domenica 1 settembre 2019

QUELLI CHE … “LA REPUBBLICA PARLAMENTARE” E L’INARRESTABILE FRATTURA DEMOCRATICA

Post (da leggere con estrema attenzione) di Francesco Maimone.

QUELLI CHE … “LA REPUBBLICA PARLAMENTARE”
E L’INARRESTABILE FRATTURA DEMOCRATICA


“… (terzo) aspetto essenziale di questo concetto di sovranità è il problema della partecipazione permanente. Il popolo è composto da tutti i cittadini e se la decisione sovrana deve intervenire con il concorso di tutti i cittadini, è necessario che tutti i cittadini abbiano possibilità di partecipare non saltuariamente ma continuamente al governo della cosa pubblica… In un ordinamento democratico ci dev’essere corrispondenza continua fra la volontà degli elettori e quella degli eletti… il nostro ordinamento conosce alcuni meccanismi volti a questo scopo, e precisamente:… d) lo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica che dovrebbe essere pronunciato quando fosse constatata un’aperta frattura fra Parlamento e Paese.

[L. BASSO, Per uno sviluppo democratico nell’ordinamento costituzionale italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, IV, Aspetti del sistema costituzionale, Firenze, Vallecchi, 1969, 10-36]
1. Nelle stesse ore in cui mi accingo a confezionare questo intervento, si sta consumando - a mio sommesso avviso – l’ennesima violazione sostanziale del dettato costituzionale che non è escluso venga portata a termine in modo repentino. Ed infatti, la crisi di governo agostana, che ha condotto alle dimissioni del Presidente del Consiglio, ha innescato il conferimento di un nuovo incarico nonché le frenetiche consultazioni del Colle all’esito delle quali dovrebbe essere sancito lo sciagurato amplesso tra forze politiche accomunate dalla devozione indefessa verso L€uropa, senza che ciò suoni in alcun modo sorprendente (in particolare per i malcelati apritori di scatole di tonno rivelatisi appartenenti a pieno titolo al partito del PUD€). Posticcio Fogno di una nott€ di m€zza estat€” in salsa italica (scelga il lettore a chi attribuire, tra gli esponenti politici di spicco protagonisti del probabile sodalizio, il ruolo di Ermia e quello di Lisandro).

2. Ci si chiede, tuttavia, se la tragicomica vicenda istituzionale, alla quale per l’ennesima volta è costretto ad assistere il Sovrano buggerato, trovi legittimazione nella nostra Carta Costituzionale, ciò soprattutto (ma non solo) alla luce degli avvenimenti che hanno scandito la vita politica repubblicana quantomeno negli ultimi tre anni. Al netto del giudizio dei soloni mass-mediatici ed espertologi in merito a chi avrebbe “tradito” all’interno della vecchia coalizione di governo o, ancora, se sia stata meno avventata la mossa politica di “staccare la spina” all’Esecutivo con le tempistiche palesate, la domanda reclama una risposta di stretto diritto costituzionale. Rebus sic stantibus, è cioè consentito approntare un “Governo con maggioranza purchessia”?
Di certo per quelli che “siamo in una Repubblica parlamentare” la domanda potrà sembrare quasi insensata, corroborati per un verso da “precedenti, prassi e convenzioni costituzionali” in genere che, negli anni, hanno oscurato in modo consolidato i principi fondamentali della Cost. anche in materia di rimedi alle “crisi di gabinetto” e, per un altro, dalla dottrina dello scioglimento delle Camere quale “ultima spiaggia”, che fa della durata fisiologica della legislatura e della stabilità del Governo l’unico Grunwert delle relazioni politico-istituzionali, come se anche la stabilità non nascesse dalla coscienza democratica [“…si è parlato del tentativo di dare alla nostra democrazia condizioni di stabilità con norme legislative … oggi la disciplina, la stabilità è data dalla coscienza politica, affidata all’azione dei partiti politici…”, G. AMENDOLA, Commissione per la Costituzione, II Sottocommissione, seduta del 5 settembre 1946];
Insomma, sino a quando risultasse possibile una soluzione non traumatica della crisi – si afferma - la stessa sarebbe l’opzione da preferire, essendo quindi il Capo dello Stato tenuto a farvi luogo. Di conseguenza, “morto un governo”, è ormai consueto assistere quasi in via automatica al cerimoniale delle consultazioni all’esito delle quali, in presenza di una maggioranza comunque racimolata, sarebbe il “Parlamento sovrano” ad avere l’ultima parola.

Simili argomentazioni, a ben vedere, sembrano peccare di un tale formalismo che, se potranno essere utilizzate dai più per giustificare qualsivoglia alchimia politica sotto il crisma asettico della “legalità”, non sembrano tuttavia in grado di superare il vaglio di “legittimità” costituzionale [sulla diferenza tra “legalità” e “legittimità”, si veda C. SCHMITT, Legalità e legittimità (1932), ora parzialmente tradotto in Id., Le categorie del politico, Bologna, 2013]. Al fine di dare una risposta all’interrogativo che sopra si è posto, pare perciò che si renda necessario compulsare ancora quei principi costituzionali tanto fondamentali quanto, purtroppo, ormai accantonati.

3. In proposito, la norma dalla quale bisogna prendere le mosse è l’art. 1, comma II, Cost., la quale prevede che “La sovranità APPARTIENE al popolo”, ove il verbo “appartiene” sostituì il verbo “emana” (dal popolo) dopo ragionato ed approfondito dibattito che trovò ampia convergenza tra i Costituenti.
Afferma C. Mortati che “… Nel progetto di costituzione era detto che la sovranità “emana” dal popolo. Si osservò che questa formula avrebbe potuto indurre nella convinzione che il potere parta dal popolo ma non si fermi in esso, mentre il punto che premeva mettere in rilievo era …la permanenza dell’esercizio di questa nel popolo, come contrassegno essenziale ed ineliminabile del regime democratico che si intendeva instaurare…” [C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1969, 141].
3.1 Bisogna sottolineare, peraltro, che in sede di Assemblea Costituente non furono solo le forze di sinistra a voler mutare detta formula, ma anche rappresentanti liberali, come l’on. Luciferoche spiegò in modo cristallino le ragioni che avrebbero dovuto portare, a scanso di futuri equivoci, alla scelta del verbo “appartenere”:
Può sembrare la questione sottile, ma è una questione concettuale;…Quindi credo che la Costituzione democratica debba chiaramente sancire il concetto che la sovranità, cioè il potere, non solo appartiene al popolo, ma nel popolo costantemente risiede Ed allora bisogna impedire qualunque interpretazione che un giorno possa far pensare a sovranità trasferite o comunque delegate[R. LUCIFERO, Assemblea Costituente, seduta pomeridiana del 22 marzo 1947]. Non esistono più i liberali onesti di un tempo.
4. Il popolo, quindi, eletti i propri rappresentanti, non si spoglia mai della propria sovranità trasferendola al Parlamento, ma continua diuturnamente ad esserne il legittimo titolare. L. Carlassarre chiarisce bene tale ultimo passaggio allorché precisa quanto segue:
“… La sovranità popolare ha costituito fin dall’inizio il fondamento del sistema costituzionale repubblicano che si andava a costruire, ha orientato l’intero disegno, ispirato ogni concreta proposta. Nella Relazione di Meuccio Ruini al Progetto di Costituzione il principio  della sovranità popolare - che deve rimanere "fermissimo" - appare subito come il punto cardine cui ogni altra scelta s'ispira, in particolare quella relativa alla posizione degli organi di vertice dello Stato e ai loro rapporti: "…la sovranità spetta tutta al popolo", che è "la forza viva" cui si riconduce ogni potere degli organi dello stato, "l'elemento decisivo che dice sempre la prima e l'ultima parola". Di conseguenza il "fulcro dell'organizzazione costituzionale" è nel Parlamento, "che non è sovrano di per sé stesso, ma è l'organo di più immediata derivazione dal popolo …” [L. CARLASSARRE, Sovranità popolare e Stato di diritto, in Costituzionalismo.it, 1-2].
La stessa dottrina, nel lavoro appena citato, tiene perciò ad evidenziare come dagli atti dell’Assemblea Costituente emerga costantemente “… la lontananza (dei Costituenti) da ogni concezione che esalti la posizione degli eletti in forza della legittimazione popolare…” [L. CARLASSARRE, Sovranità popolare, cit., 28]. Venne quindi adottata una forma di governo parlamentare tesa, per ovvi motivi, ad evitare “le degenerazioni del parlamentarismo ”[così nella seduta di mercoledì 4 settembre 1946, Commissione per la Costituzione, II sottocommissione]. E la conferma di tale discorso si ricava dalle parole dei Costituenti.
M. Ruini, per tutti, nello stesso anno in cui entrò in vigore la Carta, in proposito confermò quanto segue:
Sovrano non è il Parlamento; è il popoloè il popolo che deve aver sempre la prima e l'ultima parola; ed anche se non fosse organo, ma forza motrice, l'elettricità che muove la macchina, ci basterebbe per affermare la sua sovranità” [M. RUINI, Il Parlamento nella nuova Costituzione, in Il centenario del Parlamento 1848-1948, Roma, Camera dei Deputati, luglio 1948, 407-411; “La sovranità è nel popolo, non è nel Parlamento, e noi qui contiamo unicamente per quel che rappresentiamo”, aveva tuonato R. LACONI,in Assemblea Costituente nella seduta del 5 marzo 1947].
5. Posto ciò, in effetti “ogni altra scelta” non potè che essere coerentemente calibrata dai Costituenti partendo proprio dal predetto “punto cardine”, cioè dall’aver sancito l’appartenenza della sovranità in modo costante ed inalienabile al popolo che, come tale, deve considerarsi sempre “… nell’esercizio delle proprie funzioni, che non sono soltanto quello di votare, ma altresì quelle di sorvegliare, controllare, criticare e insomma fare quanto è necessario perché la sua vera volontà…si traduca in azione politica” [L. BASSO, Il Principe senza scettro, cit., 171].
In tal senso, è indicativo proprio il ruolo del popolo che emerge “… dalla Relazione sul potere legislativo di Costantino Mortati. Esponendo i tipi concettualrnente possibili di ordinamenti democratici moderni… egli distingue in primo luogo "i sistemi nei quali al popolo è affidata una funzione di pura e semplice preposizione alla carica dei titolari degli organi costituzionali elettivi (che danno vita alle forme meramente rappresentative)" dai sistemi, invece, "in cui il popolo designa anche, in modo più o meno esplicito o diretto, gli indirizzi politici , e quindi appare come organo di espressione di una concreta volontà politica". La nostra Costituzione sicuramente non ha inteso dar vita a una forma "meramente rappresentativa" ….
Circa le forme "in cui è prevista la possibilità dell'accertamento in ogni momento della corrispondenza tra la volontà del popolo e quella degli organi rappresentativi, e quindi è prevista l'adeguazione tra le due volontà per mezzo della riduzione della durata normale di vita degli organi elettivi", descrive  i" mezzi  tipici" destinati a mantenere l'accordo, i mezzi  tipici per  Mortati sono: "il principio della responsabilità politica del governo innanzi al Parlamento, e la dissoluzione delle Camere elettive in caso di presunto disaccordo con la volontà  popolare…". [così, L. CARLASSARRE, Sovranità popolare, cit., 28-29], dissoluzione che (si legge tra l’altro nella Relazione di Mortati) “… può essere determinata o dalla necessità di affrontare problemi di notevole importanza politica non agitati in occasione della elezione del Parlamento in carica; o dal sospetto di mutamenti intervenuti nello stato della pubblica opinione durante la legislatura (fra i sintomi più caratteristici sono da ricordare i risultati di elezioni parziali ”.

