1. Eh sì perchè sarebbe un bel paradosso. Intendo quello di abboccare alla manovra mediatica della "corruzione", mentre la barca sta affondando per ben altri motivi. Sui quali, in Italia, anche di fronte all'evidenza, si rifiuta un qualsiasi tipo di serio dibattito all'interno della classe dirigente.
E quindi è segno di allarmante insipienza mettersi a discutere di quanta corruzione "percepita" (uh, quant'è tanta!) ci sia e quanto questo ci differenzi dagli altri paesi UEM, che stanno attraversando esattamente gli stessi problemi economico-sociali; perciò, il perdere tempo ed energie in questo isterico abboccamento alla manovra stessa, è, (come s'è già detto e in vari modi), l'equivalente di pensare ad aggiustare l'autoradio (o il tergicristallo) mentre si percorre una discesa, lungo tornanti con strapiombo, avendo i freni rotti.
Come avevo preannunziato nel finale dell'ultimo post, volendo, - e per quanto finora si sia rivelato, non casualmente, inutile-, si può comunque parlare dei rimedi; ma questo per evidenziare la notevole distanza che separa una soluzione razionale dai pretesi "rimedi" agitati dai media; i quali se criticano gli "annunci" è solo perchè la dose di misure inefficaci non è mai ritenuta sufficiente.
Sappiamo infatti che "l'ossessiva "denuncia" mediatica, non solo non ha nulla a che fare con la legittimazione democratica dello Stato, - mirando al suo opposto, cioè alla sua de-legittimazione-, ma NON HA ALCUNA INTENZIONE DI ELIMINARE LA CORRUZIONE.
Ed infatti, con un'evidenza plateale, è solo volta AD ELIMINARE OSPITI INDESIDERATI NELLA SPARTIZIONE A TITOLO PRIVATO DELLE RISORSE PUBBLICHE".
Per chi volesse una conferma, Alan Friedman ce la fornisce con questa brutale esplicitazione, tipica di un neo-liberista americano:
"Il problema del debito è che rappresenta l'eredità di decenni di
malgoverno (...? ndr. ma sarà proprio sicuro in base a dati oggettivi?) che oggi sono sulle nostre spalle. Meglio privatizzare un po'...".
http://scenarieconomici.it/il-debito-pubblico-e-i-fattori-che-lo-determinano/
http://scenarieconomici.it/il-debito-pubblico-e-i-fattori-che-lo-determinano/
2. In questo contesto, dunque, soltanto a titolo di mero esercizio logico si può pensare a "come si potrebbe eliminare, o quantomeno attenuare fortemente, la
corruzione, in base a rimedi abbastanza semplici ed economici".
2.1. Ma prima di provare ad ipotizzare tali rimedi, va anzitutto rammentato che la corruzione è un "fenomeno coessenziale alla stessa funzione pubblica normativamente regolata: cioè all'affidamento a un individuo (inevitabilmente) fisico della titolarità di un potere di cura degli interessi altrui, in base ad una norma che, negli ordinamenti post-rivoluzione francese (diciamo in sintesi), dovrebbe essere una decisione dei Parlamenti eletti a suffragio universale (o quasi: in realtà il suffragio, inizialmente, e non casualmente, era censitario, cioè riservato ai possessori di patrimonio e reddito adeguato).
...Ed infatti, subito ci troviamo di fronte ad un fatto socio-biologico che è alla base della corruzione, essendo in precedenza, nell'Ancien Régime, considerato normale che il "pubblico ufficio" desse luogo a compensi privati per il suo titolare, cioè normalmente un aristocratico feudatario o un suo delegato: la imparzialità della funzione - rivolgendola cioè alla esclusiva massimizzazione dell'interesse generale per cui la norma attribuisce il relativo potere e non piegandola all'utile personale-, è una cosa innaturale nell'essere umano. "
2.2. A questa non trascurabile premessa ne va aggiunta un'altra: la corruzione è, normalmente, un accordo illecito e, perciò, fa parte della sua essenza il tenerlo segreto.
Se si volesse delinquere per arricchirsi con delle rapine o dei sequestri di persona a scopo di estorsione, la commissione del delitto sarebbe immediatamente manifesta attraverso una (più o meno) eclatante copertura mediatica.
L'accordo segreto corruttivo, invece, è tanto più segreto, ed insidioso, quanto maggiore è la sua dimensione di profitto economico.
Come abbiamo visto, il massimo dell'efficacia dell'accordo segreto (si dice "dissimulato"), si ottiene controllando il processo normativo, cioè i "luoghi" in cui si fanno leggi e regolamenti (e simili atti, come i piani urbanistici di ogni genere).
Ciò è in accordo alla gridata volontà dei neo-ordo-liberisti, che commissionano e divulgano, mediante associazioni "di ricerca" da essi finanziate, delle classifiche della corruzione "percepita" - essenzialmente dagli imprenditori, cioè da parte dei potenziali corruttori!!!-, che sono prontamente e acriticamente sbandierate dai nostri "strani" media: come se fossero delle notizie, dei "fatti". E non, invece, delle valutazioni di...mere opinioni di soggetti non propriamente disinteressati (cioè testimoni di scarsa attendibilità, secondo il criterio di valutazione delle prove utilizzato dalle leggi processuali).
Naturalmente, al massimo livello di segretezza, o, se volete di non-trasparenza, sta l'accordo di appropriazione delle risorse pubbliche concluso direttamente coi vertici politici detentori del potere normativo (l'attività di lobbying a Bruxelles ne è una delle manifestazioni più imponenti, ma ogni Stato neo-liberista nè è un ottimo riscontro).
Il controllo (cioè la capacità di determinazione) del processo legiferativo e regolamentare ha l'indubbio vantaggio di rendere molto più difficile, se non impossibile, individuare gli autori (mandatari-lobbisti) dell'accordo illecito; questi, oltretutto, sono normalmente diversi dai concreti soggetti (mandanti) che, nelle singole "transazioni affaristiche" applicative delle norme, andranno a guadagnarci (appropriandosi, con atti seriali e non per singoli episodi legati alla distorsione di singoli provvedimenti amministrativi, di risorse pubbliche dirottate a loro favore in violazione dell'interesse pubblico).
