorire una libertà di iniziativa economica che conducesse a risultati in contrasto con l'utilità sociale; cioè, in pratica, attribuendogli, contestualmente, la libertà di decidere discrezionalmente cosa si debba intendere per utilità sociale a seconda di mutevoli indirizzi determinati, come ben spiega Kalecky in "Political Aspects of Full Employment", dal prevedibile revanchismo del "capitale" (la parte naturalmente "più forte"), rivalutato dalla prevalenza di trattati internazionali economici completamente estranei all'impostazione costituzionale.
3.1. Tra i "nuovi" costituzionalisti legati alla prevalenza del modello economico neo-liberista dei trattati europei, Amato, ha proposto una nuova interpretazione
dell'art. 41 che ponesse rimedio alla scarsa considerazione avuta dai
Costituenti per il mercato e per i meccanismi benefici spiegati dalla teoria
dell'efficienza dei mercati liberi e concorrenziali che dagli anni Ottanta ha
iniziato a dominare tra gli economisti[1]. Sempre
secondo Amato, se questa teoria fosse stata conosciuta (ma in realtà era ben nota, proprio perché niente affatto nuova, sebbene "prevalente" prima della Costituzione del 1948 e consapevolmente respinta dalla Carta), i Costituenti non
avrebbero guardato l'economia di mercato col sospetto che traspare dalle parole
usate nell'articolo 41, ma avrebbero avuto un approccio diverso perché la
teoria avrebbe dimostrato che un mercato concorrenziale, liberato da intrusioni
statali, produce spontaneamente risultati che sono socialmente utili, quali la
stabilità del sistema economico e un'ottima allocazione delle risorse.
E,
su questa linea, aggiunge Padoa Schioppa, se avessero saputo che il mercato « ha in sé la
capacità di raggiungere i fini di sicurezza, libertà, dignità umana,
retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro, che la
Costituzione enuncia » [2], i Costituenti avrebbero capito che solo
eccezionalmente sono necessari interventi pubblici volti a limitarne la libertà
in nome dell'utilità sociale.
Di qui la proposta di aggiornare l'interpretazione dell'art.
41, rileggendolo alla luce della teoria dell'efficienza dei mercati liberi e
concorrenziali, che ha condotto all'emanazione della legge antitrust ma
che non ha esaurito le spinte innovative.
Negli anni immediatamente successivi al Trattato di Maastricht, Natalino Irti, apre un dibattito
sull’evoluzione interpretativa dell’art. 41 Cost. e, contestualmente, sulla compatibilità dei “programmi e controlli” previsti al terzo comma con i principi
dell’economia sociale di mercato comunitaria che tuttavia non si trasforma
immediatamente in esigenza
di procedere ad una revisione
dell’art. 41 Cost.
3.2. Dalla
XI Legislatura in poi vengono presentati tredici progetti in materia di riforma
dell’art. 41 Cost. che, però, nella maggior parte dei casi non superano la
soglia della Commissione Affari costituzionali.
Il Governo Berlusconi, ha proposto una riforma costituzionale
- parallelamente a quella dell’art. 81
Cost. che ha poi portato all’introduzione del principio
del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale con L. 1/12 - che ricomprendeva una rivisitazione dell’art. 41 (C. 4144, Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione, presentato alla Camera
il 7 marzo 2011), il cui procedimento si è interrotto alla Camera dei Deputati, il 19 ottobre 2011, proprio
perché avrebbe comportato una revisione della Carta costituzionale più ampia di quella che si voleva far credere, cioè solo apparentemente circoscritta alla libertà di iniziativa economica.
Ma la proposta di modifica è
stata preceduta da diversi interventi normativi, invariabilmente connessi alle "riforme strutturali" che ci imponeva l'adesione all'UE e la "sfida della globalizzazione", che comunque hanno mirato a
indebolirne la portata. Il motivo di tali interventi è sempre lo stesso: si
ritiene (a torto, alla luce dell'ordine logico seguito dai Costituenti che privilegiarono la pregiudiziale fissazione del principio lavoristico) che l’art. 41 della Costituzione sia la norma su cui
poggia l’intervento dello Stato nell’economia,
e che definisce il rapporto
fra iniziativa economica ed intervento dei poteri pubblici.
Qualunque mutazione di tale rapporto
contribuisce a modificare quello dello Stato sociale.
3.3. Ed è indubitabile che tale rapporto si sia modificato in funzione
della espansione del diritto dell’Unione europea: la sentenza della Cassazione esaminata è
solo una chiara rappresentazione di quali possano
essere gli esiti, sulla costituzione materiale, di una riforma,
diretta o “indiretta”, dell’art.
41 Cost. in senso “concorrenziale”, quindi finalizzata a rimuovere
ogni residuo ostacolo verso l’istituzione di un sistema
basato su una economia liberale.
Giuseppe Guarino (Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto
stenografico della I Commissione,
seduta del 21 aprile 1999,
p. 7) ha affermato che la disciplina costituzionale
si è dimostrata
in grado
di governare processi
economici molto diversi tra
loro e raggruppabili in tre fasi di natura omogenea: una prima fase, di applicazione “liberista”, nei confronti dell’esterno,
fino al 1960;
una
seconda di
“amministrativizzazione” dal 1960
al
1990; e, infine, una terza fase che ha inizio
nel 1990 e che è definita
come “liberista di
mercato”.
Nonostante queste trasformazioni, l’articolo
41
Cost. è rimasto identico ma ha cambiato contenuto perché è cambiata
la Costituzione materiale per effetto,
in particolare, dei trattati
comunitari.
Che pure la modifica dell’art. 41 proposta dal Governo
Berlusconi fosse dettata dalla necessità di adeguare il sistema costituzionale
ai principi stabiliti nei Trattati emerge chiaramente nella relazione illustrativa
al disegno di legge A.C. 4144 presentato in data 7 marzo 2011
ove si legge che si ritiene necessario “eliminare le incertezze e le contraddizioni presenti nell’attuale formulazione dell’articolo 41”
allo scopo di “ridurre
la capacità dirigistica dello Stato nell’economia per favorire l’avvento di condizioni giuridico-istituzionali adeguate alla struttura di un mercato
moderno ed efficace”.
Si trattava, cioè, di una riforma volta a neutralizzare i residui ostacoli
interpretativi dell’art. 41 Cost. ai fini di una sua mera acquiescenza ai principi
della costituzione economica europea.
Ma come anticipato non è/era necessaria la riforma
costituzionale per modificare il comune sentire rispetto al principio voluto
dai costituenti relativamente all’art. 41. “Non è necessario che l’Europa
si faccia Stato perché moneta unica e patto di stabilità
trasformino in modo irreversibile le costituzioni nazionali”
[3].
