domenica 8 maggio 2016

TTIP: IL PROBLEMA NON E' LA PRASSI DEL "CATTIVO" GLOBAL CAPITALISM MA LA COMPETENZA UE.




1. Riprendendo l'esposizione in precedenza già fatta (e legata, in quel caso, al non trascurabile aspetto valutario e monetario dell'eventuale conclusione del TTIP), ci pare opportuno rammentare quale sia il quadro delle norme dei trattati europei circa la conclusione di accordi commerciali c.d. di "libero scambio". E lo faremo ripetendo più volte concetti già esposti, dato che repetita iuvant, specialmente nel caso in cui ci si ostini a sbagliare  
E' importante capire questo sistema normativo, perché solo in base a tale comprensione è possibile avere la consapevolezza di quale sia il livello di mutamenti dell'assetto sociale previsto in precedenza dalla Costituzione (perché questo dovrebbe essere il problema prioritario di cui rendersi conto), al quale siamo esposti per il mero fatto di aver aderito all'Unione europea.

In altri termini, non è, di per sé, la prassi internazionale negoziale imposta dalle forze del mercato globalizzato che costituisce la minaccia alla democrazia costituzionale del welfare, ma è, piuttosto, la legittimazione, - vincolante e assorbita nelle competenze tecnocratiche delle istituzioni non elettive UE-, che il trattato UE dà all'introduzione di tali prassi negoziali: sono i trattati che eliminano la valutazione autonoma delle istituzioni democratiche dei singoli Stati membri e che prevedono una "superiore" competenza a concludere trattati commerciali previsti, sempre dai trattati UE, come insieme di regole direttamente vincolanti nella realtà sociale degli Stati aderenti all'Unione.

2. Se dunque non ci fossero le norme dei trattati europei che consentono all'Unione certi oggetti di negoziazione e con certe procedure esclusivamente "europee", i cui esiti sono immediatamente vincolanti per i cittadini dei singoli Stati, la conclusione di accordi di libero scambio sarebbe soggetta alla competenza dei singoli Stati che dovrebbero singolarmente negoziare trattati di tale tipologia
Ma i singoli Stati dovrebbero necessariamente esercitare tale competenza sottoponendo la conclusione di tali trattati alle condizioni che dettano le norme costituzionali nazionali circa i possibili contenuti considerati legittimi alla luce di un interesse nazionale.
Ciò, per quanto riguarda il nostro ordinamento, è reso evidente avendo riguardo al testo dell'art.11 Cost.; tale norma, (rientrante fra i principi costituzionali non soggetti neppure a revisione ex art.138 Cost.), secondo l'inequivoca lettura datane dai lavori dell''Assemblea Costituente, rende in radice molto difficile giustificare la conclusione di accordi puramente economico-commerciali che non siano direttamente e obiettivamente legati alla "pace e alla giustizia fra le Nazioni" "in condizioni di parità con gli altri Stati".

3. Schematizzando la intenzionale verbosità e oscurità delle previsioni dei trattati, emerge che, in base all'art.216 del TFUE, "Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri...qualora i trattati lo prevedano...".

In materia di  "politica commerciale comune" i trattati lo prevedono: precisamente all'art.207 del TFUE, innescando l'incombente vincolo diretto derivante da trattati in materia "commerciale" per gli Stati e, di conseguenza, per gli stessi cittadini europei. 
E quali oggetti rientrano in tali potenziali trattati che l'UE può concludere (con procedure speciali e, ribadiamo, direttamente vincolanti), sempre in base allo stesso art.207?
E' presto detto. Si tratta di: 
"accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni."

4. Prima immediata conseguenza di tale competenza attribuita all'UE e auto-sottrattasi dagli Stati aderenti è che tutti gli oggetti di scambio e gli obiettivi di "liberalizzazione" posti dalla norma europea sono divenuti non solo "legittimi" ma proprio doverosi
E questo prescindendosi dal vero e dimenticato problema, che è quello se questa "autosottrazione" di sovranità sia conforme ai principi costituzionali fondamentali, la cui violazione abrogativa avrebbe impedito di aderire a un trattato contenente una simile devoluzione "in bianco" di poteri negoziali sovrani: proprio in quanto relativi al perseguimento di diritti fondamentali di prestazione sociale, cioè attinenti ai doveri costituzionalmente sanciti dello Stato di diritto costituzonale. 

