giovedì 19 giugno 2014

ERF AND TTIP AND ROCK'N ROLL

tafta

ERF AND TTIP AND ROCK'N ROLL...
Continua la musica del rilancio liberoscambista e della colonizzazione del debitore (mentre si persegue la deflazione per tagliarne occupazione e reddito).
Gli espertoni sanno sempre quale slogan addurre e le iperconvinzioni si ammantano di slogan pop e di domande inquisitorie TINA. Ma de che?
Siamo stanchi di gente che non sa fare i conti perchè crede nello spiazzamento e odia lo Stato senza avere un'idea, che sia una, di cosa dica la Costituzione.
Non lasciamo che a parlare siano sempre i soliti!
Qua ci vuole una RISCOSSA!

martedì 17 giugno 2014

ALCUNE PRECISAZIONI...INUTILI




Faremo alcune precisazioni...inutili.
Inutili perchè chi ci legge capirà benissimo che le cose stanno come verranno esposte - e anzi, si domanderà perchè mai ribadirle-, mentre chi non ci legge, non lo ha fatto finora e continuerà a non farlo, molto difficilmente apprenderà di questo post o sarà disposto a capire (apparendo piuttosto, in preda a iperconvinzioni preconcette che, come accade nella vita, molto difficilmente saranno scalfibili).
Mi riferisco all'idea di essere coinvolto nella fondazione di un partito.

Come sapranno gli attenti lettori, questa prospettiva non è mai stata proposta, lanciata o anche solo ventilata su questo blog.
D'altra parte, personalmente mi attengo alla regola di non poter essere iscritto ad alcun partito, per status confermato, in attuazione delle norme costituzionali sull'indipendenza della magistratura, dall'art.1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269). 
Tale norma configura, quale illecito disciplinare, sia il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni, o comunque compromettere l'immagine del magistrato, sia l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dello stesso a partiti politici.
Pensate dunque quanto potrebbe essermi congeniale addirittura la fondazione di un partito.

Se qualcuno insinuasse questo addebito nei miei confronti lo potrebbe fare solo per ignoranza di queste elementari regole, alle quali, in vita mia, mi sono sempre accuratamente attenuto, trovandole sostanzialmente condivisibili, senza alcuna difficoltà. 
Ma tale ignoranza sarebbe tale anche in fatto: cioè, anche per specifica mancanza di conoscenza sia di quanto viene detto su questo blog di analisi economica del diritto, sia della mia personale intima convinzione.
Diversi lettori mi hanno scritto,- in questa sede e anche privatamente-, lamentando la mancanza di un soggetto politico di riferimento che possa rappresentare le istanze della crescente fascia di popolazione che ritiene sempre più distruttiva e lesiva, del benessere e della democrazia italiani, la teoria del "vincolo esterno", raccolta nella formula della "costruzione europea". 
Ma la mia risposta - e sfido chiunque a trovare dei passaggi o commenti in cui abbia detto diversamente- è sempre quella che un'operazione culturale deve tendere alla informazione e alla diffusione di idee di democrazia e di verità, mentre poi i cittadini consapevoli saranno loro stessi a poter capire come e quando organizzarsi.
Ma ho anche sempre sostenuto che organizzarsi in qualunque modo politicamente operativo è una cosa estremamente difficile, se non, purtroppo, impossibile, in una società dominata da un sistema mediatico che è compattamente orientato, (nel suo complesso e persino in "crescendo"), a sostenere il PUO, cioè il partito unico dell'ordoliberismo.
Le risorse mediatiche e finanziarie che sarebbero necessarie per un'operazione del genere sono tali, nella realtà contemporanea, da trascendere ogni ragionevole possibilità di riuscita per i cittadini comuni, per quanto informati e motivati.

Non a caso, da molto ormai, parliamo di "end of democracy" nonchè di mancanza di "risorse culturali per uscire dalla crisi".

Chi, dunque, formula e diffonde l'insinuazione che mi si possa attribuire l'intenzione di fondare un partito lo fa perciò in modo infondato e, più ancora, velenoso e lesivo della mia reputazione.

lunedì 16 giugno 2014

LA SOCIETA' APERTA DI POPPER E I "GUARDIANI" LIBERISTI PER NIENTE PLATONICI E FRUGALI, MA MOLTO MEDIATICI

 
Tra le grandi utopie autoritarie, riemergenti nel corso della Storia, Popper individuò quella della Città Perfetta di Platone.
In essa, Popper, trovò proprio la radice delle varie forme di totalitarismo statale, incentrate sulla convinzione di aver trovato una verità assoluta e finale.