E questo è ancora più evidente oggi, dopo la ratifica del Trattato
di Lisbona e l’adesione al Trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria.
3.4. Così, in questa linea di rilettura europeista e pro-mercatista, si sostiene che il senso dell'art. 41 è stato modificato nel tempo attraverso
diverse e "mere" leggi.
E ciò contro il principio che nessuna "costituzione materiale", cioè un'evoluzione sostanzialmente de facto e affidata ai "rapporti di forza" che si instaurano all'interno del conflitto sociale distributivo, possa eludere la non revisionabilità (ex art.139 Cost.) dei principi fondamentali della Costituzione "formale", di cui l'art.41 è un diretto riflesso ("necessario", come direbbe Mortati).
Solo a titolo di esempio, si citano il D.Lgs n. 114/98 (all’art. 2, rubricato “Libertà di impresa e libertà di circolazione delle merci”) e varie altre fonti, tutte subordinate a quella costituzionale (e lo rimangono quand'anche, cioè, fosse ipotizzabile la "revisione" costituzionale del principio lavoristico insito nel concetto di "utilità sociale"), fonti che hanno avuto come fine quello di limitare il potere di intervento dello Stato nell’economia e ampliare la sfera della libertà di iniziativa economica apparentemente bilanciata dalla tutela dei consumatori (qui, p.6).
E ciò contro il principio che nessuna "costituzione materiale", cioè un'evoluzione sostanzialmente de facto e affidata ai "rapporti di forza" che si instaurano all'interno del conflitto sociale distributivo, possa eludere la non revisionabilità (ex art.139 Cost.) dei principi fondamentali della Costituzione "formale", di cui l'art.41 è un diretto riflesso ("necessario", come direbbe Mortati).
Solo a titolo di esempio, si citano il D.Lgs n. 114/98 (all’art. 2, rubricato “Libertà di impresa e libertà di circolazione delle merci”) e varie altre fonti, tutte subordinate a quella costituzionale (e lo rimangono quand'anche, cioè, fosse ipotizzabile la "revisione" costituzionale del principio lavoristico insito nel concetto di "utilità sociale"), fonti che hanno avuto come fine quello di limitare il potere di intervento dello Stato nell’economia e ampliare la sfera della libertà di iniziativa economica apparentemente bilanciata dalla tutela dei consumatori (qui, p.6).
Come pure si cita il DL n. 112/08,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in cui scompare
ogni riferimento alle limitazioni “sociali” dell’art. 41 Cost..
Ulteriore richiamo diretto all’art. 41 Cost. si trova anche nel provvedimento normativo recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo
(c.d. Manovra bis- DL n. 138/11), ma anche in questo caso (art. 3) si richiama la disposizione inserita nel disegno
di legge di riforma
costituzionale dello stesso art. 41 Cost. disponendo che l’ordinamento repubblicano si adegui al principio
in base al quale “l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere”
ed occorre individuare tassativamente i casi di legittimità di detto principio. Tali casi sono “limitati” a specifiche ipotesi, tra cui la previsione di vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e gli obblighi
internazionali, ovvero che comunque
comportino effetti sulla finanza pubblica.
3.5. Successivamente, il
richiamo all’art. 41 della Carta lo si ritrova anche all’art. 1 della L. n. 180/11,
normativa con la quale il legislatore definisce lo “statuto
delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore
del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà
di iniziativa economica
privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione”. Nel secondo comma si qualificano tali principi come “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato” aventi “lo scopo di garantire
la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno
2008 recante
«Una corsia preferenziale per la piccola
impresa - Alla ricerca
di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola
Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni
con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima”.
Comunicazione che verrà recepita all’art. 1, al comma quinto.
Infine si può citare il provvedimento legislativo c.d. “crescitalia” DL n. 1/12, che, all’art. 1, introduce una serie di
norme con l’obiettivo di favorire
la liberalizzazione delle attività economiche e di ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese.
L’art. 1 esordisce richiamando l’art. 3 del DL 138/11 sopra ricordato per l’individuazione delle norme che, “in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio
di concorrenza sancito dal Trattato
dell’Unione europea”, possano essere abrogate
da regolamenti governativi di delegificazione.
Viene anche
stabilito che l’emanazione di tali regolamenti deve avvenire nel rispetto dei commi primo e secondo
dell’art. 1 del provvedimento c.d. “crescitalia” e secondo
i principi e i criteri
direttivi stabiliti all’art. 34 del provvedimento legislativo c.d. “salva-italia” ( DL 201/11 convertito con modifiche nella Legge n. 214/11 recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
ed il consolidamento dei conti pubblici”). A cui si aggiunge l’art. 1 del DL n. 1/12
che individua una serie di parametri normativi che riguardano trasversalmente tutto l’art. 41 Cost.
Non ci si sofferma certo sulla legittimità dei regolamenti di delegificazione autorizzati per mezzo di decreto-legge,
ma certamente non pare troppo velato l’intento di voler procedere ad una delegificazione
in
attesa della revisione dell’art. 41 della Costituzione[4].
3.6. Se a tutto questo si affiancano le modifiche dell’art.
18 risulta ancora più chiaro il pronunciamento della Cassazione.
Per cercare di comprendere quale fosse l'intenzione
perseguita dal legislatore con la (prima) modifica dell'art. 18, l. n. 300/1970, basta
fare riferimento ai lavori preparatori della l. n. 92/2012 (che ha anticipato la modifica
dell’art. 18 poi "portata a compimento" dalla successiva versione uscita dal jobs act e dalla generale configurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come contratto di durata risolubile, su un piano contrattuale di eguaglianza formale, in ogni momento da ciascuna delle parti).
Al riguardo, viene precisato che la l. n. 92/2012 si propone
di «adeguare alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del
licenziamento».
Infatti, prima della riforma del 2012, per il caso di licenziamento "illegittimo", era prevista solo la
tutela in forma specifica (cioè la "reintegra"), mentre dopo il 2012 ad una ristretta tutela reintegratoria è stata
affiancata quella indennitaria, ossia un modo per adeguare la regolamentazione
dei licenziamenti al mutato contesto economico accrescendo la flessibilità in
uscita rispetto alla disciplina previgente.
3.7. È chiara la gerarchia di valori alla quale si è rifatto il
legislatore ordinario con la modifica dell'art. 18, l. n. 300/1970: mentre prima i giudici del lavoro
tutelavano maggiormente il lavoratore, ora tutelano le imprese in favore
dell’introduzione e della espansione del lavoro flessibile, aderendo (per "fatto notorio" si deve presumere) alla teoria del legame diretto tra maggior flessibilità "in uscita" e espansione della domanda di lavoro (cioè dell'opportunità di trovare o ri-trovare l'occupazione) da parte del sistema delle imprese.