L'obiettivo della politica economica internazionale dei singoli Stati, a seguito dell'istituzione dell'UE, è perciò irrevocabilmente mutato in deroga ad ogni eventuale diversa previsione delle Costituzioni nazionali, non solo in tema di conclusioni di trattati, ma proprio con riguardo alle norme, sempre costituzionali, che, per certi settori di produzione di merci e specialmente di "servizi", possano imporre regole improntate all'interesse pubblico (nel caso italiano, fondamentalmente per la proiezione del principio lavoristico che caratterizza, in termini di tutela del lavoro e di perseguimento della piena occupazione, tutto il sistema costituzionale).

5. Questa competenza devoluta all'UE, - e affermata come vincolante, con pretesa prevalenza sui limiti costituzionali di liceità dei trattati internazionali rispetto alle norme ordinatrici fondamentali dell'assetto socio-economico nazionale-, è ben precisata anche con riguardo ai "servizi" considerati fonte di prestazioni pubbliche a tutela di diritti fondamentali quali la salute, cioè il sistema del servizio sanitario pubblico universale, la previdenza, cioè il sistema pensionistico pubblico, e l'istruzione, come organizzazione scolastica universale erogata dall'organizzazione pubblica.
Se qualcuno avesse dei dubbi su tale effetto, scaturente appunto dalla mera adesione al trattato UE, basta leggersi il paragrafo 4, secondo alinea, dello stesso art.207 (poniamo in neretto la parte chiaramente attributiva del potere negoziale all'UE). 

Per introdurre norme vincolanti che privatizzino, cioè "liberalizzino", i settori in questione, ponendoli sotto il controllo produttivo delle multinazionali finanziarie, l'unico limite è quello dell'unanimità in sede di Consiglio UE (cosa che, sull'esperienza finora avutasi delle regole fiscali "austere" che hanno devastato la crescita e l'occupazione in €uropa, non pare un grande ostacolo): 
"Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione."

Attenzione. Il rischio di "perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi" non è fonte di alcun obbligo istituzionale di giustificazione e ponderata motivazione circa i presupposti per cui intraprendere tali privatizzazioni, magari da sottoporre al vaglio dei singoli elettorati: è solo il presupposto che autorizza il metodo dell'unanimità in seno al Consiglio da cui scaturisce, senza alcuna altra formalità deliberativa, il vincolo per i singoli Stati.

6. Dunque, non è esatto, dal punto di vista giuridico e politico, che il pericolo dell'abolizione privatizzatrice di sanità, pensioni e istruzione pubbliche, gestite dagli Stati in nome di superiori (in precedenza) norme costituzionali fondamentali, scaturisca dalla "prassi" definitoria adottata nelle precedenti negoziazioni di liberoscambio relativa ai cosa debba intendersi per servizio pubblico (si dice: "L’escamotage risiede nella definizione di «servizio pubblico» adottata in questi accordi. Una definizione che si basa su due negazioni: 
a) non è servizio pubblico, quello la cui erogazione può essere effettuata anche da soggetti diversi dall’autorità di governo; 
b) non è servizio pubblico, quello per la cui erogazione è previsto un corrispettivo economico, anche una tantum. 
Da queste designazioni emerge chiaramente come l’istruzione e la sanità non vanno considerate servizi pubblici, in quanto possono essere erogati anche da soggetti privati, così come l’acqua, l’energia, i rifiuti e il trasporto pubblico, in quanto per la loro erogazione è previsto il pagamento di una tariffa.).

7. Una volta attribuita la competenza alle istituzioni UE, nei termini inequivoci sopra riportati, basta l'unanimità del Consiglio a superare ogni ostacolo.
Rimane una sola via praticabile di "resistenza" a questo mutamento liberoscambista dell'assetto socio-economico: quella di respingere la norma del trattato sulla competenza UE, per la sua illegittimità costituzionale, in base alla inderogabilità delle norme costituzionali interne, quale affermata nella "teoria dei controlimiti" dalla nostra Corte costituzionale: è questa norma che risulta pregiudizialmente illegittima, non l'inevitabile assetto negoziale che, aderendo al trattato UE, si è inteso rendere immediatamente vincolante per gli Stati aderenti, accettando quei contenuti di legittima negoziazione attribuita all'UE.

8. Questo assetto negoziale, infatti, una volta assunto nella competenza UE, può essere contestato solo per l'eventuale contrarietà al trattato. 
Che però, come dovrebbe essere evidente, non contiene norme fondamentali impeditive di tali privatizzazioni di servizi, subordinando ogni altro principio, ammesso che esista (e non esiste), alla instaurazione di una economia sociale di mercato fortemente competitiva.