6. Ciò che i Costituenti intendevano affermare è che, se la sovranità appartiene al popolo e se, come diretta conseguenza, la Costituzione avrebbe dovuto adottare un regime parlamentare non “meramente rappresentativo”, è gioco forza dedurne che sarebbe stata indispensabile in ogni momento una rispondenza tra la composizione del Parlamento (dal quale ogni Esecutivo dipende) e la reale configurazione politica del Paese. D’altronde, sarebbe un ossimoro giuridico predicare “l’appartenenza” permanente ed inalienabile della sovranità al popolo (che deve avere sempre “la prima e l’ultima parola”) se a quest’ultimo fosse concesso di votare soltanto una volta e per tutte i propri rappresentanti e poi gli fosse impedito, per il prosieguo della legislatura, di poter continuare ad esercitare la propria sovranità.
La costante e permanente appartenenza della sovranità al popolo, pertanto, implica di necessità “… che gli organi dello Stato, cioè lo Stato-apparato, debba essere interprete fedele della volontà popolare secondo quanto prescrive appunto l’art. 1 della nostra Costituzione…la formula usata da questo articolo [implica] delle conseguenze giuridiche, e pensiamo che proprio una conseguenza giuridica sia quella relativa alla necessaria corrispondenza fra la reale volontà popolare e gli organi a cui il popolo affida l’attuazione di questa volontà, in modo particolare, naturalmente, le assemblee parlamentari…Per queste ultime l’essenza dello Stato democratico esige…che la corrispondenza sia il più possibile perfetta, cioè che le assemblee parlamentari siano la fotografia il più possibile fedele dei contrasti di opinioni e di tendenze politiche che esistono nel Paese. E in concreto possiamo ritenere che l’ordinamento italiano accolga questa esigenza. Infatti, il rapporto fra l’Italia, cioè il popolo italiano, e la Repubblica, cioè gli organi statali, sarà veramente democratico…quanto più il Parlamento sarà lo specchio fedele del popolo” [L. BASSO, Il Principe senza scettro, cit., 172].

7. In sostanza, è possibile convenire con lo stesso Basso che “noi viviamo in un sistema di presunzioni: presunzione di fiducia che il Governo abbia dalla Assemblea e presunzione di consonanza fra la volontà dell’Assemblea e la volontà del paese; ma presunzioni che durano fino a prova contraria ” [L. BASSO, Il colpo di Stato di De Gasperi, cit.].
Che la nostra Carta Costituzionale postuli tale consonanza presuntiva di volontà fra corpo elettorale ed Assemblea legislativa è possibile ricavarlo, secondo Mortati, da due istituti presenti in Costituzione. Infatti i diritti del Parlamento si basano sulla presunzione che esso interpreti sempre la volontà popolare, e la nostra Costituzione ha voluto che fosse possibile controllare questa coincidenza creando a tale scopo proprio due strumenti: l’appello al popolo mediante il referendum popolare (ovvero, il controllo al quale una parte ha diritto di sottoporre le decisioni dell’Assemblea allo scopo di verificare se realmente la volontà dell’Assemblea coincide con quella del corpo elettorale), e il potere del Capo dello Stato di decretare lo scioglimento delle Camere allorché ritenga che detta coincidenza non sussista più.
7.1 In particolare, con riferimento allo scioglimento anticipato dell’Assemblea, è da notare che sin dall’edizione del 1952 del suo Istituzioni di diritto pubblico Mortati ebbe ad affermare (con ciò confermando quanto già relazionato in sede di Assemblea Costituente) che “… l’istituto di armonizzazione fra rappresentanti e rappresentati, fra Parlamento e corpo elettorale, che meglio appare adeguato alla struttura propria del regime parlamentare, è quello già ricordato dello scioglimento delle Camere elettive…Per quanto riguarda LA FINALITÀ DELLO SCIOGLIMENTO, ESSO IN REGIME DEMOCRATICO NON PUÒ ESSERE CHE UNA: L’ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL POPOLO E QUELLA DEI SUOI RAPPRESENTANTI”, ciò sempre in ragione della “… accentuazione del potere politico del corpo elettorale in armonia con la trasformazione prodottasi nelle democrazie moderne, le cui manifestazioni non paiono più contenibili nello schema della pura rappresentanza, e che risulta dall’ampia possibilità offerta di scioglimento delle Camere, nell’intento di fare dell’appello del popolo IL MEZZO NORMALE DI SOLUZIONE DELLE CRISI COSTITUZIONALI” [C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1952, 314-315; 323].
7.2 D’altronde, bisogna considerare che, per far in concreto sentire la propria voce, il popolo (riunito in “corpo elettorale” inteso quale “… parte dell’elemento personale dello stato fornito di poteri di partecipazione all’attività politica statale…attinente alla determinazione ed allo svolgimento della direzione politica…”, così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1969, 399-400) non ha altri strumenti se non quello del voto.
Mortati, ancora, espone in modo magistrale questo concetto nel seguente passaggio, allorché sostiene che quanto ai mezzi “… offerti ai cittadini per consentire un loro intervento nell’attività dello stato (diritto di petizione e di iniziativa popolare) è da osservare come essi si rivolgono in manifestazioni di mero desiderio, in nessun modo vincolanti, e rivelatisi all’esperienza pratica sforniti di concreta efficacia.
 Sicchè (se si prescinde dal diritto di resistenza, strumento per sua natura eccezionale ed aleatorio nei risultati) la sola arma efficiente affidata ai cittadini politicamente attivi…è quella del voto per l’elezione dei componenti i corpi preposti alla direzione politica dello Stato”, di modo che “… In mancanza di un potere popolare di revoca degli eletti… 
...la consonanza fra eletti ed elettori è affidata alla funzionalità, tutt’altro che efficiente da noi, di quei congegni (come il presidende della repubblica) cui dovrebbe essere affidato il compito circa la permanenza della consonanza stessa, e quindi L’EFFETTIVITÀ DEL REGIME DEMOCRATICO VOLUTO INSTAURARE” [C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1969, 442].