La cosa che può apparire singolare, alla luce delle vicende che si stanno verificando in €uropa - e che, in senso "derivato" e "mediatico", come vedremo, trovano il loro acme in Italia-, è che Platone fosse addirittura accusato di "comunismo", in base alle teorie da lui elaborate sulla conduzione politica della comunità sociale.
La "Res Publica" da lui concepita era, essenzialmente, (come evidenzia Galbraith nella sua "Storia dell'economia"; pagg.26-27), quella di una "entità" economica, cioè come insieme delle diverse occupazioni e professioni necessarie per la vita sociale (in queste includeva senza alcun problema la presenza degli schiavi, ma era un tratto comune a tutti gli uomini della sua "era").

La teoria platonica più censurata, però, era relativa a quella che noi chiameremo oggi "classe dirigente": alla vita civile dovevano infatti presiedere i "guardiani", guide perfette ed impeccabili che - ed è questo il punto che sconvolse, secoli più tardi, i borghesi saliti al potere nell'ubriacatura liberista di matrice teorico-filosofica anglosassone- dovevano condurre una vita di ascetica rinuncia.
A tali guardiani, ma solo ad essi, badate bene!, era preclusa la proprietà individuale ed ogni forma di arricchimento, potendo possedere solo ciò che fosse strettamente necessario per soddisfare i bisogni essenziali.
Ne "La Repubblica"(417 a-b, Laterza, pag 138), Platone giustifica così tale assetto: "Quando però s'acquisteranno personalmente la terra, case e monete, invece di essere guardiani, saranno amministratori e agricoltori; e diventeranno padroni odiosi anzichè alleati degli altri cittadini".
Insomma, alla base della piramide sociale era ammessa la libera iniziativa; ma il potere di vertice, almeno in una forma di equilibrio proposta come soluzione-verità definitiva, doveva appartenere a coloro che testimoniavano un'etica della ricchezza che apparve, ai liberisti difensori (e spesso protagonisti diretti) del capitalismo "classico" (ovverosia "sfrenato", secondo la definizione dello stesso Popper), una forma di comunismo (almeno come concezione della proprietà).

Inutile dire che i pensatori più attenti, trovando ridicola l'idea che un filosofo del V-IV secolo di fama universale, potesse finire, con buona probabilità, sotto l'occhio inquisitorio del Federal Bureau of Investigation ai tempi delle denunce del senatore McCarthy, evidenziarono ciò che, invece, era del tutto evidente (ma per i liberisti, l'esigenza di autodifesa, determinata dalla molto personale ed interessata esigenza di legittimazione delle loro possibilità di accumulo in danno della collettività, è automaticamente un velo che impedisce di scorgere anche la mera realtà logica di un testo).

Persino un conservatore come Alexander Gray (in "The Development of Economic Doctrine", Londra 1948), si preoccupò di precisare che La Repubblica di Platone, al più, predica il comunismo di una elite, non un modello sociale generale ed impositivo
Lungi dal sostenere la rivolta contro i "rapporti di produzione" e di classe, e dall'insinuare, anche solo lontanamente, l'eguaglianza sociale ed economica di tutti gli appartenenti alla "Città", la sua oligarchia, o meglio aristocrazia di "filosofi", frugale e virtuosa, serviva al contrario a conservare per sempre tali rapporti e ad incrementare la prosperità di coloro che erano dediti ai vari traffici e mestieri.

Se l'accusa di comunismo a Platone era e rimane una ridicola manifestazione di conflitto di interessi, di fronte al minimo accenno che potesse svilire la ricchezza come criterio gerarchico sociale, non di meno Popper, nel suo atteggiamento epistemologico teso ad evidenziare la "falsificabilità" di ogni conquista scientifica proposta come definitiva, criticò Platone proprio su questo piano; cioè, per la sua radicalità utopistica e instauratrice di una società perennemente "chiusa", e, quindi, non "aperta", quale egli predicava nell'ottica di un vero liberale.
Va detto che la società aperta era intesa da Popper come manifestazione non di una democrazia che decretasse la illimitata legittimazione della maggioranza, cioè del risultato elettorale, ma, al contrario, come di una sintesi di regole irrinunciabili che tenessero viva proprio la minoranza e la sua visione politica
La vera democrazia, dunque, si realizza solo nella società aperta, cioè orientata istituzionalmente alla compartecipazione e valorizzazione della minoranza, in modo da preparare la sempre possibile, e vivificatrice, alternanza di diverse concezioni della vita sociale.


Ora il bello (o meglio il "brutto") è che Popper fu apprezzato e portato sugli scudi solo finchè si temeva la minaccia comunista e venivano negate, come compromesso obtorto collo, le verità definitive della teoria neo-classica in economia; negate cioè, si riteneva, in nome del welfare e dell'applicazione delle teorie keynesiane di sostegno pubblico alla domanda aggregata.
Non appena i neo-classici, ridenominatisi in modi nuovi ma su teorie alquanto "visitate" nella loro breve ma ripetitiva tradizione, hanno potuto riaffermare la morsa d'acciaio del liberismo e reclamare la incontestabilità della pretesa scientificità "matematica" del loro modello economico (c.d. marshalliano), - basato sulla fede ipocrita nei "mercati" e sull'agire riequilibratore, del tutto immaginario della legge della domanda e dell'offerta, nonchè della legge di Say-, Popper è stato dimenticato.
Ma dimenticato totalmente, non potendo più servire neppure come monca citazione estrapolata, per controbattere uno strapotere "comunista" di cui, ormai, tutto si può dire fuorchè che sia proprio della maggioranza.
La portata tirannica della maggioranza, comunque ottenuta nella possibile manipolazione della pubblica opinione, è ormai un tema dimenticato. Ed in favore del supremo "bene" della governabilità...da parte di una maggioranza che tale non è, ma che della stessa vena tirannica, basata sullo sbandierato consenso elettorale, si vuole appropriare con ogni mezzo.