Una teoria che si scontra non solo con la menzionata critica scientifica sempre più diffusa, ma anche con i dati della insostenibile disoccupazione strutturale derivata dal paradigma "liberalizzatore", specialmente se letti correttamente: cioè avendo riguardo ai fenomeni di part-time involontario dilagante e allo scivolamento delle prevalenti forme di lavoro precario nell'alveo dei sempre più numerosi working poors, in una situazione sociale che assimila disoccupati e occupati "a singhiozzo" (v., tra l'altro, il dilagare dei c.d. "voucher") alla stessa irrisolvibile debolezza contrattuale dei disoccupati.
3.8. Tra l’altro, quando in passato (per la nuova richiesta di
referendum abrogativo del "nuovo" art.18, quanto alle ragioni di un'eventuale inammissibilità del quesito,, vedere qui e qui) è stata chiamata a
pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum abrogativo
dell'art. 18, -nella originaria versione introdotta dalla legge n. 300/1970, naturalmente- , la Corte Costituzionale (C. cost. 7 febbraio
2000, n. 46) ha affermato, non senza una certa assertività sbrigativa, che tale norma e, quindi, la reintegrazione nel posto
di lavoro, non rappresenta l'unico possibile paradigma attuativo del diritto al
lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost.
Quand'anche l'art. 18, l. n. 300/1970
fosse stato abrogato, infatti, il sistema di tutela avverso il licenziamento
illegittimo sarebbe rimasto conforme alla Costituzione in conseguenza del
permanere della tutela obbligatoria (che risolve la "sanzione" del licenziamento illegittimo sul mero piano indennitario-risarcitorio) di cui alla l. n. 604/1966 (ossia la Legge
che è stata al centro del dibattito della pronuncia della Cassazione e,
anch’essa, svuotata di significato). Tutela che, però, perde di significato proprio
con l’ausilio della giurisprudenza, che ha finito per dare una applicazione delle
norme vigenti non più orientata in base alle norme costituzionali che si sono
viste, ma in base ad una visione ormai svuotata dell’art. 41, in ragione di
continui interventi meramente legislativi, tesi ad affermare, negli anni, la libera
iniziativa economica e la flessibilità del lavoro[5]
parallelamente all’esclusione di qualsiasi intervento dello Stato nell’economia.
4. L’attualità dell’art. 41 Cost.
Eppure
l’art. 41 non ha mai perso di attualità e l’interrogativo su quali debbano
essere i limiti all’iniziativa economica, laddove contrasti con l'utilità sociale, si
ripropone, oggi, ancor più attuale, alla luce delle spinte dichiaratamente neo-liberiste indotte
dall’Unione Europea, che sottintende esattamente questo paradigma del mercato del lavoro (v, qui, per i dati economici salienti) con l'ossessivo richiamo alle "riforme strutturali".
Non
contrasta con l’utilità sociale una politica che
assecondi unicamente la dinamica distributiva tipica di un mercato libero e
concorrenziale che si risolve, in realtà, nella prevalenza della struttura oligopolistica (i c.d. "poteri di fatto") e nella suddivisione della relativa rendita tra (sempre meno) soggetti di grande impresa, che "fanno" il mercato e predeterminano unilateralmente il livello dell'occupazione a loro conveniente, sempre più in posizione di forza rispetto all'offerta di lavoro?
Se un libero mercato concorrenziale ha la capacità di
raggiungere spontaneamente i suoi fini distributivi (ottimo-allocativi), allora non dovrebbe contrastare
con l'utilità sociale una politica che agevoli la dinamica distributiva (un
mercato che assicura un'ottima allocazione delle risorse dovrebbe garantire
anche un'ottima distribuzione delle ricchezze).
Ma i fatti dimostrano che ciò
non avviene.
4.1. Inoltre, il concetto di utilità sociale è correlato a quello di costo sociale.
Ogni scelta politica implica costi che
la società deve sostenere. Ma quando una scelta favorisce senza una ragione
valida una minoranza caricandone i costi su una maggioranza, certamente non può
dirsi di utilità sociale. Anzi si dovrà dire, usando le parole della
Costituzione, che la scelta contrasta con l'utilità sociale.
I dati statistici dimostrano che le scelte legislative
suggerite dalla supply-side economics hanno causato un sostanziale
trasferimento di ricchezza dai più poveri ai più ricchi (e in mano a un numero
anche limitato di ricchi), il che rende poco attendibile la teoria sulla quale
quella politica si è basata. E induce quanto meno a domandarsi se possano dirsi
conformi all'utilità comune o, il che è lo stesso, all'utilità sociale scelte
legislative che favoriscano l'arricchimento di una minoranza della popolazione
a spese di una larga maggioranza.
4.2. Questa
è anche la ragione per rivalutare il ruolo dell'art. 41 Cost.. che è stato
posto in ombra dalle letture riduttive che vedono in esso soltanto
una norma che garantisce la libera iniziativa economica o la libertà della
concorrenza. I Costituenti invece, lo hanno formulato consapevoli che,
nell'interesse generale, le diseguaglianze economiche dovessero essere
riequilibrate in modo da garantire a tutti l'effettivo godimento dei diritti
previsti dalla Costituzione: diritto al lavoro, a una retribuzione
proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, a una tutela in
caso di disoccupazione, malattia o vecchiaia. Erano consapevoli che un'economia
di mercato, lasciata libera di sviluppare le sue dinamiche distributive, tende alla
formazione di situazioni di monopolio/oligopolio che si riverberano in danno
dei singoli lavoratori; tende ad aumentare più che a riequilibrare le
diseguaglianze, precludendo così a molti l'effettivo godimento di quei diritti
costituzionalmente sanciti.
4.3. Da questa consapevolezza nasce l'art. 41, che
esprime la volontà di mantenere l'Italia in un'economia di mercato, ma impone
allo Stato d'intervenire quando il mercato produca risultati contrastanti con
l'utilità sociale, vale a dire con l'utilità comune, che non è l'utilità di una
sola parte della società. Impone cioè una politica economica, e conseguentemente legislativa, che dia attuazione
al compito, assegnato alla Repubblica dall'art. 3, comma 2º, cost., di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'eguaglianza
e la libertà dei cittadini.