7.3 Quanto appena detto, secondo i rilievi formulati al riguardo ancora da L. Basso, è (o dovrebbe essere) assolutamente “… normale una volta che si consideri la sovranità come spettante al popolo reale e tutti gli organi governativi come strumenti di attuazione della sua volontà: è normale, cioè che il Capo dello Stato, custode del rispetto della Costituzione, sciolga il Parlamento, cioè praticamente chieda al popolo di scegliersi altri rappresentanti quando ritenga che quelli esistenti non rispecchino più fedelmente la volontà, siano cioè dei rappresentanti infedeli” [L. BASSO, Il Principe senza scettro, cit., 173]. Piaccia o no, la sovranità popolare è principio omnibus, al di là delle interpretazioni patafisiche della Costituzione che vengono ululate ormai da anni.
Quindi, anche quando si appuri una “frattura” fra rappresentanti e corpo elettorale, cioè si palesi una crisi di rappresentatività dell’organo elettivo per mancata corrispondenza fra Parlamento e corpo elettorale dovuta a mutamento della situazione politica all’interno del Paese, il Capo dello Stato diviene l’interprete diretto del corpo elettorale e non può non prendere atto del rinnovato contesto dall’alto del suo ruolo di organo neutro e di garanzia.
7.4 Non a caso, Meuccio Ruini, sin dalla propria Relazione al progetto di Costituzione, si preoccupò di affermare in materia di scioglimento delle Camere ad opera del PdR, che “… Più grave e penetrante d'ogni altro intervento è poi la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere…L'affermazione di Mirabeau che “lo scioglimento è il mezzo migliore di lasciar modo di manifestarsi all'opinione pubblica, che non ha mai cessato di essere la sovrana di tutti i legislatori” riecheggia oggi nella dichiarazione di Blum che “lo scioglimento delle camere è la chiave di volta di un ordinamento democratico…[M. RUINI, Relazione al progetto di Costituzione presentata all’Assemblea il 6 febbraio 1947]. L’autorevolezza dell’intervento di Ruini non fu ovviamente un caso isolato.
7.5 Ed infatti, in Assemblea, dipanatasi la discussione in ordine alla previsione o meno del potere in capo al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere (considerata l’importanza dell’atto) e risoltasi poi nel senso di ammetterlo, non vi fu dubbio alcuno che detto potere fosse visto dai Costituenti come uno strumento per ristabilire “un equilibrio che è venuto meno. Ma lasciamo che a parlare siano ancora i nostri Padri Costituenti:
Il potere di scioglimento è considerato, da tutti, il mezzo caratteristico del meccanismo per ristabilire un equilibrio venuto meno, per creare un nuovo rapporto di fiducia che si è rotto fra la maggioranza dell'Assemblea e il Governo o per accertare la corrispondenza fra gli orientamenti popolari e quelli degli organi rappresentativi, in base al sospetto di mutamenti intervenuti, nello stato della pubblica opinione, durante la legislatura, o per affrontare problemi di considerevole importanza politica, non agitati nel corso della campagna elettorale, ecc. È l'intervento della volontà personale del Capo dello Stato nel Governo, nel Parlamento, nel Paese: possibile sempre, specie in momenti delicati e complessi e con l'esistenza di forze politiche frazionate...” [Così V. LA ROCCA, Assemblea Costituente, seduta del 12 settembre 1947];
“… Sciogliere le due Camere significa constatazione della esistenza di un contrasto tra il paese ed i suoi rappresentanti” [A. ROMANO, Assemblea Costituente, seduta del 21 ottobre 1947];
… Non c'è nessun dubbio che nel sistema della nostra Costituzione lo scioglimento anticipato sia una necessità. Si potrebbe pensare diversamente se avessimo ammesso il sistema della legislatura breve, ma con Camere che durano cinque o sei anni e con la mutevolezza della pubblica opinione in Italia, sarebbe impossibile immaginare un sistema diverso. Lo scioglimento è inevitabile…” [P. ROSSI, Assemblea Costituente, seduta del 24 ottobre 1947].
L’on. Aldo Moro, nella stessa seduta del 24 ottobre 1947, sostenne in modo che non può dare adito ad alcun fraintendimento: “… Dichiaro che il nostro Gruppo, ritenendo che il potere di scioglimento delle Camere sia uno strumento indispensabile per adeguare la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell'opinione pubblica, al di fuori della durata normale delle legislature, voterà in favore dell'articolo 84 (poi l’attuale art. 88 Cost.) e contro tutti gli emendamenti modificativi…”.
In sostanza, l’Assemblea convenne sui contenuti e le riflessioni esposti da Costantino Mortati (vera anima giuridica dell’Assemblea) nella propria Relazione menzionata sopra al p.5.

7.6 Nonostante l’evidenza e la concordanza delle parole sopra riportate, bisogna tuttavia constatare, secondo la dottrina, che:
 … Stranamente oggi trascuriamo alcuni degli aspetti più classici dei poteri di garanzia del Presidente, che ha, sì, il dovere di prendere atto di una maggioranza parlamentare idonea a sostenere un governo, ma anche quello di accertarsi che tale maggioranza non sia in contrasto con quella espressa dal corpo elettorale o comunque che non ci sia una “frattura” consolidata (per esempio attraverso diverse elezioni e prove referendarie) e inaccettabile (per l’evidenza dell’opinione pubblica) fra la maggioranza parlamentare e l’orientamento prevalente del Paese” [Così A. SPADARO, Poteri del Capo dello Stato, forma di governo parlamentare e rischio di “ribaltone”, in forumcostituzionale.it; nello stesso senso si vedano, tra gli altri, P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1958, VIII, fasc. 2, 332 ss.; V. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 1992, 381; L. CARLASSARE, Il Presidente della Repubblica (art. 88-91), in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1983, 12-13 e 61-64P. COSTANZO, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari. II, Studio sui presupposti e i limiti dello scioglimento nell’ordinamento repubblicano italiano, Milano, 1988, 93].
Pertanto, volendo riassumere, si può dire che in base a quanto si evince dai lavori dell’Assemblea Costituente e secondo le convincenti ricostruzioni dottrinali, lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato deve essere giustificato anche per un vizio funzionale nel rapporto tra corpo elettorale e Camere, vizio che di solito si manifesta in itinere (ovvero dopo la formazione di un primo Esecutivo) e che configura quello che la dottrina ha efficacemente definito come “sopravvenuto difetto di rappresentatività”, ovvero il venir meno della “rappresentatività dei rappresentati[così A. RUGGERI, Crisi di governo, scioglimento delle Camere e teoria della Costituzione, in forumcostituzionale.it, 6].


8. Orbene - per tornare al presente e volendo esporre quella “prova contraria” alla “consonanza tra volontà dell’Assemblea e la volontà del Paese” di cui parlava Basso - appare innegabile che almeno dal 2016 ad oggi, ed in particolare dall’indomani dei risultati del referendum costituzionale, il sentimento politico del Paese sia sostanzialmente mutato, soprattutto nei riguardi di quelle forze politiche (ci si riferisce in primis al PD, ed i suoi satelliti vari, nonché al M5S) che oggi si appresterebbero ad appoggiare il nuovo esecutivo.
Al di là della decenza (se proprio non può esigersi coerenza) che anche in politica non guasta e della quale, francamente, nella fattispecie si rinvengono dosi modestissime (tali da far apparire di per sé già inaccettabile all’opinione pubblica un connubio tra forze che per anni in pubblico si sono letteralmente disprezzate ed insultate, con strascichi che la cronaca ci indica non di rado anche giudiziari), bisogna infatti evidenziare come ad oggi quelle stesse forze politiche assise in Parlamento dopo le consultazioni politiche del marzo 2018 paiono non rispecchiare più fedelmente la volontà del corpo elettorale.
E tali considerazioni non discendono da meri sondaggi elettorali, ma si basano fenomenologicamente sui risultati pubblici delle ultime consultazioni (segnatamente, amministrative ed europee) che nelle more si sono susseguite e che hanno notoriamente registrato tutte un clamoroso calo di consenso popolare proprio per le compagini politiche in parola che, a quanto pare, al di là delle dichiarazioni di facciata, oggi sarebbero accomunate solo dalla preannunciata benedizione de L€uropa (che tanta pace e prosperità deflattiva, come sappiamo, ha portato al nostro Paese).
Viene da chiedersi, in tal senso, come possa il corpo elettorale accettare gli improsvvisi mutamenti di “indirizzo politico” esternate tanto da parte del “nuovo” Presidente incaricato quanto da parte di forze politiche che per anni si sono dichiarate (almeno in pubblico) del tutto alternative l’una all’altra e che in pochi giorni, al solo scopo di evitare le urne e dare l’ultima parola al legittimo Sovrano, stanno inscenando un autentico vaudeville affannandosi ad approntare improbabili quanto consuete e distopiche (se riferite alla democrazia sociale necessitata imposta dalla Carta) convergenze di programma.