Mi ha colpito, allora la vicinanza di questo scritto, trovato in rete con quanto sostenuto in questo blog
Naturalmente esso è riferito alla singolare sorte di Popper e della sua "società aperta", ma in sostanza, anche questo blog si muove sulla stessa linea di resistenza alla tirannia. Sentite:
La società aperta teorizzata da Popper è antitetica rispetto a quella totalitaria: nel solco del liberalismo, il filosofo pensa a un modello nel quale l’individuo conti più dell’astratta somma delle parti su cui si fonda lo stato etico platonico o hegelo-marxista; nella società aperta il mondo ha il diritto di evolversi e le regole che lo governano si possono modificare come l’epidermide asseconda la crescita del corpo.
Le regole, secondo Popper, sono la garanzia della parità di condizioni e nel suo ultimo intervento pubblico – Cattiva maestra televisione – il filosofo prende parola sullo strumento principale della manipolazione del consenso e sui suoi pericoli. Se non c’è libero accesso ai media e se questi sono in mano a persone senza scrupoli e prive di senso di responsabilità in rapporto all’impiego di tali strumenti, la democrazia è in grave pericolo.
Strana sorte quella di Popper, avere difeso la democrazia contro i suoi nemici e poi aver visto i suoi cosiddetti ‘amici’ lottare quasi ovunque per appropriarsi dell’egemonia mediatica, svuotando, di fatto, la società della sua autentica, indispensabile apertura".

venerdì 13 giugno 2014

L'AZIONE RISARCITORIA DIRETTA PER INTERPRETAZIONE DELLE NORME ( se scomparisse la corruzione in effetti non ne parlerebbero più...)



 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1117_it.htm

Questo post nasce da un articolo che, tempo fa (il problema è infatti ricorrente, "stranamente", negli ultimi anni, e sempre in occasione di inchieste sulla corruzione), avrebbe dovuto essere pubblicato sul Fatto Quotidiano: mi fu risposto che era "troppo lungo"...
Ne feci una versione più breve, nel limite delle battute richiestemi, e mi fu risposto che "non interessava"...
Ve lo ripropongo in una versione aggiornata alle ultime vicissitudini parlamentari...
ADDENDUM: la questione ha degli effetti "sistemici" del tutto anomali, ma irresponsabilmente verrà portata avanti. E non certo nel vostro interesse. Al danno si aggiunge la beffa: se ne parlerà, politicamente e mediaticamente (si tratta del blocco sinergico ordoliberista) quel tanto che basta per distrarre l'attenzione dalle misure recessive che questa estate ci riserverà a "gogò".

1. Spiegare senza tecnicismi la questione dell'azione di responsabilità civile contro i magistrati, allargata alla interpretazione delle norme, non è semplice. 
Ed infatti, il dibattito politico e mediatico si esprime proprio su degli slogan semplificatori che oscurano la realtà.
Cominciamo col dire che il giudice non è un "professionista" - cioè non rende la prestazione professionale nell’ambito di un contratto d’opera-, ma un funzionario, indipendente dal governo per previsione costituzionale (artt.101 e 104 Cost.: e con ciò si implica “anche”, e specialmente,dalla maggioranza parlamentare del momento). 
Il giudice dunque è un funzionario pubblico, indipendente oltre che imparziale, che dirime una controversia tra due parti (due soggetti dell'ordinamento, persone fisiche o giuridiche), rappresentate, loro sì, da due professionisti, loro sì obbligati a cercare di "dare" un certo risultato favorevole alla  parte che li paga. 
Questo nella giustizia civile o amministrativa, dove sono rappresentati gli interessi economici più forti (magari contro uno più debole o condizionabile nella vita reale; es; piccolo comune o piccolo imprenditore contro una banca).
In quella penale, - l'unica su cui si arriva a discutere e che si ha di mira al momento di parlare di “riforme” della giustizia, (con miopia)-, c'è comunque una parte privata, l'accusato, sempre rappresentato da un professionista, ma può anche essere presente la parte civile, la vittima, anch'essa rappresentata da un professionista.
Per venire al caso del chirurgo, - spesso portato ad esempio come termine di paragone della responsabilità civile del giudice, sulla parallela suggestione della difficoltà della "operazione" che è chiamato a compiere-,  da quanto detto discende che il giudice, per definizione, agisce su un piano funzionale e di regole (di responsabilità) sostanzialmente diverse dal chirurgo (o dall’avvocato): i professionisti, infatti, sono scelti "fiduciariamente", in base alla stipula di un contratto, dalla parte interessata (cittadino-utente o anche un ente privato o pubblico) che, in cambio di un  corrispettivo, può esigere di avere un beneficio, una certa utilità, che si spera derivi dalla prestazione del professionista.
Il professionista, quindi, ha un’obbligazione contrattuale, dietro corrispettivo - spesso equivalente, per una singola causa, a diverse mensilità, se non annualità, dello stipendio complessivo di un giudice-, di agire correttamente e di utilizzare tutta la perizia e diligenza per arrivare al "risultato" sperato (ciò, quindi, anche in via “mediata”, cioè riferita all’impiego della “miglior” professionalità) nel contratto. 