Perciò
si può dire che l'art. 41 costituisca l'architrave della costituzione economica
che sostiene o rende effettive altre norme costituzionali: quali l'art. 4 che prevede il diritto
al lavoro di ogni cittadino, o l'art. 36, comma 1º, che prevede il diritto di
ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità
del suo lavoro o l'art. 53, comma 2º, che impone il criterio della
progressività del sistema tributario. Se si tocca l'architrave, e si rilegge
l'art. 41 alla luce della teoria dell'efficienza dei mercati liberi e
concorrenziali, evidentemente queste norme rimarranno prive di un'adeguata
attuazione[6].
[1] Amato, La nuova costituzione economica,
in Per una nuova costituzione economica, a cura di Della Cananea e Napolitano,
Bologna, 1997, p. 12: « la Costituzione scritta, com'è noto, non è ispirata
all'economia di mercato, ma è, in realtà, una costituzione di compromesso tra
forze politiche programmaticamente contrarie al mercato ».
[2] Padoa-Schioppa, Il governo
dell'economia, Bologna, 1997, p. 40.
[3] G. Di Plinio,
La costituzione economica
europea e il progetto
di Trattato costituzionale, testo dattiloscritto; I. Pernice,
F.C. Mayer, La Costituzione integrata dell’Europa, in G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e
Costituzione nell’Unione europea,
Roma, , 2003, pp. 43 e ss
[4] Filippo
Zatti - Riflessioni sull’art. 41 Cost.:la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità
sociale, principio di concorrenza e delegificazione
[5] Ester Villa:
«SUSSISTENZA» E «INSUSSISTENZA» DEL FATTO NEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE su Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro, fasc.4, 2015, pag. 661
[6] Ettore Gliozzi La distribuzione
delle ricchezze e l'utilità sociale: l'importanza dell'art. 41 della
Costituzione in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.3, 2016, pag. 767
In un colpo solo questa sentenza della S.C. pare abbia fatto fuori, con le sue inequivocabili argomentazioni, anche l’obbligo di repechage che, tuttavia, continua a trovare ancora spazio sempre in recenti sentenze della Sezione e con favore per il lavoratore anche in tema di onere di allegazione e prova. Pure tale obbligo, infatti, è perlopiù basato sulla concezione del licenziamento per g.m.o. come extrema ratio, cioè come legittimo in assenza di soluzioni alternative, o sulle clausole generali di correttezza e buona fede o sul bilanciamento proprio tra il primo e il secondo comma dell'art. 41 Cost.. La preoccupante sentenza commentata dall’ottima Sofia, alla quale vanno i miei ringraziamenti, pare aver spianato tutto. Infatti, l’art. 3 L. 604/1966 non contiene “indicazione normativa” neppure in ordine all’obbligo di ripescaggio.
RispondiEliminaL’interpretazione sistematica e necessariamente secondo Costituzione (soprattutto visto che siamo in materia lavoristica) è completamente resettata. Mi pare inequivocabile, al riguardo, che la matrice concettuale della riforma Fornero (e delle successive) siano influenzate in generale dalla teoria degli inadempimenti efficienti (efficient breach) sviluppatasi nell’ambito dell’analisi economica del diritto che trova, a livello teorico, seguaci anche in Italia (v. Ichino); l’approccio è un’analisi degli istituti giuridici propri dei sistemi di common law attraverso strumenti di teoria economica propri della scuola neoclassica-marginalista. Ed infatti, la teoria degli inadempimenti efficienti - cui si ispirano le recenti riforme - si fonda principalmente sui dogmi della teoria della scelta razionale (rational choice theory), di stampo puramente utilitarista, in cui i singoli operatori tendono alla massimizzazione del vantaggio personale.
Una tale politica legislativa alla fine va ad incidere inevitabilmente sul ruolo del giudice, soprattutto se quest’ultimo non è cosciente dell’ideologia sottesa all’intera operazione. La Costituzione è stata praticamente soppiantata dal neoliberismo puro
Il "soprattutto se quest’ultimo non è cosciente dell’ideologia sottesa all’intera operazione" mi pare il nodo centrale (pregiudiziale): pare che si applichi un "notorio" senza dominarne le intere premesse e implicazioni.
EliminaCiò, infatti, presupporebbe una "perizia" nel comprendere l'intera teoria economica fatta propria, nonché, per inevitabile coerenza scientifica imposta dal caso, anche la teoria economica sottesa VERAMENTE dall'art.41 Cost.
E questa operazione, se svolta, avrebbe reso cosciente il decidente che:
a) si ha, normalmente, l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata alla ogettiva volontà letterale e alla intenzione del Costituente;
b) se questa non risulta possibile, occorre porsi il dubbio di legittimità costituzionale.
In ogni caso, non mi pare che sia corretto, sul piano logico e giuridico, reinterpretare l'art.41 (norma superiore e parametro "in apice") alla luce dell'art.18 "innovato" (mera previsione di legge, e dato normativo "dipendente" dal primo) per...giustificare il nuovo art.18 e la visione supply side che racchiude!
Si perviene così a un paralogismo euristico (in tutti i sensi) di cui, dal punto di vista della teoria economica, la motivazione non rende conto, risultando, in definitiva "politicamente" pre-orientata (in dissenso dalla scelta politica, normata nella Costituzione).
Ma infatti, l’art. 41 va ovviamente interpretato alla luce della sinapsi inscindibile degli artt. 1 e 3, comma II, e 4 Cost. Non a caso, quando i costituzionalisti non erano ancora ottenebrati dai sogni €uropei dicevano cose come quelle che seguono:
Elimina“… sembra anzitutto certo che la Costituzione intenda per “sociale” ciò che è proprio della società tutta intiera e non di una sua parte soltanto o dello Stato e dei poteri pubblici. Inoltre, la società i cui interessi sono posti dalla Costituzione al centro della disciplina dei rapporti economici … è quella che è protagonista del PROCESSO DI TRASFORMAZIONE INDICATO dall'art. 3, comma 2. Così, sarà socialmente «utile» nella logica dell'art. 41 solo ciò che corrisponderà alle esigenze della trasformazione (di quella trasformazione che è voluta dell'art. 3, comma 2)… In altri termini, l'efficienza economica non è, in sé, un valore, E LA DISCIPLINA DELL'ECONOMIA CHE LA COSTITUZIONE VUOLE SIA DETTATA DAL LEGISLATORE ORDINARIO, NON PUÒ ESSERE ISPIRATA SOLO DALL'INTENTO DI PERSEGUIRE SCOPI IMMEDIATAMENTE ECONOMICI …, ma deve essere invece guidata dalla necessità di attivare e favorire il processo di trasformazione sociale le cui grandi linee sono tracciate dall'art. 3, comma 2…
Nell'ineguale bilanciamento fra le ragioni del calcolo economico e quelle (connesse ma come detto talora confliggenti) dello sviluppo sociale, sta dunque quell'originalità della Costituzione italiana che taluno nega: un'originalità che è al contrario espressamente implicata dalla norma-guida dettata dal comma 2 dell’art. 3 Cost., vero e proprio token caratterizzante della nostra Carta fondamentale…” [M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Digesto, 1990].
