sabato 9 maggio 2020

LA SENTENZA DI KARLSHUE DEL 5 MAGGIO E L'EVOCAZIONE DELL'ESM: COSA VUOLE VERAMENTE LA GERMANIA?

Come già avvenuto per il precedente post, pubblichiamo un brano, del libro di prossima pubblicazione, concernente la più stretta attualità; si tratta di un estratto di alcune delle complessive considerazioni che derivano dall'analisi del contenuto e degli effetti della sentenza della corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 (compiuta dopo la sua pubblicazione).
La parte qui riprodotta riguarda più direttamente il merito economico di tale effetti.
Ma, come vedremo, una disamina logicamente rigorosa fa emergere l'abile strumentalità (tattica), della presa di posizione ostentata con la sentenza, rispetto a un più ampio obiettivo: quello di restaurare la German dominance nell'Unione europea.
Un obiettivo che in realtà non esige neppure l'integrale recepimento da parte della BCE. 
La Germania, infatti, alzando la posta in gioco nella contesa sulla flessibilità di applicazione delle regole dell'eurozona, si pone in una situazione win-win: da adesso in poi, la BCE e la Commissione dovranno assolvere un onere della prova molto più rigoroso riguardo alla necessità di interpretazioni flessibili ed "evolutive" del quadro normativo dell'eurozona.
E questo appesantimento delle cautele imposte per poter legittimare le varie forme di tolleranza nell'allentamento della morsa deflazionistica,  rafforzandosi la priorità di un pronto ritorno alla logica del consolidamento fiscale, è già una vittoria per la Germania.
Quantomeno nel suo impatto sulla visione che, già di suo, possiede la classe politica italiana.

...