2.3. Un'altra premessa ancora va aggiunta: in omaggio alla non esatta corrispondenza delle fattispecie di reato tra ordinamenti anglosassoni e ordinamento italiano (ma non solo), le "classifiche" tendono ad accreditare essenzialmente come "corruzione" la ben diversa fattispecie della "concussione" (art.317 cod.pen.) o dello "abuso d'ufficio" (art.323 cod.pen.), reati in cui è solo il pubblico ufficiale, autore di una costrizione o di un'astuta illegalità in danno del "datore di denaro o altra utilità", ad essere colpevole e punibile.
Insomma, la corruzione percepita è sostanzialmente estranea alla vera e propria corruzione, rendendo, da un lato, innocenti persone offese e testimoni d'accusa gli "operatori economici" coinvolti, dall'altro, restringendo, - in modo socialmente e giuridicamente fuorviante-, il fenomeno stigmatizzato alla sola interferenza "pubblica" sull'onesto e trasparente svolgersi delle forze del mercato, compiuta dal prepotente e fannullone funzionario.
In sostanza dunque, la filosofia sottostante alle "classifiche", è non solo quella di legittimare un'idea gonfiata, e basata su opinioni soggettive interessate, della corruzione, ma anche quella di negare implicitamente la stessa fenomenologia degli accordi che vedono gli imprenditori come controparti essenziali e corresponsabili del fenomeno.
3. Nonostante le non trascurabili, anzi essenziali, problematiche evidenziate in premessa, proviamo a esplicitare i "rimedi".
Lo faremo schematicamente, visto che se scendessimo troppo nel dettagli l'esposizione sarebbe lunghissima e non farebbe altro che alimentare le infinite capacità auto-rigenerative del sistema affaristico sopra delineato, che risulta abilissimo nell'adottare solo formalmente (più che altro, nominalmente), come mera "bandiera", soluzioni articolate e complete.
E ciò fa "tagliandone" opportunamente le parti che potrebbero mettere in pericolo l'equilibrio (predatorio) che si vuole conservare ed anzi incrementare: dunque, le apparentemente maldestre riforme cui assistiamo, nascono affrettate ed incomplete proprio per non vanificare lo scopo della denuncia mediatica che, abbiamo visto, è quello di spingere verso: a) la normativizzazione dei processi si appropriazione a titolo privato di risorse pubbliche; b) applicare il suo più facile e redditizio corollario, cioè spingere verso massicce privatizzazioni.
I rimedi più efficaci sono quelli preventivi, idonei cioè ad evitare che l'accordo si concluda, essenzialmente perchè non risulterebbe conveniente.
Parleremo qui della corruzione per atti singoli, quella che emerge dalle cronache della "manovra" mediatica, quella più strumentalmente e agevolmente esecrata.
E' chiaro che per la forma più massiccia e seriale di corruzione, quella che agisce sul processo normativo, il rimedio essenziale è la democrazia sostanziale, cioè il fare le leggi per gli interessi pluralistici e compositi tutelati dalle norme costituzionali che soprassiedono alle funzioni di governo (esecutivo e parlamento) e di "buona amministrazione". In breve, si tratterebbe di ripristinare, o meglio ancora, pienamente realizzare la LEGALITA' COSTITUZIONALE.
Di questo aspetto abbiamo parlato in lungo e in largo in questa sede, anche in riferimento alle decisive implicazioni €uropee.
Primo rimedio: come diceva Massimo Severo Giannini, uno dei padri del diritto pubblico italiano, "in principio era la funzione".
Questo vuol dire che l'organizzazione pubblica dipende dai compiti che, in base anzitutto alla Costituzione, la pubblica amministrazione intenda, anzi "debba", perseguire, e al rapporto di piena corrispondenza tra il loro svolgimento, la massimizzazione dell'interesse collettivo sottostante, l'imparzialità (disinteressata all'utile personale) e la economicità delle gestione stessa, misurata attraverso una comparazione che tenga conto dei costi effettivi - e non apoditticamente sbandierati dai media- delle "privatizzazioni &esternalizzazioni".
Al riguardo vi consiglio di rileggere questo post: il succo è che la privatizzazione, praticamente di ogni forma di attività pubblica,- anche eccedente la mai provata efficienza della gestione privata dei servizi pubblici di tipo "industriale o commerciale"-, porta anzitutto a "esternalizzazioni" finanziariamente ingiustificabili, disfunzionali, e che irrigidiscono la spesa pubblica; sicuramente alimentano una pletora di consigli di amministrazione e "executive", nonchè di ogni genere di struttura direzionale non trasparente, agevolando così, solo per questo, accordi sottostanti di tipo corruttivo (che oggi sono sotto gli occhi di tutti, ma per sostenere mediaticamente che occorra intensificare in tale direzione).
Occorre dunque ripensare l'organizzazione delle attività pubbliche che si è imposta sotto l'etichetta €uropea a partire da Maastricht. E risemplificare la gestione delle stesse mediante il recupero di strutture pubbliche certamente meno costose e pletoriche, sicuramente sotto il profilo delle risorse assorbite dal fattore organizzativo-burocratico.
Al riguardo vi riporto una documentata citazione di un precedente post ispirato ad uno studio condotto con serietà (e non come esercizio propagandistico):
4. Un secondo ordine di rimedi consisterebbe in una delle più ovvie misure che riguardano ogni tipo di accordo illecito (ad es; il pagamento del riscatto di un "rapimento", come la fissazione, in violazione di una legge imperativa, di un prezzo superiore a quello consentito).
Cioè il rendere "indisponibile", e quindi troppo difficilmente acquisibile, il vicendevole corrispettivo della corruzione. Come si può ottenere questo effetto deterrente?
In vari modi, confluenti e da coordinare.