2. Il giudice, per definizione, non deve garantire alcun risultato "nell'interesse" di una qualunque parte del processo; cioè deve essere imparziale e, se c'è il dubbio in proposito, specifiche regole processuali garantiscono questa imparzialità (con il suo obbligo di astensione o la facoltà di ricusazione della parte). 
Alla parte il giudice non può e non deve essere legato da un’obbligazione contrattuale.
Non “deve”, perchè è "obbligato verso la comunità intera" ("il popolo italiano" in nome del quale la sentenza è emanata), ad accertare come si applica correttamente la legge ai fatti presentati dai professionisti; questi ultimi presenteranno i fatti stessi, attenzione, in modo da favorire la parte che li paga, non certo la verità oggettiva.
Le regole processuali sull’onere della prova, e sostanziali sul “titolo”, cioè sugli elementi che costituiscono il diritto o l'interesse azionati, e sulla "misura" di tale diritto, in quanto riconosciuto da specifiche norme, consentono per implicito questa “strategia”.
Quindi, il giudice è più comparabile ad un chirurgo che non "opera" il paziente, dovendo piuttosto verificare come hanno operato (in relazione alle norme sostanziali e processuali) altri chirurghi (parti-difensori): ma sempre sulla base delle auto-rappresentazioni (dell'operazione ricostruttiva della propria situazione) compiute dalle parti mediante i rispettivi atti difensivi.
Inoltre, la “rappresentazione” (atto difensivo) normalmente rinvia, a sua volta, a un’operazione nella vita “reale” (chirurgica, economico-negoziale, esercizio di un pubblico potere) che coinvolge, nella stessa realtà, una valutazione del rispetto di regole professionali e tecniche proprie della prestazione “reale” richiesta. O anche solo una valutazione dell'accortezza e diligenza del comportamento della parte-cittadino: es; ho contratto un mutuo ma senza verificare di essere in grado di ripagarlo; ho tamponato un'auto senza tenere le distanze di sicurezza.

3. L'operazione cui è chiamato il giudice è dunque molto più complessa, pur muovendosi sul piano delle stesse regole applicative del diritto e delle varie scienze e tecnologie, di quella che svolge il professionista. Viene valutata la realtà (normativa) di un fatto della vita, ma solo nei limiti dell'intermediazione necessaria che farà un difensore nell'ambito del processo.
Ed è comunque un'operazione, per definizione, "a posteriori", la "autopsia" di un evento “negativo”, secondo il diritto, già verificatosi (il reato, la mancata guarigione, l’illegittimità e\o dannosità di un atto della p.a.).

Non si tratta, dunque, nel decidere una controversia, di garantire alle parti un'utilità (attesa in base ad un contratto dietro corrispettivo), come nel caso del professionista, ma vedere se questa utilità, nella presupposta vita reale, è stata tutelata o disattesa in relazione a fatti passati compiuti da altri cittadini o imprenditori o dalla pubblica amministrazione
Niente a che vedere con la responsabilità del professionista, perchè, sempre per definizione, filtrato dai due (ulteriori) professionisti-parti che selezionano i fatti (nel processo penale, peraltro, il p.m., parte che mantiene una ineliminabile natura pubblica, non dovrebbe "selezionarli" ma accusare in base all'oggettivo riscontro delle prove di colpevolezza e per questo è importante garantirne l'indipendenza, per evitare che sia "parte nell'interesse specifico di qualcuno", magari il governo).