f) In coerenza con l’anomalia di quanto appena evidenziato, risulta pure il passaggio della pronuncia relativo alla specificazione degli effetti di politica economica il cui “proporzionale” accertamento sarebbe mancato da parte della BCE e che la CGUE sarebbe stata metodologicamente incapace di rilevare.
Questi effetti sproporzionati e malamente ”accertati” in via preventiva, ed è questo un punto cruciale, sono enunciati con una controvertibile affermazione di merito tecnico-economico che, in assunto, risulta però del tutto avulsa da un univoco e dimostrato collegamento con la lesione o compressione di interessi socio-economici tedeschi inclusi in un altrettanto ben individuato parametro costituzionale tedesco.
Eloquente, come vedremo nel brano sotto-riportato è l’assunto, peraltro formulato in termini condizionali, della possibile equivalenza di effetti del PSPP a quelli della concessione di una linea di credito nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità (ESM).
La descrizione riguarda infatti, non la generalità, ma una selezione, dal punto di vista tedesco, delle conseguenze economiche e finanziarie che possono essere attribuite al PSPP nei riguardi di tutti gli Stati membri, senza che sia in alcun modo dimostrato che queste conseguenze siano evitabili nell’ambito di qualsiasi azione, intrapresa da qualsiasi banca centrale (al mondo), per tentare di reflazionare allorché il target inflattivo legalmente stabilito (dal trattato, nel caso), non sia riscontrato stabilmente nell’economia di riferimento di una qualsiasi banca centrale:
Il PSPP migliora le condizioni di rifinanziamento degli Stati membri poiché gli consente di ottenere il finanziamento sui mercati dei capitali a condizioni considerevolmente migliori di quanto non si sarebbero altrimenti ottenute; in tal modo ha un significativo impatto sulle condizioni di politica fiscale entro cui si trovano ad operare gli Stati-membri. In particolare, il PSPP potrebbe produrre gli stessi effetti degli strumenti di assistenza finanziaria contemplati dagli artt.12 e seguenti del Trattato ESM. Il volume e la durata del PSPP può rendere sproporzionati gli effetti del programma, ancorché questi effetti siano inizialmente conformi alla “legge primaria” (ndr; ossia alla norma europea che lo consente).
Il PSPP influisce anche sul settore delle banche commerciali, trasferendo elevate quantità di bonds governativi ad alto rischio nel bilancio del sistema dell’euro, cosa che migliora significativamente la situazione economica di rilevanti banche e ne accresce il rating di credito.
Inoltre, gli effetti economico-politici del PSPP includono il suo impatto economico e sociale virtualmente su tutti i cittadini, che ne sono quantomeno indirettamente influenzati, tra l’altro, quali azionisti, locatori, proprietari di immobili, risparmiatori o detentori di polizze assicurative. Ci sono, per esempio, perdite considerevoli per il risparmio privato.
Ed ancora, poiché il PSPP abbassa il livello generale dei tassi di interesse, consente a imprese economicamente dissestate di rimanere sul mercato. Infine, più a lungo il programma prosegue e più il suo volume totale aumenta, maggiore risulta il rischio che l’eurosistema divenga dipendente dalle politiche degli Stati-membri, in quanto non si può semplicemente terminare e “disfare” il programma senza porre in pericolo la stabilità dell’unione monetaria”.
Porre la questione nei termini sviluppati dalla corte tedesca, lungi dal costituire un sindacato giuridico (di costituzionalità), si presenta come una radicale contestazione, sul piano di una dottrina economica, del potere stesso di svolgere politiche monetarie volte a perseguire il target inflattivo; viene contestato non il modo - conforme a presupposti e termini comuni alle tecniche di intervento generalmente praticate dalle banche centrali -, ma la stessa adottabilità (efficace) del PSPP.
Rimarchevole, per la sua evidenza, è la radicale e decisiva differenza di presupposti tra il sostegno finanziario dato mediante il PSPP, (appunto: l’esigenza di ricondurre l’inflazione in prossimità del target inflattivo del 2%, in tutta l’eurozona), e la concessione di una linea di credito nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità, (notoriamente la difficoltà di un singolo paese ad avere accesso ai mercati per rifinanziarsi, a causa di sue proprie difficoltà macroeconomiche; segnatamente dell’indebitamento prolungato con il settore estero; presupposto che, include, normalmente, semmai un mancato rispetto per eccesso, non per difetto, del target inflattivo).
Tale differenza è ignorata a piè pari dalla corte tedesca, che attribuisce forzatamente (come abbiamo visto) alla BCE il “colposo” (in quanto incautamente imprevisto) perseguimento di un preteso interesse estraneo a quello puramente reflattivo; vizio di “sviamento di potere” che, ad essere ragionevoli, sarebbe quasi impossibile non riscontrare in tutti i casi di c.d. Quantitative Easing (oltre a costituire, come abbiamo altrettanto visto, un vizio di eventuale mera illegittimità e non una radicale carenza di potere della BCE).
Ma la differenza evidenziata ha pure una sostanza nell’economia reale: la corte, scendendo nel merito della discrezionalità tecnico-economica della BCE (cosa che, sul piano del sindacato giurisdizionale, è da ritenere sempre un ultra vires) considera, appunto, selettivamente, gli effetti del PSPP, trascurando del tutto i risvolti occupazionali, e quindi sui livelli della crescita e della coesione sociale, del mancato stabile mantenimento, per difetto, del target inflattivo (pur stabilito al modesto limite del 2%).
Risulta invece evidente che un assessment degli effetti politico-economici del PSPP, correttamente compiuto, dovrebbe ponderare, con quelli relativi ai tassi di interesse eccessivamente bassi e ai prezzi degli asset inflazionati (in Germania), i risvolti sulla crescita ed occupazionali del PSSP stesso. A questi ultimi fini, le politiche fiscali, contrariamente a quanto afferma apoditticamente la corte tedesca, non sono state agevolate dal PSPP in direzione espansiva in una misura così “significativa”, quanto semmai mantenute ad un livello di “non asfissia”.
E a riprova di ciò sta l’immediata reazione, dei governi della stessa eurozona a fronte della crisi economica “da pandemia”, nel senso di sospendere il patto di stabilità e crescita e di riportare a livelli elevati i deficit pubblici, consci del fatto che, PSPP o meno, l’azione fiscale precedente era già in precedenza ridotta al lumicino; come, d’altra parte, comprovavano i livelli di inflazione, che mai hanno raggiunto stabilmente, pur dopo il primo programma di acquisti della BCE, avviato nel 2015, un livello prossimo al 2%.
Ed è pur vero, ed altrettanto non casualmente ignorato dalla sentenza tedesca in commento, che i livelli occupazionali strutturali e le dinamiche degli incrementi salariali nell’eurozona, ben prima della crisi pandemica, non erano affatto così floridi e si parlava, di conseguenza, di debolezza strutturale della domanda in un’area in prolungata e sostanziale stagnazione, proprio in quanto costretta dalla Germania ad un modello di crescita export-led intrinsecamente deflazionista.
E dunque, tutto si poteva dire, tranne che, in vigenza del fiscal compact, l’intervento fiscale fosse di carattere espansivo. L’esplicitazione delle preoccupazioni macroeconomiche della corte tedesca, dunque, peccano proprio di un preconcetto, di un bias, delimitativo degli effetti preventivabili del PSPP, che, nella sua considerazione, appaiono, paradossalmente, proprio il vizio (considerato inemendabile) imputato alla BCE.

g) Ma, se pure la sentenza di Karlsruhe non risulta attendibile e coerente né dal punto di vista giuridico né da quello del “merito” economico, da essa traspare una forte determinazione ad ottenere una riaffermazione della German dominance, che, evidentemente, l’implicita clemenza fiscale (cioè nel contenimento del costo di finanziamento degli Stati-membri) instaurata dai programmi di acquisto della BCE, aveva in qualche modo posto in ombra.
La sentenza è dunque un’occasione per questa riaffermazione, lanciando un forte messaggio germanocentrico, così riassumibile:
- i trattati non si toccano e le regole dell’eurozona devono continuare ad essere osservate senza alcuna tentazione di aggiramento e, tantomeno, di riforma.
- La Germania, di fronte alla ipotizzata debolezza delle istituzioni Ue, si auto-dichiara custode di questa invariabilità delle regole, che escludono qualsiasi evoluzione verso una inaccettabile (per la Germania) dimensione federativa, dovendo tutto rimanere in termini di “associazione tra Stati sovrani”.
- La debolezza delle istituzioni UE rende la Germania legittimata a ripristinare direttamente l’ortodossia delle regole, anche sostituendosi all’azione carente di queste stesse istituzioni.