Ne suggeriamo alcuni di costo relativamente modesto, ma recanti benefici di risparmio finanziario pubblico ben superiori:
a) sottoponendo, come già in passato in base a norme costituzionali poi abrogate (!) con la ben nota riforma del Titolo V, a controlli preventivi di legittimità (intesa in senso moderno, cioè come inclusiva della sindacabilità dell'applicazione delle "regole tecniche") i passaggi principali che portano ai titoli di impegno della spesa pubblica.
Tipico è il caso degli atti che deliberano un contratto, che dovrebbero essere in forma di bandi o "avvisi al pubblico" che invitano alla partecipazione concorrenziale delle offerte, secondo certi contenuti che garantiscono tale scopo.
L'eliminazione della "fase del bando" ricorrendo ad "affidamenti diretti" senza gara, per ragioni di urgenza, mai ben giustificate, ovvero l'alterazione del contenuto del bando in modo da precostituire il profilo del vincitore (aggiudicatario), è probabilmente la più utilizzata forma di adempimento da parte pubblica dell'accordo corruttivo.
Occorre dunque reintrodurre un controllo IMPARZIALE, cioè da parte di organi terzi e non soggetti agli stessi condizionamenti politici e di "carriera" dei funzionari decidenti, e PREVENTIVI, cioè che potendo riscontrare sul nascere la distorsione delle regole di trasparenza e pari condizioni, renda inefficiente l'accordo illecito sottostante e, quindi, a un primo titolo, indisponibile il profitto dell'accorso stesso.
5. Un terzo ordine di rimedi si pone "a valle" della fase deliberativa e della relativa verifica preventiva ed imparziale, alla quale l'intera portata dell'accordo sottostante potrebbe essere sfuggita, data la complessità delle norme, imposte in materia dalle direttive europee - e perciò, contrariamente a quanto sostengono con demagogica faciloneria i politici in televisione, non mutabili se non entro limiti modesti, a pena di procedure di infrazione a carico dello Stato italiano.
Il sistema che, sempre per grandi linee, si può suggerire, nel settore degli appalti, come in quello di altri procedimenti facilmente "inquinabili" (rilascio di permessi edilizi, per pubblici esercizi, per determinate attività "sensibili"), è quello della Alternative Dispute Resolution, c.d. ADR.
Queste sono tanto più efficaci, com'è ovvio (per chi vuole ragionarci su in modo imparziale) quanto più "a monte" si collochino: la loro essenza dovrebbe quindi esplicarsi nel poter sottoporre ad un'autorità decidente, sempre imparziale nei sensi sopradetti, un "reclamo" innescato dalle varie forme di avviso delle (imminente) adozione di tali tipi di provvedimenti amministrativi che le norme GIA' OGGI prevedono.
Attualmente, i privati presentano delle "osservazioni" a tali avvisi, che sono normalmente ignorate e liquidate con brevi e ben sintetizzati "giri di parole" che ne esclusono ogni rilevanza.
I privati che si sentano danneggiati dall'atto preannunziato mediante l'avviso, invece, dovrebbero potersi immediatamente rivolgere, con un ricorso essenziale (cioè redatto secondo una corretta lealtà espositiva a pena di inammissibilità) e ben precisato nelle lamentele avanzate (e altrimenti rimaste allo stadio di inutili "osservazioni"), ad un'istanza decidente tenuta a verificarle, in forma semplificata, entro un termine molto breve.
Questa fase contenziosa "semplificata", non escluderebbe il successivo ricorso giurisdizionale, ma proprio per la sua incisività anteriore alla emanazione dell'atto definitivo (appuntandosi sul "preannunzio" dell'atto da adottare), correggerebbe l'eventuale assetto illecito concordato prima che esso divenga un provvedimento di cui, per legge, si presume l'efficacia e legittimità "fino a prova contraria" (appunto da offrire in giudizio).
Se il reclamo della parte danneggiata fosse rapidamente accolto, ciò condurrebbe all'ordine alla stessa amministrazione ad emanare un atto emendato delle illegittimità rilevate, da subito e senza alcuna fase di efficacia dell'assetto illegittimo, che il beneficiario non potrebbe più difendere "a oltranza" in giudizio con abili argomentazioni giuridiche e contando sul difficile accesso ai fatti e documenti che hanno "realmente" portato all'emanazione dell'atto illegittimo.
5. Infine, una quarta tipologia di rimedi è quella che, a quanto pare, verrebbe prossimamente adottata dal governo, secondo quanto preannunziato in questi giorni.
Parrebbe, ma vedremo il testo delle norme proposte, che si vogliano innalzare i c.d. "minimi" delle sanzioni penali detentive, in modo da portarle ad un livello per cui, anche chi fruisce dei consistenti sconti dati dal patteggiamento (con la frequente applicazione di attenuanti "prevalenti" ad ulteriore sconto), debba comunque sottoporsi ad una pena detentiva.
Questo rimedio non è errato: la condanna penale è infatti calibrata sulla pena detentiva minima prevista dalla legge (c.d. "pena edittale") e tali minimi, in generale nel nostro codice, sono tra i più bassi e rigidi tra quelli adottati, per equivalenti ipotesi di reato, in quasi tutti gli altri paesi "avanzati".
La maggior consistenza della pena è certamente un deterrente, se porta alla certezza della detenzione, checché ne dicano alcuni media (gli stessi che invocano più privatizzazioni, non a caso).
Ma tale provvedimento avrebbe altri "limiti":
a) se non accompagnato dagli altri rimedi sopra suggeriti, infatti, non evita che si debba agire comunque in via "anatomopatologica", cioè quando il "cadavere" della scorretta distribuzione del pubblico denato, in applicazione dell'accordo illecito, è stato già ritrovato (ammesso che lo si ritrovi);
b) l'effetto deterrente in sè dell'inasprimento della pena, infatti, è ben più modesto e incerto di quello derivante dalla PREVENTIVA indisponibilità del profitto derivante dall'accordo (il caso del blocco dei beni in caso di sequestro di persona costituisce un esempio eloquente), ove cioè la sua stessa conclusione sia impedita da un sistema di rimedi amministrativi - ma imparziali- collocati a monte dell'emanazione dell'atto pubblico "corruttivo";
c) non bisogna poi dimenticare che questo inasprimento della pena, di fronte al consolidarsi ed all'ampliarsi della organizzazione economica dell'affarismo illecito, è sempre più facilmente aggirabile: il vero dominus, cioè il "percettore finale" della tangente o dell'erogazione pubblica indebita e gonfiata (le parti dell'accordo illecito), tenderà cioè a perfezionare un'articolazione a "strati", di tipo imprenditoriale, della negoziazione corruttiva.