C’è, in proposito, un passaggio nella sentenza commentata da Sofia che è inquietante:
“… In una pluridecennale giurisprudenza la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare - in estrema sintesi e per quanto qui rileva - che nell'art. 4 Cost. non è dato rinvenire un diritto all'assunzione o al mantenimento del posto di lavoro; che l'indirizzo di progressiva garanzia del diritto del lavoro previsto dall'art. 4 e dall'art. 35 Cost. ha portato nel tempo ad introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro; che TUTTAVIA TALI GARANZIE SONO AFFIDATE ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE, NON SOLO QUANTO ALLA SCELTA DEI TEMPI, MA ANCHE DEI MODI ATTUAZIONE, IN RAPPORTO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE…”.
Ritrovo in questa parte della motivazione il c.d. costituzionalismo politico di cui abbiamo già parlato nel blog: un legislatore del tutto svincolato dal testo costituzionale e che di volta in volta (e sempre ad uso del liberoscambismo €urista) decide come e se eventualmente accordare tutele, dimentico dei principi fondamentali, cioè dei fini supremi (giuridicamente obbligatori) che sono posti al di sopra e prima di ogni decisione politica. E la Corte Costituzionale avalla un tale ragionamento.
Più leggo la sentenza della S.C. e più mi vengono i brividi.
Nel frattempo T. Treu in un’intervista alla “Stampa” di oggi, alla domanda “I voucher vanno aboliti?”, risponde:
“Si è fatto un polverone sui voucher, sembrano il diavolo. Ma non alterano e non portano via lavoro stabile: una volta fatta la tracciabilità l’uso del voucher riguarda lavori accessori, piccoli. Mi auguro che il Parlamento faccia qualche modifica, ma abrogarli del tutto è esagerato. Io comunque userei meno i referendum abrogativi su materie economiche sociali, dove ci sono complessi di interessi diversi e difficili da decifrare”.
E’ un film dell’orrore
Siamo sempre alle solite: rispunta la discrezionalità del Legislatore, quando si vuol disattivare la Costituzione (senza menzionare l'€uropa che oggi potrebbe apparire "brutto") e, come evidenzio sempre ad Arturo, gli scritti anti-euro (in soldoni) dei migliori costituzionalisti risalgono sempre...a prima dell'introduzione dell'euro circolante! (E poi il buio oltre la siepe...)
EliminaMa come sarà 'sta cosa strana?
I referendum solo sui diritti civili difatti.
EliminaTutto il resto resta al riparo dal processo elettorale.
Ciao Sofia un sentito ringraziamento per il tuo articolo esaustivo, volevo sottolineare questo passaggio di Amato che ritengo significativo riguardo le nostre classi dirigenti, non dimentichiamo che il personaggio in questione da giovane era considerato un Enfant Prodige:
RispondiElimina“i Costituenti non avrebbero guardato l'economia di mercato col sospetto che traspare dalle parole usate nell'articolo 41, ma avrebbero avuto un approccio diverso perché la teoria avrebbe dimostrato che un mercato concorrenziale, liberato da intrusioni statali, produce spontaneamente risultati che sono socialmente utili, quali la stabilità del sistema economico e un'ottima allocazione delle risorse.”
Trent’anni di vita reale che stanno clamorosamente smentendo la teoria sopracitata, visibili in tutti gli indicatori economici, che sta letteralmente disintegrando il tessuto produttivo di questo Paese, la sua coesione sociale e politica, rischiando di minare anche quella territoriale, per il soggetto in questione e per la classe che rappresenta, non hanno nessun valore. L’importante è la Teoria, se la pratica non si adegua è quest’ultima che è perversa e deve essere piegata alla ragione della prima.
Per il futuro dell’umanità, se non vogliamo continuamente ricadere negli orrori e negli abissi del passato, forse sarebbe utile che come primo requisito per selezionare le classi dirigenti, si guardasse a quell’attributo chiamato BUON SENSO, che purtroppo o Madre natura è stata generosa e te lo ha donato, altrimenti nessuna prestigiosa università potrà mai fare da suo surrogato.
Ma perché, il "buon senso" non è mettersi, anima e corpo, dalla parte di coloro che, già stra-forti economicamente, ti fanno presente che hanno pianificato di divenirlo anche politicamente, istituzionalizzandosi via €uropa?
EliminaE poi, i grandi pensatori seminano per raccogliere affinchè proprio il loro "personale" buon senso divenga poi quello di tutti: cioè il "senso comune" che prima o poi, inevitabilmente, guiderà, per "sentito dire" la giurisprudenza.
Sono dunque, questi, gli effetti di lungo termine del buon senso inteso come "individualismo metodologico".
Insomma, Hayek, per contenuti e metodi (sempre inscindibili)...
E' di adesso la notizia che la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sull'articolo 18
RispondiEliminahttp://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2017/01/10/jobs-act-referendum-oggi-la-decisione-della-consulta_8fb0748d-8b75-4d63-8613-9e0cd959dc35.html
Questo, unito alla sentenza della Cassazione, fa emergere numerose sensazioni, che espongo sinteticamente:
a) di fronte al referendum del 4 dicembre, che, confermando esplicitamente la forma di governo, poneva anche -implicitamente- come norma fondamentale il recupero dell'impianto valoriale della Costituzione, emerge una chiara volontà di negazione. E non solo da parte della politica: anche gli interpreti del diritto hanno fatto la loro (pessima) scelta.
b) questa scelta rischia di negare -de facto- il principio della stessa sovranità popolare, regredendosi quindi alle vecchie formule da ancien regime che vedono altrove la fonte della sovranità e della legittimazione di chi governa.
Insomma: loro tirano (fascisticamente) dritto. Poi, le cose, andranno come devono (drammaticamente) andare.......
Sì il superamento della sovranità popolare, dopo il referendum del 4 dicembre, continua imperterrito
EliminaQuarantotto ha scritto: Ma perché, il "buon senso" non è mettersi, anima e corpo, dalla parte di coloro che, già stra-forti economicamente, ti fanno presente che hanno pianificato di divenirlo anche politicamente, istituzionalizzandosi via €uropa?
RispondiEliminaCiao Quarantotto, perchè usare i propri talenti, che Madre Natura ti ha fornito, contro l'emancipazione dell'Intera umanità è Peccare contro lo SPIRITO SANTO. I peccati contro Dio ti possono essere perdonati, ma non quelli contro lo Spirito Santo.