9. Il discorso non muta quand’anche, per assurdo, non si vogliano considerare i “fatti sopravvenuti” di cui si è detto. 
Bisogna infatti rilevare, sempre in punto di diritto, che il nuovo esecutivo verrebbe appoggiato da forze che alle elezioni politiche del marzo 2018 – ed in virtù della nuova legge elettorale che ammette le coalizioni” - non hanno singolarmente riportato la maggioranza relativa più alta. La coalizione di centrosinistra ha infatti ottenuto il 22,8% dei voti (con il PD quasi al 19%) ed il M5S il 32,7%, mentre era stata la coalizione di centrodestra ad aver riportato il 37% dei voti. E la legge elettorale, come ha rilevato la dottrina, per quanto imperfetta sia, non è una variante trascurabile della forma di governo.
E’ stato osservato, sul punto, che “… In questo stadio dell’evoluzione della forma di governo parlamentare italiana, i limiti o vincoli costituzionali che incontra il capo dello Stato sono due a) alla luce delle indicazioni della Carta, il governo della Repubblica deve avere la fiducia della maggioranza dei componenti delle Camere; b) alla luce del sistema elettoralela maggioranza delle Camere che sostiene il governo deve essere coincidente con quella espressa dal corpo elettoralein assenza della seconda condizione, il governo – pur godendo della fiducia parlamentare - non gode però della fiducia del corpo elettorale e…inevitabilmente rischia di inserirsi nella tradizione italica legata al malcostume del trasformismo politico...” [A. SPADARO, Poteri del Capo dello Stato, cit., 5].

9.1 Nello stesso senso, è stato anche evidenziato che la formazione di un nuovo Governo, in passato… giudicata incondizionatamente possibile… è stata negli anni a noi più vicini ammessa unicamente in quanto idonea a prendere corpo in seno alla stessa maggioranza di partenza (l’Autore, in nota, riporta il caso della nascita del I Governo D’Alema ed alla motivazione nella circostanza data dal Capo dello Stato del proprio operato); il che, a quanto pare, vale come dire che, in presenza di consistenti alterazioni strutturali che investano la coalizione di governo (e, dunque, la “formula politica” cui essa dia luogo) e/o di parimenti sostanziali mutamenti riguardanti l’indirizzo politico, non resterebbe che andare diritto al voto, ALLA VERIFICA DELLA CONSONANZA POLITICA TRA ELETTORI ED ELETTI: come suol dirsi, della rappresentatività dei rappresentanti” [A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, in forumcostituzionale.it, 8].

In definitiva, e concordando con la dottrina citata, pare che non possa negarsi che “… il vincolo suddetto (ovvero quello della “formula politica”) abbia basi normative (addirittura in un principio fondamentale dell’ordinamento), NEL QUADRO DI UNA RICOSTRUZIONE DELLA COSTITUZIONE COME “SISTEMA”, CHE PORTI DUNQUE A RIVEDERE GLI ENUNCIATI DI NATURA ORGANIZZATORIA ALLA LUCE DEGLI ENUNCIATI DI VALORE. Ammettere il superamento della “formula politica” in occasione di crisi di governo sopravvenute al fatto elettorale può alimentare OPERAZIONI DI TRASFORMISMO POLITICO che, forse, potranno anche considerarsi consentite in base ai disposti degli artt. 92 e 94 cost., isolatamente considerati, non pure però, a mia opinione, in base alle norme di valore della Carta, e segnatamente a QUEL VALORE DEMOCRATICO CHE DÀ SENSO, UN SENSO REALE E NON MERAMENTE DI FACCIATA, ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEL CORPO ELETTORALE
Ed è dunque da chiedersi se preservare la legislatura - costi quel che costi - debba essere la cura principale (diciamo pure, una sorta di chiodo fisso) del Capo dello Stato, come invero parrebbe esser stato (e seguitare ad essere), così come, da una prospettiva più ampia, è da chiedersi se seguitare stancamente a ripetere ed a fare utilizzo di taluni schemi teorici ispirati al pur innegabile principio della salvaguardia dell’autonomia delle istituzioni e della politica renda davvero un servizio a queste ultime, laddove di contro certe manifestazioni di trasformismo politico…portano unicamente ad aggravare la disaffezione e la sfiducia dei cittadini nei riguardi dei governanti ed a rendere perciò sempre più marcato lo scollamento dei partiti dalla società cui pure appartengono…” [A. RUGGERI, Evoluzione del sistema politico-istituzionale, cit.].
Ma tant’è, sembra ormai che la “… democrazia [sia] fraintesa, alterato il ruolo del popolo sovrano, rovesciato il pensiero dei Costituenti…” [L. CARLASSARRE, Sovranità popolare, cit., 28].


10. Se andasse veramente in porto l’operazione politica di cui si discute (l’ennesima), come potrebbe non insinuarsi nel Popolo, a questo stadio oramai avanzato, il dubbio (o la conferma, per i cittadini più coscienti) che a decidere delle sorti dell’Italia sia ormai da decenni quella “oligarchia sovrana” del “governo sopranazionale dei mercati” denunciata da L. Basso già negli anni ‘60? 
E come si potrebbe, appunto, evitare che cresca “… la sfiducia nei pubblici poteri che, dietro la facciata delle istituzioni apparentemente democratiche, [vanno] sempre più distaccandosi dal “popolo sovrano” - vero “principe senza scettro” - per concentrarsi nelle mani di una ristretta oligarchia formata dai vertici economici, politici, ecclesiastici e burocratici...”? [L. BASSO, L’opposizione senza scettro, in Astrolabio, 29 maggio 1966, n. 22, 12-14].  
Questi sono gli ulteriori interrogativi che, in calce alla breve riflessione esposta, si possono rivolgere – nelle incerte contingenze odierne, ma anche per quelle immediatamente venture - a tutti quegli organi cui è affidato il compito di garantire il rispetto sostanziale della nostra Carta costituzionale.

venerdì 2 agosto 2019

ART. 4 COST.. FRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO (?)


(Post. di Arturo)


1. In occasione del settantenario della Costituzione, Carocci ha preso la commendevole iniziativa di pubblicare una serie di commenti dei primi 12 articoli, i principi generali, della Costituzione.
Apprezzabile sia per la lunghezza non eccessiva (circa 150 pagine ciascuno), sia per l’impostazione non troppo tecnica dei volumi, che li rende utilmente avvicinabili anche da chi avrebbe difficoltà a reperire e maneggiare i classici commentari. L’elevata, spesso elevatissima, qualità degli autori costituisce un’ulteriore garanzia.
Curatori della collana sono infatti uno dei massimi storici italiani del diritto pubblico, Pietro Costa, autore della monumentale e magistrale storia della cittadinanza in Europa intitolata Civitas, in quattro volumi, pubblicata presso Laterza, e una fine contemporaneista come Mariuccia Salvati.
Io ne ho letti quattro (commenti agli artt. 1, 3, 4 e 11) e posso confermarvi che la ricostruzione storica è ottima, ricca di dettagli spesso poco noti (particolarmente apprezzabile, nel volume sull’art. 3, l’ampio spazio giustamente dedicato alla figura di Basso: coautrice è in effetti Chiara Giorgi, che ha anche scritto la prima parte di una bella biografia del leader socialista), chiara e condivisibile nei giudizi (lo vedremo subito); insoddisfacente è però l’analisi del presente.
Se, come dicono i curatori nell’introduzione all’opera, “richiamare l’attenzione sui principi e sui diritti fondamentali ha il significato di sottolineare la loro decisiva importanza e attualità: solo prendendoli sul serio evitiamo il rischio (quanto mai concreto) che una loro declamatoria esaltazione si accompagni al loro effettivo svuotamento e alla conseguente trasformazione della democrazia costituzionale in uno stanco rituale o in una vuota facciata”, ebbene, quelle serietà dovrebbe implicare la necessità di confrontarsi con le cause che rendono quel rischio “quanto mai concreto” e che non sono in verità particolarmente difficili da accertare. Ma su questo ennesimo triste episodio di “eurostrabismo” tornerò alla fine.

