sabato 19 settembre 2015

L'ISEE E IL FUTURO. DEGLI ITALIANI

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Riceviamo e pubblichiamo questo post di A.P., che ci mostra una tendenza senza dubbio paradossale.
Insomma, per ottenere le "prestazioni sociali agevolate", a carico del bilancio dello Stato, bisogna essere in una condizione socio-economica che giustifichi questa erogazione. Gli abusi sono ovviamente una cosa deprecabile: se agevolo studenti universitari la cui famiglia dissimula il suo effettivo benessere, avrò certamente ridotto la possibilità di estendere tale agevolazione a chi sia in stato di effettivo bisogno.
Ma c'è sempre il "modus in rebus": la prestazione diventa una vera e propria corsa ad ostacoli, per il richiedente (provate anche solo ad ottenere un PIN dall'INPS, specie se siete anziani...): la radiografia della situazione patrimoniale e reddituale cui si è sottoposti si allarga a considerare la consistenza media annuale dei conti correnti e si invoca l'adeguamento dei valori catastali immobiliari. E "todos caballeros", ricchi possidenti, coming soon!

La logica è limitare le prestazioni ponendo l'asticella a un livello sempre più irraggiungibile. 
E questo, finchè non esisteranno più, o quasi, potenziali aventi diritto. 
L'esistenza stessa di "nuclei" familiari di originaria cittadinanza italiana è un fenomeno in sparizione; le prestazioni sanitarie che, "a monte", dovrebbero tenere in vita i cittadini -prima che diventino anziani bisognosi-  si riducono; le strutture ospedaliere sul territorio si riducono; le università, specialmente al sud, si ridurranno inesorabilmente; ma la stessa prospettiva di permanere al sud, nella terra natìa, di nuove generazioni sempre meno numerose, è destinata a sparire.
Mentre la corsa ad ostacoli per prestazioni sociali agevolate diviene sempre più strenua, il problema, entro pochi anni, si risolverà da solo: la vita media si accorcerà, le famiglie (italiane) diverranno un fenomeno del passato; individui disgregati e precarizzati, al limite sussidiati dal reddito di cittadinanza, vagheranno tra territori desertificati (nel sud d'Italia) e "città globali" in cui trovare un lavoro sul mercato "dualistico", negli interstizi del mondo lucente delle elite finanziarizzate; laddove l'ultimo dei loro pensieri sarà di avere (avuto) un futuro e di poter a lungo sopravvivere senza potersi permettere un'assicurazione sanitaria, un mutuo e un senso dignitoso dell'esistenza.
Ma, come ci insegna von Hayek, sarà un logico e naturale processo selettivo.

I. La modifica della normativa riguardante la compilazione e la presentazione dell’ISEE coinvolge  tutti coloro che richiedono “prestazioni sociali agevolate”: di natura socio-sanitaria rivolte a minori e maggiorenni e per il diritto allo studio universitario.
Tutto ciò che segue è ripreso dai riferimenti citati appresso (cherry picking tuttavia):
servizi.inps.it/servizi/isee/
Norme Integrate DPCM 7 Maggio 1999, 4 Aprile 2001
Norme Integrate Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130
Circolare INPS n. 153 del 31 luglio 2001
Legge 4 novembre 2010, n. 183 art. 34
Circolare INPS n. 2 del 12 gennaio 2011
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159
Circolare INPS  n. 171 del 18 dicembre 2014
Le citazioni riportate alla lettera sono in corsivo, l’eventuale commento no.
II. Circolare INPS numero 153 del 31-7-2001
... Il sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito è stato introdotto, in via sperimentale, dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998. Tale decreto ha previsto, all’art.2, che la valutazione della situazione economica del richiedente (ISE) sia determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei redditi, combinata con l’indicatore della situazione patrimoniale. L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene invece definito come rapporto tra l’ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza. ...
... Pertanto, allo stato attuale della normativa, ... ... ... il reddito è definito dal reddito complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un’abitazione in locazione; il patrimonio è definito dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con l’applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in un’abitazione di proprietà: esso va sommato al reddito per il venti per cento del suo valore; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali l’assenza del coniuge, la presenza di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc. ...
Insieme alle definizioni vengono introdotte alcune chicche a futura memoria (la Stato come azienda ... era il 2001):
... Entro la stessa data è previsto che l’INPS renda operativo il sistema informativo per la gestione del nuovo prodotto ....
Nella circolare si lasciano gradi di libertà agli enti erogatori:
... la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri ed un diverso nucleo familiare ai fini dell’erogazione delle prestazioni sociali agevolate; ...ponendo in capo agli stessi il controllo di veridicità dei dati forniti dal cittadino con la “Dichiarazione sostitutiva unica” che risulta, in definitiva, una vera e propria autocertificazione:
 ... la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all’Ente erogatore ... ... ...  consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza . ..finalizzata alla richiesta di:
...  prestazioni o servizi sociali o assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati a determinate situazioni economiche. ...