Cioè, se non sono sprovveduti, creeranno una pletora di mandatari e di prestanome (già ora si vede come ciò accada) che finiranno intercettati e colti nel pieno della trattattiva e della dazione di denaro, mentre il suddetto "dominus" avrà sempre di più l'alibi di poter reclamare la propria totale estraneità di fronte all'azione di "poche mele marce", che agivano a "sua insaputa".
Vi ricorda qualcosa?
d) L'effetto complessivo dell'inasprimento delle pene "edittali", dunque, sarà solo quello di fungere da deterrente per i pesci piccoli, gli esecutori-mandatari (ciò si è già chiaramente visto nelle vicende del traffico illecito di stupefacenti): ma questi ultimi, o saranno dei disperati che tra il "morire di fame" e il rischio crescente di "finire dentro" continueranno a scegliere il secondo, oppure si premuniranno "assicurandosi" contro tale rischio mediante la richiesta di un maggiore compenso da parte dei "mandanti".
Questa conseguenza, ripetiamo, è stata già verificata nel caso del traffico di supefacenti, e pare più che ovvio che, in definitiva, condurrebbe ad un maggior costo della transazione corruttiva, (come ogni transazione il prezzo finale cresce in caso di oneri assicurativi aggiuntivi) che, però, verrebbe inevitabilmente traslato su "l'utente percosso": cioè sui contribuenti, che vedrebbero ulteriormente aumentare l'incisione sulla spesa pubblica delle crescenti "tangenti" da corrispondere ad organizzazioni criminali che sarebbero sempre più complesse, ma non meno profittevoli.
2.1. Ma prima di provare ad ipotizzare tali rimedi, va anzitutto rammentato che la corruzione è un "fenomeno coessenziale alla stessa funzione pubblica normativamente regolata: cioè all'affidamento a un individuo (inevitabilmente) fisico della titolarità di un potere di cura degli interessi altrui, in base ad una norma che, negli ordinamenti post-rivoluzione francese (diciamo in sintesi), dovrebbe essere una decisione dei Parlamenti eletti a suffragio universale (o quasi: in realtà il suffragio, inizialmente, e non casualmente, era censitario, cioè riservato ai possessori di patrimonio e reddito adeguato).
...Ed infatti, subito ci troviamo di fronte ad un fatto socio-biologico che è alla base della corruzione, essendo in precedenza, nell'Ancien Régime, considerato normale che il "pubblico ufficio" desse luogo a compensi privati per il suo titolare, cioè normalmente un aristocratico feudatario o un suo delegato: la imparzialità della funzione - rivolgendola cioè alla esclusiva massimizzazione dell'interesse generale per cui la norma attribuisce il relativo potere e non piegandola all'utile personale-, è una cosa innaturale nell'essere umano. "
2.2. A questa non trascurabile premessa ne va aggiunta un'altra: la corruzione è, normalmente, un accordo illecito e, perciò, fa parte della sua essenza il tenerlo segreto.
Se si volesse delinquere per arricchirsi con delle rapine o dei sequestri di persona a scopo di estorsione, la commissione del delitto sarebbe immediatamente manifesta attraverso una (più o meno) eclatante copertura mediatica.
L'accordo segreto corruttivo, invece, è tanto più segreto, ed insidioso, quanto maggiore è la sua dimensione di profitto economico.
Come abbiamo visto, il massimo dell'efficacia dell'accordo segreto (si dice "dissimulato"), si ottiene controllando il processo normativo, cioè i "luoghi" in cui si fanno leggi e regolamenti (e simili atti, come i piani urbanistici di ogni genere).
Ciò è in accordo alla gridata volontà dei neo-ordo-liberisti, che commissionano e divulgano, mediante associazioni "di ricerca" da essi finanziate, delle classifiche della corruzione "percepita" - essenzialmente dagli imprenditori, cioè da parte dei potenziali corruttori!!!-, che sono prontamente e acriticamente sbandierate dai nostri "strani" media: come se fossero delle notizie, dei "fatti". E non, invece, delle valutazioni di...mere opinioni di soggetti non propriamente disinteressati (cioè testimoni di scarsa attendibilità, secondo il criterio di valutazione delle prove utilizzato dalle leggi processuali).
Naturalmente, al massimo livello di segretezza, o, se volete di non-trasparenza, sta l'accordo di appropriazione delle risorse pubbliche concluso direttamente coi vertici politici detentori del potere normativo (l'attività di lobbying a Bruxelles ne è una delle manifestazioni più imponenti, ma ogni Stato neo-liberista nè è un ottimo riscontro).
Il controllo (cioè la capacità di determinazione) del processo legiferativo e regolamentare ha l'indubbio vantaggio di rendere molto più difficile, se non impossibile, individuare gli autori (mandatari-lobbisti) dell'accordo illecito; questi, oltretutto, sono normalmente diversi dai concreti soggetti (mandanti) che, nelle singole "transazioni affaristiche" applicative delle norme, andranno a guadagnarci (appropriandosi, con atti seriali e non per singoli episodi legati alla distorsione di singoli provvedimenti amministrativi, di risorse pubbliche dirottate a loro favore in violazione dell'interesse pubblico).