h) Ma nel caso del PSPP, cosa vogliono veramente i tedeschi sotto le spoglie dell’accertamento degli integrali effetti economici e fiscali di misure di politica monetaria?
Molto semplicemente, abolire o rendere praticamente marginale ogni forma di politica monetaria espansiva, rendendo quasi impraticabile anche l’idea stessa che debba svolgersi un’azione della banca centrale di qualsiasi segno reflattivo (inclusa la politica dei tassi di interesse). Prova ne è il tentato decalogo che, presentato come un’esigenza di approfondimento istruttorio, la corte tedesca impone tra le righe (ma neanche troppo) alla BCE, infine al punto IV del comunicato, e che culmina in particolare in queste “prescrizioni”, che, affermate dalla CGUE, condizionano (più di ogni altra), il giudizio della corte tedesca sulla non elusione del finanziamento diretto degli Stati posto dall’art.123 TFUE. La corte le considera binding e perciò non derogabili:
“ – i bonds di pubbliche autorità possono essere acquistati soltanto se l’emittente sia accertato come in possesso di una minima qualità di credito che gli fornisca l’accesso ai mercato obbligazionari; e
- gli acquisti devono essere ristretti o interrotti, e le obbligazioni acquistate devono essere vendute sul mercato, se il proseguire l’intervento sui mercati si riveli non più necessario per raggiungere il target di inflazione”.
Ora l’accesso al mercato in funzione del “merito” del credito e la rivendita dei titoli acquistati non appena si riveli che la loro detenzione non sia più necessaria a fini reflattivi, sono la vera chiave del caveat tedesco per ribadire l’intangibilità dell’art.123 TFUE (cioè del divieto di finanziamento, anche indiretto, degli Stati ad opera della BCE).
La seconda condizione, nelle caratteristiche macroeconomiche divenute strutturali per via della “morsa” deflattivo-competitiva imposta dalla stessa Germania (completamente ignorata dalla sentenza in commento), pare di quasi impossibile realizzazione in concreto: cioè, proprio come situazione stabile e, sempre più, fisiologica, nell’eurozona.
Inoltre, al momento, mentre l’eurozona è alle prese con la profonda e repentina recessione determinata dalle conseguenze dei vari livelli di lockdown imposti nei vari paesi, risulta addirittura fuori dalla realtà. E lo rimarrà probabilmente per anni, considerata la ribadita immutabilità dei trattati e, con essi, delle regole dell’eurozona.
Non di meno, la ribadita prospettiva della rivendita dei titoli, intesa come obbligatoria assenza di qualsiasi vincolo implicito alla detenzione fino alla scadenza e al successivo reimpiego della liquidità in nuovi acquisti dei titoli dello stesso Stato-membro – meccanismo, per il momento, alla base della capacità costante di intervento della BCE e delle banche centrali “mandatarie” del SEBC, e divenuto de facto una garanzia del debito pubblico dell’eurozona, sia pure in un modo discontinuo e quantitativamente limitato -, si pone intanto un riferimento normativamente ineludibile.
Ma è la prima condizione, quella del merito del credito che diventa pregiudiziale de futuro: appare anzitutto rivolta all’Italia, che ha ormai un rating dei titoli bbb, al di sotto del quale gli acquisti diverrebbero non più consentiti.
La Germania sottolinea l’autonomia escludente di questa clausola: anche se uno Stato dell’eurozona fosse alle prese con la più persistente deflazione, (e quindi afflitto da un’elevata disoccupazione strutturale), il giudizio dei mercati sulla sua situazione macroeconomica, influenzato inevitabilmente dalla debole crescita derivante dalla sottoposizione alle regole fiscali, rigide e pro-cicliche, del patto di stabilità e crescita, diventerebbe preclusivo degli acquisti dei suoi titoli.
E posto che la Germania si attende, come vedremo, un accurato accertamento degli effetti economici e fiscali del PSPP da parte della BCE, in assenza del quale prenderebbe le distanze dal compartecipare ancora al programma con la sua banca centrale, la via dell’armonizzazione della disciplina del programma stesso mediante il futuro assessment, fa emergere la spinta ad un avvicinamento, se non proprio ad un’assimilazione, della disciplina stessa a quella che contrassegna ormai l’OMT e, più in generale, lo stesso ESM.
L’accesso al mercato, in funzione del merito del credito di uno Stato, un aspetto squisitamente fiscale e macroeconomico, diviene la discriminante invalicabile, a prescindere da ogni altra considerazione, anche per le misure di politica monetaria: non appena, in base a un sistema di valutazione della sostenibilità del debito, esistente o, meglio ancora, da introdurre, il merito di uno Stato fosse valutato negativamente, l’assistenza monetaria imperniata sull’acquisto dei titoli sarebbe sottratta alla BCE e devoluta a linee di finanziamento condizionale
Ed infatti, in questa prospettiva si può meglio spiegare la nuova formulazione dell’art.3 del trattato ESM riformato, che prevede appunto una valutazione della sostenibilità del debito pubblico dei paesi dell’eurozona come attività preparatoria e “conoscitiva” dell’ESM stesso, a prescindere dalla effettiva richiesta di assistenza finanziaria che possa essere avanzata da uno Stato.
Si affaccia però un’altra concreta soluzione: nella regolazione dell’assessment per l’ammissione (eligibility) al Pandemic Crisis Support, pubblicata il 7 maggio 2020, si parla di una valutazione generalizzata di sostenibilità del debito pubblico per tutti i paesi dell’eurozona. L’allegato 1 relativo, appunto, all’accertamento del rischio alla stabilità finanziaria, in pari data, tende a confermare tale valutazione.
Ma, per l’appunto, si tratta di condizioni e direttive che sono legate al rebus sic stantibus, cioè alla valutazione transeunti (e come tale in futuro revocabile) dell’attuale permanere di una situazione eccezionale di crisi economica; ciò vale, specialmente, nel determinare l’evoluzione, altrettanto mutevole nel tempo, delle eventuali “condizionalità” che si collegano all’assoggettamento dello Stato membro dell’eurozona al finanziamento dell’ESM.
La BCE, in questo quadro di drammatizzazione della presente congiuntura, parrebbe doversi preparare a diventare un co-attore del finanziamento ESM; finanziamento che non avrebbe senso pratico ove i programmi di acquisto proseguissero con la flessibilità di condizioni che sono attualmente dichiarate dalla BCE stessa; perché, infatti, ricorrere a un finanziamento con obbligo di restituzione (a breve-medio termine) della sorte capitale se il finanziamento fiscale fosse ottenibile a condizioni più vantaggiose dalla BCE mediante il PSPP o il PEPP?
La BCE, invero, non avrebbe motivo di vendere i titoli, perdurando la segnalata situazione di inflazione largamente sotto il target del 2%, né di smettere di reimpiegare alla scadenza dei titoli la liquidità rimborsatagli dagli Stati. E inoltre, gli interessi maturati in corso di detenzione sono in larga parte accreditati, cioè restituiti, agli Stati mediante le rispettive banche centrali acquirenti per conto della BCE.
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17 commenti:

  1. Caro Orizzonte48, nell'attesa di acquistare anche il prossimo libro, se può interessare:
    "Trovare i soldi per ripartire."
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    Un cordiale saluto,
    Thomas

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  2. Sembra che le elite tedesche ritengano giunto il momento di obbligare tutti i Paesi dell'Eurozona alla scelta definitiva del modello di sviluppo economico che intendono perseguire. Ognuno dovrà gioco forza agire di conseguenza.

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  3. Lei mi insegna che l'UE si fonda su politiche altamente competitive tra stati (art. 3 TUE), su divieto di acquisto diretto di titoli del debito da parte di BCE (art. 123 TFUE) e su concessione di assistenze finanziarie privilegiate agli stati (art. 124 TFUE).
    Il PSPP altera la competizione degli stati sul mercato finanziario ed elude il divieto di acquisto del debito pubblico sul mercato primario (la Corte tedesca ha infatti evidenziato che per la sua sistematicità e durata, gli acquisti sul secondario sono un mero artificio in quanto le istituzioni private che operano sul primario di fatto sono meri intermediari della BCE e agiscono nella certezza del riacquisto da parte della BCE). Inoltre, il PSPP è in palese violazione del divieto di misure che offrono agli stati un accesso privilegiato ai finanziamenti.
    I giudizi espressi dalla Corte poggiano sulla considerazione che le politiche "monetarie" durano ormai da 5 anni e hanno riguardato oltre due trilioni di euro, ma con effetti monetari pressoché nulli, ma con evidenti e sicuri effetti fiscali.
    Non ritiene che la sentenza tedesca, al netto delle giuste critiche che le possono essere mosse in un'ottica de jure condendo (di perseguimento di una effettiva solidarietà fiscale anche tramite politiche monetarie), non sia invece ben piantata a terra secondo un giudizio de jure condito?
    Infine, non ritiene comunque corretto il rilievo che la BCE è un'istituzione ademocratica e indipendente che, per tale ragione, non può sottrarre alle sedi europee "maggiormente" democratiche la titolarità delle politiche fiscali ed economiche?
    Grazie per l'eventuale risposta e per il suo contributo scientifico di grande profondità

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    1. Due punti che non sono ben focalizzati nel suo ragionamento;
      a) all'interno della moneta unica, per sua funzione, ed essendo dichiaratamente volta alla stabilità monetaria (cavallo di battaglia di Erhard e Einaudi, tra i principali ideatori della forma attuale di EMU), non dovrebbe affatto esserci una competizione tra Stati dell'EZ sul mercato finanziario. E' chiaro che ciò non deriva da un connotato naturale, cioè dall'applicabilità del principio "di mercato", relativo a un debito che afferisce a un'unica BC emittente: ciò deriva da una scelta istituzionale. Cioè,dal divieto di bail-out, che equivale alla mancata garanzia strutturale del debito emesso dai singoli Stati (anche accedendo al concetto antidemocratico e liberal-privatistico di moneta-merce, questo effetto non si dovrebbe verificare: tanto che lo stesso Einaudi, nel 1944, includeva nella disciplina qualcosa di simile all'OMT; certo, fatto salvo successivo recupero della liquidità mirata a rifornire uno Stato in condizione di "moneta scarsa");

      b) gli scarsi effetti sul raggiungimento del target inflattivo dell'azione BCE sono un dato di fatto; semmai derivano, in diritto, dall'approccio monetarista (come noto rinnegato persino dallo stesso Milton Friedman al termine della sua lunga esistenza). Questo effetto fattuale, però, non autorizza a integrare ab externo le regole (pacta sunt servanda). Le regole dell'EZ sono velleitarie (lo stesso Amato lo ammise in una nota lezione televisiva): l'inflazione non dipende dalla quantità di moneta Q0 emessa dalla banca centrale e i mitici "meccanismi di trasmissione" non funzionano come, in via puramente deduttiva, pensano i monetaristi.
      Ma questo significa che
      la Corte poteva, al più, denunciare questa inattitudine strutturale delle norme dell'EZ, che affidano il compito della stabilità dei prezzi alla BCE (fermo che se non gli stavano bene doveva rispettarle e, semmai, auspicarne la revisione: MA NELLA SENTENZA SI DICE ESATTAMENTE IL CONTRARIO, cioè non è pensabile alcun mutamento delle regole).