2. Qui voglio parlarvi del libro dedicato all’art. 4, scritto dalla stessa Salvati.
2.1. Era stato Costa a individuare con mano sicura i tratti essenziali delle costituzioni sociali del dopoguerra: “Il loro elemento caratterizzante è la centralità dei diritti e la loro indivisibilità: l’esercizio dei diritti politici non può essere separato dall’eguale partecipazione di tutti al retaggio comune e la realizzazione dei diritti (di tutti i diritti e dei diritti di tutti) è lo scopo e il parametro di legittimità dello Stato. Stato sociale e cittadinanza sociale non sono separabili, proponendosi il primo come lo strumento indispensabile per la realizzazione della seconda. Possiamo usare promiscuamente e alternativamente le espressioni “Stato sociale” e “cittadinanza sociale” (come farò, per motivi di brevità, nel corso della mia esposizione), purché sia chiaro che la caratteristica essenziale della democrazia costituzionale sta proprio nella necessaria connessione funzionale dei due termini.
Lo Stato è l’organo deputato alla realizzazione della cittadinanza sociale e il termine medio, il tramite dell’inclusione e della partecipazione, è il lavoro.” (Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, Lavoro e diritto, a. XXIII, n. 1, inverno 2009, pag. 45).
E’ quindi nel rapporto tra cittadinanza e lavoro che deve rinvenirsi la chiave di volta del costituzionalismo sociale.
2.2. Nell’ambito di questo paradigma la costituzione italiana si distingue però per un profilo particolarmente spiccato:  a) solo il testo italiano, attualmente, fra tutte le costituzioni europee, si apre con un elenco di principi fondamentali, che i costituenti vollero, come mostra la numerazione progressiva, fosse parte integrante del testo complessivo; b) solo nel testo italiano - dato ancora più eccezionale - tra questi principi è collocato in posizione primaria anche il diritto al lavoro (nelle costituzioni di altri paesi, quando c’è, è in genere inserito nella sezione dedicata ai Rapporti economici).” (M. Salvati. Costituzione italiana: articolo 4, Carocci, Roma, 2017, pagg. 6-7).

3. La rilevanza costituzionale del lavoro illumina evidentemente anche la gravità di una sua sistematica disapplicazione, particolarmente drammatica, o forse sarebbe il caso di dire tragica e autodistruttiva, quando si parla dei giovani.
E’ di qualche giorno fa questo articolo del Financial Times che fornisce un spietata fotografia dei costi che il mantenimento della moneta unica dopo la crisi del 2008 ha scaricato sulle giovani generazioni di Grecia, Spagna e Italia.
Basti questo grafico per dare un’idea dell’ecatombe:

La controtendenza tedesca non può che saltare agli occhi ed evidenziare, una volta di più, il vero volto dei Trattati.

4. Oltre che all’interno dell’Unione le asimmetrie accentuano anche le disuguaglianze interne agli Stati. Sappiamo bene delle situazione difficilissima del nostro Mezzogiorno, ma, tanto per smontare il solito autorazzismo italico, il fenomeno è tutt’altro che limitato al nostro paese.
Avevamo parlato, citando Rodrik (qui, n. 4), di “deindustrializzazione prematura” come fenomeno di probabile rilevanza per tutti i paesi periferici dell’area euro: una triste conferma per il caso spagnolo, periodicamente oggetto di qualche improbabile facciamocome, la si può trovare in questo articolo (che naturalmente sgrana il consueto rosario mainstream di pseudospiegazioni: il capitale umano, i salari troppo alti, eccetera, tutto salvo la moneta unica, appena menzionata).
Sta di fatto, come si dice, che “La deindustrializzazione prematura ha fatto sì che comunità del sud come l’Extremadura e l’Andalusia abbiano oggi un livello di industrializzazione inferiore agli anni Sessanta e la divergenza col nord della Spagna, sia in termini di rilevanza del settore industriale che per livello di redditi, sia rimasta intatta”.
I prevedibili effetti di immigrazione, interna ed esterna, fanno parlare oggi di  España vacía, con tutto quel che può conseguirne in termini di qualità, quando non di pura e semplice tenuta, sociale e politica.

5. Questa piccola digressione vorrebbe dar sostanza, caso mai ce ne fosse bisogno, alle perduranti buone ragioni di un modello di cittadinanza ancorato al lavoro, ossia precisare i termini odierni in cui si pone quell’orientamento alla giustizia, che fa inestricabilmente parte del diritto, non nel senso di fornire bell’e pronto un “sistema di verità”, ossia un “controcodice” a-storico da contrapporre al diritto positivo, come implausibilmente vorrebbe il giusnaturalismo moderno, quanto di presentare “un problema che a tutti si impone, come avviene nei Dialoghi di Platone”, per dirla con un fine conoscitore del pensiero antico come Giuseppe Duso (La rappresentanza politica, Franco Angeli, Milano, 2007, pag. 78), e che trova risposte diverse in differenti contesti storici, fondando, più o meno solidamente, la legittimità dei vari ordinamenti.
5.1. Qui anche filosofi consapevoli del loro lavoro potrebbero e dovrebbero aiutarci a fare pulizia concettuale. Purtroppo, anche se non casualmente, la specializzazione dei saperi ha separato le scienze sociali dalla filosofia, lasciando gli economisti inconsapevoli dell’inevitabile porsi di giudizi di valore e questioni di giustizia nell’ambito di qualsiasi materia riguardante ciò su cui “si può deliberare”, come diceva Aristotele, e i filosofi sforniti di strumenti per analizzare la realtà, magari cullandosi nell’illusione che si potesse “arrivare all’essenza senza passare per la conoscenza determinata dell’ontico, che si potesse essere filosofi direttamente, senza amore per la sapienza, cioè senza dedizione e gratitudine alle scienze e alla tradizione, ma passeggiando per i sentieri di montagna che portano alle radure. Così la filosofia non ha più nulla da dire agli uomini.”, come ha scritto Paolo di Remigio.  
5.2. Non tutti forse sanno che, per esempio, Hegel, per scrivere i suoi Lineamenti di filosofia del diritto, oltre ovviamente ai classici della filosofia, s’era letto Ferguson, Hume, Steuart e Adam Smith (la notizia in P. Rosanvallon, Le libéralisme économique, Éditions du Seuil, Parigi, 1989, pag. 162).
5.3. D’altra parte quando pure lo studioso fornisca un’adeguata attenzione al rinnovato porsi della “questione sociale”, i risultati dell’analisi perlopiù non superano i ristretti confini dell’ambito accademico. Mi domando quanti sappiano che il più noto filosofo politico della seconda metà del Novecento, John Rawls, riteneva che la stabilità “per le giuste ragioni” sia “sempre mancante in un regime costituzionale puramente formale. Tra gli interventi richiesti per conseguire questa stabilità Rawls indicava l’istituzionalizzazione dell’impegno dello Stato a fungere “da datore di lavoro di ultima istanza”. “La mancanza di un senso di sicurezza a lungo termine e di un’opportunità di un lavoro ed occupazione dotati di significato è non solo distruttiva del rispetto di sé dei cittadini, ma del loro senso di essere membri di una società, anziché esserci capitati per caso.” (Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1996, pagg. lviii–lix).
In effetti Rawls è stato uno dei pochi che, posto di fronte alle dolorose smentite inflitte dalle “repliche della storia” neoliberali a un ottimismo che all’epoca dell’uscita di Una teoria della giustizia (1971) poteva sembrare giustificato, non ha tirato i remi in barca, ma ha anzi rafforzato la radicalità pratica delle sue posizioni. Ben poco di questo suo impegno mi pare però sia arrivato fino al grande pubblico, e non solo per la lunghezza e complessità delle opere rawlsiane. In ogni caso, a chi volesse esaminarne da vicino l’evoluzione teorica, consiglio questo bel libro.
5.4. Insomma, deriva pratica e culturale sono figlie del medesimo cupo contesto sociale. Come ammette francamente Honneth (Capitalismo e riconoscimento, Firenze University Press, Firenze, 2010, s. p.), che è stato per vent’anni assistente di Habermas: “Nel corso degli ultimi due secoli non era mai avvenuto che si registrassero così pochi tentativi di difendere una concezione umana ed emancipativa del lavoro come accade oggi.”
Tale drammatico impoverimento di un discorso attento al sociale, perfino nell’Ottocento diffuso ben oltre i confini politici del socialismo (basta consultare il secondo e terzo volume di Civitas per rendersene conto), costituisce un indizio particolarmente allarmante della natura totalitaria dell’odierno neoliberismo, per quanto tollerante esso si possa mostrare verso la chiacchiera innocua: “Date le mutate condizioni, la teoria critica della società sembra così occuparsi soprattutto di questioni concernenti l’integrazione politica e i diritti civili senza più prendere minimamente in considerazione i pericolosi sviluppi avvenuti nella sfera della produzione. La sociologia stessa, cioè la scienza partorita dall’industrializzazione capitalistica, si è allontanata sempre più dal suo nucleo tematico originario eleggendo ad oggetto di analisi i processi di trasformazione culturale.” (Ibid.)
Appunto: tira una cert’aria, parliamo d’altro. L’autocensura è d’altra parte la più efficace di tutte.
Mentre la dura realtà è che l’aspirazione a un posto di lavoro che non assicuri soltanto la sussistenza ma sia anche individualmente soddisfacente non è affatto scomparsa; il fatto è che non influenza più le discussioni pubbliche e le arene dei confronti politici. Dedurre da questo opprimente e assordante silenzio la tesi per cui le richieste volte ad una riorganizzazione dei rapporti di lavoro apparterrebbero ormai ad un passato definitivamente tramontato sarebbe però empiricamente falso nonché quasi cinico. La distanza tra le esperienze del mondo della vita sociale e i temi della riflessione degli studi sociali verosimilmente non è mai stata tanto ampia quanto oggi: mentre in questi ultimi il concetto di lavoro sociale non riveste più un significato prioritario, attorno ad esso ruotano invece, ancor più che non in passato, le necessità, le paure e le speranze dei soggetti interessati.” (Ibid.).
Sono osservazioni che autorizzano a sollevare molti dubbi sulla fondatezza di giudizi improntati a un cinismo liquidatorio, spesso tutt’altro che disinteressato, circa la perdurante legittimità di un modello di democrazia sociale “necessitata”.
Alla cui storia si tratta ora di tornare.