Per chi avesse dei dubbi invitiamo a leggersi l'art.218 del TFUE, che specifica la procedura prevista dall'art.207 cit. per la conclusione degli accordi commerciali, e che, confermando il solo limite procedurale dell'unanimità in seno al Consiglio:
a)  include una "approvazione" del Parlamento europeo (che in effetti risulterebbe già nel caso  coinvolto, ancorché l'art.207 parrebbe derogare a tale onere procedurale) (art.218, par.6);
b) consente al singolo Stato di opporsi alla conclusione del trattato (e della sua diretta vincolatività per gli Stati) facendo mancare l'unanimità e sottoponendo alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità del nuovo trattato commerciale con il quadro degli stessi trattati europei (art.218, parr.8 e 11). 
Esclusa dunque ogni eccezione relativa alla incompatibilità del nuovo trattato "commerciale" con le norme fondamentali delle rispettive Costituzioni.

12 commenti:

  1. Mi chiedo: non potrebbe affermarsi che l'assetto negoziale riguardante la competenza UE sia contraria all'art. 3-bis del Trattato in quanto non rispetta la nostra identita' nazionale insita nella nostra struttura...costituzionale?
    Mi rendo conto che "il rispetto" vagheggiato dagli ordoliberisti equivale al suo contrario cosi' come l'espressione identita' nazionale e' vaga e fumosa. Pero' se non e' la nostra Costituzione ed i suoi diritti fondamentali che connotano la nostra identita' nazionale, non vedo che significato dare alla norma del trattato...

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Il problema dell'art.3-bis è quello di tutte le enunciazioni enfatiche di cui sono disseminati i trattati: se ad esso non corrispondono puntuali previsioni di competenze dell'Unione, specificate in programmi vincolanti di intervento, attribuiti a una ben precisata istituzione, si tratta evidentemente di un principio posticcio. Cioè cosmetico.

      Sul piano interpretativo, poi, laddove confrontato con la ben diversa realizzabilità dell'"economia sociale di mercato fortemente competitiva" (id est: tra sistemi-Stato, che da tale competizione si vuole che siano "riplasmati"), l'art.3-bis è addirittura una norma di principio in radicale conflitto con tale vero principio informatore.
      Sarebbe perciò da considerare come modalità dell'accordo "non apposta",in base al principio che i conflitti tra norme interne ad una stessa fonte si risolvono nel considerare nulle, o comunque inefficaci, quelle non conformi alla "causa" (giustificazione fondamentale, socio-economica) che caratterizza una tale fonte pattizia.

      In pratica, è obiettivamente impossibile che sia in futuro applicata una qualche forma di "tutela dell'identità nazionale", in sede di diritto europeo, che non sia già geneticamente espressa dall'apposizione di riserve in sede di conclusione del trattato (tipico esempio, l'opting-out formulato da UK ovvero il trattamento speciale degli aiuti di Stato alla ex Germania-est).

      Elimina
  2. La ringrazio per il chiarimento. Temevo si trattasse della solita disposizione di facciata. Praticamente questi associati a delinquere hanno posto in essere una sorta di delitto perfetto. Ormai e' fin troppo chiaro che ratificare i trattati ha significato entrare in un labirinto senza quasi via d'uscita. Le vie d'uscita giuridiche ci sarebbero, come da Lei argomentato nei Suoi libri. Ma e' praticamente impossibile che i nemici interni facciano qualcosa. Non resta che prepararci alla guerra

    RispondiElimina
  3. Once upon a time, quando i costituzionalisti italiani facevano il loro lavoro: "Nessuna limitazione, nessuna deroga, nessuna attenua­zione della attuale tutela previdenziale sarebbero possibili con legge ordinaria, perchè sarebbero in contrasto con la disposizione formal­mente costituzionale dell’art. 38. Ciò, non soltanto per quanto ri­guarda il diritto dei lavoratori alla previdenza (secondo comma), ma anche per quanto riguarda gli strumenti chiamati ad assicu­rarne istituzionalmente la soddisfazione, che saranno sempre (quarto comma) «organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato»: così che qualsiasi mutamento in senso privatistico, qualsiasi specie di «ritorno» verso forme organizzative anteriori, sarebbero, oltretutto, incostituzionali.” (V. Crisafulli, Costituzione e prevenzione sociale, Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1950, n. 1 (gennaio-febbraio), ora in La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffè, Milano, 1952, pag. 133).