Circolare INPS numero 2 del 12-01-2011
... La legge n. 183/10, fermo restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e INPS), introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione ... ... ... Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN”. ...
Si intensificano i controlli (signora mia, di questi furbetti nun se ne può più):
... 2) Controlli sui dati autocertificati
2.1) Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)
Il comma 5 dell’art. 4 attribuisce all’Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU. ...
... 2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)
Se, a seguito del controllo automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati....
Ovviamente l’ultimo capoverso sarà piaciuto moltissimo ai responsabili degli enti erogatori che potranno finalmente dare qualcosa da fare ai dipendenti pubblici improduttivi. Per non dire della gioia delle Fiamme gialle finalmente impegnate nell’opera meritoria di stanare quei cattivoni degli evasori fiscali che affossano la nostra bella Italia:
...2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)...
... Per assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11). ...
... 3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale
Il comma 1 dell’art. 4 bis fa salva la possibilità che l’Istituto, per l’alimentazione del Sistema informativo ISE/ISEE, possa stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale. ...
udite udite: gratis et amore dei. Per qualche motivo, l’attività pro bono (!) fa aggio sull’aziendalismo
... 4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE
Con la modifica di cui all’art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall’art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01. ...
 
III. Schematizzando la lista riportata nell’art. 3 del DPCM n. 221/99 si ottengono le seguenti voci:
"Art. 3 – Criteri di valutazione della situazione reddituale.
1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
c) i proventi derivanti da attività agricole
d) il reddito figurativo delle attività finanziarie
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
a) depositi e conti correnti bancari e postali
b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati
e) partecipazioni azionane in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni insocietà non azionarie
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa
g) altri strumenti e rapporti finanziari ... nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di  capitalizzazione
h) imprese individuali
...
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio  mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

"Art. 4 - Criteri di valutazione della situazione patrimoniale
 1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6. indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
 b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4."

Gli enti erogatori possono ...
"3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà."
Le franchigie sono state più volte bersagliate di critiche in quanto favorevoli ai possessori di abitazione rispetto agli affittuari.
"4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0.20".
che costituisce ulteriore discrezionalità in capo all’ente erogatore.

IV. Nel  DPCM  4 aprile 2001, n. 242 vengono indicati adeguamenti vari tra i quali un incremento della detrazione per affitto, la diminuzione delle franchigie, e viene modificato l’articolo 4 sostituito dal seguente:
“Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale
1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, dipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. ... ... ...(dettagli di attribuzione)
b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.”.

V. E con ciò si pone termine alla discrezionalità (siamo ad inizio 2001).
Ma ora basta menare il can per l’aia. 
Veniamo al clou della narrazione (si fa per dire ..). Signore e signori, forse per l’ultima volta su queste scene, la casa di proprietà (di grandissima parte) degli  italiani. 
E se non dovesse bastare il combinato disposto delle progressive modifiche alla normativa ISEE, le esortazioni di Landini, ripetute negli studi la7 per la gioia della augusta sopravvissuta (alle vacanze) Dietlinde e per quella di noi tutti, alla riforma (rintocchi a morto in vicinanza) del catasto metteranno il carico da undici: grazie compagno Landini.

VI. Mi sembra necessaria una nota introduttiva, che rispecchia esclusivamente il mio sentire in proposito, sulla questione nauseabonda dei furbetti che traggono indebiti vantaggi dalla normativa
C’è un che di complottismo in tale modo di pensare. 
Ma, in fin dei conti si ricade sempre lì: i trattati europei sono buoni, siamo noi cattivi che li stravolgiamo a nostro vantaggio. E meno male che c’è la germagnia (bionda, giovane e bella, con gli occhi azzurri) che ce lo impedisce. 
Nel caso dell’ISEE potrebbe suonare più o meno così: i parlamentari e i governi avevano fatto una norma bella e buona e voi cattivoni evasori che non siete altro l’avete stravolta a vostro vantaggio e ci avete costretto a mostrare la faccia feroce. D’altra parte questo coinciderebbe con una sostanziale irresponsabilità da parte dei governanti che sarebbero esentati dall’usare il cervello (?!) quando fanno norme o aderiscono a trattati. Unicuique suum. E da qualche anno sono state cambiate in fretta e furia le caratteristiche dei reati contro lo Stato (non mi badate: sono complottista).