2.3. Un'altra premessa ancora va aggiunta: in omaggio alla non esatta corrispondenza delle fattispecie di reato tra ordinamenti anglosassoni e ordinamento italiano (ma non solo), le "classifiche" tendono ad accreditare essenzialmente come "corruzione" la ben diversa fattispecie della "concussione" (art.317 cod.pen.) o dello "abuso d'ufficio" (art.323 cod.pen.), reati in cui è solo il pubblico ufficiale, autore di una costrizione o di un'astuta illegalità in danno del "datore di denaro o altra utilità", ad essere colpevole e punibile.
Insomma, la corruzione percepita è sostanzialmente estranea alla vera e propria corruzione, rendendo, da un lato, innocenti persone offese e testimoni d'accusa gli "operatori economici" coinvolti, dall'altro, restringendo, - in modo socialmente e giuridicamente fuorviante-, il fenomeno stigmatizzato alla sola interferenza "pubblica" sull'onesto e trasparente svolgersi delle forze del mercato, compiuta dal prepotente e fannullone funzionario.
In sostanza dunque, la filosofia sottostante alle "classifiche", è non solo quella di legittimare un'idea gonfiata, e basata su opinioni soggettive interessate, della corruzione, ma anche quella di negare implicitamente la stessa fenomenologia degli accordi che vedono gli imprenditori come controparti essenziali e corresponsabili del fenomeno.
3. Nonostante le non trascurabili, anzi essenziali, problematiche evidenziate in premessa, proviamo a esplicitare i "rimedi".
Lo faremo schematicamente, visto che se scendessimo troppo nel dettagli l'esposizione sarebbe lunghissima e non farebbe altro che alimentare le infinite capacità auto-rigenerative del sistema affaristico sopra delineato, che risulta abilissimo nell'adottare solo formalmente (più che altro, nominalmente), come mera "bandiera", soluzioni articolate e complete.
E ciò fa "tagliandone" opportunamente le parti che potrebbero mettere in pericolo l'equilibrio (predatorio) che si vuole conservare ed anzi incrementare: dunque, le apparentemente maldestre riforme cui assistiamo, nascono affrettate ed incomplete proprio per non vanificare lo scopo della denuncia mediatica che, abbiamo visto, è quello di spingere verso: a) la normativizzazione dei processi si appropriazione a titolo privato di risorse pubbliche; b) applicare il suo più facile e redditizio corollario, cioè spingere verso massicce privatizzazioni.
I rimedi più efficaci sono quelli preventivi, idonei cioè ad evitare che l'accordo si concluda, essenzialmente perchè non risulterebbe conveniente.
Parleremo qui della corruzione per atti singoli, quella che emerge dalle cronache della "manovra" mediatica, quella più strumentalmente e agevolmente esecrata.
E' chiaro che per la forma più massiccia e seriale di corruzione, quella che agisce sul processo normativo, il rimedio essenziale è la democrazia sostanziale, cioè il fare le leggi per gli interessi pluralistici e compositi tutelati dalle norme costituzionali che soprassiedono alle funzioni di governo (esecutivo e parlamento) e di "buona amministrazione". In breve, si tratterebbe di ripristinare, o meglio ancora, pienamente realizzare la LEGALITA' COSTITUZIONALE.
Di questo aspetto abbiamo parlato in lungo e in largo in questa sede, anche in riferimento alle decisive implicazioni €uropee.
Primo rimedio: come diceva Massimo Severo Giannini, uno dei padri del diritto pubblico italiano, "in principio era la funzione".
Questo vuol dire che l'organizzazione pubblica dipende dai compiti che, in base anzitutto alla Costituzione, la pubblica amministrazione intenda, anzi "debba", perseguire, e al rapporto di piena corrispondenza tra il loro svolgimento, la massimizzazione dell'interesse collettivo sottostante, l'imparzialità (disinteressata all'utile personale) e la economicità delle gestione stessa, misurata attraverso una comparazione che tenga conto dei costi effettivi - e non apoditticamente sbandierati dai media- delle "privatizzazioni &esternalizzazioni".
Al riguardo vi consiglio di rileggere questo post: il succo è che la privatizzazione, praticamente di ogni forma di attività pubblica,- anche eccedente la mai provata efficienza della gestione privata dei servizi pubblici di tipo "industriale o commerciale"-, porta anzitutto a "esternalizzazioni" finanziariamente ingiustificabili, disfunzionali, e che irrigidiscono la spesa pubblica; sicuramente alimentano una pletora di consigli di amministrazione e "executive", nonchè di ogni genere di struttura direzionale non trasparente, agevolando così, solo per questo, accordi sottostanti di tipo corruttivo (che oggi sono sotto gli occhi di tutti, ma per sostenere mediaticamente che occorra intensificare in tale direzione).
Occorre dunque ripensare l'organizzazione delle attività pubbliche che si è imposta sotto l'etichetta €uropea a partire da Maastricht. E risemplificare la gestione delle stesse mediante il recupero di strutture pubbliche certamente meno costose e pletoriche, sicuramente sotto il profilo delle risorse assorbite dal fattore organizzativo-burocratico.
Al riguardo vi riporto una documentata citazione di un precedente post ispirato ad uno studio condotto con serietà (e non come esercizio propagandistico):
"Grave è anche l’esclusione, dal computo dei costi, sia delle
“norme private”, che le imprese adotterebbero in contesti non regolamentati,
sia “della non regolamentazione”.
Per esempio, “non è noto al grande pubblico che i costi amministrativi di questi
sistemi [quelli di previdenza
pubblica] ammontano a meno del 2% dei contributi versati, rispetto al 30-40% [sì, avete letto bene] delle compagnie di assicurazione private”
(N. Acocella, Economic Policy in the Age of Globalization, Cambridge,
Cambridge University Press, 2005, pagg. 150-151). Costi amministrativi
similmente elevati si possono riscontrare nella sanità privata (vedi per
esempio qui e qui).
Simili omissioni rendono in effetti il
gioco un po’ scoperto: “In base alla
logica che ispira le compagnie europee per la semplificazione amministrativa
per cui solo i costi della gestione
pubblica determinano oneri burocratici, gli oneri amministrativi della sanità
privata verrebbero contati come redditi (e profitti delle società di
assicurazione).” (Zenezini, op. cit., pag. 14). "
4. Un secondo ordine di rimedi consisterebbe in una delle più ovvie misure che riguardano ogni tipo di accordo illecito (ad es; il pagamento del riscatto di un "rapimento", come la fissazione, in violazione di una legge imperativa, di un prezzo superiore a quello consentito).