    Perché appunto di un "ritorno" si tratterebbe: il solito stantio che avanza.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La straordinaria omogeneità dell'opposto processo ermeneutico dei giuristi dei nostri giorni è qualcosa che, a ben vedere, non ha quasi paralleli in altre discipline.

      A mio parere, neppure in economia, laddove si ha almeno la "esimente" del non dover reinterpretare lo stesso identico modello, e di poter presentare quello "nuovo" come un progresso matematico-scientifico (almeno nella vulgata del senso comune, di tipo pop mediatizzato).

      Nel diritto, invece, si ha un modello logico e ordinamentale che è NORMATIVO e per di più al massimo livello. Ergo, i principali presupposti fattuali delle analisi sono alterabili solo a condizione di ignorare la lettera e la ratio delle norme.

      L'evoluzione del modo di intendere la Costituzione diviene così, come abbiamo più volte visto, un esercizio immaginativo atestuale: in sostanza, patafisica.
      E tanto "amore" per il mercato.
      Alla fine, tutto questo "amore", sfocia nella esigenza di cambiare la Costituzione, riformandola, dopo averla seppellita da viva..

      Elimina
    2. Crisafulli aveva sintetizzato l'approccio alla Costituzione come atto normativo con una formula efficace e famosa: "Che, cioè, una Costituzione, come qualsiasi altra legge, è anzitutto e sempre un atto normativo e che perciò le sue disposizioni debbono essere intese di regola (e salvo rarissime eccezioni eventuali, nei casi in cui non sia onestamente possibile fare altrimenti) come disposizioni normative: enunciatiti, dunque, vere e proprie norme giuridiche, siano poi queste da annoverarsi tra le norme organizzative o tra le norme di scopo ovvero tra quelle disciplinanti rapporti tra soggetti esterni alla persona statale e via dicendo. In altre parole una Costituzione deve essere intesa ed interpretata, in tutte le sue parti, magis ut valeat, perchè così vogliono la sua natura e la sua fun­zione, che sono e non potrebbero non essere, ripetiamo, di atto nor­mativo, diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti publici e privati.” (Ivi, pag. 11).

      Elimina
    3. Cioè, come tutte le leggi, può essere potenzialmente sia norma "d'azione" (tendenzialmente incidente, in senso pre-determinativo della discrezionalità, sui poteri di diritto pubblico) che "di relazione" (incisiva direttamente sui rapporti tra privati, in funzione di interessi generali).

      Per quanto oggi considerata "arcaica" questa formula descrittiva della normatività della Costituzione, in quanto direttamente applicabile e dunque costitutiva dell'ordinamento, è particolarmente attuale ed indicativa della sovversione operata dal diritto dei trattati UE.

      Le "azioni" che esso prescrive ai pubblici poteri, sono infatti sostanzialmente incompatibili con quelle previste dalla Costituzione: da cui un'abrogazione della prima che, però, regge solo sull'ipotesi della equivalenza fra fonti che si succedono nel tempo.
      Capirai come, riuscire a eludere questa questione, nel corso di decenni di enunciazioni "inapplicative" e meramente enfatiche, dei "controlimiti", è qualcosa che, se non fosse un problema "politico di primaria importanza", potrebbe essere definito un capolavoro di "non liquet" (della nostra Corte costituzionale).

      Elimina
    4. Ho "fatto" Giurisprudenza negli anni 90, quando la spinta eversiva degli assetti sociali ed economici costituzionali raggiunse la massima forza (mani pulite, la corruzione, il debito pubblico, la riforma elettorale anti-proporzionale, l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, le privatizzazioni-liberalizzazioni...), nella facoltà (Trento) che più entusiasticamente sposava questo "new order".
      Ogni materia di esame prevedeva una parte "preliminare" relativa alla nuova gerarchia delle fonti, e dunque alla primazia del diritto comunitario, alla diretta disapplicazione del diritto interno quando contrastante col diritto comunitario, alla sostanziale impossibilità di contrasto tra diritto comunitario e principi costituzionali in quanto i Trattati comunque "richiamavano" tali principi.
      Tornando con la mente a quegli anni ormai lontani, credo che, salvo poche "menti raffinatissime", la maggior parte dei giuristi fosse semplicemente rimasta catturata, senza alcuna consapevolezza, dallo spirito del tempo. Prendevano atto di ciò che i media imponevano ("lo Stato sociale è fallito") e ne traevano le conseguenze giuridiche (in definitiva proponendosi di passare da un sistema di civil law a uno di common law perfettamente hayekiano).
      E come fare con la Costituzione? La generale ignoranza (in materia economica) e il latente disprezzo che la circondava hanno favorito un progressivo superamento della stessa.
      "Costituzione materiale vs. Costituzione formale", mmhh questa suona male. Molto meglio utilizzare, per forzarla, la lettera della norma, e così far dire all'art. 11 che l'ordinamento comunitario (e la sua primazia) è stato voluto (benché non previsto!) dagli stessi padri costituenti.
      E l'uguaglianza sostanziale? Riguarda (solo) i diritti civili, al più l'art. 3, co. 2 Cost. può essere utilizzato per politiche di riequilibrio e over-rappresentanza a favore delle minoranze (gay, donne, stranieri etc.).
      E il controllo di legittimità costituzionale? Agilmente degradato a un hayekiano sistema di checks and balances, cioè a una forma di vincolo esterno impeditivo di ogni ipotetica azione di governo conforme al programma costituzionale.