4. Ora, date queste differenze (qui solo sintetizzate, ed altre sussistono ma ci vorrebbe un libro), nessuno Stato appartenente alle “nazioni civili” consente illimitatamente (o comunque in modo consistente) né alla parte, né allo Stato-apparato in via di ”regresso” (ove esso stesso sia stato condannato in prima battuta per responsabilità civile derivante dall’attività giurisdizionale),  di rivalersi a titolo personale sul giudice per il mancato risultato (utilità della vita-prestazione contrattuale, o assoluzione) che comunque, in base a un contratto, o altro fatto che fa sorgere nella realtà un qualche tipo di obbligazione a carico di altri, il privato ritiene essergli dovuto. E per ottenere il quale, poi, un altro professionista (l'avvocato che si è scelto e che dovrebbe aver pagato) gli ha fatto la promessa contrattuale di perseguirlo con diligenza.
Nelle controversie giurisdizionali amministrative, poi, le violazioni diobblighi professionali” coinvolte si manifestano in una duplice fase temporale (sostanziale e processuale): il dirigente-funzionario amministratore che, in assunto del ricorrente, ha sbagliato ad applicare le norme e a valutare i fatti condensati in un provvedimento, e l'avvocato dell’interessato-danneggiato che deve dimostrare ciò davanti al giudice.
Consentire di “concentrare" la responsabilità, derivante da violazione “grave” verificatasi nell’interpretazione delle norme, sulla persona fisica (o sulle persone componenti il collegio giudicante) che esercita la funzione (sovrana) di dirimere le controversie,- funzione che lo Stato, per Costituzione, DEVE garantire per consentire la civile convivenza nel rispetto delle regole che esso stesso detta-, significa rimettere in contestazione all'infinito il "merito" della causa, penale o civile, ma soprattutto amministrativa. 
Questo, com'è intuibile, nel senso che la parte che perde, sarà da ciò indotta con frequenza - tanto maggiore quanto più forte è l'interesse economico sottostante-, e SE HA LE RISORSE ECONOMICHE PER FARLO, a contestare l'esito del giudizio a lei sfavorevole in forma di attacco all’agire personale al giudice.
Segnaliamo che non solo questa tendenza è incentivata dalla presenza di questa possibilità di "attacco diretto" - non a caso non previsto in nessuna parte del mondo civile- ma sarà resa più consistente dalla stessa tendenza di un difensore a: 1) sviare dalla propria condotta ogni responsabilità per l'andamento sfavorevole del processo; 2) lucrare, specie laddove la posta economica in gioco sia ragguardevole, su un'ulteriore serie di laute parcelle.

E tale attacco sarà inoltre agevolato in modo decisivo se il parametro della “colpa”, o comunque il presupposto della responsabilità da danno, sia radicato nella interpretazione delle leggi, cioè nell’operazione che, rapportata al caso concreto, cioè ai “fatti storici” della singola controversia, è per definizione la più opinabile.  
Ed infatti, va rammentato, l’interpretazione delle norme nel caso concreto, cioè la decisione del giudice, è “ontologicamente” opinabile perché se il significato della norma, rapportata a quei fatti, fosse chiaro, non ci sarebbe stata controversia (o logicamente dovrebbe essere così).

5. Non solo, ma per evidenti ragioni di concatenazione causale nel far valere il danno, (quali configurate dal regime generale del codice civile sulla responsabilità civile), e secondo quanto afferma la sentenza della corte UE cui si richiama la politica italiana- che peraltro non parla di responsabilità diretta personale dei giudici, ma di quella dello Stato che organizza la funzione giurisdizionale- la responsabilità derivante da un’interpretazione “allegata” come manifesta e grave violazione della norma applicata, sarà prospettabile essenzialmente verso i giudici di ultima istanza.

In tal modo, il disegno attualmente perseguito, avrà l'effetto di poter maggiormente condizionare tutta la magistratura
a) i giudici di vertice, che saranno i principali destinatari dell'attaccabilità mediante azione di responsabilità per grave errore interpretativo di diritto, (cui si affianca la rivalsa obbligatoria dello Stato), diverranno “più intimoribili” dalle parti più dotate di risorse economiche;
b) i giudici di merito, a loro volta, dovranno sempre più adeguarsi ai primi, altrimenti sarà prospettabile, in caso di mancata impugnazione, una loro facile responsabilità per violazione dello standard interpretativo sancito dai giudici di vertice, a loro volta sotto potenziale “attacco” continuo delle parti più ricche o "potenti", e quindi decisivamente "dissuasi" dal contrastare gli interessi di queste parti. Che, di fatto, sono le stesse che godono della visibilità e dell'appoggio dei media che porgono come "notizia" quelle che, invece, sono rudimentali semplificazioni dei fatti di causa, aizzando un'opinione pubblica deliberatamente disorientata.

6. Questo sistema di responsabilità diretta per "interpretazione delle norme", con suggestione manipolatoria (o anche per semplice incultura) viene proposto dalla "politica" come argine allo "strapotere" dei pubblici ministeri, che  sarebbero invece marginalmente coinvolti: questo perché per configurare la responsabilità occorre attendere l'esito dei vari gradi di giudizio).