Ma ESSI credono di essere Dio e anche lo Spirito Santo.
EliminaE' un po' bislacco, ed iperbolico, ma è così: ergo, il mandatario (automunito e militesente) di ESSI si sente in missione "per conto di Dio", Come i Blues Brothers...
Solo che non fanno ridere
Un ringraziamento a Sofia per questo post, oltre che per essersi sobbarcata il non lieve onere di leggersi non solo Amato e Padoa Schioppa, ma addirittura Di Plinio! :-)
RispondiEliminaVorrei tornare un momento sul concetto di “utilità sociale”: su questo pagine molto incisive le aveva scritte Massimo Luciani in un’importante monografia del 1983, da cui citerò (La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Cedam, Padova, 1983, pagg. 123-4, 125 e 129): “Tornando ora al principio dell’utilità sociale, la sua caratterizzazione principale, l’apertura al nuovo che essa assicura, non può d’altro canto indurre a ritenere che il principio sia fondamentalmente privo di contenuto, e tanto vago da non consentire neppure l’accertamento di quello spettro di sensi possibili che è proprio di ogni espressione linguistica. La tesi dell’inconoscibilità del significato della utilità sociale, che pure è stata sostenuta pare infatti riallaciarsi a quell’idea della non-giuridicità ovvero non-precettività delle norme programmatiche della Costituzione che abbiamo già prima criticata, e che è stata correttamente respinta dalla stessa giurisprudenza costituzionale sin dalla sua prima pronuncia. Anche se così non fosse, ed anche — cioè — se la tesi criticata volesse sostenere che proprio questa norma principio è per motivi particolari priva di significato, o almeno di pratica efficacia, non si potrebbe non respingere una simile opinione, davanti agli stessi dati testuali disponibili.”
“L'elemento-chiave in possesso dell’interprete della prima parte dell'art. 41, 2° co., Cost., è la qualificazione fatta dalla norma della utilità che vuole raggiungere: utilità sociale.”
“Questo aspetto dall'art. 41, questo suo collegamento strettissimo con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3, 2° co., è ormai tanto noto da non dover essere ancora sottolineato: il progetto dell’art. 3 è realizzabile solo se ne esistono le condizioni economiche, e il governo della struttura economia è regolato (per quanto riguarda le situazioni soggettive di vantaggio) dagli artt. 41 sgg. Cost. Il punto va incidentalmente sottolineato con vigore: non tutti i Wertbegriffe [concetti di valore] presenti in Costituzione godono di questo collegamento privilegiato con l’art. 3, 2° co., ma solo quelli, come l'utilità sociale, che esprimono valori assolutamente funzionali al compimento del progetto ivi previsto […].”
Ti ho già citato nella risposta a Francesco, quanto alla "risalenza", di queste tracce "di vita" sul Pianeta Italia, all'Era ante-euro.
EliminaIntanto, prendiamo atto che, non dalla sentenza in commento, ma da ben prima, "l’apertura al nuovo" è diventata una "liquidazione del vecchio": cioè, proprio della portata precettiva generale dell'art.3, comma 2.
Ma perché tu, che sei giovane, coltissimo e vivacemente costituzional-orientato (in 48 nomine), non contatti Luciani e gli chiedi: "Ill.mo e Ch.mo professore: che vogliamo far€?" :-)
(A te, forse, l'interlocuzione riuscirebbe molto meglio che a me, anziano giudice imbolsito)...
Ci ho riflettuto, mi sono anche letto tutte le ultime cose che ha scritto e rivisto alcune di quelle passate.
EliminaMi pare significativo, oltre al saggio che hai poi linkato tu, questo sui controlimiti. E' piuttosto evidente che da un lato ritiene che i controlimiti siano stati superati, o comunque siamo ormai fuori dalla copertura dell'art. 11, dall'altra non intende dichiararlo "globalmente" (l'occasione del saggio è infatti una questione in materia penale): "Solo il più inguaribile degli euro-ottimisti potrebbe non avvedersi che siamo di fronte a una costruzione sbilenca. Nessuno ha ancora risposto all’interrogativo su come possa reggere un sistema con moneta unica e debiti plurimi. Nessuno ha mai spiegato come possa darsi uno spazio senza frontiere quando la sicurezza nazionale è riservata agli Stati (art. 4.2 TUE) e ci sono forze armate e sistemi di intelligence separati (la recente catastrofe della sicurezza pubblica belga, se qualcuno si fosse distratto, sta lì a ricordarcelo). Nessuno ha ben compreso quanto sia inaccettabile il prezzo che in termini di certezza del diritto si paga alla continua in-decisione sulle fonti di tutela dei diritti. Personalmente, penso che da questo ginepraio si possa venir fuori meglio in avanti (con una forte iniziativa politica che ridia sangue all’idea di Europa) che all’indietro (con una progressiva chiusura degli Stati membri), ma è ben ora di uscire dall’equivoco di una situazione in cui gli interessi egoistici degli Stati (di quelli più forti, ovviamente) sono spacciati per interesse generale." (pag. 6).
Se è ben difficile sostenere che un quadro del genere sia compatibile con l'art. 11, è ovvio che non si tratta di esprimere augurii su più o meno realistiche soluzioni politiche, ma una valutazione *giuridica* sull'*attuale* compatibilità del quadro dei Trattati con la Costituzione. Lascia cadere en passant: "Si sa che l’attenzione della dottrina è costantemente rivolta alla garanzia giurisdizionale del rispetto dei controlimiti. È evidente, invece, che l’opposizione dei controlimiti può spettare (sempre secondo le regole costituzionali di ciascun ordinamento, ribadisco) anche a organi diversi (in primis al capo dello Stato, ma anche al Parlamento e allo stesso Governo)."
Perché non intenda fare un passo ulteriore, non lo so (certo, già gli sono piovute addosso accuse di ogni tipo (euroscettico, sovranista, eccetera). Silvestri l'ha accusato di essere un novello Carl Schmitt (!), laddove suppongo ritenga autentici democraciti i costituzionalisti che plaudono ai "fate presto"), ma temo proprio che nessuno di noi sia in grado di smuoverlo se non intende farsi smuovere.
(Ma come "imbolsito"? Se hai polmoni da fondista... :-) Che poi per vedersela col liberismo sono indispensabili: non a caso Caffè si definiva "maratoneta").
A me di Luciani piace l'essenzialità del ragionamento "implicito" (o tra le righe): vale a dire, pur infiorandolo di extraconsiderazioni o "obiter" - (per le più varie ragioni di cui ci fornisci un quadro indiretto: se non altro la pax professional-accademica. O almeno una guerra "freddina")- la struttura logica delle sue analisi rimane consequenziale e rigorosa.