      Elimina
  4. Il problema non è il capitalismo cattivo: il problema è quella fogna intellettuale che fino all'ultimo fa credere che sia mai esistito un progetto europeista e mondialista che non sia stato distopico.

    Alla fine le élite hanno detto: "sappiamo che si va verso un incubo, ma non c'è alternativa".

    Non c'è alternativa per ESSI...

    Ed è vero: non c'è neanche alternativa alla democrazia per noi...

    Fra imbecilli e camerieri che servono allegramente l'Unione Europea come fossero tanti chierichetti, è una situazione veramente disperante.

    Meglio le classi operaie e contadine dell'inizio del secolo scorso, che non hanno saputo evitare le guerre ma avevano la scusante dell'analfabetismo.

    Le classi subalterne attuali e quelle semicolte che hanno pure il pelo di invitarti "a studiare", sono un Frankenstein dell'ingegneria sociale moderna.

    Figli della TV e degli editoriali degli Scalfari d'Europa.

    Come si fa a spiegare a delle capre che credono di essere istruite come Leibniz e integre moralmente come Cristo, che UE, TTIP, terrorismo e conflitti bellici colonialisti sono fenomenologia della medesima essenza classista e monarchico-imperialista?

    (Intanto, come ogni anno, la mattina del 9 maggio mia moglie apre l'archivio con le vecchie foto della Grande Guerra Patriottica, guardando le foto dei giovani e bei nonni artiglieri a carristi, in piedi a farsi fotografare sul tetto del Reichstag: un giorno di gran festa)

    RispondiElimina
  5. E c'è di peggio. Il Vicepresidente del CSM invita i magistrati a non fare campagna referendaria per il no. Tradotto, significa che li invita a tacere. Ora, Quarantotto è un magistrato di grande dottrina e meriti, scientifici e divulgativi. Ed è un cittadino. E Renzi vuol mettere i banchetti informativi sulle spiagge, e stasera Cacciari dice chez Gruber che voterà sì a una riforma che contiene "un numero incalcolabile di puttanate". Eccetera. Gli Eugenuoscalfari, i cialtroni marchettari, i Presidenti emeriti e i Vicepresidenti del CSM a bavaglio facile... Che dovrebbe fare, Quarantotto? Chiudere il blog? E perché mai? Torniamo in montagna? Manca poco...

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Il commento però è OT.
      Più in generale, qui non ci occupiamo di queste cose, ma di divulgazione scientifica.
      A conferma di ciò, chi ha un'ottica "politica" (sottintendendo che le analisi scientifiche non servono, secondo costoro, "a cambiare le cose", in conformità alle loro superiori visioni) ritiene questo blog inutile e addirittura reazionario.

      Ciò non impedisce che, attualmente, sia del tutto lecito continuare a fare attività scientifica, qui e in altre sedi.
      Se verranno introdotte norme, specificamente applicabili, che vietino questo tipo di attività scientifica, vedremo come saranno applicate: e se ciò risulterà conforme alla Costituzione.

      Elimina
  6. Sì, un po' OT lo era, me ne scuso.
    Chiosavo, in realtà, l'espressione di Bazaar: "Figli della TV e degli editoriali degli Scalfari d'Europa." (E c'è di peggio ecc... Ovvero i bavagli, efficaci/cogenti o meno, e i chierici che delirano).

    La Sua risposta è rassicurante (ne avevo bisogno come, credo, altri).
    Lo ripeto, per quanto poco importi: non leggo che Lei e Bagnai...

    RispondiElimina