VII. Vediamo quali sono i più gettonati:
-  Non tutti i flussi di denaro diretto verso il richiedente  erano prima considerati reddito (ad es. Le provvidenze assitenziali, previdenziali  e indennitarie). 
La nuova normativa tappa questa falla. Tutti contenti di aver spuntato una delle frecce dei furbetti? No.Tre sentenze del Tar del Lazio (Sezione Prima del TAR del Lazio, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) modificano parzialmente l’impianto di calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) voluta da dal diversamente empatico e (dai cloni) seguenti.  
Le ambiguità permarrebbero e favorirebbero questa volta le famiglie che aiutano personalmente i familiari non autosufficienti (o che, magari, usano servizi esterni senza pagarli in modo regolare), contro le famiglie che utilizzano servizi esterni a pagamento;
- Conti correnti e loro consistenza. Nel passato in molti avrebbero dichiarato nell’ISEE di non possedere alcun conto corrente bancario o postale, altri avrebbero lasciato il conto a zero il 30 dicembre per indicare nell’ISEE di avere il conto a secco al 31 dicembre (data di riferimento presa dalla vecchia normativa). La nuova normativa azzera l’autodichiarazione di tali consistenze richiedendo sia il saldo al 31 dicembre sia la consistenza media annuale dei conti. Tali certificazioni devono venire rilasciate dallo sportello bancario e postale. Per chi dichiara di non possedere conti correnti ci sono i controlli dell’INPS in unità con l’Agenzia delle entrate;
VIII. - Ovviamente il patrimonio immobiliare che si tratta di seguito.



Le due tabelle precedenti sono tratte dalla pubblicazione CGIL – Confronto fra vecchio e nuovo ISEE – Roma febbraio 2014 (se vi fate sangue marcio leggendola non maleditemi non serve a niente). 
Se mi è concessa una nota personale aggiungerei che a trastullarsi con la giustizia (virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno quel che gli è dovuto... cit. Treccani), si perde notoriamente la vista e si perde altresì di vista il diritto, specie quello costituzionale. 

IX. Comunque sia le due tabelle riportano il seguente commento: 
I nuclei familiari che risiedono in una casa di proprietà con rendita catastale non aggiornata hanno, a parità di reddito e di valore commerciale dell’abitazione, un vantaggio competitivo (è una vera patologia! Come ci è del resto già ben noto – NdE) legale nel caso d’indicatore calcolato con il vecchio Dpcm pari ad un 3,0% ogni cento euro di minore importo della rendita base da quella corrispondente al valore di mercato. Tale percentuale si raddoppia nel caso in cui l’indicatore è calcolato con il nuovo Dpcm in cui il valore dell’abitazione pesa di più a causa della rendita rivalutata moltiplicata per 1,6 e per la franchigia che non è più fissa, ma proporzionale.”  
Dottorlivore liberato.
A queste tabelle se ne può affiancare un’altra (che ho riassunto schematicamente sotto), in cui il cambiamento tra ICI e IMU (dettato ovviamente dal non esistere più l’ICI sostituita dall’IMU) rende evidente che i cittadini saranno assoggettati ad un trattamento maggiormente uniforme.
 Valore ICI
Rendita
Valore IMU
70 000
700
110 000
200 000
2 000
320 000

La tabella completa a : http://www.arpe.roma.it/materialeaggiornamenti/imu_2.pdf
Che non ha bisogno di troppi commenti (s’intende che posso aver troppo schematizzato e anche sbagliato: in tal caso ...)
Con la riforma (campane a morto in vicinanza) del catasto Landini e tutta la dirigenza CGIL saranno contenti e anche il ministro del tesoro: l’ISEE fornirà il magico numeretto superiore a 25000 e tutti i vecchietti saranno diventati abbastanza ricchi da pagarsi la badante.




7 commenti:

  1. proprio ieri nel mio fb avevo messo un copia incolla (di requisiti assurdi) su questo argomento, ma non capisco perchè mai nessuno legge e critica (si arrabbia) per qualcosa di interessante, ma le sciocchezze si...si capisce altresì il motivo per cui fanno certe leggi, decreti etc etc assurde.

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  2. WORKING ‘N PROGRESS
    (otc .. )

    Son cavalcate in tundre incolte con una borraccia d’acqua e una sacca di carne secca a mitigare sete e fame nei deserti della storia e una galletta di memoria per leggere la bussola poi stelle, sole e firmamento.

    E là i “draghi” ululanti a ricordare che i cenci (QE) tessuti con trama (politica finanzia) senza ordito (democrazia politica) servono a rammendare i buchi di un abito che “senso non ne ha”.

    Il resto è “corollario” ma zia T.I.N.A. non lo sa e rammenda ..

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    1. @Poggio

      Dopo il Porta, pre-milanodabere, il Poggio, post-milanodabere.

      @A.P.

      Vorrei ringraziarti... Ma non ci riesco.

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    2. Caro Bazaar capisco quel che intendi. È come scoperchiare sepolcri. Bisogna stare leggeri come predica giustamente Poggio, onde non perdere troppo tempo nel dare di stomaco.

      Ripeto che la maggior parte degli addetti nelle commissioni che forniscono le basi per la decisione ultima degli enti erogatori, da me incontrati, hanno chiara in testa la situazione e sono preoccupati della soluzione predisposta nell'ultima modifica.

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  3. L'ultima tabella è davvero inquietante. Basta poco per accorgersi dell'inganno, ma saremo comunque pochi a saperlo. Grazie AP.

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  4. Ecco...perché puntare a vivere tanto? 70 anni in questo desolante futuro preparato per noi sono anche troppi.

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