      Invece, i tedeschi, lungi dal criticare l'approccio monetarista, fingono di non conoscerne gli EFFETTI SCONTATI E PREVEDIBILI e, per di più, (in questo accomunati alla stessa CGUE), FINGONO DI NON SAPERE CHE, NELL'APPROCCIO MONETARISTA STESSO, LA POLITICA ECONOMICA SI ESAURISCE QUASI DEL TUTTO NELLA POLITICA MONETARIA (ne rimarrebbero fuori alcuni limitati interventi fiscali supply side, quali gli sgravi e i sussidi, purché estesi a tutta l'offerta e non settoriali).

      Comunque la si voglia mettere, la sentenza di Karlsruhe è errata in diritto e anche nel suo travalicare nel merito economico.

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  4. La sentenza mi pare un classico esempio di sosfisticato formalismo che dimostra quanto ormai il mondo giuridico sia lontano dalla realtà. In Germania, poi, tale fenomeno sta toccando vette inimmaginabili, se si pensa alla sentenza di Karlsruhe del 26 febbraio 2020 in materia di suicidio (https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.pdf?__blob=publicationFile&v=4). Quando una Corte Costituzionale si spinge ad affermare che a) “il diritto di disporre della propria vita…non si limita in particolare alle malattie gravi o incurabili o a determinate fasi della vita”; b) che il diritto alla morte autodeterminata (come diritto fondamentale) è espressione del “libero arbitrio” perché “radicato nella garanzia della dignità umana” ; c) e che la scelta autodeterminata di morire “non richiede ulteriori giustificazioni (e) DEVE ESSERE RISPETTATA DA PARTE DELLO STATO e della società…”, mi chiedo, caro Quarantotto, cosa possa mai importare a questi signori dei “risvolti occupazionali e quindi (dei) livelli di crescita e della coesione sociale”. Siamo al “diritto astratto” di cui parlava Hegel, un diritto piegato alle esigenze degli interessi di classe, fatto di tecnicismi e di ragionamenti sofistici.

    Peter Huber (giudice della Corte Cost. tedesca che era nel collegio che ha adottato sia la sentenza del 26.02.20 sia quella del 05.05.20) potrà pure continuare a stracciarsi le vesti, avendo sostenuto già nel dicembre 2019 che la BCE, andando oltre il proprio mandato, avrebbe violato le prerogative degli Stati e che nientemeno sarebbe “…in gioco la democrazia!... ”. Della sua democrazia farei però a meno (detto ciò, non ha comunque prezzo veder ribadito da Huber che “nonostante tutte le UTOPIE CHE CIRCONDANO IL TERMINE "COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO", l'Unione europea (UE) rimane un'associazione di Stati sovrani basata sul diritto internazionale pubblico”, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecblegalconferenceproceedings201912~9325c45957.en.pdf, 46 e 29. Fiumi di inchiostro su questa figura mitologica del “costituzionalismo multilivello” spazzati via in un batter d’occhio!). Ma veniamo alla sentenza del 5 maggio. (segue)

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  5. Per quanto detto poc’anzi ed in merito al controllo di costituzionalità in senso stretto, la tecnica utilizzata dalla Corte mi pare sia stata formalmente sempre la stessa: le competenze trasferite a livello comunitario le stabilisce lo stato membro (Germania, Kompetenz-kompetenz) e gli organi comunitari non possono andare oltre le competenze attribuite, quindi ultra vires. Se ciò avvenisse, verrebbe violata la sovranità dello stato ed il principio democratico, oltre che di identità nazionale. Pertanto, nel valutare se gli organi comunitari abbiano agito o meno ultra vires, bisogna far ricorso al principio di proporzionalità (per i non addetti: gli atti delle istituzioni dell’Unione sono idonei a garantire la realizzazione dei legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa in questione se non travalicano quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi medesimi).

    Ora, perché la Corte ha ritenuto che la BCE con il programma di acquisto in argomento abbia esorbitato dalle proprie competenze non superando il test di proporzionalità (con riflessa violazione della GG)? Perché, secondo Karlsruhe, la Corte di Giustizia non avrebbe valutato puntualmente le conseguenze indirette o “danni collaterali” che discendono dal punto di vista economico dallo strumento di politica monetaria adottato, valutazione ritenuta fondamentale per capire se si è agito ultra vires. E siccome la questione delle competenze è fondamentale, tale test di proporzionalità avrebbe dovuto essere (per Karlsruhe) particolarmente rigoroso.