6. L’autrice consegue un altro risultato interpretativo apprezzabile, attraverso un esame attento dei verbali della Prima (impegnata nell’elaborazione dei principi generali) e Terza Sottocomissione (incaricata della disciplina dei rapporti economici) della Commissione per la Costituzione (la c.d. Commissione dei Settantacinque: qui uno schema illustrativo dell’organizzazione della Costituente), evidenziando “in confronto, per esempio, con il fallito, contemporaneo, tentativo francese” “la volontà esplicita dei costituenti italiani di trovare forme di collaborazione anche tra posizioni ideologiche in origine distanti, pur di salvaguardare l’obiettivo dell’affermazione di alcuni principi ritenuti fondamentali per il futuro del paese: quelli oggi compresi tra l’art. 1 e l’art. 4 in cui si proclama in maniera solenne e ripetuta l’intreccio tra democrazia, cittadinanza e lavoro, cioè tra diritti politici e diritti sociali (a garanzia di una Repubblica “democratica e antifascista”)” (pag. 32), contribuendo a smontare il riduttivo giudizio sulla natura compromissoria del patto costituzionale, un interessato luogo comune pedissequamente ereditato dai nemici del coté sociale weimariano, già peraltro confutato, proprio in riferimento al nucleo essenziale dei principi-fini, da Mortati (qui, n. 5).
6.1. Fondamento dell’accordo, e anche di questo abbiamo già parlato (in particolare qui, n. 4), un personalismo concretamente sociale: “Nel caso della Prima, già dalle due sedute iniziali (26 e 30 luglio) emerge limpidamente quale sarà il nucleo dei protagonisti del dibattito. Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti sono i primi a intervenire per chiarire che quando si parla di “diritti e doveri del cittadino” (primo punto all’ordine del giorno) non si fa riferimento a individui ma a “persone” e, di conseguenza, con quei termini non si intendono solo i classici diritti di libertà, ma anche quelli economico-sociali, e questo sarà di fatto il terreno di incontro finale. Da qui anche il richiamo alla Costituzione sovietica, a quella di Weimar, mentre si respinge il progetto francese «che riecheggia il tipo di Costituzione dell’89» (cioè rimanda a una concezione dell’individuo “astratto”; AC, 26 luglio 1946, p. 2).” (pag. 44).
Nessun equivoco quindi sull’esigenza di superamento della democrazia formale.
6.2. Altro punto fermo, molto importante (pag. 78): “dal punto di vista delle culture politiche delle democrazie occidentali, possiamo concludere che la sconfitta più pesante (e storica) ha riguardato nel nostro paese il pensiero liberale che, già scarsamente influente nella storia della nazione, è sopravvissuto a fatica nell’Italia repubblicana, schiacciato fra le due grandi culture di massa.”
Le togliattiane “quattro noci in un sacco”.

7. Si tratta ora di tirare le somme sul libro. Giudizio positivo? Sì e no. Sì, e molto, per la parte storica; no, come già anticipato, per la carenza di analisi riguardante il presente (neanche poi così prossimo, poi, perché parliamo di un percorso che inizia almeno quarant’anni fa).
7.2. Ci si limita alla consueta evocazione di mutamenti epocali, sui cui non molto utili dettagli sorvolo, di cui si deprecano gli effetti senza chiarire le cause (mai menzionato il “vincolo esterno”); benintenzionati ma vani gli appelli a ipotetiche tutele del lavoro internazionali ed europee (pag. 133); quanto alle questioni post-occupazionali, agitate dai vari D’Antona e Romagnoli, evocative di un fantomatico cittadino che «si apre ad altri valori e si nutre di altri desideri» (le parole sono di Romagnoli), non saprei aggiungere nulla alle parole di Honneth.
7.3. Arrivati a questo punto chiedere qualcosa in più a chi in teoria si farebbe latore del perdurante valore della Costituzione mi pare senz’altro giustificato. Non solo ci sono testimonianze inequivocabili dei protagonisti, come il sulinkato Carli, o il buon Andreatta, ma ormai è disponibile una letteratura di un certo peso, da Alberto a Somma, da Streeck al nostro ospite, per tacere di Preterossi (ne linko il libro perché non gode purtroppo della notorietà che meriterebbe) o Galli. Non pervenuti.
Dalla pubblicazione del libro si sono aggiunti lavori che non inducono a maggior indulgenza, ma anzi confermano l’inefficacia esplicativa di un’impostazione analitica che scansi il confronto col vincolo esterno.
7.4. Ad esempio in questo devastante articolo Storm affonda senza esitazioni la lama nel bubbone vincolista:
L’Italia, come mostro nell’articolo, è stata l’allievo modello dell’Eurozona, l’unico Paese che si è davvero impegnato con forza e coerenza nell’austerità fiscale e nelle riforme strutturali che costituiscono l’essenza stessa delle regole macroeconomiche dell’UME (Costantini 2017, 2018). L’Italia è stata più rigorosa anche di Francia e Germania, pagando un costo molto alto: il consolidamento fiscale permanente, la persistente moderazione salariale e il tasso di cambio sopravvalutato hanno ucciso la domanda interna italiana e questa carenza di domanda ha a sua volta asfissiato la crescita della produzione, della produttività, dell’occupazione e dei redditi. La paralisi italiana è una lezione per tutte le economie dell’Eurozona, ma parafrasando G.B. Shaw: come avvertimento, non come esempio.”
7.5. Cesaratto, addirittura sul Sole, ci chiarisce il peso esclusivo dei tassi di interesse nel determinare la crescita del debito pubblico (altro che disordinata frammentarietà del welfare come causa dell’aumento, come lascia cadere l’autrice, a pag. 57!):
Fra il 1980 e il 2017 il debito pubblico, in termini di peso sul PIL, è aumentato di poco meno del 76%. Questo è il risultato esclusivo (e impressionante) del contributo della spesa per interessi, pari a 275 punti (ossia, 7,24 punti di media annua). Tutti gli altri fattori hanno, nel complesso, “remato a favore”. In particolare, il saldo primario, ossia la differenza fra entrate fiscali e spese pubbliche (al netto della spesa per interessi) evidenzia un piccolo saldo negativo (-7,76): questo significa che nei quasi quattro decenni esaminati gli italiani hanno ricevuto in beni e servizi meno di quanto abbiano versato in tasse. Politicamente, a fronte delle continue accuse dal Nord d’Europa, questo è un fatto non trascurabile. Semmai è il contributo italiano al salvataggio delle banche tedesche e francesi (versamenti ai fondi europei ESFS e ESM) che ha remato contro (chi legge sarà ben consapevole di come il salvataggio della Grecia fosse un salvataggio delle banche tedesche e francesi creditrici verso quel Paese). Le privatizzazioni hanno avuto un ruolo secondario nell’alleviare il rapporto debito/PIL (-11,80 punti), il che suona desolante a fronte della demolizione dell’apparato industriale italiano che esse comportarono. La crescita reale del PIL (che aumenta il denominatore del rapporto debito /PIL) e, soprattutto, l’inflazione (deflatore PIL) sono stati fattori che hanno contribuito ad alleviare il rapporto. L’aumento del denominatore (il PIL nominale) determinato dall’inflazione contribuisce a contenere il valore del rapporto (debito / PIL, appunto) o, detto in altri termini, un elevato deflattore del PIL riduce i tassi reali pagati sui titoli del debito sovrano, come evidenziato nella Figura 1.