EliminaOggi, una rarità (quasi assoluta)...
E questo non può che piacere a noi "fenomenologi" delle scienze sociali (anche se attualmente Bazaar credo sia in qualche paese dell'est...ex comunista!).
Quanto a "smuovere" quello che possiamo, a buona ragione, reputare il miglior player tra i costituzionalisti attuali, che dire?
Speriamo che ci legga, in qualche modo.
Non si sa mai.
Però, - e qui putroppo gioca un ruolo il limite di tutti i costituzionalisti, cioè non saper leggere i dati dell'economia italiana e le sue effettive tendenze (al disastro finale)-, la sua intelligenza "costituzionalistica" dovrebbe anche fargi capire che non c'è più tanto tempo per prendere una posizione concretamente "utile".
POSTILLA: aggiungo che il problema più serio, che ci porta abbondantemente fuori non solo dalla copertura dell'art.11, ma anche da quella di qualsiasi soluzione "in avanti", è che la moneta è unica ma i saldi delle partite correnti rimangono plurimi.
E come conseguenza di ciò, diviene programmaticamente normale lo "stato di eccezione" (ah! Carletto Schmitt quante cose geniali ha saputo dire, ancorché la storia del "sovrano dell'eccezione" mi pare risalga ancor prima a Robespierre..o a Danton, che era un ottimo giurista).
Con la conseguenza ulteriore CHE NON è TANTO CHE SONO INCERTE LE FONTI DI TUTELA DEI DIRITTI, QUANTO CHE I DIRITTI VENGONO PRECISAMENTE A MANCARE.
Sui "controlimiti" scientifico-economici, per dire, v.qui (il debito pubblico!)
Eliminahttps://www.youtube.com/watch?v=gMj9n56RnUM
Eh, lo so, avevo letto il relativo scritto (pag. 12). (E proprio su quella frase si è buttato trionfante Di Plinio, in un saggio in cui citava come fonte autorevole sui possibili scenari di un‘euroexit Plateroti (non scherzo), per dire: ecco, vedete: lo ammette pure Luciani!).
EliminaE’ però lo stesso lavoro in cui cita Guarino (del ’92), Pivetti, Oltre l’austerità di Cesaratto e direttamente Keynes con annesso paradosso del risparmio. C’è un altro costituzionalita di grosso calibro che menziona il divorzio, riconoscendone il ruolo di svolta? Se solo chiudesse il cerchio parlando di bilancia dei pagamenti!
Il buon Schmitt…certo, si è occupato molto del giacobinismo e anche del leninismo. Li associava alla “dittatura sovrana”, mentre quella del Custode è una “dittatura commissaria”; diversa è quindi anche la portata dello “stato di eccezione”. Cito direttamente Galli, che ha esplorato Schmitt in tutte le pieghe (Genealogia della politica, Il Mulino, Bologna, 1996, pagg.657-8 e 662) “La sostanza dell’agire presidenziale sta, per Schmitt, nell’affermare in un Ausnahmezustand [stato di eccezione] che è qui apparentemente interpretato in senso “debole”, cioè come crisi interna all’ordinamento statuale - il nucleo democratico della costituzione utilizzando la legittimità come sopralegalità per uscire dalla tautologicità impotente di un liberalismo che della costituzione è in pratica un «parassita››.”
“Il sovrano, secondo la costituzione di Weimar, è il popolo, rappresentato in Parlamento; quindi, il presidente, per Schmitt, non è il vero sovrano ma è un «terzo neutro››, distinto da tutti gli altri poteri costituzionali, di cui deve solo «assicurare il funzionamento», che si legittima a partire dal popolo. E dunque, la dittatura a cui dà vita la decretazione d’emergenza del presidente è una dittatura non sovrana, ma commissaria: il presidente è solo, come si è visto, commissario d’azione in una situazione straordinaria della volontà del popolo.”
“In teoria, dunque, la dittatura commissaria del presidente è lo strumento per fronteggiare l’Ausnahmezustand in un’ottica di sospensione dell’ordinamento, non di un suo totale superamento, e non coincide con la teorizzazione di Teologia politica.”
Insomma, Schmitt, anziché farsi carico di un tentativo di soluzione razionale e democratica del conflitto sociale, preferisce risolverlo autoritariamente giocando, in chiave plebiscitaria, la legittimità contro la legalità: “La schmittiana “autonomia della politica” implica dunque tanto la crisi dello Stato come ambito esclusivo della politica, e quindi la consapevolezza della mancanza d’oggettività della politica, quanto la gestione decisionistica di tale mancanza, attraverso il ricorso “superlegale” alla legittimità; soprattutto, implica la consapevolezza che la “totalità” sociale non è un intero, ma è anzi un sistema di contraddizioni che devono essere portate a unità attraverso procedure che scontano la rinuncia a ogni intrinseca razionalità e omogeneità del sociale.”; per cui “l’affermazione dell’inviolabilità dell’essenza della costituzione passava inevitabilmente, dato l’apparato categoriale e argomentativo di Schmitt - attraverso la negazione, di fatto, della sua configurazione giuridico-politica reale” (Ibid., pag. 673 e 668), che è poi quello che dicevi tu, mi pare.
Se il ragionamento tiene, direi quindi che novello Schmitt, in sedicesimo, non è chi avverte che la sovranità popolare (reale e quindi sociale; non plebiscitaria e quindi simbolica) è una mediazione di cui non si può fare a meno senza provocare instabilità economica e politica e, nel nostro ordinamento, sovversione giuridica, ma chi giustifica, attivamente o omissivamente, l’apertura autoritaria di stati di eccezione, la cui copertura con immaginarie sovranità svanite, proprio mentre lo Stato si fa feroce esecutore dell’austerità, o ireniche multilevel governance rappresenta una differenza rispetto a Schmitt solo in termini di lucidità e onestà intellettuale. (Scusa, erano riflessioni che covavo da qualche tempo).
EliminaMa "anfatti" - e non ti sfuggirà la differenza sistemica- divengo sempre più favorevole a un semipresidenzialismo alla francese: se "sospensione" deve essere, che almeno lo sia con responsabilità politica di fronte al popolo sovrano (che può non rielggerti e decretare, anche prima, che sei un "corpo avulso" dalla volontà elettorale effettiva).
EliminaDi poteri terzi e " neutri", che si legittimano solo formalmente sulla investitura popolare INDIRETTA, ma che poi applicano "decretazioni" (o "lettere" o "condizionalità") scritte da oligarchi di ALTRI POPOLI, ne avremmo pure abbastanza, direi...
Are we living in Nazi Germany?