    D’altronde (dice la corte tedesca) questo è stato sempre l’approccio metodologico utilizzato dalla CGUE in altri settori del diritto dell’UE; perché, quindi, non dovrebbe applicarsi anche alla BCE ed alla politica monetaria? La CGUE, non attuando un controllo rigoroso del principio di proporzionalità, nasconde le implicazioni di politica economica del programma PSPP (così par. 146): “Né la sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2018, né le precedenti decisioni nella causa Pringle (CGE, sentenza del 27 novembre 2012, C-370) mostrano perché qualcosa di diverso dovrebbe applicarsi alla delimitazione della politica monetaria ed economica in questione…Senza ulteriori spiegazioni di questo diverso approccio, l'interpretazione della Corte è metodologicamente incomprensibile” (paragrafo 153). Di conseguenza “La sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2018, nella misura in cui afferma la proporzionalità del PSPP, supera il mandato conferitole dall'articolo 19, paragrafo 1, clausola 2 TUE per le ragioni sopra esposte” (155). Se si rinuncia ad un test rigoroso di proporzionalità, si finisce per ampliare il potere discrezionale dell’organo; ma l’ampliamento di tale discrezionalità finisce per sostanziarsi in una “erosione continua” di responsabilità degli Stati membri: (segue)

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  6. …Nella misura descritta, la sentenza ..presenta il rischio di una continua erosione delle loro competenze nel settore della politica economica e fiscale - che non è più politicamente controllabile dagli Stati membri come padroni dei trattati - e un ulteriore indebolimento della legittimità democratica del potere pubblico esercitato dall'Eurosistema, che non è compatibile con la Legge fondamentale…Il mantenimento della base di competenze dell'Unione europea è pertanto fondamentale per garantire il principio democratico…L'ampio svuotamento del principio di proporzionalità e la RINUNCIA ASSOCIATA A UNA VALUTAZIONE GLOBALE hanno un peso significativo per il principio di democrazia e il principio di sovranità popolare” (paragrafi 157-158-160). La conseguenza era quindi inevitabile: la ricerca incondizionata dell’obiettivo di politica monetaria (inflazione vicina al 2%) “IGNORANDO LE IMPLICAZIONI DI POLITICA ECONOMICA DEL PROGRAMMA…ignora chiaramente il principio di proporzionalità dall'articolo 5, paragrafo 1, frase 2 e paragrafo 4 del TUE (bb). La violazione del principio di proporzionalità è strutturalmente significativa, pertanto le azioni della BCE devono essere qualificate come un atto ultra-vires” (par. 165).

    Tali implicazioni di politica economica (non valutate dalla CGUE) sono passate in rassegna in modo asettico dalla Corte tedesca nei paragrafi 170 (il più importante, ovvero il miglioramento delle condizioni di rifinanziamento degli Stati membri segnalato nel post), 172 (l'impatto del PSPP sul settore bancario), 173 (conseguenze di politica economica rilevanti del PSPP sul rischio di proprietà immobiliare e condivisione di bolle ed effetti economici e sociali su quasi tutti i cittadini), 174 (abbassamento del livello generale dei tassi di interesse che consentirebbe alle società che non sono più economicamente valide di per sé di rimanere sul mercato perché possono ottenere prestiti a basso costo).

    A questo punto Karlsruhe può dire “…Alla luce degli effetti significativi - PER NULLA PIENAMENTE ELENCATI - degli effetti della politica economica di PSPP, la BCE avrebbe dovuto confrontarli con i benefici previsti per il raggiungimento dell'obiettivo di politica monetaria che aveva definito e confrontarli con i criteri di proporzionalità. Per quanto si può vedere, una simile considerazione non è stata fatta…” (par. 176). E dire che con il rinvio pregiudiziale la Corte tedesca aveva segnalato dette "implicazioni" di politica economica connesse al programma PSPP (paragrafi. 115 ss.), ma la CGUE a quanto pare si è fatta cogliere impreparata, non ribattendo punto su punto (v. par. 71-100 della stringata sentenza 11 dicembre 2018). Come è potuto accadere? (segue)

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  7. La spiegazione giuridica per me è la seguente: la CGUE si è forse cullata troppo su un principio enunciato anche nel par. 73 della pronuncia 11.12.18, ovvero “…poiché il SEBC è chiamato, quando elabora e attua un programma di operazioni di open market quale quello previsto nella decisione 2015/774, a procedere a scelte di NATURA TECNICA E AD EFFETTUARE PREVISIONI E VALUTAZIONI COMPLESSE, occorre riconoscergli, in tale contesto, UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE”. Lars Larsen (guarda caso componente del collegio che ha adottato la sentenza del dicembre 2018) in una propria relazione dal titolo “Ponti legali su acque agitate? Standard di revisione della centrale europea. Decisioni bancarie da parte dei tribunali dell'ue” (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecblegalconferenceproceedings201912~9325c45957.en.pdf, 47 ss.), forse intuendo quanto sarebbe successo a maggio di quest’anno e tentando di gettare ponti, nel dicembre 2019 aveva spiegato in modo molto conciliante che il controllo giudiziario su organi comunitari (in questo caso, la BCE) doveva intendersi limitato e meno rigoroso in presenza di:

    …Circostanze fattuali particolarmente complesse. È il principale caso di limitazione della revisione dei tribunali dell'UE. Quando un ente è tenuto a formulare previsioni e valutazioni complesse, in particolare in materia economica o tecnica, in tale contesto deve essere generalmente concesso un ampio potere discrezionale;

    Scelte politiche. Secondo una giurisprudenza consolidata, un'istituzione dell'UE deve disporre di un ampio potere discrezionale in un settore che implica da parte sua scelte politiche, economiche e sociali. Questo fattore è generalmente combinato con la complessità della valutazione su cui poggiano queste scelte
    ”. Forse riteneva che, presentando il PSPP come misura tecnica complessa, si potesse salvare l’ampia discrezionalità della BCE. La Corte tedesca, evidentemente, con la scusa di salvaguardare la propria “democrazia” ed a colpi di formalismi esasperati, ha detto nein.