8. Danzare più o meno graziosamente attorno a questo mastodontico elefante mi pare abbia solo alimentato l’illusione di poter difendere la Costituzione attraverso l’opera di chi intendeva smontarla. Occorre parlar chiaro, indicare nomi e responsabilità: non si tratta di generici mutamenti epocali ma di precise scelte istituzionali, della liberalizzazione dei movimenti di capitali all’indipendenza delle banche centrali, cristallizzate in primis nel sistema dei Trattati europei. Naturalizzarne i risultati e (quindi) sovraordinarne la forza prescrittiva alla Costituzione significa contribuire a indebolire ciò che a parole si professa di voler preservare.
8.1. Questo è un punto su cui è comprensibile che uno storico possa avere incertezze, ma ai giuristi non vanno lasciati paraventi: è proprio su questo terreno istituzionale che si misura la fedeltà, oppure no, alla legalità costituzionale, senza che ci siano possibili rifugi dietro a pensosi “ma ormai”, “this time is different” e altrettanto profondi apoftegmi.
Ogni riformulazione del nichilismo giuridico si radica nel tentativo di mistificare gli atti con i fatti. Il giurista nichilista non rinuncia a presentarsi come autore di atti, ma, volendolo essere secondo la potenza assoluta del suo arbitrio, li mistifica come prodotto dei fatti e così si sgrava dal doverne rispondere. Sostituisce alla trialità del dialogo, responsabile degli atti, l’univocità del monologo innocente, che ‘dice’ i fatti, ovvero compie atti ma li mistifica come fatti.” (B. Romano, Due studi su forma e purezza del diritto, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 119), magari evocando una novella “costituzione materiale” cresciuta spontanea e innocente come l’erba nei prati.
8.2. Più in generale, riprendendo le osservazioni di cui sopra sull’inevitabile porsi della questione della giustizia: Nei confini del fatto, che non accede alla struttura dell’atto, perdono senso i concetti di ingiusto e di male. I fatti sono, come le cose, solo ciò che sono; non sono atti imputabili, non rispondono della violazione del giusto, come è proprio invece dei soggetti-autori degli atti, che non sono cose, ma presentificazioni dell’io personale ed incarnato, soggetto responsabile dell’inscrizione di un senso nei fatti.
Diviene qui inevitabile interrogarsi sul rapporto tra la politica ed il diritto e dunque tra lo Stato e la giustizia, riprendendo a considerare con Agostino che «se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati? E sempre un gruppo di individui che è retto dal comando di un capo, e vincolato da un patto sociale e il bottino si divide secondo la legge della convenzione».” (Ibid., pag. 121).

9. Sono quindi molte le buone ragioni, di legalità in primis, ma anche di giustizia e di civiltà, che nulla hanno sottratto alla razionalità pratica delle prescrizioni costituzionali, a un modello di cittadinanza che si propone di coniugare lavoro e democrazia. Di cui continuare, testardamente e a rischio di riuscire noiosi, a riproporre la centralità di fronte all’apparentemente infinito e variopinto repertorio di diversioni. D’altra parte, come diceva giustamente Del Noce: “chi dice che il monotono sia il falso? E’ del falso che bisogna aver paura, non di ciò che può apparire banale.”


domenica 7 luglio 2019

Agostiniani e Paolini



La sovranità costituzionale, la dissonanza cognitiva e un concilio di Nicea allo stadio. 

POST DI BAZAAR




«Diffidate di quei cosmopoliti che vanno a cercare lontano nei loro libri i doveri che trascurano di svolgere nel loro ambiente. Quel tale filosofo ama i tartari per non essere costretto ad amare i suoi vicini.» Jean-Jacques Rousseau, Émile




Mentre l’Unione Europea – espressione del capitalismo delle potenze egemoniche occidentali, lentamente, come un boa, stritola l’Italia e gli italiani – fenomeni macroscopici, per le dimensioni dell’impatto sociale o mediatico, dividono, spaccano, l’opinione pubblica in due.

La polarizzazione, nonostante gli sforzi dei media per creare dialettiche falsate, tesi e antitesi solo fintamente contrappositive che lasciano al governo materiale delle forze economiche proseguire la propria agenda politica al di là degli interessi generali e «al riparo del processo elettorale», si articola da un lato in un pubblico più o meno incosciente che però resiste – e che si ritiene, per ironia farsesca della Storia, perlopiù “conservatore” – e un pubblico che, a questa agenda politica, presta invece direttamente o indirettamente sostegno. Quest’ultimo si ritiene perlopiù progressista, e sulla sua “consapevolezza” sarà interessante riflettere.

Entrambe le fazioni portano avanti ideologicamente, di fatto, un pensiero (neo)liberale, nonostante la stragrande maggioranza delle persone, in particolar modo nella fazione resistente e conservatrice, rivendichi politiche e necessità di chiara matrice socialista: intervento dello Stato al fine di aumentare le assunzioni nel pubblico impiego, ripresa della crescita salariale nell’amministrazione pubblica, espansione della servizio sanitario nazionale, diminuzione dell’età pensionabile, supporto dello Stato alla famiglia e altre, sacrosante, battaglie socialiste i cui obiettivi furono perentoriamente iscritti in Costituzione e che questa inderogabilmente prescrive.

Dall’altra parte della barricata c’è quel blocco sociale guidato dalla borghesia che vive nelle zone urbane centrali, tendenzialmente di area liberal e progressista, che ha avuto perlopiù vantaggi dall’agenda politica eurounionista, o che ancora non ha subito le conseguenze di quello che è a tutti gli effetti uno strangolamento finanziario volto alla deindustrializzazione dell’Italia, alla grande espropriazione dei patrimoni dei ceti medi e alla definitiva mezzogiornificazione della penisola. Nota: all’espropriazione economica consegue l’esproprio della sovranità democratica.

Mentre i dati macroeconomici sono chiari nel descrivere il progressivo impoverimento degli italiani e nel delineare l’impressionante area di sofferenza sociale dovute alla disoccupazione e alla privatizzazione dello Stato sociale, l’interpretazione tra le due fazioni che abbiamo individuato è completamente opposta: ciascuna è preoccupata come fosse in gioco la propria vita (e giustamente, perché lo è), ma interpreta in modo diametralmente opposto i fatti sociali. E, fin qui, nulla di anormale. In definitiva, l’area progressista è identificabile da chiari interessi di classe (antinomicamente “conservatori”, in quanto difendono un privilegio) mentre i resistenti, i “conservatori”, appartengono alle classi tendenzialmente disagiate (e quindi in ricerca di “progresso” nella sicurezza sociale ed economica).

Grosso modo questi raggruppamenti delineano politicamente, ma anche a livello di dibattito extraparlamentare, la destra conservatrice dalla sinistra progressista: quindi abbiamo conservatori che rivendicano progressismo sociale, e progressisti che rivendicano posizioni socialmente conservatrici. Una complexio oppositorum che non mette in discussioni i dogmi (neo)liberali e la cui contraddittorietà logica e dissonanza cognitiva si risolvono nel bipensiero o in forme di misticismo da curva sud.

L’inosservato elefante nel corridoio è che le rivendicazioni socialiste non hanno praticamente rappresentanti e interlocutori politici, i quali, salve limitate eccezioni, abbracciano un pensiero politico che va dal liberalismo conservatore a un liberalismo progressista, entrambi col minimo comun denominatore del liberismo economico e di uno Stato se non minimo non più che supplente (“i posti di lavoro mica li può creare lo Stato” e slogan analoghi): Keynes e Marx non pervenuti.

Quello però che ci incuriosisce è il dato socio-ideologico: ovvero quella insanabile e inconciliabile spaccatura in seno alla società, non solo italiana, per cui su qualsiasi tema il dibattito si divide tra una sinistra progressista e una destra conservatrice, senza che la vera posta in gioco, ossia le sottostanti dinamiche socioeconomiche, riesca mai ad essere messa a fuoco in modo chiaro. Quest’appiattimento e omologazione, ossia il mancato radicamento della discussione nella specifica storia politica delle comunità, rappresenta di per sé una netta vittoria di chi sta imponendo la mondializzazione.