RispondiEliminaAnche sul “tornare indietro” rispetto alla tutela reale dell’art. 18 vale la pena di riaprire un altro classico, come il già citato commento all’art. 4 scritto da Mancini (in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1975, pag. 241): “Non v’è dubbio che il diritto a conservare il posto divenga « effettivo », come esige l’art. in esame, solo quando i limiti al potere di recesso abbiano carattere reale; in altri termini, solo quando l'atto posto in essere senza tenerne conto sia colpito di invalidità. Ora, si può comprendere che, perseguendo quel che la Corte ha chiamato «l’indirizzo politico di progressiva garanzia del diritto al lavoro», il Parlamento abbia nel '66 sancito limiti unicamente obbligatori; anche se, agli occhi di alcuni giuristi di sinistra, la protezione così accordata ai lavoratori finisse per essere meno intensa della tutela che, già in precedenza, avrebbe potuto fornire un'interpretazione evolutiva dell’art. 2118. Assai meno comprensibile, comunque, sarebbe un suo ritorno a tali limiti oggi o domani. Salire dal niente al poco avendo di mira il tutto o il quasi tutto è una cosa (saggia, aggiungerebbe un gradualista). Scendere dal tutto — che corrisponde alla direttiva politica contenuta nella norma — al poco, specie se questo, com’è nel caso in esame, somiglia più al niente che al tutto (i limiti obbligatori non intaccano l’efficacia del licenziamento; aumentano solo il costo del suo esercizio), è una cosa affatto diversa. E, a mio avviso, contestabile sul piano della correttezza costituzionale.”
RispondiEliminaTutta roba vecchia: finalmente abbiamo (ri)scoperto che i mercati deregolati sono fonte di benessere e stabilità. Ce lo garantiscono Padoa Schioppa e Amato, ““commessi” del gruppo dominante per l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egomenia sociale e del governo politico” (Gramsci, Quaderno 12, §1) se mai se ne sono visti due.
Fermo quanto dettoti più sopra, poi ragioneremo dei (sopravvenuti) limiti all'ammissibilità dei quesiti referendari.
EliminaMa solo perché (inutile ogni polemica con la brutale realtà della neo-costituzione "materiale"...che solo a nominarla mi fa rabbrividire), potremmo misurare la distanza siderale tra l'attuale giurisprudenza e dottrina e il pensiero costituzionale "ortodosso".
Ora, per parlarne ne abbiamo parlato, in lungo, in largo e di traverso: ma lo stupore non finisce mai di fiorire su questo terreno così ben concimato (absit iniuria dalla "metafera")
Da italiano svizzero seguo le questioni italiane.......
RispondiEliminaIn Svizzera non esiste il concetto di giusta causa: tutti i contratti sono acausali e l'unico limite al licenziamento è quello per motivi discriminatori per razza, religione, sesso, appartenenza politica, stato di salute.
Esiste invece una tutela, sotto forma di preavviso al licenziamento, in funzione dell'anzianità di servizio in modo che il licenziando abbia la possibilità di organizzarsi. Il sistema Svizzero prevede anche l'obbligo della formazione continua e il livello salariale è vincolato ai risultati dell'aggiornamento professionale.
Inoltre per alcune condizioni del contratto di lavoro(per es. periodo di prova, periodo di preavviso) è permesso il libero accordo tra le parti entro limiti regolamentati.
A differenza dell'Italia, lavoratore e datore di lavoro sono equiparati relativamente alla facoltà di recedere dal contratto di lavoro.
I lavoratori sono adeguatamente tutelati dai sindacati sia dal punto di vista economico che dei diritti individuali.
Tecnicamente, secondo la stessa teoria generale del diritto civile condivisa anche dalla scuola tedesca e francese, nessun contratto è "acausale", dato che la causa è la ragione economico-sociale, tipizzabile, dell'accordo tra le parti e quindi un elemento imancabile del contratto stesso (in assenza del quale sarebbe nullo).
EliminaMa capisco che lei, atecnicamente, si riferisca alla diversa "causa" intesa come ragione giustificativa del recesso o della risoluzione di un contratto già validamente concluso tra le parti.
Il sistema svizzero, che già conoscevo (avendo svolto funzioni di pretore a Como), è un possibile sistema complessivo di tutela.
Quello italiano, ed è questo il punto essenziale, è però derivante da un insieme di norme COSTITUZIONALI, fondamentali e inderogabili (in teoria).
Quindi, il problema di cui qui si discute, è se in via di interpretazione delle varie Corti si possa derogare e, in via di fatto, degradare dal loro livello costituzionale, delle norme inderogabili e neppure soggette a revisione.
Almeno, si auspica, tale interpretazione dovrebbe seguire i corretti canoni dell'interpretazione giuridica.
Infine, le auguro, ove ciò interessi la sua posizione lavorativa, che i "sindacati" siano sempre in grado di tutelare "adeguatamente" i diritti economici e le prerogative del lavoratore dipendente svizzero: ma le rammento che già l'esistenza stessa della tutela sindacale - per questo fieramente avversata dai liberisti vecchi e nuovi- è GIA' l'indice che il contratto di lavoro NON è UN CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE: a meno che gli accordi stipulati dai sindacati svizzeri siano completamente ininfluenti sulla concreta disciplina del rapporto di lavoro, (quand'anche nascente da un contratto il cui meccanismo di conclusione sia, formalmente, l'accordo "libero" delle parti).
Ma questa ininfluenza degli accordi sindacali mi pare da escludere e, probabilmente, esistono norme sostanzialmente costituzionali svizzere che prevedono la liceità e la portata obbligatoria degli accordi sindacali a carico di tutti i soggetti privati coinvolti.
Alla luce del pronunciamenti sull'ammissibilità del referendum su jobs act e articolo 18, cosa succede alla Costituzione quando persino la Corte atta a giudicare nel merito emette verdetti incostituzionali e comunque legati a interessi extranazionali e al collaborazionismo che li tutela e amministra, invece che a quello del popolo ex-sovrano?
RispondiEliminaLa battaglia per la Costituzione deve ancora iniziare e il referendum costituzionale di dicembre è stato solo un anticipo. Devo ammettere il mio disagio nel tentare di ergermi a paladino di questi Principi, sempre sacri.
RispondiEliminaAbbandonando la casa della trama dei Principi Costituzionali e lasciando che l’economia sovrasti il diritto, ci si sottomette alla legge del più forte, che significa anche che la morale, nell’esercizio dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, non è più garantita. Ne abbiamo gravissimi esempi. Ma può esserci di peggio. Vedete bene che la difesa della Costituzione chiama gli spiriti liberi a raccolta; ma intorno a chi?.