    Io ritengo che la Karlsruhe avrebbe deciso come ha fatto anche se la CGUE avesse motivato meglio e si fosse attenuta alle segnalate argomentazioni della pronuncia tedesca sul principio di proporzionalità, e ciò in vista di quella “German dominance” improcrastinabile di cui parla il post. Si sa, il diritto può essere piegato alla bisogna. Certo, però, che la CGUE gliel’ha proprio servita su un piatto d’argento

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  8. Io ci vedo un’enorme dose di ipocrisia e un bel po’ di prepotenza.

    Scrive il BVerfG: “The Court of Justice of the European Union exceeds its judicial mandate, as determined by the functions conferred upon it in Article 19(1) second sentence of the Treaty on European Union, where an interpretation of the Treaties is not comprehensible and must thus be considered arbitrary from an objective perspective.” nonché “The combination of the broad discretion afforded the institution in question together with the limited standard of review applied by the Court of Justice of the European Union clearly fails to give sufficient effect to the principle of conferral and paves the way for a continual erosion of Member State competences. 5. For safeguarding the principle of democracy, it is imperative that the bases for the division of competences in the European Union be respected. The finality of the European integration agenda (Integrationsprogramm ) must not undermine the principle of conferral, one of the fundamental principles of the European Union.

    *Oggi* i giudici di Karlsruhe scoprono che esiste il rischio di un’interpretazione arbitraria dei Trattati da parte della Corte di Giustizia e di un’erosione della competenze statali? Ma se sta scritto su tutti i manuali di diritto comunitario che la Corte è stata il principale “motore dell’integrazione” giuridica! Attraverso una “brillante ghirlanda” di argomentazioni che esordisce con la convincentissima affermazione che il Trattato di Roma assegna diritti soggettivi direttamente azionabili in quanto dà vita a un ordine giuridico di nuovo tipo in quanto assegna diritti soggettivi direttamente azionabili (Van Gend en Loos), e giunge fino al completamento della primauté in Simmenthal (1978), una pronuncia che spinse un giurista insospettabile di preconcetto antieuropeismo come Paolo Barile (Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana in Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani, Franco Angeli, Milano, 1978, pag. 61) a scrivere: “Dunque, secondo la Corte di giustizia, il « rango » delle norme comunitarie è in ogni caso superiore a quello delle norme anche costituzionali dei Paesi membri. Ciò viene ormai affermato in modo stringato e perentorio.
    Ma difetta di ogni dimostrazione, non avendo tale rango « per natura » le norme internazionali convenzionali o generali, né avendolo previsto in alcun modo i Trattati istitutivi delle Comunità sovranazionali.
    ”.

    Mannaggia, peccato per questo scivolone sul principio di proporzionalità, perché finora erano stati talmente prudenti e persuasivi!

    Prepotenza per quel che dicevi in un commento allo scorso post e qui. Se si sostiene una prospettiva dualista, gli atti dell’altro ordinamento, se non mi sbaglio, dovrebbero essere considerati meri fatti, di cui accertare la compatibilità col Grundgesetz; non spetta evidentemente ai giudici di Karlsruhe il potere di imporre agli altri membri della comunità la sua interpretazione dei Trattati. Altro che dualismo: come dicevi, monismo germanocentrico!

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    1. Esattamente: ma almeno lo facessero per bene (correttamente)!
      Qui vanno ultra vires per accusare la CGUE di...andare ultra vires; cioè censurano, in modo del tutto arbitrario, il "metodo" di sindacato della CGUE rispetto alla (pacifica) discrezionalità BCE (nell'ambito delle sue competenze di politica monetaria, pacificamente intra vires). Poi finiscono per sovrapporre la propria valutazione di merito a quella della BCE: in pratica accusano la CGUE di andare ultra vires perché limita il sindacato giurisdizionale sulla BCE rispettando la più classica "riserva di amministrazione" (o, nel caso, "politica").
      Siamo di fronte a una sentenza che sarebbe oltre il limite del ridicolo, in normali condizioni intellettive dell'interprete.

      Speriamo almeno che preannunci un DExit.
      In quel caso, avrà comunque il mio plauso incondizionato :-)

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  9. Concordo: la sentenza tedesca di giuridico ha ben poco e mi sembra, molto sommessamente, uno sconfinamento nel "merito amministrativo". La cosa che è balzata agli occhi durante la lettura è come i giudici tedeschi vadano ad interpretare loro le norme del TFUE, quando tale attività, in teoria, dovrebbe essere riservata alla CGUE.
    Però, una triplice riflessione mi pone questa sentenza: 1) gli stati sono i signori dei trattati; 2) gli atti "ultra vires"; 3) i controlimiti.
    In merito al punto 1), sono perfettamente d'accordo. Se è vero che gli stati sono padroni dei trattati, gli stati debbono comportarsi come tali e, pertanto, non accettare supinamente tutto quello che proviene dall'Europa. Occorre porre veti e paletti. In merito al punto 2). Forse è il caso di modificare (a titolo di anticorpi) l'art. 134 della Costituzione, prevedendo anche nel nostro ordinamento la possibilità di agire in via principale dinnanzi alla Corte Costituzionale contro gli atti sovranazionali che ledessero la Costituzione. In merito al punto 3). Molto probabilmente occorrerebbe fare più ricorso ai controlimiti e meno a principi sovranazionali che sono nati solo per tutelare "il mercato" e sono molto lontani dalla persona e dal lavoro, così come intesi nella nostra Costituzione.
    Simone Giardina