Se invece, come nella sostanza avverrebbe, tale sistema di "attacco diretto" viene trasposto al sistema della giustizia amministrativa, cioè al sindacato sugli atti dei vari poteri amministrativi, governativi, regionali, locali o di autorità indipendenti (da Bankitalia alla Consob), e quindi al tipo di processo che coinvolge le più delicate decisioni del Potere amministrativo ed i maggiori interessi economici, quanto finora detto ora comporta che:
- il momento decisionale che farà maturare il nuovo regime di responsabilità è quello della sentenza definitiva di merito della controversia, concentrandosi la responsabilità proprio sui giudici che “decidono” di più (!), producendo più sentenze e rendendo giustizia più celere (profilo della base “statistica” di rischio rapportato all’interpretazione delle norme);
- il giudice “colpito” maggiormente da tale criterio estensivo dei parametri radicativi della responsabilità, sarà dunque il giudice amministrativo, il cui compito consiste inevitabilmente nel rivedere-correggere un'interpretazione delle norme, già fissata, nel provvedimento impugnato, da un organo-operatore pubblico obbligato autonomamente a farlo in modo corretto e imparziale;
- il giudice su cui si concentrerà tale responsabilità (a ben vedere “trascinata” da quella originaria dell’amministratore il cui atto dà origine alla controversia) sarà essenzialmente il Consiglio di Stato, poiché le regole della responsabilità civile- nonché le stesse affermazioni della Corte europea- ad esso fanno inevitabilmente riferimento. 

7. Va infatti considerato che, in base all’art.1227, comma 2, c.c., la parte non potrà esigere il risarcimento del danno che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, e quindi evitabile proponendo le impugnazioni ordinarie di fronte alla sentenza sfavorevole del giudice amministrativo di primo grado;
Non solo, ma l’azione di responsabilità conseguente sarà portata di fronte al giudice ordinario e. trattandosi di un “titolo” risarcitorio legato all’interpretazione normativa, e dato l’oggetto del giudizio amministrativo sopra indicato, tale giudice sarà indotto INEVITABILMENTE a ripetere le stesse operazioni di accertamento della corretta applicazione del diritto in cui era consistita la sentenza considerata “dannosa”;
- ciò implica che ad ogni sentenza del Consiglio di Stato, essendo in pratica tutte rappresentative di complesse (e per loro essenza opinabili) interpretazioni di norme (a loro volta, nel settore specifico del diritto pubblico, di crescente se non irriducibile complessità), tenderà a corrispondere una ripetizione del giudizio di merito (in tre gradi) di fronte al giudice ordinario, proprio con le esatte operazioni “cognitive”, cioè il “merito” della causa,  da cui il riparto di giurisdizione sancito dalla Costituzione (art.111 ultimo comma) lo escluderebbe.
 
Tale profilo, in sé, rende evidente come la mancata considerazione della peculiarità “ontologica”, del tipo di tutela giurisdizionale-amministrativa, quale prefigurata in Costituzione (art103), propria del giudizio amministrativo, ponga la norma ora in discussione in aperto contrasto col principio di ragionevolezza e di pari trattamento di situazioni differenziate (art.3 Cost.);
Dunque, allargando all’interpretazione delle norme la responsabilità per di più "diretta", - in un settore ove complessità e opinabilità sono intrinseche, e ove quindi l’astratta prospettazione di “evidente gravità” dell’errore di diritto è teoricamente sempre possibile-, si finisce per “incentivare” tale DUPLICAZIONE e PROLIFERAZIONE dei giudizi, in misura proporzionale alla consistenza dell’interesse economico coinvolto (e il Consiglio di Stato è il giudice della “maggior” dimensione degli interessi economico-imprenditoriali nel panorama della giustizia italiana);

8. Va aggiunto, che - se veramente si volesse rimediare a palesi ingiustizie derivanti dalla interpretazione delle norme- risulterebbe più razionale e adeguato alla vastità del carico giurisdizionale che oggi i giudici sono chiamati a decidere, (considerando l'attività interpretativa-valutativa nella sua crescente complessità), un sistema di assicurazione realizzato dalla mano pubblica mediante una proporzionata contribuzione a carico degli stessi magistrati. 
Ciò eviterebbe che forze politiche ed economiche "preponderanti", se non, come accade in una società sempre più "liberista", alleate tra loro - si pensi a quanti esponenti di gruppi economici appoggiano apertamente le leadership di governo o fanno direttamente parte del governo- possano influenzarne l’imparzialità delle decisioni contando sullo “spettro” di fondo dell’azione di rivalsa obbligatoria da parte dello Stato.

9. Inoltre, va anche sottolineato che il sistema proposto attualmente finisce per delimitare gravemente se non addirittura “sopprimere” la responsabilità dei “funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici” per gli “atti compiuti in violazione dei diritti” (art.28 Cost.), dato che, tranne casi di violazione di leggi penali, la parte privata “dovrà” sempre impugnare l’atto lesivo (o farne accertare l’illegittimità) per non vedersi negato il risarcimento in base al citato art.1227 c.c.
In pratica, sul piano della effettività, la gran parte della responsabilità colposa per atti della pubblica amministrazione, violativi dei diritti, sempre essenzialmente determinata da errata interpretazione delle norme, viene spostata sul Consiglio di Stato, annullandosi l’operatività del principio di civiltà insito nell’art.28 Cost., “giurisdizionalizzando” tale responsabilità e deresponsabilizzando la pubblica amministrazione.