Cioè il rendere "indisponibile", e quindi troppo difficilmente acquisibile, il vicendevole corrispettivo della corruzione. Come si può ottenere questo effetto deterrente?
In vari modi, confluenti e da coordinare.
Ne suggeriamo alcuni di costo relativamente modesto, ma recanti benefici di risparmio finanziario pubblico ben superiori:
a) sottoponendo, come già in passato in base a norme costituzionali poi abrogate (!) con la ben nota riforma del Titolo V, a controlli preventivi di legittimità (intesa in senso moderno, cioè come inclusiva della sindacabilità dell'applicazione delle "regole tecniche") i passaggi principali che portano ai titoli di impegno della spesa pubblica.
Tipico è il caso degli atti che deliberano un contratto, che dovrebbero essere in forma di bandi o "avvisi al pubblico" che invitano alla partecipazione concorrenziale delle offerte, secondo certi contenuti che garantiscono tale scopo.
L'eliminazione della "fase del bando" ricorrendo ad "affidamenti diretti" senza gara, per ragioni di urgenza, mai ben giustificate, ovvero l'alterazione del contenuto del bando in modo da precostituire il profilo del vincitore (aggiudicatario), è probabilmente la più utilizzata forma di adempimento da parte pubblica dell'accordo corruttivo.
Occorre dunque reintrodurre un controllo IMPARZIALE, cioè da parte di organi terzi e non soggetti agli stessi condizionamenti politici e di "carriera" dei funzionari decidenti, e PREVENTIVI, cioè che potendo riscontrare sul nascere la distorsione delle regole di trasparenza e pari condizioni, renda inefficiente l'accordo illecito sottostante e, quindi, a un primo titolo, indisponibile il profitto dell'accorso stesso.
5. Un terzo ordine di rimedi si pone "a valle" della fase deliberativa e della relativa verifica preventiva ed imparziale, alla quale l'intera portata dell'accordo sottostante potrebbe essere sfuggita, data la complessità delle norme, imposte in materia dalle direttive europee - e perciò, contrariamente a quanto sostengono con demagogica faciloneria i politici in televisione, non mutabili se non entro limiti modesti, a pena di procedure di infrazione a carico dello Stato italiano.
Il sistema che, sempre per grandi linee, si può suggerire, nel settore degli appalti, come in quello di altri procedimenti facilmente "inquinabili" (rilascio di permessi edilizi, per pubblici esercizi, per determinate attività "sensibili"), è quello della Alternative Dispute Resolution, c.d. ADR.
Queste sono tanto più efficaci, com'è ovvio (per chi vuole ragionarci su in modo imparziale) quanto più "a monte" si collochino: la loro essenza dovrebbe quindi esplicarsi nel poter sottoporre ad un'autorità decidente, sempre imparziale nei sensi sopradetti, un "reclamo" innescato dalle varie forme di avviso delle (imminente) adozione di tali tipi di provvedimenti amministrativi che le norme GIA' OGGI prevedono.
Attualmente, i privati presentano delle "osservazioni" a tali avvisi, che sono normalmente ignorate e liquidate con brevi e ben sintetizzati "giri di parole" che ne esclusono ogni rilevanza.
I privati che si sentano danneggiati dall'atto preannunziato mediante l'avviso, invece, dovrebbero potersi immediatamente rivolgere, con un ricorso essenziale (cioè redatto secondo una corretta lealtà espositiva a pena di inammissibilità) e ben precisato nelle lamentele avanzate (e altrimenti rimaste allo stadio di inutili "osservazioni"), ad un'istanza decidente tenuta a verificarle, in forma semplificata, entro un termine molto breve.
Questa fase contenziosa "semplificata", non escluderebbe il successivo ricorso giurisdizionale, ma proprio per la sua incisività anteriore alla emanazione dell'atto definitivo (appuntandosi sul "preannunzio" dell'atto da adottare), correggerebbe l'eventuale assetto illecito concordato prima che esso divenga un provvedimento di cui, per legge, si presume l'efficacia e legittimità "fino a prova contraria" (appunto da offrire in giudizio).
Se il reclamo della parte danneggiata fosse rapidamente accolto, ciò condurrebbe all'ordine alla stessa amministrazione ad emanare un atto emendato delle illegittimità rilevate, da subito e senza alcuna fase di efficacia dell'assetto illegittimo, che il beneficiario non potrebbe più difendere "a oltranza" in giudizio con abili argomentazioni giuridiche e contando sul difficile accesso ai fatti e documenti che hanno "realmente" portato all'emanazione dell'atto illegittimo.
5. Infine, una quarta tipologia di rimedi è quella che, a quanto pare, verrebbe prossimamente adottata dal governo, secondo quanto preannunziato in questi giorni.
Parrebbe, ma vedremo il testo delle norme proposte, che si vogliano innalzare i c.d. "minimi" delle sanzioni penali detentive, in modo da portarle ad un livello per cui, anche chi fruisce dei consistenti sconti dati dal patteggiamento (con la frequente applicazione di attenuanti "prevalenti" ad ulteriore sconto), debba comunque sottoporsi ad una pena detentiva.
Questo rimedio non è errato: la condanna penale è infatti calibrata sulla pena detentiva minima prevista dalla legge (c.d. "pena edittale") e tali minimi, in generale nel nostro codice, sono tra i più bassi e rigidi tra quelli adottati, per equivalenti ipotesi di reato, in quasi tutti gli altri paesi "avanzati".
La maggior consistenza della pena è certamente un deterrente, se porta alla certezza della detenzione, checché ne dicano alcuni media (gli stessi che invocano più privatizzazioni, non a caso).