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  10. 🤣Molta curiosità infatti suscita se è come si intenda dare seguito a questa sentenza da parte tedesca e se veramente la bundesbank potrà decidere di ritirarsi dai programmi pspp

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  11. Nel 1968 il parlamento tedesco approvò una legge che derubricava i crimini di guerra equiparandoli all'omicidio semplice.
    In questo modo tutti gli ex nazisti delle Waffen SS nelle istituzioni politiche ed economiche sfuggirono ai processi perché per la legge tedesca l'omicidio semplice si prescrive dopo soli 20 anni.
    La legge fu scritta (come i trattati EU iniziali) con il contributo di criminali di guerra graziati o prescritti.
    L'attuale Germania è la Germania Ovest con i territori annessi ex DDR e per sua stessa rivendicazione lo stato successore della Germania del 1939.
    Non sono ipocriti, sono criminali.

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  12. Considerazioni strategiche a margine del crollo economico (1 di 3)

    Come scrissi tempo fa in un commento sul calcolo della potenza geopolitica,
    le elite anglosassoni considerano ancora attuale la trappola di Tucidide,
    cioè l'idea malsana che una potenza a lungo dominante e che deve fronteggiare
    una potenza emergente debba necessariamente entrare in guerra con quest'ultima.
    Proprio come ai tempi dello storico greco Tucidide, quando Atene cresceva e terrorizzava la rivale Sparta.

    Nel 2019 la Cina è diventata ufficialmente la maggior potenza produttiva del pianeta (probabilmente lo era già da dieci anni, mentre la Russia diventava la maggiore potenza militare) ed una elite dominante che crede nella ineluttabilità della trappola di Tucidide deve presumibilmente essersi già posta il problema di come prepararsi alla guerra.

    La FED e tutte le altre banche centrali svolgono in questo senso un ruolo cruciale ed osservando quello che fanno (o non fanno) si può tentare di decodificare in parte il disegno geostrategico dell'elite dominante.

    Come ha anche indirettamente rivelato l'astronauta Parmitano, gli indizi sulla pericolosità di un nuovo virus circolavano negli ambienti dell'intelligence almeno da Novembre 2019, per cui dal tipo di risposta di Cina ed USA è già possibile ricavare dei primi elementi di giudizio.

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  13. Considerazioni strategiche a margine del crollo economico (2 di 3)

    La risposta della Cina rivela che quando fu decisa la chiusura di Wuhan non si aveva ancora idea della contagiosità, dei vettori e delle coorti di popolazione più a rischio e che comunque poteva trattarsi di un attacco biologico (da parte di potenze estere) oppure di un incidente.

    I ricercatori cinesi identificarono rapidamente il genoma del virus (che comunicarono al mondo), capirono che il virus colpiva gli anziani con patologie pregresse, calcolarono approssimativamente la mortalità (minore di 0,1%) e stabilirono che il numero dei malati era stato abbondantemente sottostimato e che occorreva tracciare i contatti per contenere il contagio.

    Queste cose venivano comunicate ed erano note nel resto del mondo, quindi anche negli USA.

    A Gennaio/Febbraio 2020 però, pur sapendo tutto quello che c'era da sapere, negli USA non si ordina nessuna chiusura particolare.
    La chiusura viene invece ordinata improvvisamente nei pochi giorni in cui si passa dall'apprezzamento per gli sforzi cinesi alla ridicola richiesta di chiedere i danni per la chiusura. Qualcosa era evidentemente cambiato in maniera apparentemente epentina.
    Ma cosa?
    Una qualche decisione strategica fu presa in quei giorni.

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  14. Considerazioni strategiche a margine del crollo economico (3 di 3)

    Non serve essere un nobel per capire che la chiusura per qualche mese dell'attività economica conduce ad una economia completamente diversa da prima.

    Per intenderci ad una situazione tipo 1936, con alta disoccupazione, impoverimento diffuso e fame.

    Perché ritornare scientemente al 1936 ordinando la chiusura pur sapendo che i morti sarebbero stati meno di un milione in tutto il mondo?

    La risposta purtroppo è che al 1936 seguirà il 1939.

    Non è stato il virus a provocare le chiusure, il virus è stato solo il pretesto per provocare la transizione di stato dell'economia (ormai irreversibile) attraverso le chiusure.

    Se questa congettura è corretta assisteremo al travaso di risorse finanziarie dall'economia reale all'economia di guerra a mezzo banche centrali.

    Monetizzazione del debito e sostegno ai grandi gruppi industriali multinazionali non serviranno a rilanciare i consumi o il welfare ma ad arrivare preparati all'economia di guerra.

    Rivedremo la piena occupazione ma pagheremo un prezzo altissimo.

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