10. Ma c'è un ulteriore aspetto da considerare (che certo, in questi tempi di scomparsa della cultura costituzionale, non mi aspetto presi in considerazione).
L’annoso dilemma relativo all'introduzione di efficaci meccanismi di responsabilità del magistrato - compatibili però con i principi dell’indipendenza del giudice e della separazione delle giurisdizioni - non può essere risolto con uno sbrigativo intervento del legislatore ordinario, che è costretto dal divieto costituzionale di istituzione di nuovi giudici speciali (art.102, comma 2, Cost.) ad attribuire il delicato compito di applicare le nuove disposizioni al giudice ordinario.
Ciò porta infatti al conseguente paradosso che un giudice non specializzato (quello ordinario appunto), ad es., nel diritto amministrativo, a sua volta ormai suddivisibile in numerosi sottosettori speciali,  sarebbe chiamato a controllare l’interpretazione operata dal giudice specializzato, per giunta sotto il delicatissimo profilo di una sua possibile responsabilità civile, il che finirebbe per creare una sostanziale sottoposizione del secondo al primo, privando di senso la stessa sopravvivenza di plessi giurisdizionali separati quale disegnata dalla Costituzione.
Pensate se un cardiochirurgo dovesse essere sottoposto al giudizio di un ortopedico o di un medico di base, selezionato con criteri e esperienza  professionale del tutto diverse. 

11. La problematica, se proprio si ritenga che in Italia questa sia una priorità reale e non fittiziamente alimentata, pare allora poter essere meglio affrontata solo nell’ambito di una riforma costituzionale, che, abilitata a prevedere, più razionalmente (oltre al suggerito sistema di assicurazione pubblica) ad esempio, l’istituzione di un nuovo organismo giurisdizionale, composto da magistrati provenienti da tutte le giurisdizioni, cui affidare il nuovo giudizio di responsabilità dei magistrati, nella stessa prospettiva che caratterizza recenti progetti di riforma costituzionale per l’istituzione di un organo giurisdizionale unico in materia di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati di tutti i plessi, come pure in materia di definizione dei rispettivi limiti reciproci della giurisdizione.
Solo in questo modo, infatti, è ipotizzabile armonizzare il principio di responsabilità con i canoni costituzionali e razionali della separazione delle giurisdizioni e del giusto processo, attribuendo ad un organo in grado di “mettere assieme tutte le professionalità giurisdizionali” una funzione che, seppure indirettamente, sarebbe di altissimo profilo nomofilattico.
E questo senza dimenticare che non solo la giurisprudenza in materia della Corte UE non predica l'azione di responsabilità diretta, ma che ciò viene addirittura considerato oggettivamente contrario ai principi minimi dell'indipendenza (che esclude ogni potenziale di ritorsione personale sui giudici) proprio all'organismo Europeo a ciò deputato, che ha delineato tale esclusione nell'ambito dello status "europeo" di garanzia del potere giurisdizionale.
E tale risoluzione è stata rishiamata dallo stesso Capo dello Stato intervenuto in occasione dell'ultima "pensata" del Parlamento che tanto sta agitando le forze politiche.

mercoledì 11 giugno 2014

VIAREGGIO 28 E 29 GIUGNO 2014. ITINERARI DI UN NUOVO POTERE COSTITUENTE...

 (foto Andrea Zani)

Questo è il programma di un fine settimana differente dagli altri. 
Il 28 giugno è un sabato "italiano", ma non uno "qualunque", uno sotto l'ombra inquietante di un paradigma Grecia che incombe su di noi. E che non deve essere un destino ineluttabile.
Il 29 giugno sarà una domenica "non bestiale", ma assolutamente umanitarista e democratica: potrete ascoltare la testimonianza di coloro che ritengono che non si possa tacere di fronte agli "odiatori dell'umanità" e che riflettono ad alta voce, con voi, su come la forza legalitaria della nostra Costituzione possa ancora tirarci fuori dalla crisi passata, presente e futura con cui l'€uropa ordoliberista ci vuole asservire.
Non posso che dirvi di venire e vivere questo momento.
Partecipare ORA è un atto di presa di coscienza attiva.
Per iniziare a ricostruire insieme una "riscossa" della democrazia italiana.

Grecia: Il più grande successo dell'Euro
sabato 28 giugno alle ore 17 (se 2 visioni: 16,30 e 18)
a Viareggio
Sala Viareggio del Centro Congressi Principe di Piemonte

Qui:
http://www.viareggiocongress.it/
mappa:
https://www.google.com/maps/place/Centro+Congressi+Principe+di+Piemonte/@43.881415,10.234666,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12d5a194ee8a6d51:0x3fae76c28d9cfeea?hl=it-IT

La sala contiene 120 posti. Nel caso superassimo le adesioni, si potranno organizzare due proiezioni lo stesso pomeriggio. Si richiede un contributo di 5 euro per l'affitto della sala.