Ma tale provvedimento avrebbe altri "limiti":
a) se non accompagnato dagli altri rimedi sopra suggeriti, infatti, non evita che si debba agire comunque in via "anatomopatologica", cioè quando il "cadavere" della scorretta distribuzione del pubblico denato, in applicazione dell'accordo illecito, è stato già ritrovato (ammesso che lo si ritrovi);
b) l'effetto deterrente in sè dell'inasprimento della pena, infatti, è ben più modesto e incerto di quello derivante dalla PREVENTIVA indisponibilità del profitto derivante dall'accordo (il caso del blocco dei beni in caso di sequestro di persona costituisce un esempio eloquente), ove cioè la sua stessa conclusione sia impedita da un sistema di rimedi amministrativi - ma imparziali- collocati a monte dell'emanazione dell'atto pubblico "corruttivo";
c) non bisogna poi dimenticare che questo inasprimento della pena, di fronte al consolidarsi ed all'ampliarsi della organizzazione economica dell'affarismo illecito, è sempre più facilmente aggirabile: il vero dominus, cioè il "percettore finale" della tangente o dell'erogazione pubblica indebita e gonfiata (le parti dell'accordo illecito), tenderà cioè a perfezionare un'articolazione a "strati", di tipo imprenditoriale, della negoziazione corruttiva.
Cioè, se non sono sprovveduti, creeranno una pletora di mandatari e di prestanome (già ora si vede come ciò accada) che finiranno intercettati e colti nel pieno della trattattiva e della dazione di denaro, mentre il suddetto "dominus" avrà sempre di più l'alibi di poter reclamare la propria totale estraneità di fronte all'azione di "poche mele marce", che agivano a "sua insaputa".
Vi ricorda qualcosa?
d) L'effetto complessivo dell'inasprimento delle pene "edittali", dunque, sarà solo quello di fungere da deterrente per i pesci piccoli, gli esecutori-mandatari (ciò si è già chiaramente visto nelle vicende del traffico illecito di stupefacenti): ma questi ultimi, o saranno dei disperati che tra il "morire di fame" e il rischio crescente di "finire dentro" continueranno a scegliere il secondo, oppure si premuniranno "assicurandosi" contro tale rischio mediante la richiesta di un maggiore compenso da parte dei "mandanti".
Questa conseguenza, ripetiamo, è stata già verificata nel caso del traffico di supefacenti, e pare più che ovvio che, in definitiva, condurrebbe ad un maggior costo della transazione corruttiva, (come ogni transazione il prezzo finale cresce in caso di oneri assicurativi aggiuntivi) che, però, verrebbe inevitabilmente traslato su "l'utente percosso": cioè sui contribuenti, che vedrebbero ulteriormente aumentare l'incisione sulla spesa pubblica delle crescenti "tangenti" da corrispondere ad organizzazioni criminali che sarebbero sempre più complesse, ma non meno profittevoli.
Sul tema coruzzzzione il bispensiero raggiunge vette inarrivabili.
RispondiEliminaI "rimedi" proposti sono -laicamente parlando- dei veri e propri incentivi al corrompere.
Il primo è quello delle mitiche semplificazioni. In sostanza, consegnare al pubblico decisore maggiori poteri discrezionali. perché " 'a bbbburocrazia cattiva", e "le troppe norme" (OVVERO LIMITI DISCREZIONALI DEL PUBBLICO DECISORE), ecc.
Il secondo è l' idea, questa veramente insana (per chi ci crede davvero), che restringendo l' ambito di intervento DIRETTO dello Stato/enti territoriali nell' economia, la corruzione dovrebbe diminuire. Questa idea significa in sostanza PIU' APPALTI, ovverro maggiori possibilità di corruzione (/concussione).
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Volevo fare un appello.
Tra i conoscenti di Quarantotto o anche tra i semplici lettori di questo blog, ci sarà qualcuno che conosce qualche parlamentare o altro elettore del presidente della repubblica (o magari un qualche deputato che legge direttamente c'è)?
Potremmo invitarlo a scrivere il nome di Barra Caracciolo su quel bigliettino. Almeno alle prime chiamate.
Stò parlando di un atto puramente simbolico; di "testimonianza", ma, a mio modestissimo parere, di grandissima importanza.
Ne basterebbe anche solo uno e anche solo alle prime sedute. Il voto è segreto e, nelle prime tornate, considerate che il controllo dei partiti è molto lasco.
Si otterrebbero dei risultati molto importanti, dicevo:
Intanto molte persone potrebbero incuriosirsi e informarsi. Dunque, arrivare qui.
I giornali, tra tanto "gossip", mille reticenze e tante "incomprensioni", sarebbero costretti a far passare qualcosa al quale solo noi fortunati lettori di questo blog abbiamo accesso. Infondo, insomma, stiam pur sempre parlando dell' elezione del supremo garante (teoricamente) della Costituzione.
'N' vedi mai...
(chiaramente non può essere Quarantotto a perorare questa causa. Come chiaramente può cazziarmi per essermi preso questa libertà utilizzando la Sua persona e cassare il mio appello)
Concordo!!! Anche perchè qui si inizia a metter mano ai servizi pubblici essenziali (penso ai pendolari...). Purtroppo io non conosco nessuno fin "lassù". Ma sposo in pieno l'idea di Bargazzino.
EliminaTi vorrei "cazziare" e non sono riuscito a cassarlo perchè sulla piattaforma, del commento, non compariva la seconda parte :-)
EliminaPerò mi dai lo spunto per dire qualcosa che va oltre la mia modesta persona: proprio perchè saprebbero che facendo una cosa del genere sarebbero individuati, (anche e proprio perchè a farlo sarebbero in pochi), e che, per di più, lancerebbero un inusitato messaggio diciamo "scardinante", non lo farebbero mai.
Semplicemente gli mancano le "risorse culturali" per scorgere i vantaggi collettivi (ben al di là del nominativo "utilizzabile") ponderati al rischio che correrebbero a compiere un'azione del genere.
E lo dico (abbastanza) cognita causa.