La capacità di coordinamento di cui hanno dato prova i media occidentali, e le scelte ideologico-linguistiche-normative “calate dall’alto” dalle organizzazioni internazionali, fanno la differenza. E questo significa che il “progressismo” della sinistra globalista ha vinto parecchie battaglie politiche.

Sicuramente è stupefacente come su qualsiasi tema – qualsiasi – questa inconciliabile contrapposizione si manifesti, escludendo a priori qualsiasi possibilità dialogica sui temi che una fondazione materiale del divenire storico imporrebbe come primari.

Il problema si presenta in questi termini: se nei temi che riguardano la morale è normale che la sensibilità di ognuno vari profondamente, e, quindi, si manifesti una simmetrica polarizzazione del tipo SÌ-NO su proposte di legge, o intorno a giudizi sul comportamento di personaggi mediatici (o “mediatizzati” dalla cronaca), in merito agli interessi materiali, sociali ed economici, questa simmetrica distribuzione non c’è: chi è più ricco – ovvero la minoranza – vuole conservare la propria posizione di privilegio e, in generale, è materialmente interessato a ciò che sente come esigenza di classe. Chi è povero – ovvero la stragrande maggioranza – ha come priorità far quadrare i conti famigliari o, se è in età fertile, sarà preoccupato di avere la stabilità economica necessaria per avere figli e mettere su famiglia.

Tutto il resto viene dopo. È cosa, se si vuole, abbastanza banale e intuitiva, comune esperienza di tutti noi.

Eppure, come si può facilmente constatare, questa solidarietà di preoccupazioni, che rende una classe tale, manca. O, se c’è, alligna solo presso quella classe identificabile con l’alta e medio-alta borghesia che sa come curare i propri affari ed è abbastanza numericamente ristretta – e geograficamente confinata (v. ZTL) – per discutere dei propri interessi inter pares.

Le classi subalterne mancano al momento della capacità di organizzare le proprio convinzioni politiche attorno a questi interessi: di fronte alla disarticolazione e cooptazione dei loro rappresentanti storici, rimane loro la (magra) soddisfazione del tifo ricalcato sul modello calcistico: ci si divide quindi su questioni secondarie o, magari, su questioni di primaria importanza ma per motivi secondari. Per pura fede e appartenenza.  

L’arena politica è trasformata dai media in uno stadio gigantesco, probabilmente grande come l’intero Occidente, dove giocano due squadre di calcio.

Quest’incontro dove le virtù “calcistiche” diventano una fondamentale questione morale per gli spettatori, tanto che dagli spalti si distinguono milioni di dotti teologi – a sinistra i santi progressisti, a destra i sadici e bigotti conservatori – raggiunge subito un obiettivo: quello di far sì che i tifosi dalle tribune siano equamente distribuiti quando la ricchezza non lo è. Va da sé che il primo obiettivo è quello di scollare, tramite la narrazione moralistica, la relazione tra bisogni materiali e politica che, nel capitalismo, è in primis politica economica.

Invece di rivendicazioni di classe, si esprimono pubblicamente rivendicazioni morali, per lo più attinenti alla sfera del privato, mentre privatamente si consuma – magari in silenzio – la sofferenza sociale che, invece, ha macro-ragioni di carattere pubblico, bisognose di essere discusse politicamente.

Non solo gran parte delle due tifoserie teologiche, “paolini” de sinistra e “agostiniani” de destra, non persegue i propri interessi materiali (infatti ingoiano entrambe le riforme strutturali liberiste, non avendo altra ideologia all’infuori di quella del mercato, compresi i noglobal e gli anticapitalisti dell’Illinois), ma una delle due condivide vezzi e pregiudizi dell’universalismo “di nessun luogo”, come lo ha felicemente definito Andrea Zhok, della classe dominante, che trova espressione nella teologia paolina dell’amore per tutte le minoranze, a partire da quella che monopolizza il mercato: gay, lesbiche, transessuali, africani, islami…( ehm… no, gli islamici non li vuole nessuno: sono per motivi fallaciani inaccettabili dagli agostiniani e mettono in imbarazzo i paolini open minded della famiglia senza frontiere).

I paolini amano tutti tranne gli agostiniani, che li vorrebbero vedere morti e a causa dei quali, dovendo condividerci il territorio, vorrebbero emigrare. Gli agostiniani ricambiano.

Il paolino de sinistra entra in loop quando si rende conto che, amando le minoranze, “non ama” le maggioranze (l’odio non è politicamente corretto: si agisce, ma non si proclama nella dottrina paolina): ovvero non ama la grande maggioranza composta dai poveri. Se d’altronde difendi le minoranze, devi difendere la più celebre delle minoranze, quella dell’élite, mica puoi prendere le parti di quella massa di agostiniani pezzenti e portatori di “pulsioni” fasciste! (Nella dottrina paolina vige l’equivalenza freudiana: povero + italiano = agostiniano fasciorazzista )

Il dramma interiore si risolve nel momento in cui, non potendo amare i poveri agostiniani, troppo vicini, può amare l’immigrato, che arriva da lontano ed è – ai suoi occhi – puro di cuore. Non è un fasciorazzista come l’agostiniano, corrotto dall’opulenza della civiltà occidentale, ottenuta grazie al colonialismo, anche se l’agostiniano in questione è da generazioni immemori figlio di contadini, operai, e attualmente disoccupato, separato e con un assegno di mantenimento da passare ogni mese ai figli che non può più vedere.

Agostiniani e paolini non possono proprio comprendersi: d’altronde, la teologia agostiniana è palesemente diabolica, ispirata al despotismo clericale del santo che li ha battezzati nel nome del conservatorismo. I paolini non possono accettarlo. Loro sono buoni. Soprattutto quelli che vivono nelle ZTL.

Quindi se gli agostiniani vedono nelle ONG che trasbordano africani in Italia strutture espressione dei servizi segreti di nazioni ostili che attentano alla nostra sovranità nazionale e, nei capitani delle relative navi, negrieri che deportano schiavi, manodopera a basso costo e sottoproletariato che andrà a delinquere nelle stesse periferie in cui vivono quegli squattrinati agostiniani, i paolini vi scorgono invece la magnifica costruzione della cosmopolitica società senza frontiere, la fine della Babele westfaliana e i primi passi verso la costruzione di un’ecologica e multiculturale società globale: la costruzione della società promessa. (La teologia è tutto: non importa se la globalizzazione abbia omogeneizzato qualsiasi forma di vita sul pianeta: il bipensiero permette al paolino di vedere nel monoculturalismo del mercato un multiculturalismo. Mistero della fede).

Quelli che sono trafficanti di esseri umani, lavoro-merce per gli agostiniani, sono invece capitali...ehm... capitani coraggiosi, eroi, salvatori-di-vite. Non è un problema di ordine sociale e di sovranità: il problema per paolini è giustamente morale. Perché loro sono buoni e… accoglienti.

Gli agostiniani credono di essere in guerra, i paolini credono di essere in missione per conto di Dio.

Qualsiasi possibilità dialogica e di riflessione sulla concretezza dei propri interessi materiali è di fatto impossibile: quando c’è di mezzo la religione esistono dogmi ed eretici. La fede per una squadra di calcio sempre fede è.

Ed è così per qualsiasi fatto di cronaca: le vaccinazioni obbligatorie e le relative sanzioni sono un sopruso anticostituzionale per gli agostiniani, mentre sono una rivelazione della Scienza per i paolini, confidando nel sacro metodo galileiano che è in sé Bene e Amore incondizionato per l’intera umanità.

E su quel boa constrictor dell’Unione Europea?

Per gli agostiniani è una sottrazione di benessere economico e sociale contestuale alla sottrazione di sovranità, per i paolini è un sogno.

Amen.


(Questa contrapposizione con retorica da guerra civile, dove cappi penzolano da sedi di partiti, ed esponenti politici vengono raffigurati appesi a testa in giù, è molto preoccupante: quando il dibattito politico diventa una scontro di carattere religioso, o, meglio, metaetico, ci si trova in una situazione prepolitica, o, stando con Calamandrei, ci si trova «allo stato di fatto, allo stato meramente politico in cui le forze politiche [sono] di nuovo in libertà senza avere più nessuna costrizione di carattere legalitario». Tutto questo era ciò che la Costituzione avrebbe dovuto evitare, e che il processo desovranizzante eurounionista ha permesso)