Dopo la proiezione chi vuole potrà CENARE al  Bagno Maber. A 2 passi a Sud, ovvero a sinistra guardando il mare, dal Centro Congressi, tra il Bagno Guido e il Bagno Elisabetta, di fronte all'Hotel San Francisco. Prezzi speciali per la spiaggia riservati ai Dalmata e ai partecipanti alle iniziative, basta dire che siete dei "nostri", se volete prenotare, qui tutte le indicazioni:

http://www.balneariviareggio.com/stabilimenti/descrizione.asp?stabilimento_id=42



La grigliata avrà i seguenti costi:

20 € gli adulti (antipasti, pesce - icché c'è, c'è - alla griglia, verdure, dessert, acqua e vino); 
10 € i bambini (lasagne - fatte in casa-, pizza, bibita)
Il servizio sarà amorevole e informale.

Chi è interessato è pregato di mandare la sua adesione per la proiezione e/o per la cena SPECIFICANDO IL NUMERO DEGLI ADULTI E DEI BAMBINI a questi indirizzi:




con una certa tempestività (MEGLIO ENTRO IL 20 GIUGNO). Non c'è moltissimo tempo per organizzare.

La cena, è riservata ai primi 70 che si prenoteranno :-)



In aggiunta a ciò il giorno

domenica 29 giugno
ore 10-14
Sala Puccini - Centro Congressi Principe di Piemonte
CONFERENZA
La traiettoria culturale per uscire dalla crisi:
Costituzione economica e democrazia


Relatori: 


  • Luciano Barra Caracciolo, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
  • Cesare Pozzi, Docente di Economia dell'Impresa presso la Luiss “Guido Carli” di Roma
  • Vladimiro Giacché - Dirigente nel settore finanziario, autore di Anschluss - l'annessione (in attesa di conferma)
  • Paolo Maddalena, Presidente Emerito della Corte Costituzionale (in attesa di conferma)
  • Antonio Maria Rinaldi docente di Finanza Aziendale presso l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e di Corporate & Investment Banking e Mercati Finanziari & Commercio Internazionale presso la Link Campus University di Roma
I parcheggi in zona sono tutti a pagamento, ma a Nord del Principe di Piemonte, nella zona interna a Nord del Viale Marco Polo e lungo la pineta sempre a Nord del Viale Marco Polo ce ne sono di gratuiti.
In tempi brevi sapremo indicarvi le possibilità di pernottamento: hotel, campeggi, organizzazione per famiglie, eccetera.

martedì 10 giugno 2014

LA COSTITUZIONE DEL 1948 NON SI TOCCA

Viva La Vida by Coldplay (Song)

Come chi segue questo blog sa benissimo, la mia analisi parte dalla Costituzione, per illustrare come il suo modello sia il frutto di 150 anni di lotte sociali e di problematiche che vennero affrontate in un modo che teneva già conto di tutto quanto, nella sua attuale riproposizione ordoliberista, si riaffaccia con una implacabile"ovvietà" sul palcoscenico della Storia umana.
Potrei citare ulteriori post in cui ipotizzo alcune "esplicitazioni" di fondamentali principi costituzionali che, semmai, consentano di rendere inequivocabile che a quella scelta, operata in un (raro) momento felice al termine di una tragedia, dovremmo saldamente attenerci
Per evitare "che tutto questo si ripeta".
Vi faccio qui un esempio di come il pericolo di dare per scontato che occorra "fare le indispensabili riforme", propinando al corpo sociale stremato dosi ulteriori della stessa medicina avvelenatrice ordoliberista (o semplicemente spaghetti-liberista), sia sempre presente.
Anzi, radicatissimo e diffuso.

Ci dovremo parare le spalle sia dalle offensive dei diritti cosmetici che dalle pulsioni anti-Stato democratico che attaccano a forbice la sovranità costituzionale
Questa battaglia è già in sè impervia: simultaneamente dovremo prepararci al collasso dell'euro e al tentativo di rilancio dell'internazionalismo liberoscambista che verrà fortissimamente tentato in preparazione di questo collasso.

Il materiale e le analisi di queste problematiche sono la ragion d'essere di questo blog.
Ma se non rafforzeremo la coscienza del vincolo democratico che ci lega dal Potere Costituente fino alla recuperata sovranità popolare, non saremo in grado di sopravvivere come popolo indipendente all'attacco finale che comunque verrà sferrato.
In questo credo e in questo si può dare un contributo.
La Costituzione del 1948 non si tocca: la si rafforza!
Ogni ulteriore cedimento è una capitolazione; e non ci sarà modo di riprendersi. Per generazioni.
Questa è la posta in gioco per chi vuole rendersi conto.