Votazioni simboliche di "rottura" sarebbero invariabilmente dirette verso leader, mediaticamente sugestivi, diffusori dei "diritti cosmetici" e delle operazioni di vuota rivendicazione di una vaga e rigorosamente imprecisata "democrazia"...
Ok. Però, ne basterebbero pochi, anche uno solo e "senza impegno".
EliminaPer dire. In passato; hanno preso voti Valeria Marini, Giovanni Trapattoni, Rocco Siffredi (tra gli altri) e persino un personaggio di fanasia come il conte Mascetti.
Il Conte Mascetti indubbiamente è un segnale.:-)
EliminaPer gli altri, confermi quello che ti ho appena obiettato: sono personaggi tutti già noti, cioè chiunque già può sapere cosa rappresentino nel simbolico-pop (uno sberleggo, compatibile con fiade interne e qualsiasi malcontento generico).
Ma quel che più conta è che non si dà alcuna visibilità come plus valore a un soggetto la cui emersione obbligherebbe a porsi interrogativi che insinuirebbero dubbi "scardinanti"...
La "stima" per "l'alto personaggio", il bel gesto, saranno riservati (ci scommetto) a nobili sedativi versati in diritti cosmetici e denuncia contro "il Male" (cosa che esige immacolato coraggio, dato che, com'è noto, tutti, ma proprio tutti, si dicono espressamente contro il Bene, no?)
Uno degli argomenti forti di questo gran post è il desiderio dei privati di arraffare aziende in mano pubblica.
RispondiEliminaQualche tempo fa avevo predisposto una dimostrazione sul fatto che una azienda privata non può mai essere maggiormente performante rispetto ad una azienda pubblica (salvo quanto, beninteso, afferma Chomsky dal riquadro sopra).
Nonostante come dimostrazione sia banale avevo fatto le cose per benino chiedendo ad un cattedratico di matematica di revisionarla. Con esito positivo ma ... Lui per primo mi aveva detto che non serviva a nulla perché tanto ti obietteranno questo e questo altro che non potranno mai dimostrare ma che, purtroppo per te e per noi, è il sentire comune. E io obietterò con i dati della Corte dei conti sulle privatizzazioni (linkata anche nel presente post).
Vorrei far notare qui come una azienda privata ha disponibile, a regime, solo un risultato di bilancio: profitti positivi e più alti che si può.
L'azienda pubblica ha dalla sua tutti i risultati con profitto nullo o positivo e, data la dimensione e la varietà delle aziende pubbliche, anche i risultati negativi (almeno per il tempo di rendersi conto se è il settore ad essere decotto o c'è qualcosa che non va nella gestione).
Questo per le aziende in settori di concorrenza.
Negli altri settori non c'è storia (e infatti benché a parole facciano schifo a tutti nella realtà in parecchi se le vogliono accollare).
ps riporto qua sotto la dimostrazione che qualche tempo fa ho postato in alcuni blog, non mi ricordo se anche in questo.In caso positivo abbiate pazienza
Siano As e Ap due aziende identiche in ogni particolare (localizzazione, attività, addetti, etc) con la sola eccezione della proprietà : As è di proprietà dello Stato, Ap è di proprietà di un imprenditore privato.
Il bilancio risultante potrà essere scritto in ultima analisi (e in termini simbolici) utilizzando le seguenti definizioni :
Attività (A) : la somma risultante di tutte le posizioni attive presenti in bilancio;
Passività (A) : la somma risultante di tutte le posizioni passive presenti in bilancio;
Profitto(Ap) : il profitto dell'imprenditore privato con l'ovvia posizione Profitto(Ap) >= 0
Per l'azienda pubblica sarà : Attività (As) - Passività (As) = 0
Per l'azienda privata sarà : Attività (Ap) - Passività (Ap) - Profitto (Ap) = 0
Poiché le due aziende sono identiche le poste finali di bilancio saranno identiche e tali risulteranno anche le equazioni di bilancio. Si può pertanto porre :
(Attività - Passività)s <=> [(Attività - Passività)p - Profitto(Ap)]
Si può dimostrare che il termine a sinistra è sempre maggiore (>) o al più uguale (=) al termine a destra della diseguaglianza.
Se Profitto(Ap) = 0 l'identità è ovvia e il significato inconsistente.
Se Profitto(Ap) > 0 l'ineguaglianza precedente si scrive come segue :
(Attività - Passività)s <> [(Attività - Passività)p - Profitto(Ap)]
Il termine Profitto(Ap) è maggiore di zero, (Attività - Passività)s è uguale a (Attività - Passività)p e quindi, poiché a destra dell'ineguaglianza compare un termine che è uguale all'unico termine a sinistra dell'ineguaglianza, diminuito di una quantità certamente maggiore di zero, non può che risultare :
(Attività - Passività)s > [(Attività - Passività)p - Profitto (Ap)]
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EliminaBuonasera dottore, le segnalo tre link ad altrettanti articoli che potrebbero essere letti (anche) come dimostrazione di una nostra - italiana, intendo - irrimediabile arretratezza in tema di coruzzzione (arretratezza nel senso che ne dobbiamo mangiare di minestra per raggiungere la coruzzzione di chi ci fa la predica…):
RispondiEliminahttp://www.reuters.com/investigates/special-report/scotus/#article-1-the-elites
http://www.reuters.com/investigates/special-report/scotus/#article-2-the-firms
http://www.reuters.com/investigates/special-report/scotus/#article-3-the-advocates
VANGA DELLA MEMORIA
RispondiEliminaApologo sull’onestà
( I Calvino, Romanzi e racconti – volume 3°, I Meridiani, Mondadori editore - pubblicato da La Repubblica, 15 marzo 1980)
Tiremm innanz ..!
Riguardo all'aumento "gridato" delle pene edittali per il reato di corruzione, difetta Sempre la possibilità di distinguere fra corruttore vero e corruttore "costretto alla dazione per ottenere ciò che gli spetta. Quest'ultimo dovrebbe essere dissociato dal "corrotto", perché altrimenti che intesse avrebbe a denunciare il primo?
RispondiElimina